Rigetto
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/05/2025, n. 3884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3884 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03884/2025REG.PROV.COLL.
N. 06447/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6447 del 2023, proposto dalla società Coge Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Longobardi e Alberto Vitale, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonella Verde e Giuseppina Moccia, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società Allianz Assicurazioni S.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 8073 del 2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sezione Settima, che ha respinto il ricorso n. 508/2022 R.G. proposto per l’annullamento:
della nota 2 dicembre 2021 prot. n. 87444, conosciuta in data imprecisata, con cui il responsabile del relativo procedimento del Comune di Castellammare di Stabia ha accertato come dovuta dalla Coge Immobiliare S.r.l. la somma di € 92.873,25 a titolo di oneri di urbanizzazione per il rilascio del permesso di costruire 26 maggio 2009 n. 18 relativo alla costruzione di un edificio polifunzionale in via Plinio il Vecchio e per la condanna del Comune intimato alla restituzione della somma di € 21.450,00, versata a titolo di prima e seconda rata per il costo di costruzione per lo stesso titolo, oltre allo svincolo della polizza assicurativa 14 maggio 2009 n. 066398902, stipulata presso la Allianz S.p.a. a garanzia del pagamento degli oneri concessori eventualmente dovuti e al risarcimento del danno nella misura corrispondente ai premi versati, oltre interessi e accessori di legge;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la società Coge Immobiliare S.r.l. ha impugnato la sentenza del T.a.r. Campania - Napoli n. 8073 del 2022 per il cui tramite è stato respinto il ricorso con cui l’anzidetta società si è opposta alla richiesta di pagamento della somma di euro 92.873,25, di cui alla nota del Comune di Castellamare di Stabia del 2 dicembre 2021, prot. n. 87444 (doc. 20 depositato dal Comune nel primo grado di giudizio), relativa agli oneri dovuti in conseguenza del rilascio del permesso di costruire 26 maggio 2009 n. 18 (doc. 5 depositato dal Comune nel primo grado di giudizio) e ha altresì chiesto la restituzione degli oneri già versati per euro 21.450,00 e lo svincolo della polizza 14 maggio 2009 n. 066398902, stipulata presso la Allianz S.p.a. a garanzia del pagamento degli oneri concessori eventualmente dovuti, oltre al risarcimento del danno nella misura corrispondente ai premi versati.
2. In punto di fatto, occorre premettere che la società ricorrente e odierna appellante è titolare del permesso di costruire n. 18 del 2009, rilasciato dal Comune di Castellammare di Stabia per la realizzazione di un edificio polifunzionale in via Plinio il Vecchio e per tale titolo edilizio, l’importo degli oneri concessori è stato quantificato in euro 229.458,00. Successivamente è stata stipulata la convenzione urbanistica del 27 luglio 2007, con cui è stato previsto che: “ All’atto del rilascio del permesso di costruire i concessionari Benvenuto-Rossetti dovranno corrispondere gli oneri di urbanizzazione al netto del volume di ingombro della galleria di collegamento tra via Plinio e Via Roma, trattandosi di aree ad uso pubblico, mentre il costo di costruzione verrà decurtato della quota parte di incidenza delle opere che si renderanno necessarie per la realizzazione della suddetta galleria, da valutarsi da parte dell’U.T.C. sulla base di progetto di dettaglio comprensivo di computo metrico estimativo ”;
La Coge S.r.l. ha versato soltanto le prime due rate e successivamente ha proposto opposizione all’atto di intimazione del 2 dicembre 2021, prot. n. 87444 relativo al pagamento della somma di euro 92.873,25, sostenendo, con il ricorso introduttivo del giudizio, che l’anzidetta obbligazione avente ad oggetto il pagamento degli oneri di urbanizzazione si sia estinta per decorso del termine decennale di prescrizione e, come anticipato, ha chiesto la restituzione di quanto versato a titolo di costo di costruzione.
3. Con la sentenza n. 8073 del 2022, il T.a.r. Campania - Napoli ha rammentato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 12 del 2018, aveva chiarito che il dies a quo per far valere il credito del Comune per il pagamento degli oneri di urbanizzazione decorre dal rilascio del titolo edilizio, che segna il momento a partire dal quale può essere fatto valere il diritto di credito, in quanto è in tale momento che l’amministrazione determina o può determinare gli importi dovuti.
Ciò posto, nel caso di specie, secondo il giudice di primo grado, sarebbero individuabili due distinti atti interruttivi della prescrizione, consistenti nel riconoscimento della sussistenza del debito da parte della società ricorrente. A tal fine, il T.a.r. ha richiamato, in primo luogo, la nota a firma del legale rappresentante della Coge S.r.l. del 18 maggio 2010 – con la quale, dopo aver riepilogato gli importi determinati a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e altresì le rate già versate – la società aveva indicato le somme asseritamente a lei spettanti a titolo di conguaglio degli oneri concessori, tenuto conto delle somme già corrisposte al Comune e degli scomputi previsti nella convenzione del 2007.
In secondo luogo, ha richiamato la nota della Coge S.r.l., prot. n. 13774 del 22 febbraio 2019, con cui la società, dopo aver premesso di aver sostenuto per la realizzazione della galleria il costo di euro 421.323,92, importo maggiore rispetto alla somma di euro 229.458,00 quantificata dal Comune a titolo di oneri concessori, ha affermato che non risultava più dovuto alcunché a tale titolo e ha chiesto, altresì, la restituzione delle somme già corrisposte.
