Sentenza 29 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/06/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 991/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Mutuo.
Proposta da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in Via Martiri della Libertà, elettivamente domiciliata a Sanremo (IM) in Via XX Settembre,
n. 19/11, presso lo studio dell'Avv. Giulio Bettazzi (C.F. , che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in calce all'atto introduttivo del primo grado;
-Appellante-
-contro-
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente CP C.F._3 in Via Goethe, n. 152, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Daniela Bruno (C.F. presso il cui studio, sito a Sanremo, C.F._4
Via XX Settembre, n. 34, è elettivamente domiciliato;
-Appellato
-per la riforma-
27.09.24.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in totale riforma della sentenza 577/2024 del Tribunale di Imperia pubblicata in data 20/09/2024 e notificata alla presente parte appellante in data 27/09/2024, NEL MERITO: annullare il decreto ingiuntivo n. 177/2021 emesso dal Tribunale di Imperia in data 15/03/2021, risultando del tutto infondata ogni pretesa e domanda avversaria. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellato: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile;
nel merito rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 577/2024 emessa in data 20.09.2024 dal
Tribunale di Imperia e la esecutività del decreto ingiuntivo n. 177/2021 emesso dal Tribunale di
Imperia il 15.03.2021; condannare la controparte alla rifusione delle spese e competenze legali oltre oneri e accessori di legge.”
***
FATTI DI CAUSA
Con decreto ingiuntivo n. 177/2021, il Tribunale di Imperia, in data 15.03.2021, ingiungeva a di versare in restituzione a la somma di € 10.000,00, da Parte_1 CP quest'ultimo corrisposta alla prima a titolo di prestito personale, tramite n. tre bonifici bancari predisposti nell'autunno 2017.
In data 09.06.2021, proponeva opposizione avverso il suddetto Parte_1 decreto ingiuntivo, contestando la fondatezza della pretesa attorea e sostenendo che il CP avrebbe effettuato il pagamento per le seguenti motivazioni, in via alternativa e/o cumulativa:
1) definire rapporti economici tra ex conviventi;
2) per motivi fiscali e/o personali;
3) per donazione indiretta.
In data 07.12.2021, si costituiva in giudizio , contestando in fatto e in diritto CP quanto opposto da controparte. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il
Tribunale di Imperia così statuiva: “Il Tribunale di Imperia. definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. 177/2021 Parte_1 emesso dal Tribunale di Imperia, così provvede: Rigetta l'opposizione. Dichiara, per l'effetto, definitamente esecutivo il decreto ingiuntivo. Condanna da alla rifusione Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva,
€ 1400,00 per la fase istruttoria ed € 1400,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e
Cpa, come da legge.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- la dicitura “prestito personale” presente sui tre assegni consegnati dal alla non CP Parte_1 sarebbe stata, di per sé, idonea a qualificare la dazione come mutuo;
- la spiegazione fornita dalla , ossia che controparte le avrebbe corrisposto la somma di Parte_1 euro 10.000,00 a titolo di donazione indiretta e/o per definire i rapporti patrimoniali sussistenti tra loro in quanto ex conviventi, non sarebbe stata credibile in quanto l'originaria opponente non avrebbe provato né il momento a partire dal quale la relazione col si era deteriorata, né il fatto che CP sarebbe stata lei a decidere di interrompere il rapporto;
- per contro, la tesi della natura di mutuo della dazione de qua sarebbe stata supportata dal fatto, desumibile dal capitolo di prova testimoniale n. 14) formulato da parte opponente, che il CP aveva accompagnato la alla stipula dell'atto per l'acquisto dell'immobile in cui ella Parte_1 sarebbe andata a vivere;
- qualora l'originario opposto avesse inteso effettuare l'operazione per cui è causa a titolo di donazione, questa sarebbe stata nulla per difetto di forma scritta ad substantiam, non potendosi ritenere il modico valore del negozio in relazione al patrimonio del donante;
- il fatto che avesse consegnato a la somma di euro 10.000,00 CP Parte_1
a titolo di mutuo sarebbe stato confermato sia dal primo, sentito in sede di interrogatorio formale, sia dalla teste , sia dalla teste Testimone_1 Testimone_2
Con atto di citazione in appello notificato in data 25.10.24, impugnava Parte_1 la predetta decisione, deducendo quattro motivi.
Col primo motivo (“SI IMPUGNA LA SENTENZA N. 577/2024 NELLA PARTE IN CUI IL
GIUDICE DI I GRADO AFFERMA CHE IL DIRITTO DEL SIGNOR CAPELLO DI VEDERSI
RIMBORSATA LA SOMMA A TITOLO DI MUTUO VA CONSIDERATO PROVATO O ADDIRITTURA NON NECESSITANTE DI PROVA IN QUANTO PACIFICO”), l'appellante sosteneva che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che l'originaria opponente non avesse debitamente provato la propria allegazione secondo cui il le avrebbe consegnato la somma CP di euro 10.000,00 a titolo di donazione e/o di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex conviventi e non, come ex adverso, asserito, a titolo di mutuo.
Sul punto, la si doleva del fatto che il Tribunale di Imperia sarebbe pervenuto a tale Parte_1 decisione senza prendere in considerazione le seguenti circostanze:
“- il Signor e la NO convivevano per 8 anni;
CP Parte_1
- avevano una figlia nata nel 2014;
- l'immobile in cui la famiglia viveva – casa coniugale - era di proprietà della NO Parte_1
e dei suoi familiari, per successione dal padre (doc. 4 allegato all'atto introduttivo);
- dopo la fuoriuscita della NO dalla casa coniugale, il Signor Parte_1 CP permaneva, insieme alla loro figlia, nella casa coniugale stessa fino al 2019 – circostanza non solo non contestata ma addirittura ammessa dalla controparte.” (pag. 9 dell'appello).
Tali aspetti di fatto, secondo l'odierna appellante, corroborerebbero la tesi secondo cui la somma corrisposta dal sarebbe stata intesa a equilibrare, sul piano economico, le posizioni degli ex CP conviventi.
Inoltre, la osservava che sarebbe stato inverosimile che controparte le avesse versato Parte_1
l'importo di euro 10.000,00 affinché ella lo impiegasse per procurarsi un immobile in cui trasferirsi con un'altra persona.
Col secondo motivo (“SULL'ONERE DELLA PROVA DELL'OBBLIGO
RESTITUTORIO”), l'appellante si limitava a ribadire che, quando l'asserito mutuante domandi la restituzione di quanto corrisposto al mutuatario, egli avrebbe l'onere di provare sia il fatto della dazione, sia il titolo in base a cui la stessa è avvenuta, e l'eventuale contestazione del convenuto su una o entrambe le questioni non produrrebbe l'effetto di invertire i carichi probatori.
Col terzo motivo (“SULLE PROVE OFFERTE DA CONTROPARTE”), l'appellante sosteneva che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le risultanze dei mezzi di prova esperiti.
In particolare, secondo la : Parte_1 - , in sede di interrogatorio formale, avrebbe dichiarato che il versamento a CP Parte_1 della somma di euro 10.000,00 sarebbe avvenuta a titolo di prestito per consentirle di
[...] acquistare un immobile, laddove, negli scritti difensivi, sarebbe stato dichiarato che l'odierno appellato ignorava la finalità della dazione;
- le testimonianze offerte dalla e dalla sarebbero inammissibili, perché volte a Tes_1 Tes_2 fornire la prova di un contratto scritto in violazione dell'art. 2721 c.c., e, comunque, inattendibili, perché si tratterebbe, rispettivamente, della cognata e della madre di e perché le loro CP dichiarazioni sarebbero state generiche.
Col quarto motivo (“SULLA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA
CONIUGI E/O CONVIVENTI”), l'appellante reiterava la doglianza che il primo Giudice non avrebbe adeguatamente considerato la spiegazione alternativa da lei fornita rispetto al titolo della dazione oggetto di causa, ossia che il l'avrebbe effettuata “a definizione dei rapporti CP patrimoniali del nucleo familiare che si andava frantumando” (pag. 12 dell'appello).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.12.24, si costituiva in giudizio CP
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
[...] nonché per difetto di chiarezza e sinteticità e contestando nel merito le argomentazioni avversarie.
In particolare, l'appellato sosteneva:
- di aver debitamente fornito la prova della conclusione del contratto verbale di mutuo con Parte_1
nonché della consegna del denaro a quest'ultima;
[...]
- che controparte non avrebbe dimostrato l'esistenza di una plausibile ragione alternativa in forza della quale sarebbe avvenuta la consegna della somma di euro 10.000,00, e ciò in quanto: la causale riportata sui bonifici sarebbe stata “prestito personale”; controparte non avrebbe tempestivamente contestato la causale stessa;
le deduzioni avversarie riguardanti la relazione sentimentale tra sé e il sarebbero state irrilevanti ai fini della prova del titolo della dazione perché generiche e CP sfornite di supporto probatorio;
- che le testimonianze assunte in prime cure sarebbero state ammissibili e concordi nell'affermare che aveva versato la somma di euro 10.000,00 a a titolo di mutuo. CP Parte_1
La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza emessa in data 31.01.25, fissava l'udienza del 12.06.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindi giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 13.06.25, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Ed invero, prendendo le mosse dai primi tre motivi inerenti, come si è visto, all'onere probatorio in ordine all'obbligo restitutorio e l'avvenuto assolvimento o meno dello stesso da parte del , CP ritiene la Corte che non solo il Giudice di primo grado abbia correttamente ricostruito e richiamato i principi di diritto elaborati dalla Suprema Corte sul punto ma che li abbia correttamente applicati al caso in esame.
Se, infatti, non vi è dubbio che, in astratto, la giurisprudenza sia constante nell'affermare che l'attore che chieda la restituzione d'una somma data a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. comma 1, a provare gli elementi costitutivi della domanda e quindi non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo dal quale deriva l'obbligo di restituzione, puntualizzandosi che la contestazione del convenuto, che, pur riconoscendo d'aver ricevuto l'importo, alleghi un diverso titolo giuridico non comporta alcuna inversione dell'onere della prova. (Cassazione civile sez. II, 12/06/2024, n.16332;
Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959. Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez.
III, 13 marzo 2013, n. 6295, tutte correttamente citate dal Giudice di primo grado) giova parimenti ricordare che la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta.” (Cass. Civ., Sez. II, 29.03.23, n. 8829).
In effetti, come già questa Corte ha opinato con la propria sentenza del 5.7.2023 (causa n.
953/2020 ), anche nel caso in esame sussistano tutti gli elementi da ultimo indicati Parte_2
e cioè:
- la dicitura “prestito personale” sui bonifici de quibus;
- le dichiarazioni rese dalle due testi (rispetto alle quali il solo rapporto di parentela, in assenza di altri elementi, non è di per sé idoneo ad inficiarne l'attendibilità) e cioè , cognata del Testimone_1 , nonché madre del : entrambe coerenti ed univoche nel CP Testimone_2 CP confermare la dazione della somma di Euro 10.000,00 da parte dello stesso in favore della Parte_3
a titolo di prestito;
- le risultanze dell'interrogatorio formale del che non solo ha negato d'aver erogato la somma CP in questione “a tacitazione di ogni pretesa in punto gestione economica della famiglia”, ma ha ribadito con fermezza d'aver prestato alla il danaro, precisando peraltro che era destinato per Parte_1
l'acquisto della casa;
- la mancata prova da parte della di un diverso e verosimile titolo giustificativo, ed anzi Parte_1 una contraddizione, a monte, delle stesse allegazioni dedotte sul punto posto che appare evidente una contraddizione in termini affermare, da un lato, che la somma in questione era stata data a titolo di donazione (anche a voler rescindere dall'assenza del requisito di forma) e, dall'altro lato, che la medesima somma era stata corrisposta per una definitiva regolamentazione dei rapporti economici tra le parti in concomitanza della fine della loro convivenza more uxorio.
Tali circostanze di fatto, ad avviso di questa Corte, sono state condivisibilmente valorizzate dal Tribunale di Imperia alla stregua di indizi gravi, precisi e concordanti del fatto che la somma di euro 10.000,00 fosse stata consegnata dal alla a titolo di mutuo, con conseguente CP Parte_1 obbligo di quest'ultima alla restituzione.
Per quanto attiene infine al quarto motivo, se ne deduce l'irrilevanza ai fini della decisione,
Ed anzi, a tutto voler concedere, non appare incompatibile con il fatto - a cui ha tanto tenuto a dare rilievo l'appellante - che la convivenza more uxorio tra le parti fosse cessata per preminente volontà della medesima la circostanza che il sig. abbia concesso una somma a titolo di prestito alla CP sua ex convivente posto che la sua, per così dire, “generosità” era stata comunque limitata ad un prestito, soggetto peraltro a limiti temporali, e non, appunto, rifusa in una donazione, il cui intento liberale appare invece molto più difficile da configurare in caso di rottura definitiva di una relazione importante e duratura come è stata quella tra le odierne parti in causa.
Da qui l'infondatezza anche dell'ultimo motivo di appello con conseguente integrale suo rigetto e conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, assumendo come scaglione di riferimento della lite quello compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000,00 ed applicando i valori minimi per tutte le fasi, vista la non particolare complessità della causa. Si dà infine atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma integralmente la sentenza n. 577/24 del Tribunale di Imperia, pubblicata in data
08.09.24
- Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato Parte_1 CP delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115,
l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 18.6.2025
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni