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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9656 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA Diritti della Cittadinanza: apolidia
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6 ottobre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.4039-2024, avente ad oggetto: APOLIDIA
TRA
nato a [...], il [...], c.f. Parte_1 [...]
CUI iure proprio e in qualità di genitore esercente la C.F._1 C.F._2 responsabilità genitoriale sul minore nato ad Persona_1
Aversa, il 03.10.2015 rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Migliaccioe giusta procura in atti allegata.
Ricorrente contro
Il in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex Controparte_1 le Distrettuale dello Stato, rappresentato edifeso dall'Avvocatura dello Stato
Resistente
Con l'intervento del P.M.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente: “…. conclude per il riconoscimento dello status di apolide …., oltre ad aver allegato specificamente di non possedere la cittadinanza degli Stati (Italia e
Serbia) con cui ha intrattenuto legami significativi, ha altresì allegato di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenere la cittadinanza serba”.
La domanda come proposta non merita accoglimento perché infondata.
Ai fini della Convenzione di New York del 1954, ratificata in Italia con la
Leggen. 306 del 1962, il termine "apolide" indica una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della legislazione.
Ciò posto si possono configurare due distinte situazioni di apolidia: quella originaria, che è una condizione in cui il soggetto si trova fin dalla nascita nello stato
Italiano e che ricorre nel caso che ci occupa;
quella successiva o cd. "derivata" consistente nella perdita della cittadinanza originaria cui non segua l'acquisto di alcuna nuova cittadinanza.
I fatti costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di apolide sono: "da un lato la condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza, dall'altro la residenza nel territorio dello Stato italiano" (Cass. Sez. I, Sentenza n. 28153 del 2017).
Secondo tale pronuncia citata, in particolare, al fine di stabilire in quali casi, a livello concreto, uno Stato non considera una persona come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione (art. 1, Convenzione di New York del 28/09/1954), possono fornire un valido supporto le cd. "Linee guida in materia di apolidia" elaborate dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High
Commissionerfor Refugees, UNHCR). Da queste ultime (Linee guida dell'UNHCR) può ulteriormente trarsi la distinzione tra il soggetto che, pur essendo privo di qualsiasi cittadinanza, potrebbe ottenere lo status di cittadino da parte dello Stato cui è legato attraverso semplici adempimenti di carattere burocratico o amministrativo;
e il soggetto che, nella medesima condizione, potrebbe tuttavia ottenere tale status soltanto attraverso l'integrazione di documenti ma a condizioni più onerose , quale potrebbe essere la la residenza stabile, per un certo periodo di tempo, in quel determinato Stato. Nella fattispecie in esame la parte ricorrente ha sostenuto di essere nata a [...] il
9 luglio 1996; riconosciuto dalla madre, nata a [...], Serbia il Persona_2
09.05.1968 la quale è deceduta a Napoli il 20.10.2016 e in ogni caso di cittadinanza jugoslava, e dal padre , nato a [...], Serbia il 06.06.1968, Persona_3
anch'egli cittadino dell'ex-Jugoslavia.
Il ricorrente non ha agito per ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art.4, co.2,
l.91 /92, in mancanza di idonei documenti vòlti a verificare la titolarità di altra cittadinanza. Difatti lo stesso riferisce che in data 14.09.2023, era consentito l'accesso all'Ambasciata della Repubblica di Serbia in Roma e il Primo Consigliere
[...]
— , ma, verificati i registri anche informatici a disposizione Per_4 Per_5
della rete consolare, non si rinveniva alcuna iscrizione in detti registri dei cittadini della Repubblica serba.
Unica prova fornita dal ricorrente è il deposito di copia dell'estratto di nascita e di essere nato in [...] come in ricorso, di essere figlia di tale deceduta Persona_2
a Napoli. Non sussiste prova alcuna circa la cittadinanza dei suoi genitori, dunque, al fatto che questi siano cittadini del dissolto Stato jugoslavo. Nessuna prova è stata fornita circa altri eventuali suoi collegamenti iure sanguinis con altri Stati, né di un loro interpello a sua cura;
ne consegue pertanto che l'azione esercitata è infondata, difettando l'elemento costitutivo del diritto al riconoscimento dello status di apolide, perché non si può affermare che parte ricorrente sia priva di qualunque cittadinanza, a cominciare da quella dei propri genitori.
Il regolrmente costituito ha eccepito che : “….agli atti a disposizione CP_1
dell'Amministrazione non risulta presentata alcuna istanza dal Sig. Parte_1
per la certificazione dello status di apolide ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 12
[...]
ottobre 1993, n. 572, né risulta presentata istanza o ricorso a nome dei genitori del ricorrente, in base alle generalità fornite con il ricorso.”. Rileva inoltre che ai sensi dell'art.1 comma 1, lett. b) della legge n. 91/1992, è cittadino per nascita “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. Il insiste per il rigetto della domanda con la condanna alle CP_1 spese del ricorrente.
La domanda pertanto va rigettata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite , tenuto conto della sussistenza di una non univoca interpretazione sulle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede:
- Rigetta il ricorso per quanto esposto in fatto e diritto;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in data 24 ottobre 2025
Il GOT
Dott.ssa A. De Simone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA Diritti della Cittadinanza: apolidia
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6 ottobre 2025 ha emesso la seguente SENTENZA del procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art.281-undecies c.p.c. iscritto al R.G. n.4039-2024, avente ad oggetto: APOLIDIA
TRA
nato a [...], il [...], c.f. Parte_1 [...]
CUI iure proprio e in qualità di genitore esercente la C.F._1 C.F._2 responsabilità genitoriale sul minore nato ad Persona_1
Aversa, il 03.10.2015 rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Migliaccioe giusta procura in atti allegata.
Ricorrente contro
Il in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex Controparte_1 le Distrettuale dello Stato, rappresentato edifeso dall'Avvocatura dello Stato
Resistente
Con l'intervento del P.M.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente: “…. conclude per il riconoscimento dello status di apolide …., oltre ad aver allegato specificamente di non possedere la cittadinanza degli Stati (Italia e
Serbia) con cui ha intrattenuto legami significativi, ha altresì allegato di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenere la cittadinanza serba”.
La domanda come proposta non merita accoglimento perché infondata.
Ai fini della Convenzione di New York del 1954, ratificata in Italia con la
Leggen. 306 del 1962, il termine "apolide" indica una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della legislazione.
Ciò posto si possono configurare due distinte situazioni di apolidia: quella originaria, che è una condizione in cui il soggetto si trova fin dalla nascita nello stato
Italiano e che ricorre nel caso che ci occupa;
quella successiva o cd. "derivata" consistente nella perdita della cittadinanza originaria cui non segua l'acquisto di alcuna nuova cittadinanza.
I fatti costitutivi del diritto al riconoscimento dello status di apolide sono: "da un lato la condizione di soggetto privo di qualsiasi cittadinanza, dall'altro la residenza nel territorio dello Stato italiano" (Cass. Sez. I, Sentenza n. 28153 del 2017).
Secondo tale pronuncia citata, in particolare, al fine di stabilire in quali casi, a livello concreto, uno Stato non considera una persona come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione (art. 1, Convenzione di New York del 28/09/1954), possono fornire un valido supporto le cd. "Linee guida in materia di apolidia" elaborate dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High
Commissionerfor Refugees, UNHCR). Da queste ultime (Linee guida dell'UNHCR) può ulteriormente trarsi la distinzione tra il soggetto che, pur essendo privo di qualsiasi cittadinanza, potrebbe ottenere lo status di cittadino da parte dello Stato cui è legato attraverso semplici adempimenti di carattere burocratico o amministrativo;
e il soggetto che, nella medesima condizione, potrebbe tuttavia ottenere tale status soltanto attraverso l'integrazione di documenti ma a condizioni più onerose , quale potrebbe essere la la residenza stabile, per un certo periodo di tempo, in quel determinato Stato. Nella fattispecie in esame la parte ricorrente ha sostenuto di essere nata a [...] il
9 luglio 1996; riconosciuto dalla madre, nata a [...], Serbia il Persona_2
09.05.1968 la quale è deceduta a Napoli il 20.10.2016 e in ogni caso di cittadinanza jugoslava, e dal padre , nato a [...], Serbia il 06.06.1968, Persona_3
anch'egli cittadino dell'ex-Jugoslavia.
Il ricorrente non ha agito per ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art.4, co.2,
l.91 /92, in mancanza di idonei documenti vòlti a verificare la titolarità di altra cittadinanza. Difatti lo stesso riferisce che in data 14.09.2023, era consentito l'accesso all'Ambasciata della Repubblica di Serbia in Roma e il Primo Consigliere
[...]
— , ma, verificati i registri anche informatici a disposizione Per_4 Per_5
della rete consolare, non si rinveniva alcuna iscrizione in detti registri dei cittadini della Repubblica serba.
Unica prova fornita dal ricorrente è il deposito di copia dell'estratto di nascita e di essere nato in [...] come in ricorso, di essere figlia di tale deceduta Persona_2
a Napoli. Non sussiste prova alcuna circa la cittadinanza dei suoi genitori, dunque, al fatto che questi siano cittadini del dissolto Stato jugoslavo. Nessuna prova è stata fornita circa altri eventuali suoi collegamenti iure sanguinis con altri Stati, né di un loro interpello a sua cura;
ne consegue pertanto che l'azione esercitata è infondata, difettando l'elemento costitutivo del diritto al riconoscimento dello status di apolide, perché non si può affermare che parte ricorrente sia priva di qualunque cittadinanza, a cominciare da quella dei propri genitori.
Il regolrmente costituito ha eccepito che : “….agli atti a disposizione CP_1
dell'Amministrazione non risulta presentata alcuna istanza dal Sig. Parte_1
per la certificazione dello status di apolide ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 12
[...]
ottobre 1993, n. 572, né risulta presentata istanza o ricorso a nome dei genitori del ricorrente, in base alle generalità fornite con il ricorso.”. Rileva inoltre che ai sensi dell'art.1 comma 1, lett. b) della legge n. 91/1992, è cittadino per nascita “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. Il insiste per il rigetto della domanda con la condanna alle CP_1 spese del ricorrente.
La domanda pertanto va rigettata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite , tenuto conto della sussistenza di una non univoca interpretazione sulle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente decidendo disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione così provvede:
- Rigetta il ricorso per quanto esposto in fatto e diritto;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in data 24 ottobre 2025
Il GOT
Dott.ssa A. De Simone