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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2062 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 08/01/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata ad [...] il [...] (cf. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (cf. ) e residente in Parte_2 C.F._2
IU (TE) alla Via per Mosciano n. 9, tutti elettivamente domiciliati in 64028 Silvi
(TE) alla Via della Republica n. 43 presso e nello studio dell'Avv. Angelo CAPORALE del
Foro di AM (cf. ; pec . vvocati C.F._3 Ema_1 Email_2 Email_3
fax 0859359911) giuste procure in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2
(C.F.: , tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in AM, Largo S. Matteo, 1, 64100 AM;
PEC
Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: ”disapplicati tutti gli atti normativi in contrasto con le disposizioni comunitarie e gli atti amministravi comunque illegittimi, per le ragioni in fatto e diritto
1 esposti in narrativa e documentalmente comprovati, in relazione ai periodi di servizio di ruolo e preruolo nelle funzioni di docente personale educativo alle dipendenze del
[...]
con sede in Roma di cui al § 01.1 per ed al § 01.2 Controparte_1 Parte_2 per qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, accertare e dichiarare Parte_1 il diritto di ciascuna ricorrente al diritto al compenso forfettario (cd. bonus docenti) di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 ed al d.p.c.m. 23 settembre 2015; per l'effetto condannare il , in persona del legale rappresentante, Controparte_1 con sede in Roma, al pagamento secondo il sistema proprio del compenso aggiuntivo rivendicato nella misura di Euro 500,00 annui:
- da per il servizio di ruolo negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- da per il servizio preruolo negli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, Controparte_3
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; nonché per quello di ruolo negli aa.ss. 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Ovvero del diverso periodo che risulterà di giustizia, previa espletanda CTU. Oltre oneri accessori dall'insorgenza all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
: “1) CP_4
In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parti attrici in quanto infondato in fatto e in diritto;
2)
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si eccepisce:
Relativamente alla ricorrente : Parte_1
-la prescrizione quinquennale del beneficio economico della carta docente per gli a.s.
2015/2016- 2016/2017- 2017/2018- 2018/2019, stante la notifica del ricorso avvenuta in data 07/11/2024 e tenuto conto del dies a quo a partire dal quale è sorto il diritto;
-il carattere breve e saltuario del servizio prestato negli a.s. 2015/2016- 2016/2017;
-l'immissione nel ruolo docente per gli a.s. 2022/2023- 2023/2024- 2024/2025 e l'ingiustificato arricchimento che si verificherebbe in caso di riconoscimento di tali annualità; Relativamente alla ricorrente : Parte_2
-l'immissione nel ruolo docente per gli a.s. 2022/2023- 2023/2024- 2024/2025 e l'ingiustificato arricchimento che si verificherebbe in caso di riconoscimento di tali annualità;
3) In estremo subordine, in caso di accoglimento del ricorso si chiede di circoscrivere il riconoscimento della carta elettronica del docente alle seguenti annualità:
4) Relativamente alla ricorrente : Parte_1
-2019/2020 (contratto di supplenza al 30 giugno)
-2020/2021- 2021/2022 (servizio nel ruolo del personale educativo); Relativamente alla ricorrente : -2020/2021 -2021/2022 (servizio nel ruolo del Parte_2 personale educativo);
5) Tenuto conto delle richieste formulate nel ricorso introduttivo, tra annualità prescritte e già percepite, si chiede la compensazione integrale delle spese di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 31.10.2024, le ricorrenti, come in epigrafe indicate, premesso di essere assunte con contratto a tempo indeterminato con
2 qualifica di educatrici e di svolgere la propria prestazione lavorativa presso il Convitto
Nazionale Melchiorre Delfico sito in Piazza Dante Alighieri n. 20 – 64100 AM (TE), hanno agito in giudizio al fine di ottenere il beneficio della carta elettronica prevista dall'articolo 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n 107, in relazione ai periodi di servizio di ruolo e preruolo nelle funzioni di personale educativo: in particolare, per Parte_2
in relazione al servizio di ruolo negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, mentre per in relazione al servizio pre-ruolo svolto come docente Parte_1
supplente negli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché per quello di ruolo negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 come personale educativo.
A fondamento della domanda assumevano la sostanziale equipollenza delle funzioni del personale educativo con quelle del personale docente, con conseguente diritto al medesimo trattamento contrattuale, richiamando a sostegno della propria difesa la sentenza della Corte di
Cassazione n. 9984 del 12/04/2024.
1.2. Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente eccependo la infondatezza della domanda ed in particolare, relativamente alla ricorrente eccepiva la prescrizione Parte_1
quinquennale del beneficio economico della carta docente per gli a.s. 2015/2016- 2016/2017-
2017/2018- 2018/2019, stante la notifica del ricorso avvenuta in data 07/11/2024, il carattere breve e saltuario del servizio prestato negli a.s. 2015/2016- 2016/2017, nonché l'immissione nel ruolo docente per gli a.s. 2022/2023- 2023/2024- 2024/2025 e, dunque, il godimento già del beneficio invocato. Relativamente alla ricorrente eccepiva l'immissione nel Parte_2
ruolo docente per gli a.s. 2022/2023- 2023/2024- 2024/2025 e l'ingiustificato arricchimento che si verificherebbe in caso di riconoscimento di tali annualità, avendo la stessa già oduto di tale beneficio.
In estremo subordine, in caso di accoglimento del ricorso chiedeva di circoscrivere il riconoscimento della carta elettronica del docente alle seguenti annualità: relativamente alla ricorrente -2019/2020 (contratto di supplenza al 30 giugno) -2020/2021- Parte_1
2021/2022 (servizio nel ruolo del personale educativo); relativamente alla ricorrente Parte_2
limitatamente alle annualità 2020/2021 -2021/2022 (servizio nel ruolo del personale
[...]
educativo).
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 8.1.2025.
3 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Prima di passare al merito della controversia, si ritiene opportuna una precisazione della domanda, anche in relazione alla posizione professionale di ciascuna delle ricorrenti.
Le ricorrenti, infatti, sul presupposto di prestare servizio presso il
[...]
con la qualifica di educatrici, in forza di Controparte_5 contratto di lavoro a tempo indeterminato, rivendicano il diritto al riconoscimento del “Bonus
Carta Docente”, per gli anni scolastici di servizio di ruolo: aa.ss. 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, Parte_2
2023/2024 e 2024/2025 per . Parte_1
Quest'ultima rivendica, altresì, il diritto ad ottenere il beneficio in parola anche per il servizio di supplenza pre-ruolo svolto con funzioni di docente per gli anni scolastici
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, in quanto individuata ex art. 4 commi 1 e 2 legge 124/19991 quale destinataria di proposte di contratto di lavoro individuale a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche ovvero al 31/08.
La questione giuridica controversa è, quindi, duplice.
Da un lato si tratta di accertare il riconoscimento o meno del beneficio della Carta Docente, di cui all'articolo 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107, anche al personale inquadrato con la qualifica di “Personale Educativo” assunto a tempo indeterminato.
Dall'altro lato, la questione giuridica sottesa riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
Per poter analizzare, però, nel merito la fondatezza della domanda, è necessario chiarire esattamente la rispettiva posizione delle parti ricorrente, in quanto, a dispetto di quanto
4 assunto nel ricorso, risulta che le stesse siano transitate nel ruolo docente (cfr. stato matricolare depositato dal resistente). CP_1
Più in particolare, ha prestato servizio come docente di scuola primaria per i Parte_1
seguenti anni scolastici, così come risulta dallo stato matricolare allegato dal CP_1
resistente:
- per gli a.s. 2015/2016 e 2016/2017 ha prestato servizio con contratti di supplenza breve e saltuaria, a partire dal 11/01/2016;
- per gli a.s. 2017/2018-2018/2019-2019/2020 ha prestato servizio con contratti fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche);
- a decorrere dal 01/09/2020 la ricorrente è entrata nel ruolo del personale educativo ed ivi ha prestato servizio per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- a decorrere dal 01/09/2022 la ricorrente è transitata nel ruolo docente di scuola primaria ed ivi ha prestato servizio per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (cfr. stato matricolare). Per tali annualità ha usufruito del beneficio della carta docenti, rientrando nelle previsioni tipizzate legali. La circostanza dedotto dal non è stata, peraltro, confutata CP_1
dalla parte ricorrente.
, invece, ha prestato servizio nel ruolo del personale educativo dal 1.9.2020 Parte_2
per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, mentre, a decorrere dal 1.9.2022 è transitata nel ruolo docente ove ha prestato servizio come docente della scuola primaria per gli a.s.
2022/2023-2023/2024-2024/2025. Per tali annualità ha usufruito del beneficio della carta docenti, rientrando nelle previsioni tipizzate legali. La circostanza dedotto dal non è CP_1
stata, peraltro, confutata dalla parte ricorrente.
Così ricostruito brevemente l'oggetto del contendere, è noto che sulla vicenda del personale educativo a tempo indeterminato, è intervenuta la sentenza della Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, n.32104 del 30.10.2022, da ultimo riconfermata (Cass., Sez. L,
n. 9895 dell'11 aprile 2024; Cassazione civile sez. lav., 29/10/2024, n.27874), a cui è necessario dare seguito, mutando, così il proprio precedente orientamento, ed alla cui motivazione si rimanda anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c..
5 Mentre rispetto alla questione del riconoscimento della carta docente al personale docente precario con supplenze annuali, si è ormai consolidato un orientamento giurisprudenziale che verrà di seguito esposto.
Premessa normativa sul rapporto tra personale educativo e personale docente
2.1. Al riguardo è opportuna una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
La Legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_6
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post Iauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_7
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre
2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo
6 indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito, secondo la
Corte di Cassazione, nella sentenza sopra citata, può rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola
2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali,
7 sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, la Corte di Cassazione ritiene che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, rileva, secondo il giudice di legittimità, l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo, atteso che l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "4.
Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette,
a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i
Cont ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".
Trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarità delle rispettive funzioni.
8 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
In sostanza, il personale educativo, “seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e all'istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente” (Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024, n. 9984).
Gli RM hanno poi ribadito – nell'equiparare il personale educativo al personale docente, estendendo anche al primo il beneficio della c.d. Carta docente - quanto già espresso con la sentenza n. 32104 del 31 ottobre 2022, ossia che non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento tra le due figure “posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio” (Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024, n. 9984).
Se questa è la giurisprudenza formatasi in relazione al personale educativo, appare adesso opportuno richiamare l'ormai acquisito orientamento giurisprudenziale secondo il quale la formazione professionale, per il tramite della carta docente, spetta non solo al personale di ruolo, ma anche al personale che abbia svolto supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Sotto tale profilo è allora opportuno richiamare i precedenti giurisprudenziali in materia.
2.2. Come noto, la suddetta questione è stata oggetto di un contenzioso sviluppatosi a livello nazionale, soprattutto a seguito di rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno, sia in ambito comunitario.
Si fa, in particolare, riferimento alla sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il
Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è
9 obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di
“ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato» (ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21).
10 2.3. Da ultimo la questione ha trovato un parziale approdo nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 pubblicata in data 27.10.2023, a seguito di rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c. promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto, con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre
2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento e richiamando anche le pronunce maggiormente rilevanti, soprattutto quella di ambito comunitario, ha enunciato i seguenti principi di diritto che assumono rilevanza dirimente anche nel presente giudizio:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
11 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Per comprendere a pieno le ragioni della pronuncia della Corte di Cassazione è importante rilevare come la stessa individui, nelle intenzioni del legislatore, un netto collegamento tra la formazione e la didattica annuale, nel senso che la prima è strettamente funzionale agli interessi di programmazione didattica che si sviluppano nel corso dell'anno scolastico.
Ed infatti, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo. Si tratta, però, solo di uno degli strumenti di formazione destinati alla docenza. La Carta, infatti, non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più
12 ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, aldilà poi delle effettive misure concretamente intraprese dal . CP_1
Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n.
103/2023, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso
«per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
“annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente, a dire della Corte di Cassazione, una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta, tuttavia, il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Più in particolare, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, frutto di una scelta del legislatore, si
13 interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
Ed allora, secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
E ciò accade, appunto, per le supplenze annuali e per le supplenze fino al termine delle attività didattiche, ritenendo, di converso la Corte di Cassazione, che il dato normativo dei
180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, non sia idoneo ai fini della valutazione di comparabilità.
Rispetto, invece, alle supplenze temporanee ed alla possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche, la questione non è stata affrontata dalla Corte di Cassazione nella suddetta pronuncia, ritenendola esulante dal giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità tali da meritare di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso.
Con la pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione ha, inoltre, ritenuto che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a CP_1 disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione, atteso che l'intera operazione è condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
14 Tale provvidenza può essere impiegata per l'acquisito di predeterminati beni o servizi , ossia: libri;
pubblicazioni e riviste;
hardware e software;
iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali;
iscrizione a corsi di laurea, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo.
Inoltre, essa forma oggetto di specifica rendicontazione finalizzata a verificare che il bonus sia stato impiegato nel rispetto dei limiti posti dalla legge.
Nel valutare, invece, il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso e quindi dei possibili impedimenti all'adempimento dell'obbligazione, la Corte di Cassazione è partita dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura
“continua” del diritto dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre
2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n.
22558).
Ciò ha portato a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Tale approdo interpretativo ha trovato l'avallo nel sopravvenuto d.l. 69/2023, il cui articolo
15 consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
15 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Quanto ai rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto, la Corte di Cassazione ha, in primo luogo, escluso che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del
DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del
DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1
proposito.
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, la Corte di
Cassazione ha ritenuto che non possa operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice, con conseguente infondatezza, sotto tale profilo, della difesa del resistente. CP_1
Quanto al termine di prescrizionale quinquennale, relativamente all'azione di adempimento in forma specifica, dovendo essere considerata, come dies a quo, la data in cui è sorto il diritto all'accredito per ciascun anno, il criterio di calcolo è il seguente:
- per l'anno scolastico 2015/16, ai sensi del D.P.C.M. 23 settembre 2015, ex art. 8, dal 1° novembre 2015 (essendo stato previsto che - nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta – l'importo sarebbe stato erogato entro il mese di ottobre
2015 mediante ordini collettivi di pagamento);
- per l'anno scolastico 2016/17, nel sistema di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2016, ex art. 5, che implementava la procedura di registrazione sull'applicazione web dedicata, dal 30 novembre 2016;
16 - a partire dall'anno scolastico 2017/2018 in poi, sempre in base a quanto previsto dall'art. 5 D.P.C.M. 28 novembre 2016, dal 1° settembre di ciascun anno.
Questo salvo che il contratto di supplenza abbia una data di assunzione successiva, perché in tal caso è da tale momento che decorre il termine di prescrizione quinquennale.
Fattispecie concreta
2.4. Trasponendo tali principi di diritto al caso di specie la domanda può trovare solo parziale accoglimento.
In primo luogo, va rigettata la domanda proposta dalle ricorrenti in relazione alle annualità rispetto alle quali le stesse hanno già goduto del beneficio in parola, per essere transitate nel ruolo del personale docente.
Più in particolare, come sopra esposto, risulta che , a decorrere dal 01/09/2022 Parte_1
è transitata nel ruolo docente di scuola primaria ed ivi ha prestato servizio per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (Scuola Primaria – Campli Capoluogo - Campli
TEEE82301N). In quanto tale, ha già goduto del beneficio della carta docenti, sicchè non le può essere nuovamente riconosciuta.
Lo stesso vale per , essendo transitata nel ruolo docente a decorrere dal Parte_2
07/09/2022 ed avendo prestato servizio come docente della scuola primaria (Scuola Primaria
– Mosciano Sant'angelo Capoluogo – Mosciano Sant'angelo TEEE825019) per gli a.s.
2022/2023-2023/2024-2024/2025, usufruendo già del bonus in oggetto.
Di converso, merita accoglimento la domanda in relazione alle annualità nelle quali le ricorrenti hanno prestato servizio in qualità di personale docente educativo di ruolo, con sede di servizio presso Convitto Nazione ” di AM, per le quali va riconosciuto il CP_5
diritto ad ottenere il beneficio della carta docente. Si tratta per entrambe le ricorrenti degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 (servizio nel ruolo del personale educativo).
Per quanto riguarda, invece, la domanda afferente il servizio pre-ruolo, svolto nelle funzioni di docente, da , si deduce quanto segue. Parte_1
Sul punto è necessario sottolineare che nel ricorso la stessa fa riferimento ad una supplenza fino al 30.6.2021 che avrebbe svolto in qualità di docente supplente. In verità, dall'esame dello stato matricolare risulta che la ricorrente è stata immessa nel ruolo del personale educativo, con decorrenza giuridica dal 1.9.2020 e decorrenza economica dal 1.9.2021, svolgendo il servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche dal 15.9.2020 al
30.6.2021 quale personale educativo. In data 1.9.2021 ha poi ottenuto la conferma del ruolo.
17 Eccezione di prescrizione
Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, il diritto di credito della ricorrente appare estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
Ed, infatti, il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuta in data 7.11.2024), non potendo assumere rilievo l'atto di diffida stragiudiziale in atti, in quanto tra i nominativi riferiti alla diffida trasmessa dal sindacato non compare anche quello di . Parte_1
Quanto alla individuazione del dies a quo, come sopra esposto, la Corte di Cassazione, nella sentenza citata, ha affermato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Nel caso di specie, per l'anno scolastico 2015/16, ai sensi del D.P.C.M. 23 settembre 2015, ex art. 8, la decorrenza è prevista dal 1° novembre 2015 (essendo stato previsto che - nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta – l'importo sarebbe stato erogato entro il mese di ottobre 2015 mediante ordini collettivi di pagamento), mentre per l'anno scolastico 2016/17 la decorrenza va individuata nella data del 30 novembre 2016. Di converso, dall'annualità successiva, la data di decorrenza coincide con la data del conferimento dell'incarico di supplenza, nel caso di specie coincidente con la data del
22.9.2017 per l'a.s. 2017/2018, con la data del 17.9.2018 per l'a.s. 2018/2019, con la data del
13.9.2019 per l'a.s. 2019/2020 (quindi, per tale ultimo anno, con scadenza in data 13.9.2024).
Considerando che la notifica del ricorso è avvenuta in data 7.11.2024 , appare evidente che il termine di prescrizione quinquennale risulta essere decorso rispetto alle annualità
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 con conseguente accoglimento della relativa eccezione.
Senza, peraltro, considerare che quantomeno rispetto alla supplenza svolta nell'anno scolastico 2015/2016, la ricorrente non ha svolto un servizio di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, ma ha prestato un servizio di supplenza breve e saltuaria che, in quanto tale ed anche rispetto alla sua concreta realizzazione, non può essere equiparata a quella per la quale opera l'opzione interpretativa costituzionalmente orientata, fatta propria dalla Corte di Cassazione sopra citata.
18 Quanto, invece, al servizio svolto nell'anno scolastico 2020/2021, come già sottolineato, lo stesso è stato valutato come servizio “di ruolo” nel ruolo del personale educativo (cfr. doc.
3 fas. ric.), in quanto espletato nell'anno di prova, tanto è vero che è stata assunto Parte_1 in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale docente, qualifica personale educativo, con decorrenza giuridica in data 1.9.2020 ed economica in data
1.9.2021, e non come assunto in ricorso, con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2021.
Ne consegue che tale annualità va comunque riconosciuta ai fini della concessione del beneficio in parola, ma non quale servizio di supplenza pre-ruolo (cfr. anche Stato
Matricolare).
Conclusioni
Alla stregua delle considerazioni suesposte, il ricorso può, pertanto, essere accolto con riconoscimento a favore delle ricorrenti del beneficio della carta docente per i seguenti anni scolastici, in relazione ai periodi di servizio di ruolo, svolti nelle funzioni di docente personale educativo alle dipendenze del resistente: CP_1
- per per il servizio di ruolo svolto negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022; Parte_2
- per per il servizio di ruolo svolto negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022. Parte_1
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, si ritiene le ricorrenti possano ottenere il pagamento della somma di € 500,00 tramite la Carta Elettronica del Docente, per gli anni scolastici coinvolti e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruisce il personale docente a tempo indeterminato.
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio indicati, il resistente va condannato all'adozione delle attività necessarie a CP_1
consentire a ciascuna parte ricorrente, allo stato attuale ancora inserita nel sistema scolastico, il pieno di godimento del beneficio medesimo, con le stesse modalità ed i medesimi vincoli di utilizzo (nella destinazione della carta) previsti per i docenti a tempo indeterminato.
3. Considerato l'accoglimento parziale della domanda, la erroneità di alcuni elementi fattuali dedotti (si fa in particolare riferimento al transito nel ruolo del personale docente ordinario di scuola primaria, a partire dal quale è stato usufruito il beneficio della carta docenti) e l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione (di cui parte ricorrente avrebbe dovuto avere contezza, considerato che la sentenza della Corte di Cassazione è intervenuta prima della instaurazione del giudizio), le spese di lite vanno compensante integralmente.
P.Q.M.
19 Il Tribunale di AM, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2062/2024 così provvede:
• Dichiara l'estinzione del diritto al beneficio in oggetto rivendicato dalla ricorrente per le annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_1
2019/2020, stante l'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione quinquennale;
• In accoglimento parziale della domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, svolti nelle funzioni di docente personale educativo e condanna il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del
Docente;
• In accoglimento parziale della domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_2
al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni
[...]
scolastici 2020/2021, 2021/2022, svolti nelle funzioni di docente personale educativo e condanna il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del
Docente;
• Rigetta per il resto la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
AM, 8.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 08/01/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
nata ad [...] il [...] (cf. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (cf. ) e residente in Parte_2 C.F._2
IU (TE) alla Via per Mosciano n. 9, tutti elettivamente domiciliati in 64028 Silvi
(TE) alla Via della Republica n. 43 presso e nello studio dell'Avv. Angelo CAPORALE del
Foro di AM (cf. ; pec . vvocati C.F._3 Ema_1 Email_2 Email_3
fax 0859359911) giuste procure in atti
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) e per Controparte_1 P.IVA_1
l' Controparte_2
(C.F.: , tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in AM, Largo S. Matteo, 1, 64100 AM;
PEC
Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: ”disapplicati tutti gli atti normativi in contrasto con le disposizioni comunitarie e gli atti amministravi comunque illegittimi, per le ragioni in fatto e diritto
1 esposti in narrativa e documentalmente comprovati, in relazione ai periodi di servizio di ruolo e preruolo nelle funzioni di docente personale educativo alle dipendenze del
[...]
con sede in Roma di cui al § 01.1 per ed al § 01.2 Controparte_1 Parte_2 per qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, accertare e dichiarare Parte_1 il diritto di ciascuna ricorrente al diritto al compenso forfettario (cd. bonus docenti) di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 ed al d.p.c.m. 23 settembre 2015; per l'effetto condannare il , in persona del legale rappresentante, Controparte_1 con sede in Roma, al pagamento secondo il sistema proprio del compenso aggiuntivo rivendicato nella misura di Euro 500,00 annui:
- da per il servizio di ruolo negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- da per il servizio preruolo negli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, Controparte_3
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; nonché per quello di ruolo negli aa.ss. 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Ovvero del diverso periodo che risulterà di giustizia, previa espletanda CTU. Oltre oneri accessori dall'insorgenza all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
: “1) CP_4
In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parti attrici in quanto infondato in fatto e in diritto;
2)
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si eccepisce:
Relativamente alla ricorrente : Parte_1
-la prescrizione quinquennale del beneficio economico della carta docente per gli a.s.
2015/2016- 2016/2017- 2017/2018- 2018/2019, stante la notifica del ricorso avvenuta in data 07/11/2024 e tenuto conto del dies a quo a partire dal quale è sorto il diritto;
-il carattere breve e saltuario del servizio prestato negli a.s. 2015/2016- 2016/2017;
-l'immissione nel ruolo docente per gli a.s. 2022/2023- 2023/2024- 2024/2025 e l'ingiustificato arricchimento che si verificherebbe in caso di riconoscimento di tali annualità; Relativamente alla ricorrente : Parte_2
-l'immissione nel ruolo docente per gli a.s. 2022/2023- 2023/2024- 2024/2025 e l'ingiustificato arricchimento che si verificherebbe in caso di riconoscimento di tali annualità;
3) In estremo subordine, in caso di accoglimento del ricorso si chiede di circoscrivere il riconoscimento della carta elettronica del docente alle seguenti annualità:
4) Relativamente alla ricorrente : Parte_1
-2019/2020 (contratto di supplenza al 30 giugno)
-2020/2021- 2021/2022 (servizio nel ruolo del personale educativo); Relativamente alla ricorrente : -2020/2021 -2021/2022 (servizio nel ruolo del Parte_2 personale educativo);
5) Tenuto conto delle richieste formulate nel ricorso introduttivo, tra annualità prescritte e già percepite, si chiede la compensazione integrale delle spese di lite”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 31.10.2024, le ricorrenti, come in epigrafe indicate, premesso di essere assunte con contratto a tempo indeterminato con
2 qualifica di educatrici e di svolgere la propria prestazione lavorativa presso il Convitto
Nazionale Melchiorre Delfico sito in Piazza Dante Alighieri n. 20 – 64100 AM (TE), hanno agito in giudizio al fine di ottenere il beneficio della carta elettronica prevista dall'articolo 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n 107, in relazione ai periodi di servizio di ruolo e preruolo nelle funzioni di personale educativo: in particolare, per Parte_2
in relazione al servizio di ruolo negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025, mentre per in relazione al servizio pre-ruolo svolto come docente Parte_1
supplente negli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché per quello di ruolo negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 come personale educativo.
A fondamento della domanda assumevano la sostanziale equipollenza delle funzioni del personale educativo con quelle del personale docente, con conseguente diritto al medesimo trattamento contrattuale, richiamando a sostegno della propria difesa la sentenza della Corte di
Cassazione n. 9984 del 12/04/2024.
1.2. Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente eccependo la infondatezza della domanda ed in particolare, relativamente alla ricorrente eccepiva la prescrizione Parte_1
quinquennale del beneficio economico della carta docente per gli a.s. 2015/2016- 2016/2017-
2017/2018- 2018/2019, stante la notifica del ricorso avvenuta in data 07/11/2024, il carattere breve e saltuario del servizio prestato negli a.s. 2015/2016- 2016/2017, nonché l'immissione nel ruolo docente per gli a.s. 2022/2023- 2023/2024- 2024/2025 e, dunque, il godimento già del beneficio invocato. Relativamente alla ricorrente eccepiva l'immissione nel Parte_2
ruolo docente per gli a.s. 2022/2023- 2023/2024- 2024/2025 e l'ingiustificato arricchimento che si verificherebbe in caso di riconoscimento di tali annualità, avendo la stessa già oduto di tale beneficio.
In estremo subordine, in caso di accoglimento del ricorso chiedeva di circoscrivere il riconoscimento della carta elettronica del docente alle seguenti annualità: relativamente alla ricorrente -2019/2020 (contratto di supplenza al 30 giugno) -2020/2021- Parte_1
2021/2022 (servizio nel ruolo del personale educativo); relativamente alla ricorrente Parte_2
limitatamente alle annualità 2020/2021 -2021/2022 (servizio nel ruolo del personale
[...]
educativo).
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 8.1.2025.
3 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Prima di passare al merito della controversia, si ritiene opportuna una precisazione della domanda, anche in relazione alla posizione professionale di ciascuna delle ricorrenti.
Le ricorrenti, infatti, sul presupposto di prestare servizio presso il
[...]
con la qualifica di educatrici, in forza di Controparte_5 contratto di lavoro a tempo indeterminato, rivendicano il diritto al riconoscimento del “Bonus
Carta Docente”, per gli anni scolastici di servizio di ruolo: aa.ss. 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, Parte_2
2023/2024 e 2024/2025 per . Parte_1
Quest'ultima rivendica, altresì, il diritto ad ottenere il beneficio in parola anche per il servizio di supplenza pre-ruolo svolto con funzioni di docente per gli anni scolastici
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, in quanto individuata ex art. 4 commi 1 e 2 legge 124/19991 quale destinataria di proposte di contratto di lavoro individuale a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche ovvero al 31/08.
La questione giuridica controversa è, quindi, duplice.
Da un lato si tratta di accertare il riconoscimento o meno del beneficio della Carta Docente, di cui all'articolo 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107, anche al personale inquadrato con la qualifica di “Personale Educativo” assunto a tempo indeterminato.
Dall'altro lato, la questione giuridica sottesa riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
Per poter analizzare, però, nel merito la fondatezza della domanda, è necessario chiarire esattamente la rispettiva posizione delle parti ricorrente, in quanto, a dispetto di quanto
4 assunto nel ricorso, risulta che le stesse siano transitate nel ruolo docente (cfr. stato matricolare depositato dal resistente). CP_1
Più in particolare, ha prestato servizio come docente di scuola primaria per i Parte_1
seguenti anni scolastici, così come risulta dallo stato matricolare allegato dal CP_1
resistente:
- per gli a.s. 2015/2016 e 2016/2017 ha prestato servizio con contratti di supplenza breve e saltuaria, a partire dal 11/01/2016;
- per gli a.s. 2017/2018-2018/2019-2019/2020 ha prestato servizio con contratti fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche);
- a decorrere dal 01/09/2020 la ricorrente è entrata nel ruolo del personale educativo ed ivi ha prestato servizio per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- a decorrere dal 01/09/2022 la ricorrente è transitata nel ruolo docente di scuola primaria ed ivi ha prestato servizio per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (cfr. stato matricolare). Per tali annualità ha usufruito del beneficio della carta docenti, rientrando nelle previsioni tipizzate legali. La circostanza dedotto dal non è stata, peraltro, confutata CP_1
dalla parte ricorrente.
, invece, ha prestato servizio nel ruolo del personale educativo dal 1.9.2020 Parte_2
per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, mentre, a decorrere dal 1.9.2022 è transitata nel ruolo docente ove ha prestato servizio come docente della scuola primaria per gli a.s.
2022/2023-2023/2024-2024/2025. Per tali annualità ha usufruito del beneficio della carta docenti, rientrando nelle previsioni tipizzate legali. La circostanza dedotto dal non è CP_1
stata, peraltro, confutata dalla parte ricorrente.
Così ricostruito brevemente l'oggetto del contendere, è noto che sulla vicenda del personale educativo a tempo indeterminato, è intervenuta la sentenza della Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, n.32104 del 30.10.2022, da ultimo riconfermata (Cass., Sez. L,
n. 9895 dell'11 aprile 2024; Cassazione civile sez. lav., 29/10/2024, n.27874), a cui è necessario dare seguito, mutando, così il proprio precedente orientamento, ed alla cui motivazione si rimanda anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c..
5 Mentre rispetto alla questione del riconoscimento della carta docente al personale docente precario con supplenze annuali, si è ormai consolidato un orientamento giurisprudenziale che verrà di seguito esposto.
Premessa normativa sul rapporto tra personale educativo e personale docente
2.1. Al riguardo è opportuna una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
La Legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_6
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
profilo professionale, ovvero a corsi post Iauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_7
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre
2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo
6 indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito, secondo la
Corte di Cassazione, nella sentenza sopra citata, può rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola
2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali,
7 sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, la Corte di Cassazione ritiene che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, rileva, secondo il giudice di legittimità, l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo, atteso che l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "4.
Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette,
a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i
Cont ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".
Trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarità delle rispettive funzioni.
8 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
In sostanza, il personale educativo, “seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e all'istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente” (Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024, n. 9984).
Gli RM hanno poi ribadito – nell'equiparare il personale educativo al personale docente, estendendo anche al primo il beneficio della c.d. Carta docente - quanto già espresso con la sentenza n. 32104 del 31 ottobre 2022, ossia che non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento tra le due figure “posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio” (Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024, n. 9984).
Se questa è la giurisprudenza formatasi in relazione al personale educativo, appare adesso opportuno richiamare l'ormai acquisito orientamento giurisprudenziale secondo il quale la formazione professionale, per il tramite della carta docente, spetta non solo al personale di ruolo, ma anche al personale che abbia svolto supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Sotto tale profilo è allora opportuno richiamare i precedenti giurisprudenziali in materia.
2.2. Come noto, la suddetta questione è stata oggetto di un contenzioso sviluppatosi a livello nazionale, soprattutto a seguito di rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno, sia in ambito comunitario.
Si fa, in particolare, riferimento alla sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il
Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è
9 obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di
“ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato» (ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21).
10 2.3. Da ultimo la questione ha trovato un parziale approdo nella sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 pubblicata in data 27.10.2023, a seguito di rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c. promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto, con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre
2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento e richiamando anche le pronunce maggiormente rilevanti, soprattutto quella di ambito comunitario, ha enunciato i seguenti principi di diritto che assumono rilevanza dirimente anche nel presente giudizio:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
11 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Per comprendere a pieno le ragioni della pronuncia della Corte di Cassazione è importante rilevare come la stessa individui, nelle intenzioni del legislatore, un netto collegamento tra la formazione e la didattica annuale, nel senso che la prima è strettamente funzionale agli interessi di programmazione didattica che si sviluppano nel corso dell'anno scolastico.
Ed infatti, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo. Si tratta, però, solo di uno degli strumenti di formazione destinati alla docenza. La Carta, infatti, non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più
12 ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, aldilà poi delle effettive misure concretamente intraprese dal . CP_1
Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n.
103/2023, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso
«per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con Piano Triennale dell'Offerta Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative.
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare
“annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente, a dire della Corte di Cassazione, una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta, tuttavia, il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Più in particolare, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, frutto di una scelta del legislatore, si
13 interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
Ed allora, secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
E ciò accade, appunto, per le supplenze annuali e per le supplenze fino al termine delle attività didattiche, ritenendo, di converso la Corte di Cassazione, che il dato normativo dei
180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, non sia idoneo ai fini della valutazione di comparabilità.
Rispetto, invece, alle supplenze temporanee ed alla possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche, la questione non è stata affrontata dalla Corte di Cassazione nella suddetta pronuncia, ritenendola esulante dal giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità tali da meritare di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso.
Con la pronuncia sopra citata, la Corte di Cassazione ha, inoltre, ritenuto che la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento.
L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a CP_1 disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.
Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione, atteso che l'intera operazione è condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
14 Tale provvidenza può essere impiegata per l'acquisito di predeterminati beni o servizi , ossia: libri;
pubblicazioni e riviste;
hardware e software;
iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali;
iscrizione a corsi di laurea, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo.
Inoltre, essa forma oggetto di specifica rendicontazione finalizzata a verificare che il bonus sia stato impiegato nel rispetto dei limiti posti dalla legge.
Nel valutare, invece, il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso e quindi dei possibili impedimenti all'adempimento dell'obbligazione, la Corte di Cassazione è partita dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura
“continua” del diritto dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre
2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n.
22558).
Ciò ha portato a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
Tale approdo interpretativo ha trovato l'avallo nel sopravvenuto d.l. 69/2023, il cui articolo
15 consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno.
15 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
Quanto ai rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto, la Corte di Cassazione ha, in primo luogo, escluso che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del
DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del
DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1
proposito.
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, la Corte di
Cassazione ha ritenuto che non possa operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice, con conseguente infondatezza, sotto tale profilo, della difesa del resistente. CP_1
Quanto al termine di prescrizionale quinquennale, relativamente all'azione di adempimento in forma specifica, dovendo essere considerata, come dies a quo, la data in cui è sorto il diritto all'accredito per ciascun anno, il criterio di calcolo è il seguente:
- per l'anno scolastico 2015/16, ai sensi del D.P.C.M. 23 settembre 2015, ex art. 8, dal 1° novembre 2015 (essendo stato previsto che - nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta – l'importo sarebbe stato erogato entro il mese di ottobre
2015 mediante ordini collettivi di pagamento);
- per l'anno scolastico 2016/17, nel sistema di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2016, ex art. 5, che implementava la procedura di registrazione sull'applicazione web dedicata, dal 30 novembre 2016;
16 - a partire dall'anno scolastico 2017/2018 in poi, sempre in base a quanto previsto dall'art. 5 D.P.C.M. 28 novembre 2016, dal 1° settembre di ciascun anno.
Questo salvo che il contratto di supplenza abbia una data di assunzione successiva, perché in tal caso è da tale momento che decorre il termine di prescrizione quinquennale.
Fattispecie concreta
2.4. Trasponendo tali principi di diritto al caso di specie la domanda può trovare solo parziale accoglimento.
In primo luogo, va rigettata la domanda proposta dalle ricorrenti in relazione alle annualità rispetto alle quali le stesse hanno già goduto del beneficio in parola, per essere transitate nel ruolo del personale docente.
Più in particolare, come sopra esposto, risulta che , a decorrere dal 01/09/2022 Parte_1
è transitata nel ruolo docente di scuola primaria ed ivi ha prestato servizio per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (Scuola Primaria – Campli Capoluogo - Campli
TEEE82301N). In quanto tale, ha già goduto del beneficio della carta docenti, sicchè non le può essere nuovamente riconosciuta.
Lo stesso vale per , essendo transitata nel ruolo docente a decorrere dal Parte_2
07/09/2022 ed avendo prestato servizio come docente della scuola primaria (Scuola Primaria
– Mosciano Sant'angelo Capoluogo – Mosciano Sant'angelo TEEE825019) per gli a.s.
2022/2023-2023/2024-2024/2025, usufruendo già del bonus in oggetto.
Di converso, merita accoglimento la domanda in relazione alle annualità nelle quali le ricorrenti hanno prestato servizio in qualità di personale docente educativo di ruolo, con sede di servizio presso Convitto Nazione ” di AM, per le quali va riconosciuto il CP_5
diritto ad ottenere il beneficio della carta docente. Si tratta per entrambe le ricorrenti degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 (servizio nel ruolo del personale educativo).
Per quanto riguarda, invece, la domanda afferente il servizio pre-ruolo, svolto nelle funzioni di docente, da , si deduce quanto segue. Parte_1
Sul punto è necessario sottolineare che nel ricorso la stessa fa riferimento ad una supplenza fino al 30.6.2021 che avrebbe svolto in qualità di docente supplente. In verità, dall'esame dello stato matricolare risulta che la ricorrente è stata immessa nel ruolo del personale educativo, con decorrenza giuridica dal 1.9.2020 e decorrenza economica dal 1.9.2021, svolgendo il servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche dal 15.9.2020 al
30.6.2021 quale personale educativo. In data 1.9.2021 ha poi ottenuto la conferma del ruolo.
17 Eccezione di prescrizione
Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, il diritto di credito della ricorrente appare estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
Ed, infatti, il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuta in data 7.11.2024), non potendo assumere rilievo l'atto di diffida stragiudiziale in atti, in quanto tra i nominativi riferiti alla diffida trasmessa dal sindacato non compare anche quello di . Parte_1
Quanto alla individuazione del dies a quo, come sopra esposto, la Corte di Cassazione, nella sentenza citata, ha affermato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Nel caso di specie, per l'anno scolastico 2015/16, ai sensi del D.P.C.M. 23 settembre 2015, ex art. 8, la decorrenza è prevista dal 1° novembre 2015 (essendo stato previsto che - nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta – l'importo sarebbe stato erogato entro il mese di ottobre 2015 mediante ordini collettivi di pagamento), mentre per l'anno scolastico 2016/17 la decorrenza va individuata nella data del 30 novembre 2016. Di converso, dall'annualità successiva, la data di decorrenza coincide con la data del conferimento dell'incarico di supplenza, nel caso di specie coincidente con la data del
22.9.2017 per l'a.s. 2017/2018, con la data del 17.9.2018 per l'a.s. 2018/2019, con la data del
13.9.2019 per l'a.s. 2019/2020 (quindi, per tale ultimo anno, con scadenza in data 13.9.2024).
Considerando che la notifica del ricorso è avvenuta in data 7.11.2024 , appare evidente che il termine di prescrizione quinquennale risulta essere decorso rispetto alle annualità
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 con conseguente accoglimento della relativa eccezione.
Senza, peraltro, considerare che quantomeno rispetto alla supplenza svolta nell'anno scolastico 2015/2016, la ricorrente non ha svolto un servizio di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, ma ha prestato un servizio di supplenza breve e saltuaria che, in quanto tale ed anche rispetto alla sua concreta realizzazione, non può essere equiparata a quella per la quale opera l'opzione interpretativa costituzionalmente orientata, fatta propria dalla Corte di Cassazione sopra citata.
18 Quanto, invece, al servizio svolto nell'anno scolastico 2020/2021, come già sottolineato, lo stesso è stato valutato come servizio “di ruolo” nel ruolo del personale educativo (cfr. doc.
3 fas. ric.), in quanto espletato nell'anno di prova, tanto è vero che è stata assunto Parte_1 in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale docente, qualifica personale educativo, con decorrenza giuridica in data 1.9.2020 ed economica in data
1.9.2021, e non come assunto in ricorso, con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2021.
Ne consegue che tale annualità va comunque riconosciuta ai fini della concessione del beneficio in parola, ma non quale servizio di supplenza pre-ruolo (cfr. anche Stato
Matricolare).
Conclusioni
Alla stregua delle considerazioni suesposte, il ricorso può, pertanto, essere accolto con riconoscimento a favore delle ricorrenti del beneficio della carta docente per i seguenti anni scolastici, in relazione ai periodi di servizio di ruolo, svolti nelle funzioni di docente personale educativo alle dipendenze del resistente: CP_1
- per per il servizio di ruolo svolto negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022; Parte_2
- per per il servizio di ruolo svolto negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022. Parte_1
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, si ritiene le ricorrenti possano ottenere il pagamento della somma di € 500,00 tramite la Carta Elettronica del Docente, per gli anni scolastici coinvolti e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruisce il personale docente a tempo indeterminato.
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio indicati, il resistente va condannato all'adozione delle attività necessarie a CP_1
consentire a ciascuna parte ricorrente, allo stato attuale ancora inserita nel sistema scolastico, il pieno di godimento del beneficio medesimo, con le stesse modalità ed i medesimi vincoli di utilizzo (nella destinazione della carta) previsti per i docenti a tempo indeterminato.
3. Considerato l'accoglimento parziale della domanda, la erroneità di alcuni elementi fattuali dedotti (si fa in particolare riferimento al transito nel ruolo del personale docente ordinario di scuola primaria, a partire dal quale è stato usufruito il beneficio della carta docenti) e l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione (di cui parte ricorrente avrebbe dovuto avere contezza, considerato che la sentenza della Corte di Cassazione è intervenuta prima della instaurazione del giudizio), le spese di lite vanno compensante integralmente.
P.Q.M.
19 Il Tribunale di AM, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2062/2024 così provvede:
• Dichiara l'estinzione del diritto al beneficio in oggetto rivendicato dalla ricorrente per le annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_1
2019/2020, stante l'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione quinquennale;
• In accoglimento parziale della domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, svolti nelle funzioni di docente personale educativo e condanna il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del
Docente;
• In accoglimento parziale della domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_2
al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni
[...]
scolastici 2020/2021, 2021/2022, svolti nelle funzioni di docente personale educativo e condanna il , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del
Docente;
• Rigetta per il resto la domanda;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
AM, 8.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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