Secondo il giudice di primo grado, infatti, entrambe le note citate presuppongono l’esistenza della posizione creditoria del Comune di Castellammare di Stabia, con la conseguenza che essa può essere considerata “ riconosciuta ” anche con la nota del febbraio 2019, sicché l’atto di intimazione emesso dal Comune medesimo il 2 dicembre 2021 risulterebbe, per tale ragione, relativo a un credito non ancora prescritto.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Coge S.r.l., formulando un unico motivo di gravame, per il cui tramite ha sostenuto che il T.a.r. abbia errato a respingere l’eccezione di prescrizione in quanto gli atti sopra richiamati, a suo avviso, non potrebbero essere considerati dirimenti a questo fine.
Più precisamente, l’appellante ha evidenziato, richiamando una pluralità di pronunce in tema di prescrizione, che l’effetto interruttivo della nota del 18 maggio 2010, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2944, 2945 e 2946 c.c., non avrebbe in ogni caso impedito l’estinzione del diritto poiché il nuovo termine di prescrizione sarebbe comunque decorso il 18 maggio 2020, quindi in un momento anteriore all’adozione dell’atto di intimazione del 2 dicembre 2021.
Con riferimento, invece, alla nota del 22 febbraio 2019, che il giudice di primo grado ha qualificato come richiesta di compensazione, ad avviso dell’appellante, sarebbe “ strutturata in maniera da negare assolutamente il riconoscimento di un debito residuo verso il Comune ”, risolvendosi in una richiesta di restituzione della somma versata fino a quel momento a titolo di oneri concessori.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Castellamare di Stabia, osservando che il T.a.r. aveva espressamente qualificato la nota del 2010 come un atto interruttivo della prescrizione.
Infatti, trattandosi di una nota con cui la società aveva chiesto il conguaglio delle somme dovute, non vi sarebbe stato alcun “ disconoscimento ” e, dunque, per tale ragione, la nota avrebbe effettivamente interrotto il termine di prescrizione. Sul punto, inoltre, il Comune ha evidenziato che nel ricorso in appello l’appellante non ha rilevato alcunché circa la qualificazione dell’atto, essendosi limitata a sostenere che la predetta nota non avrebbe comunque impedito il decorso del termine di prescrizione alla data del 18 maggio 2020 (quindi prima della notifica della richiesta di pagamento degli oneri da parte del Comune), senza formulare contestazioni sulla rilevanza di tale atto ai fini dell’interruzione della prescrizione.
Sotto un diverso profilo, poi, con riferimento alla nota del 2019, il Comune ha rilevato come non possano esservi dubbi sul fatto che l’anzidetta nota abbia interrotto i termini di prescrizione in quanto le affermazioni contenute nella nota stessa non solo non avrebbero negato “ la posizione creditoria del Comune ”, ma al contrario la presupporrebbero. Con tale nota, infatti, è stato richiamato espressamente il principio dello “ scomputo ” delle somme dovute al Comune alla luce del contenuto della convenzione urbanistica del 2007.
A tale proposito, il Comune ha anche eccepito l’inammissibilità dell’eccezione, in quanto tale nota non sarebbe mai stata qualificata in precedenza come un atto recante un’eccezione di compensazione.
Il Comune ha, poi, richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà, dovendosi ulteriormente rammentare che comporta il riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., qualsiasi atto o fatto che, come nella specie, sia incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto (Cass., 15 luglio 2021, n. 20260; Cass., 6 luglio 2020, n. 13897; Cass., 4 giugno 2007, n. 12953; Cons. Stato, 28 settembre 2021, n. 6510).
Da ultimo, a proposito della domanda di svincolo della polizza fideiussoria, il Comune ha richiamato le eccezioni e deduzioni formulate nel giudizio di primo grado, nell’ambito del quale aveva rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e, sul punto, ha fatto riferimento all’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12866 del 26 giugno 2020.
6. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 3 aprile 2025 – reputa che l’appello non sia fondato e vada respinto per le ragioni che di seguito, sinteticamente, si espongono.
Occorre anzitutto precisare che l’atto del Comune recante la richiesta di pagamento, ossia la nota prot. n. 87444 del 2 dicembre 2021 integra un atto paritetico.
In ogni caso l’appello è infondato perché l’atto del 22 febbraio 2019 prot. n. 13774 (doc. 7 depositato dalla ricorrente nel primo grado di giudizio) non reca alcuna eccezione di compensazione e presuppone l’esistenza del debito, con la conseguenza che, come correttamente affermato dal T.a.r., esso va qualificato come un atto idoneo a riconoscere tale esistenza e quindi, conseguentemente, a interrompere il corso della prescrizione.
Sotto un diverso profilo, a proposito dello svincolo della fideiussione – prescindendo dalla questione di giurisdizione – non risulta contestato quanto affermato dalla sentenza di primo grado al paragrafo 6.2.2. circa la sopravvivenza dell’obbligazione garantita.
Conseguentemente, in considerazione dell’effetto interruttivo derivante dalla nota prot. n. 13774 del 2019, l’eccezione di prescrizione del credito deve essere respinta così come deve essere respinta la richiesta di svincolo della fideiussione.
7. In considerazione del carattere essenzialmente interpretativo della questione oggetto del presente giudizio, le spese processuali del presente grado possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO