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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1153/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4188/2024 estensore
Dott.ssa Sara Manuela Moglia promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
MANNINO e dall'avv. RICCARDO MASSA ( elettivamente domiciliato in C.F._2
SESTO SAN GIOVANNI, PIAZZA DELLA RESISTENZA 52, presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante Dott. (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. ANTONELLA NEGRI e dall'avv. C.F._3
ARIANNA MARIA BEATRICE COLOMBO ( elettivamente domiciliata C.F._4
in MILANO VIA BAROZZI 1, presso i difensori
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello adita, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, sezione lavoro, dott.ssa pagina 1 di 12 Moglia, n. 4188/2024 in via principale confermare il decreto ingiuntivo opposto e revocato n. 1411/2024, e comunque condannare l'appellata al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di Euro
58.131,43 per tutte le motivazioni sopra riportate;
in via subordinata condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 50.934,99 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese ed onorari di legge, e rimborso CU, distratti direttamente in favore del procuratore costituito;
in via istruttoria ammettersi a prova contraria sul capitolato di controparte.
PER L'APPELLATA
Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni e le istanze, anche istruttorie, contenute negli atti di primo grado e nei verbali di udienza, voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria:
1) accertare e dichiarare l'infondatezza di tutti i motivi di appello e per l'effetto respingere il ricorso in appello avversario e tutte le domande in esso contenute, confermando la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4188 del 26 settembre 2024.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 4188/24 il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 1411/2024 avente ad oggetto il CP_1 pagamento dell'importo di euro 58.131,43 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, con spese compensate.
Il lavoratore era stato assunto il 2.1.2020 a tempo pieno e indeterminato con mansione di “District
Manager”, inquadrato come “Funzionario Business 7 livello 1^ classe” - CCNL Credito e
Assicurazioni.
Il sig. aveva impugnato davanti al Tribunale di Milano il licenziamento per giusta causa Pt_1
intimato dalla società in data 10.5.2022; il giudizio si era concluso con la declaratoria di illegittimità del licenziamento (sentenza n. 2440/2023), con la conseguente applicazione dell'art. 3 del D. Lgs.
n. 23/2015 e quindi con dichiarazione di risoluzione del rapporto al 10.5.2022 e condanna della società al pagamento di 11 mensilità della retribuzione base del TFR.
pagina 2 di 12 Con il successivo decreto ingiuntivo, oggetto di questo processo, l'odierno appellante aveva ottenuto tutela monitoria per l'indennità sostitutiva del preavviso sulla base della predetta sentenza, passata in giudicato, quantificando l'importo mensile della retribuzione ai fini del calcolo dell'indennità di mancato preavviso sulla base della mensilità base adottata dalla società per la liquidazione dell'indennità di licenziamento.
Con i ricorso in opposizione, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, ritenendo la CP_1
domanda preclusa dalla formazione del giudicato;
infatti, nel primo giudizio la società aveva domandato in via di ipotesi la conversione del licenziamento, siccome qualificabile per giustificato motivo soggettivo, con spettanza del solo preavviso: la questione era pertanto già entrata a fare parte del thema decidendum del processo, e quindi l'accertamento circa la spettanza dell'indennità di preavviso era coperto da giudicato, non potendo la relativa domanda essere proposta in un successivo giudizio.
In ipotesi, l'opponente eccepiva l'inammissibilità della domanda per violazione del principio giurisprudenziale del divieto di frazionamento delle domande, poiché la pretesa poteva comunque essere fatta valere nella prima causa essendo il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso già sorto con il licenziamento.
Veniva anche contestato il quantum poiché, a dire della società, l'importo corretto era di euro
50.934,99, dovendosi considerare una base di calcolo diversa e più ristretta rispetto a quella del
TFR utilizzata ai fini di cui all'art. 3 del D.lgs. 23/2015.
Il Tribunale, sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, alla prima udienza ha pronunciato la sentenza con cui ha accolto le eccezioni promosse in via principale dell'opponente.
Premessi i principi generali in materia di giudicato il Tribunale ha così pronunciato:
Come si è più sopra illustrato, il giudicato va anzitutto riferito al perimetro soggettivo ed oggettivo del giudizio.
Limitandoci al secondo profilo, è fuor di dubbio che il giudizio conclusosi con la sentenza del
Tribunale di Milano n. 2440/23 abbia avuto per oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato per giusta causa con richiesta, da parte del ricorrente lavoratore, in principalità della tutela reintegratoria e, in subordine, di quella indennitaria.
A tali domande, ha resistito la società resistente, chiedendo, in principalità il rigetto delle pretese avversarie, in subordine, la derubricazione del licenziamento in giustificato motivo oggettivo con riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
pagina 3 di 12 Il perimetro del giudizio si snoda, quindi, attorno al recesso datoriale, alla sua denunciata illegittimità ed alle eventuali conseguenze di tale declaratoria.
L'indennità sostitutiva del preavviso costituisce una delle forme di tutela accordabili al lavoratore, ma che risponde ad esigenze diverse a quelle sottese all'indennità risarcitoria.
Quest'ultima costituisce una forma di sanzione conseguente all'illegittimità del recesso, la prima, mira a risarcire il lavoratore che ha subito l'immediata interruzione del rapporto.
Se la stessa si presenta incompatibile con la tutela reintegratoria proprio perché non c'è interruzione del rapporto, può coesistere per l'ipotesi di licenziamento ritenuto illegittimo per mancanza della giusta causa o per ritenuta sussistenza del giustificato motivo soggettivo.
La tutela indennitaria-risarcitoria, sancita dall'art. 18, comma 5, st.lav., anche all'esito delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche
l'indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno quelle esigenze proprie dell'istituto, di tutela della parte che subisce il recesso, volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione, né autorizzando la lettera e la ratio della disposizione un'opzione ermeneutica restrittiva. (Cass. n. 3247/24)
Per effetto dell'eccezione riconvenzionale prospettata dalla difesa della società, l'indennità sostitutiva del preavviso è entrata a far parte del perimetro del giudizio.
L'indennità di cui si discute rappresenta una delle conseguenze della ritenuta illegittimità del licenziamento o della sua derubricazione;
quindi, per tali ragioni, non può integrare i “precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” che, secondo le pronunce richiamate dalla difesa di parte opposta valgono a delineare il deducibile o giudicato implicito.
Non da meno, non può dubitarsi che l'indennità sostitutiva rientri tra quelle questioni che “si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte”.
Ed, invero, come la tutela indennitaria, anche l'indennità di cui si discute trova la propria causa ed il proprio titolo nell'illegittimità del licenziamento.
Ritenuto di dover aderire a quell'indirizzo giurisprudenziale per il quale il giudicato implicito ricomprenda anche quelle questioni che partecipano dei medesimi fatti costitutivi e non solo quelle questioni che hanno costituito i fatti antecedenti logici e essenziali della pronuncia, la domanda svolta con il ricorso monitorio in quanto già ricompresa nel perimetro del giudizio per
l'impugnativa del licenziamento era preclusa per effetto del giudicato.
Ad ogni buon conto, laddove si volesse ritenere che il giudicato implicito afferisca solo ai precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia che, come detto, non possono
pagina 4 di 12 ricomprendere anche l'indennità sostitutiva del preavviso, non da meno l'opposizione risulta fondata per altra ragione: l'indebita parcellizzazione del credito.
Il principio è stato sancito con la sentenza n. 4090/17 delle S.U. della Corte di Cassazione che hanno statuito che non è consentito il frazionamento della domanda allorquando si tratti di plurime pretese creditorie che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, così da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale. Il tutto a meno che il creditore non abbia un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Nel caso in esame, il sig. , nel denunciare l'illegittimità del licenziamento, ha chiesto Pt_1
applicarsi la tutela reintegratoria o, in subordine, la tutela indennitaria.
Se, come già detto, la prima è incompatibile con l'indennità sostitutiva del preavviso, non così la seconda.
Nulla, quindi, precludeva al ricorrente lavoratore di chiedere, in uno con la tutela indennitaria,
l'indennità sostitutiva del preavviso laddove il giudice, come è poi avvenuto, ritenesse di applicare
l'art. 3, comma 1, dlgs 23/15 per assenza della giusta causa.
Così non è stato, avendo il lavoratore, che pure ha denunciato l'illegittimità del licenziamento, limitato e circoscritto le conseguenze alla mera tutela indennitaria, senza ulteriori pretese.
L'aver delimitato il ventaglio delle possibili conseguenze dell'illegittimità del licenziamento o dell'insussistenza della giusta causa alla sola tutela indennitaria preclude, anche in assenza di deduzioni circa l'interesse ad una parcellizzazione del credito, di avanzare, separatamente ulteriori domande che nel licenziamento trovino causa.
Non può poi essere condivisa la tesi difensiva ovvero che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sia sorta solo con la sentenza dichiarativa dell'insussistenza della giusta causa.
Ed, invero, come già detto, l'indennità di cui si discute risponde all'esigenza di risarcire il lavoratore dal danno conseguente all'immediata interruzione del rapporto conseguente al licenziamento.
Si tratta di fatto costitutivo che già era sorto ben prima della sentenza e proprio per il quale il ricorrente lavoratore ha invocato la tutela giurisdizionale.
In quella sede, quindi, ben avrebbe potuto domandare il riconoscimento del diritto all'indennità così come ha domandato la tutela indennitaria.
pagina 5 di 12 Il suo diritto non è nato con la pronuncia, ma trova ragione in un fatto costitutivo anteriore, denunciato come illegittimo e solo riconosciuto tale dalla sentenza.
Con atto del 28.10.2024 ha proposto appello con i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale in merito all'applicazione del principio del giudicato implicito. Secondo l'appellante, il Tribunale ha errato poiché ha ritenuto sussistente nella giurisprudenza di legittimità, aderendovi, un indirizzo in tema di c.d. giudicato implicito, secondo cui questo comprenderebbe anche le questioni che partecipano dei medesimi fatti costitutivi già fatti valere, basandosi su una lettura errata della massima dell'ordinanza della
Corte di Cassazione civile, Sez. III, n. 5486 del 26 febbraio 2019, che non è in realtà portatrice di un orientamento sul concetto di giudicato implicito più allargato rispetto quello maggioritario. Infatti, la lettura completa della motivazione della pronuncia di Cassazione predetta conferma che anche secondo tale ordinanza il giudicato copre tutte le questioni di fatto e di diritto che incidono su un punto decisivo o che costituiscono premessa logica indispensabile, ossia tutte le questioni il cui riesame potrebbe comportare un riesame del punto accertato e risolto, conformemente con la funzione di garantire la certezza del giudicato.
Nella fattispecie, la proposizione in sede monitoria della domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso non portava alcun riesame del punto accertato e risolto ma, anzi, si fondava proprio su tale decisione, con la conseguenza dell'esclusione di qualsiasi preclusione da giudicato.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante evidenzia che l'applicazione del principio del giudicato implicito alla fattispecie concreta non rispecchia la ratio sottesa a tale principio, che è quella di evitare che una questione già decisa definitivamente possa essere riesaminata in un altro processo fra le medesime parti. In questo caso ciò non può essere, poiché l'accertamento, ormai definitivo, dell'illegittimità del licenziamento per assenza di giusta causa costituisce il fondamento della domanda avanzata in sede monitoria e quindi la questione proposta non potrebbe in alcun modo provocare un riesame dei fatti precedentemente dedotti.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che la domanda di pagamento del preavviso sarebbe entrata nel “perimetro” del primo giudizio per mezzo dell'eccezione riconvenzionale proposta dalla resistente secondo cui, in ipotesi di ritenuta insussistenza della giusta causa di licenziamento, questo avrebbe dovuto essere convertito ope iudicis in recesso per giustificato motivo oggettivo, con la conseguenza del solo diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. L'appellante oppone che egli non aveva dedotto alcunché in merito al diritto al preavviso e sulla questione non vi è stata alcuna istruttoria, né alcuna decisione del primo
Giudice, di talché, anche se per ipotesi si dovesse ritenere proposta una domanda relativa pagina 6 di 12 all'indennità di preavviso, vi sarebbe stata omessa pronuncia da parte del Tribunale nel primo giudizio, ed è pacifico, per consolidata giurisprudenza, che in tal caso la domanda avrebbe comunque potuto essere riproposta in un successivo processo.
Con il quarto motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale in merito all'applicazione del principio del divieto di frazionamento delle azioni giudiziarie.
Secondo l'appellante, alla base della pronuncia c'è un errore di interpretazione di un precedente giurisprudenziale, nella specie la Cass. SSUU 4090/2017. Nella fattispecie oggetto di quel giudizio, la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso della società laddove questa aveva censurato il rigetto, da parte dei Giudici di merito, dell'eccezione di inammissibilità della domanda di pagamento di differenze sul premio di fedeltà, dopo che in un precedente giudizio era stato chiesto il ricalcolo del trattamento di fine rapporto sulla base di alcune voci retributive percepite in via continuativa. Si trattava, quindi di domande del tutto differenti, fra loro accomunate soltanto dal fatto che le pretese separatamente azionate sorgevano dal medesimo rapporto di lavoro.
Anche nella presente fattispecie le domande sono del tutto differenti fra loro: risarcimento del danno per licenziamento illegittimo da un lato e indennità di preavviso dall'altro. La disciplina del preavviso è contenuta nei contratti collettivi e il licenziamento è una disciplina interamente legale;
le domande hanno anche presupposti diversi, una il licenziamento illegittimo, l'altra la mancata concessione del periodo di preavviso;
le azioni sono una di accertamento e l'altra monitoria di condanna;
non si duplica alcuna attività processuale istruttoria;
il ricorrente, al momento del deposito del primo ricorso, non era ancora titolare del diritto all'indennità di preavviso poiché il licenziamento era stato intimato per giusta causa, per cui è errata l'affermazione del primo Giudice, secondo cui il diritto al preavviso era sorto ben prima della sentenza, e precisamente nel momento stesso in cui il licenziamento era stato intimato in assenza di giusta causa.
Infine, l'appellante ripropone la quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso operata nel ricorso per decreto ingiuntivo, sottolineando che, ai sensi dell'art. 77 del CCNL ANIA, le basi retributive del TFR e dell'indennità oggetto di lite sono le medesime, e la quantificazione è stata eseguita proprio dalla controparte che ha corrisposto l'indennità risarcitoria dovuta al lavoratore a seguito della sentenza sul licenziamento (pari a 11 mensilità) in Euro 91.349,45 (ossia, appunto euro 8.304,49 per 11), per cui l'importo corretto è appunto di euro 8.304,49 x7 = 58.131,43.
Si è costituita la società con memoria difensiva del 17.1.2025.
L'appellata contrasta tutti i motivi di gravame, ritenendo corretta la decisione del Tribunale.
Osserva, in sintesi, che il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, essendo un effetto di legge inerente ai medesimi fatti costitutivi, avrebbe dovuto essere proposta nel precedente giudizio pagina 7 di 12 ed in effetti lo è stata, per cui il passaggio in giudicato della sentenza ne preclude comunque la proposizione in un secondo giudizio, in ipotesi per il principio di infrazionabilità delle domande, nella misura in cui l'originario ricorrente ha chiesto dichiararsi l'insussistenza della giusta causa e, sia pure in ipotesi, ha chiesto la condanna di controparte al pagamento dell'indennità risarcitoria.
Egli aveva pertanto la possibilità di chiedere anche la condanna al pagamento dell'indennità di preavviso, diritto che era sorto al momento del licenziamento. Non vi è, seguendo la pronuncia delle
Sezioni Unite del 2017, alcun interesse giuridicamente tutelabile che giustifichi la proposizione di un distinto giudizio.
Fallito un tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 6.3.2025 con il dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ha esaminato in via prioritaria, anche per il principio della ragione più liquida, il quarto motivo di gravame, che è infondato, dovendosi confermare la sentenza senza esaminare i primi tre motivi che risultano quindi assorbiti.
Come visto sopra, il motivo di appello ha per oggetto l'applicazione da parte del Tribunale dei principi contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4090/2017. La
Corte, nel respingere il ricorso promosso dalla società avverso le sentenze dei giudici di merito che avevano respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio in questione, ha statuito, anzitutto, che il creditore non è obbligato a proporre in un unico processo tutte le azioni a tutela di diversi crediti derivanti da un medesimo rapporto di durata;
ciò comporterebbe, infatti, una grave violazione del diritto di difesa e neppure porterebbe un beneficio in termini di durata dei processi a causa dell'estrema complicazione dell'istruttoria e della decisione derivante dalla riunione in un unico processo di pretese di diversa natura e diversa tutela processuale.
Il passo successivo della pronuncia delle Sezioni Unite consiste nella considerazione dei diritti di credito iscrivibili nel medesimo ambito di un altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere in esso deducibili o rilevabili, e in ogni caso le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo, che secondo la Corte sono proponibili in diversi processi solo se l'attore risulti in ciò "assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento.
In relazione ai principi del giusto processo e dell'esercizio responsabile del diritto di azione la Corte precisa, per guidare i giudici di merito nella valutazione delle fattispecie, che non si tratta di operare un giudizio di bilanciamento degli interessi di ricorrente e resistente, né tanto meno di
“accertare eventuali intenti emulativi o di indagare i comportamenti processuali del creditore
pagina 8 di 12 agente sul versante psico-soggettivistico”; occorre che l'interesse alla proposizione in diversi processi di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo, sia oggettivamente valutabile.
Nella fattispecie di cui è causa non pare dubitabile che il fatto costitutivo materiale sia il medesimo
(il licenziamento) che però, secondo l'appellante, viene considerato nella prima controversia per ciò che riguarda le conseguenze dell'assenza di giusta causa, e nella seconda per ciò che riguarda l'assenza di preavviso, pacifico essendo che il diritto all'indennità ex art. 3 D. Lgs. 21/2015 e indennità di mancato preavviso possano cumularsi.
La Corte di Cassazione si è pronunciata recentemente in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio con l'ordinanza n. 8914/2023 (richiamata da parte appellata nella discussione orale) che ha cassato la sentenza n. 787/2018 della Corte di Appello di Roma. Fattispecie analoga poiché in quel giudizio il lavoratore (che rivestiva la qualifica di dirigente) aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per l'indennità sostitutiva del preavviso nei confronti della ex datrice di lavoro dopo che in un precedente giudizio il Tribunale di Roma aveva dichiarato ingiustificato il licenziamento intimato dalla datrice di lavoro e aveva condannato la medesima al pagamento della indennità supplementare. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva accolto l'opposizione, ritenendo preclusa la domanda in quanto proposta in violazione del principio di non frazionabilità del credito di cui alla sentenza delle Sezioni unite della Corte di
Cassazione n. 4090/2017; infatti, tale domanda si fondava sul medesimo fatto alla base della pretesa azionata in precedenza, in assenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.
Nella fattispecie allora in esame, però, il lavoratore al momento del licenziamento era assente per malattia e quindi il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso era divenuto esigibile successivamente al licenziamento medesimo;
la Corte di Appello di Roma aveva ritenuto non provata la circostanza di fatto della malattia nel giudizio in cui era stato fatto valere il diritto all'indennità sostitutiva.
Investita della questione da parte del lavoratore, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo sulla base del rilievo che il rapporto di lavoro era ancora perdurante in conseguenza del suo stato di malattia che aveva determinato la temporanea inefficacia del licenziamento, non invece per quanto riguarda la possibile azionabilità frazionata qualora i due diritti siano venuti in essere entrambi al momento del licenziamento.
La Corte ha così statuito:
pagina 9 di 12 7.1. è noto che con l'intervento nomofilattico di cui alla sentenza n. 4090/2017 le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che "Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101
c.p.c., comma 2" (v. Cass. Sez. Un. cit. ed, in termini, fra le altre, Cass. n. 17893/2018, Cass. n.
20714/2018, Cass. n. 6591/2019, Cass. n. 337/2020, Cass. n. 14143/2021);
7.2. il "dictum" del giudice di legittimità in tema di "infrazionabilità del credito", alla stregua dei medesimi presupposti di relativa operatività definiti dalle pronunzie richiamate, non risulta applicabile alla fattispecie in esame nella quale, a differenza di quanto opinato dal giudice di seconde cure, è dato rinvenire un interesse oggettivamente apprezzabile in capo al lavoratore a far valere in un giudizio diverso e successivo, rispetto a quello avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, la domanda intesa alla condanna di controparte al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso;
7.3. secondo consolidati approdi del giudice di legittimità, in tema di contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'art. 2118 cod. civ. attribuisce al preavviso di licenziamento efficacia meramente obbligatoria e non reale, con la conseguenza che se una delle parti esercita la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza a sul rapporto di lavoro eventuali avvenimenti sopravvenuti (cfr. tra le altre, Cass.
27294/2018); pertanto, nell'ipotesi in cui al recesso consegua la immediata cessazione del rapporto
l'indennità sostitutiva del preavviso risulta immediatamente esigibile e determinata nel suo importo stante, appunto, la ininfluenza di eventuali avvenimenti sopravvenuti al licenziamento. In tale contesto non vi è alcuno spazio per immaginare un apprezzabile interesse del creditore ad azionare la domanda volta al conseguimento della indennità sostitutiva del preavviso in un momento diverso
e successivo rispetto a quello del deposito del ricorso giudiziale inteso a far valere la
pagina 10 di 12 illegittimità/inefficacia, nullità del licenziamento o altre pretese fondate sul rapporto ormai cessato;
ove azionata con un diverso ricorso la pretesa all'indennità sostitutiva del preavviso, si realizzerebbe, infatti, proprio quella inutile "duplicazione di attività istruttoria" e di "dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale", che il principio di infrazionabilità del credito mira a scongiurare;
7.4. diversamente deve, viceversa, dirsi in relazione alla fattispecie in esame connotata, secondo la prospettazione dell'odierno ricorrente, dall'essere il licenziamento stato intimato quando il lavoratore era in malattia, circostanza che sul piano giuridico comporta il differimento della efficacia del recesso fino alla cessazione dello stato di malattia o comunque del superamento del periodo di comporto (v. in termini, Cass. n. 815/1971); in tale situazione, quindi, al momento della impugnativa giudiziale del licenziamento (e della connessa richiesta della indennità supplementare)
l'indennità sostitutiva del preavviso non era ancora divenuta esigibile per difetto del presupposto rappresentato dalla cessazione del rapporto di lavoro;
essa, inoltre, neppure risultava determinata nel suo ammontare in quanto inevitabilmente condizionata dalla durata della malattia e comunque suscettibile di essere incisa da fattori sopravvenuti al recesso datoriale stante la perdurante vigenza del rapporto di lavoro;
alla luce di tali considerazioni, rispetto all'azione promossa con il primo ricorso, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, seppure scaturente dal medesimo rapporto di lavoro, si connotava come un credito distinto ed autonomo, originato da un diverso fatto costitutivo (rappresentato dalla cessazione del rapporto di lavoro e non dalla sola intimazione del licenziamento), e tale quindi da giustificare ampiamente la sua proposizione in un momento successivo allorquando erano venuti in essere i relativi presupposti costitutivi>>.
Dalla pronuncia qui richiamata, che il Collegio condivide, trova conferma il rilievo che il fatto costitutivo delle pretese è il medesimo, ovvero il licenziamento privo di giusta causa. Quindi, essendo esigibili nel medesimo momento il diritto di credito all'indennità risarcitoria per licenziamento ingiustificato e il diritto di credito all'indennità sostitutiva del preavviso, quantunque entrambi tali diritti non fossero ancora riconosciuti in sede giudiziale, occorre un interesse oggettivamente valutabile per l'ammissibilità della proposizione frazionata. Nella fattispecie, tale interesse non sussiste e a ben vedere non è stato neppure dedotto, non essendo neanche riconducibile alla necessità dell'accertamento della retribuzione-base per il calcolo del preavviso, dato che questa ben poteva essere quantificata nel primo giudizio in cui, oltre alla domanda di impugnazione del licenziamento, il ricorrente aveva proposto altre domande di condanna a contenuto economico, (condanna ai versamenti sul fondo pensione, risarcimento del danno per il mancato raggiungimento del piano di incentivazione, employee benefit ed over ulteriore),
pagina 11 di 12 vanificando la celerità tipica del processo di impugnazione del licenziamento. In altre parole, il frazionamento delle domande non può essere giustificato con l'interesse, legalmente riconosciuto
(cfr. art. 441 bis cpc) di ottenere una pronuncia sul licenziamento in tempi rapidi, visto che già in quel processo erano state proposte dal medesimo altre domande a contenuto economico, Pt_1
non connesse con il licenziamento medesimo neppure sotto il profilo della individuazione della retribuzione base per l'indennità risarcitoria, che l'allora ricorrente non aveva quantificato espressamente.
I rilievi di cui sopra sono sufficienti per la conferma della sentenza impugnata, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
La complessità e particolarità della questione, per cui la giurisprudenza non si è ancora consolidata su posizioni uniformi, costituisce motivo equiparabile a quelli espressamente previsti dall'art. 92
c.p.c., secondo quanto statuito da Corte Cost. n. 77/2018, per la compensazione delle spese di lite del grado di appello. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4188/2024.
Compensa le spese di lite del grado di appello.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art
1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 06/03/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4188/2024 estensore
Dott.ssa Sara Manuela Moglia promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
MANNINO e dall'avv. RICCARDO MASSA ( elettivamente domiciliato in C.F._2
SESTO SAN GIOVANNI, PIAZZA DELLA RESISTENZA 52, presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante Dott. (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. ANTONELLA NEGRI e dall'avv. C.F._3
ARIANNA MARIA BEATRICE COLOMBO ( elettivamente domiciliata C.F._4
in MILANO VIA BAROZZI 1, presso i difensori
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Piaccia all'Ill.mo Corte di Appello adita, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, sezione lavoro, dott.ssa pagina 1 di 12 Moglia, n. 4188/2024 in via principale confermare il decreto ingiuntivo opposto e revocato n. 1411/2024, e comunque condannare l'appellata al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di Euro
58.131,43 per tutte le motivazioni sopra riportate;
in via subordinata condannare la convenuta al pagamento della somma di Euro 50.934,99 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese ed onorari di legge, e rimborso CU, distratti direttamente in favore del procuratore costituito;
in via istruttoria ammettersi a prova contraria sul capitolato di controparte.
PER L'APPELLATA
Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni e le istanze, anche istruttorie, contenute negli atti di primo grado e nei verbali di udienza, voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria:
1) accertare e dichiarare l'infondatezza di tutti i motivi di appello e per l'effetto respingere il ricorso in appello avversario e tutte le domande in esso contenute, confermando la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4188 del 26 settembre 2024.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 4188/24 il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 1411/2024 avente ad oggetto il CP_1 pagamento dell'importo di euro 58.131,43 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, con spese compensate.
Il lavoratore era stato assunto il 2.1.2020 a tempo pieno e indeterminato con mansione di “District
Manager”, inquadrato come “Funzionario Business 7 livello 1^ classe” - CCNL Credito e
Assicurazioni.
Il sig. aveva impugnato davanti al Tribunale di Milano il licenziamento per giusta causa Pt_1
intimato dalla società in data 10.5.2022; il giudizio si era concluso con la declaratoria di illegittimità del licenziamento (sentenza n. 2440/2023), con la conseguente applicazione dell'art. 3 del D. Lgs.
n. 23/2015 e quindi con dichiarazione di risoluzione del rapporto al 10.5.2022 e condanna della società al pagamento di 11 mensilità della retribuzione base del TFR.
pagina 2 di 12 Con il successivo decreto ingiuntivo, oggetto di questo processo, l'odierno appellante aveva ottenuto tutela monitoria per l'indennità sostitutiva del preavviso sulla base della predetta sentenza, passata in giudicato, quantificando l'importo mensile della retribuzione ai fini del calcolo dell'indennità di mancato preavviso sulla base della mensilità base adottata dalla società per la liquidazione dell'indennità di licenziamento.
Con i ricorso in opposizione, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, ritenendo la CP_1
domanda preclusa dalla formazione del giudicato;
infatti, nel primo giudizio la società aveva domandato in via di ipotesi la conversione del licenziamento, siccome qualificabile per giustificato motivo soggettivo, con spettanza del solo preavviso: la questione era pertanto già entrata a fare parte del thema decidendum del processo, e quindi l'accertamento circa la spettanza dell'indennità di preavviso era coperto da giudicato, non potendo la relativa domanda essere proposta in un successivo giudizio.
In ipotesi, l'opponente eccepiva l'inammissibilità della domanda per violazione del principio giurisprudenziale del divieto di frazionamento delle domande, poiché la pretesa poteva comunque essere fatta valere nella prima causa essendo il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso già sorto con il licenziamento.
Veniva anche contestato il quantum poiché, a dire della società, l'importo corretto era di euro
50.934,99, dovendosi considerare una base di calcolo diversa e più ristretta rispetto a quella del
TFR utilizzata ai fini di cui all'art. 3 del D.lgs. 23/2015.
Il Tribunale, sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, alla prima udienza ha pronunciato la sentenza con cui ha accolto le eccezioni promosse in via principale dell'opponente.
Premessi i principi generali in materia di giudicato il Tribunale ha così pronunciato:
Come si è più sopra illustrato, il giudicato va anzitutto riferito al perimetro soggettivo ed oggettivo del giudizio.
Limitandoci al secondo profilo, è fuor di dubbio che il giudizio conclusosi con la sentenza del
Tribunale di Milano n. 2440/23 abbia avuto per oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato per giusta causa con richiesta, da parte del ricorrente lavoratore, in principalità della tutela reintegratoria e, in subordine, di quella indennitaria.
A tali domande, ha resistito la società resistente, chiedendo, in principalità il rigetto delle pretese avversarie, in subordine, la derubricazione del licenziamento in giustificato motivo oggettivo con riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
pagina 3 di 12 Il perimetro del giudizio si snoda, quindi, attorno al recesso datoriale, alla sua denunciata illegittimità ed alle eventuali conseguenze di tale declaratoria.
L'indennità sostitutiva del preavviso costituisce una delle forme di tutela accordabili al lavoratore, ma che risponde ad esigenze diverse a quelle sottese all'indennità risarcitoria.
Quest'ultima costituisce una forma di sanzione conseguente all'illegittimità del recesso, la prima, mira a risarcire il lavoratore che ha subito l'immediata interruzione del rapporto.
Se la stessa si presenta incompatibile con la tutela reintegratoria proprio perché non c'è interruzione del rapporto, può coesistere per l'ipotesi di licenziamento ritenuto illegittimo per mancanza della giusta causa o per ritenuta sussistenza del giustificato motivo soggettivo.
La tutela indennitaria-risarcitoria, sancita dall'art. 18, comma 5, st.lav., anche all'esito delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche
l'indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno quelle esigenze proprie dell'istituto, di tutela della parte che subisce il recesso, volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione, né autorizzando la lettera e la ratio della disposizione un'opzione ermeneutica restrittiva. (Cass. n. 3247/24)
Per effetto dell'eccezione riconvenzionale prospettata dalla difesa della società, l'indennità sostitutiva del preavviso è entrata a far parte del perimetro del giudizio.
L'indennità di cui si discute rappresenta una delle conseguenze della ritenuta illegittimità del licenziamento o della sua derubricazione;
quindi, per tali ragioni, non può integrare i “precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” che, secondo le pronunce richiamate dalla difesa di parte opposta valgono a delineare il deducibile o giudicato implicito.
Non da meno, non può dubitarsi che l'indennità sostitutiva rientri tra quelle questioni che “si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte”.
Ed, invero, come la tutela indennitaria, anche l'indennità di cui si discute trova la propria causa ed il proprio titolo nell'illegittimità del licenziamento.
Ritenuto di dover aderire a quell'indirizzo giurisprudenziale per il quale il giudicato implicito ricomprenda anche quelle questioni che partecipano dei medesimi fatti costitutivi e non solo quelle questioni che hanno costituito i fatti antecedenti logici e essenziali della pronuncia, la domanda svolta con il ricorso monitorio in quanto già ricompresa nel perimetro del giudizio per
l'impugnativa del licenziamento era preclusa per effetto del giudicato.
Ad ogni buon conto, laddove si volesse ritenere che il giudicato implicito afferisca solo ai precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia che, come detto, non possono
pagina 4 di 12 ricomprendere anche l'indennità sostitutiva del preavviso, non da meno l'opposizione risulta fondata per altra ragione: l'indebita parcellizzazione del credito.
Il principio è stato sancito con la sentenza n. 4090/17 delle S.U. della Corte di Cassazione che hanno statuito che non è consentito il frazionamento della domanda allorquando si tratti di plurime pretese creditorie che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, così da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale. Il tutto a meno che il creditore non abbia un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Nel caso in esame, il sig. , nel denunciare l'illegittimità del licenziamento, ha chiesto Pt_1
applicarsi la tutela reintegratoria o, in subordine, la tutela indennitaria.
Se, come già detto, la prima è incompatibile con l'indennità sostitutiva del preavviso, non così la seconda.
Nulla, quindi, precludeva al ricorrente lavoratore di chiedere, in uno con la tutela indennitaria,
l'indennità sostitutiva del preavviso laddove il giudice, come è poi avvenuto, ritenesse di applicare
l'art. 3, comma 1, dlgs 23/15 per assenza della giusta causa.
Così non è stato, avendo il lavoratore, che pure ha denunciato l'illegittimità del licenziamento, limitato e circoscritto le conseguenze alla mera tutela indennitaria, senza ulteriori pretese.
L'aver delimitato il ventaglio delle possibili conseguenze dell'illegittimità del licenziamento o dell'insussistenza della giusta causa alla sola tutela indennitaria preclude, anche in assenza di deduzioni circa l'interesse ad una parcellizzazione del credito, di avanzare, separatamente ulteriori domande che nel licenziamento trovino causa.
Non può poi essere condivisa la tesi difensiva ovvero che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sia sorta solo con la sentenza dichiarativa dell'insussistenza della giusta causa.
Ed, invero, come già detto, l'indennità di cui si discute risponde all'esigenza di risarcire il lavoratore dal danno conseguente all'immediata interruzione del rapporto conseguente al licenziamento.
Si tratta di fatto costitutivo che già era sorto ben prima della sentenza e proprio per il quale il ricorrente lavoratore ha invocato la tutela giurisdizionale.
In quella sede, quindi, ben avrebbe potuto domandare il riconoscimento del diritto all'indennità così come ha domandato la tutela indennitaria.
pagina 5 di 12 Il suo diritto non è nato con la pronuncia, ma trova ragione in un fatto costitutivo anteriore, denunciato come illegittimo e solo riconosciuto tale dalla sentenza.
Con atto del 28.10.2024 ha proposto appello con i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale in merito all'applicazione del principio del giudicato implicito. Secondo l'appellante, il Tribunale ha errato poiché ha ritenuto sussistente nella giurisprudenza di legittimità, aderendovi, un indirizzo in tema di c.d. giudicato implicito, secondo cui questo comprenderebbe anche le questioni che partecipano dei medesimi fatti costitutivi già fatti valere, basandosi su una lettura errata della massima dell'ordinanza della
Corte di Cassazione civile, Sez. III, n. 5486 del 26 febbraio 2019, che non è in realtà portatrice di un orientamento sul concetto di giudicato implicito più allargato rispetto quello maggioritario. Infatti, la lettura completa della motivazione della pronuncia di Cassazione predetta conferma che anche secondo tale ordinanza il giudicato copre tutte le questioni di fatto e di diritto che incidono su un punto decisivo o che costituiscono premessa logica indispensabile, ossia tutte le questioni il cui riesame potrebbe comportare un riesame del punto accertato e risolto, conformemente con la funzione di garantire la certezza del giudicato.
Nella fattispecie, la proposizione in sede monitoria della domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso non portava alcun riesame del punto accertato e risolto ma, anzi, si fondava proprio su tale decisione, con la conseguenza dell'esclusione di qualsiasi preclusione da giudicato.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante evidenzia che l'applicazione del principio del giudicato implicito alla fattispecie concreta non rispecchia la ratio sottesa a tale principio, che è quella di evitare che una questione già decisa definitivamente possa essere riesaminata in un altro processo fra le medesime parti. In questo caso ciò non può essere, poiché l'accertamento, ormai definitivo, dell'illegittimità del licenziamento per assenza di giusta causa costituisce il fondamento della domanda avanzata in sede monitoria e quindi la questione proposta non potrebbe in alcun modo provocare un riesame dei fatti precedentemente dedotti.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che la domanda di pagamento del preavviso sarebbe entrata nel “perimetro” del primo giudizio per mezzo dell'eccezione riconvenzionale proposta dalla resistente secondo cui, in ipotesi di ritenuta insussistenza della giusta causa di licenziamento, questo avrebbe dovuto essere convertito ope iudicis in recesso per giustificato motivo oggettivo, con la conseguenza del solo diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. L'appellante oppone che egli non aveva dedotto alcunché in merito al diritto al preavviso e sulla questione non vi è stata alcuna istruttoria, né alcuna decisione del primo
Giudice, di talché, anche se per ipotesi si dovesse ritenere proposta una domanda relativa pagina 6 di 12 all'indennità di preavviso, vi sarebbe stata omessa pronuncia da parte del Tribunale nel primo giudizio, ed è pacifico, per consolidata giurisprudenza, che in tal caso la domanda avrebbe comunque potuto essere riproposta in un successivo processo.
Con il quarto motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale in merito all'applicazione del principio del divieto di frazionamento delle azioni giudiziarie.
Secondo l'appellante, alla base della pronuncia c'è un errore di interpretazione di un precedente giurisprudenziale, nella specie la Cass. SSUU 4090/2017. Nella fattispecie oggetto di quel giudizio, la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso della società laddove questa aveva censurato il rigetto, da parte dei Giudici di merito, dell'eccezione di inammissibilità della domanda di pagamento di differenze sul premio di fedeltà, dopo che in un precedente giudizio era stato chiesto il ricalcolo del trattamento di fine rapporto sulla base di alcune voci retributive percepite in via continuativa. Si trattava, quindi di domande del tutto differenti, fra loro accomunate soltanto dal fatto che le pretese separatamente azionate sorgevano dal medesimo rapporto di lavoro.
Anche nella presente fattispecie le domande sono del tutto differenti fra loro: risarcimento del danno per licenziamento illegittimo da un lato e indennità di preavviso dall'altro. La disciplina del preavviso è contenuta nei contratti collettivi e il licenziamento è una disciplina interamente legale;
le domande hanno anche presupposti diversi, una il licenziamento illegittimo, l'altra la mancata concessione del periodo di preavviso;
le azioni sono una di accertamento e l'altra monitoria di condanna;
non si duplica alcuna attività processuale istruttoria;
il ricorrente, al momento del deposito del primo ricorso, non era ancora titolare del diritto all'indennità di preavviso poiché il licenziamento era stato intimato per giusta causa, per cui è errata l'affermazione del primo Giudice, secondo cui il diritto al preavviso era sorto ben prima della sentenza, e precisamente nel momento stesso in cui il licenziamento era stato intimato in assenza di giusta causa.
Infine, l'appellante ripropone la quantificazione dell'indennità sostitutiva del preavviso operata nel ricorso per decreto ingiuntivo, sottolineando che, ai sensi dell'art. 77 del CCNL ANIA, le basi retributive del TFR e dell'indennità oggetto di lite sono le medesime, e la quantificazione è stata eseguita proprio dalla controparte che ha corrisposto l'indennità risarcitoria dovuta al lavoratore a seguito della sentenza sul licenziamento (pari a 11 mensilità) in Euro 91.349,45 (ossia, appunto euro 8.304,49 per 11), per cui l'importo corretto è appunto di euro 8.304,49 x7 = 58.131,43.
Si è costituita la società con memoria difensiva del 17.1.2025.
L'appellata contrasta tutti i motivi di gravame, ritenendo corretta la decisione del Tribunale.
Osserva, in sintesi, che il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, essendo un effetto di legge inerente ai medesimi fatti costitutivi, avrebbe dovuto essere proposta nel precedente giudizio pagina 7 di 12 ed in effetti lo è stata, per cui il passaggio in giudicato della sentenza ne preclude comunque la proposizione in un secondo giudizio, in ipotesi per il principio di infrazionabilità delle domande, nella misura in cui l'originario ricorrente ha chiesto dichiararsi l'insussistenza della giusta causa e, sia pure in ipotesi, ha chiesto la condanna di controparte al pagamento dell'indennità risarcitoria.
Egli aveva pertanto la possibilità di chiedere anche la condanna al pagamento dell'indennità di preavviso, diritto che era sorto al momento del licenziamento. Non vi è, seguendo la pronuncia delle
Sezioni Unite del 2017, alcun interesse giuridicamente tutelabile che giustifichi la proposizione di un distinto giudizio.
Fallito un tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 6.3.2025 con il dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ha esaminato in via prioritaria, anche per il principio della ragione più liquida, il quarto motivo di gravame, che è infondato, dovendosi confermare la sentenza senza esaminare i primi tre motivi che risultano quindi assorbiti.
Come visto sopra, il motivo di appello ha per oggetto l'applicazione da parte del Tribunale dei principi contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4090/2017. La
Corte, nel respingere il ricorso promosso dalla società avverso le sentenze dei giudici di merito che avevano respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio in questione, ha statuito, anzitutto, che il creditore non è obbligato a proporre in un unico processo tutte le azioni a tutela di diversi crediti derivanti da un medesimo rapporto di durata;
ciò comporterebbe, infatti, una grave violazione del diritto di difesa e neppure porterebbe un beneficio in termini di durata dei processi a causa dell'estrema complicazione dell'istruttoria e della decisione derivante dalla riunione in un unico processo di pretese di diversa natura e diversa tutela processuale.
Il passo successivo della pronuncia delle Sezioni Unite consiste nella considerazione dei diritti di credito iscrivibili nel medesimo ambito di un altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere in esso deducibili o rilevabili, e in ogni caso le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo, che secondo la Corte sono proponibili in diversi processi solo se l'attore risulti in ciò "assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento.
In relazione ai principi del giusto processo e dell'esercizio responsabile del diritto di azione la Corte precisa, per guidare i giudici di merito nella valutazione delle fattispecie, che non si tratta di operare un giudizio di bilanciamento degli interessi di ricorrente e resistente, né tanto meno di
“accertare eventuali intenti emulativi o di indagare i comportamenti processuali del creditore
pagina 8 di 12 agente sul versante psico-soggettivistico”; occorre che l'interesse alla proposizione in diversi processi di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo, sia oggettivamente valutabile.
Nella fattispecie di cui è causa non pare dubitabile che il fatto costitutivo materiale sia il medesimo
(il licenziamento) che però, secondo l'appellante, viene considerato nella prima controversia per ciò che riguarda le conseguenze dell'assenza di giusta causa, e nella seconda per ciò che riguarda l'assenza di preavviso, pacifico essendo che il diritto all'indennità ex art. 3 D. Lgs. 21/2015 e indennità di mancato preavviso possano cumularsi.
La Corte di Cassazione si è pronunciata recentemente in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio con l'ordinanza n. 8914/2023 (richiamata da parte appellata nella discussione orale) che ha cassato la sentenza n. 787/2018 della Corte di Appello di Roma. Fattispecie analoga poiché in quel giudizio il lavoratore (che rivestiva la qualifica di dirigente) aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per l'indennità sostitutiva del preavviso nei confronti della ex datrice di lavoro dopo che in un precedente giudizio il Tribunale di Roma aveva dichiarato ingiustificato il licenziamento intimato dalla datrice di lavoro e aveva condannato la medesima al pagamento della indennità supplementare. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva accolto l'opposizione, ritenendo preclusa la domanda in quanto proposta in violazione del principio di non frazionabilità del credito di cui alla sentenza delle Sezioni unite della Corte di
Cassazione n. 4090/2017; infatti, tale domanda si fondava sul medesimo fatto alla base della pretesa azionata in precedenza, in assenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.
Nella fattispecie allora in esame, però, il lavoratore al momento del licenziamento era assente per malattia e quindi il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso era divenuto esigibile successivamente al licenziamento medesimo;
la Corte di Appello di Roma aveva ritenuto non provata la circostanza di fatto della malattia nel giudizio in cui era stato fatto valere il diritto all'indennità sostitutiva.
Investita della questione da parte del lavoratore, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo sulla base del rilievo che il rapporto di lavoro era ancora perdurante in conseguenza del suo stato di malattia che aveva determinato la temporanea inefficacia del licenziamento, non invece per quanto riguarda la possibile azionabilità frazionata qualora i due diritti siano venuti in essere entrambi al momento del licenziamento.
La Corte ha così statuito:
pagina 9 di 12 7.1. è noto che con l'intervento nomofilattico di cui alla sentenza n. 4090/2017 le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che "Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101
c.p.c., comma 2" (v. Cass. Sez. Un. cit. ed, in termini, fra le altre, Cass. n. 17893/2018, Cass. n.
20714/2018, Cass. n. 6591/2019, Cass. n. 337/2020, Cass. n. 14143/2021);
7.2. il "dictum" del giudice di legittimità in tema di "infrazionabilità del credito", alla stregua dei medesimi presupposti di relativa operatività definiti dalle pronunzie richiamate, non risulta applicabile alla fattispecie in esame nella quale, a differenza di quanto opinato dal giudice di seconde cure, è dato rinvenire un interesse oggettivamente apprezzabile in capo al lavoratore a far valere in un giudizio diverso e successivo, rispetto a quello avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, la domanda intesa alla condanna di controparte al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso;
7.3. secondo consolidati approdi del giudice di legittimità, in tema di contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'art. 2118 cod. civ. attribuisce al preavviso di licenziamento efficacia meramente obbligatoria e non reale, con la conseguenza che se una delle parti esercita la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza a sul rapporto di lavoro eventuali avvenimenti sopravvenuti (cfr. tra le altre, Cass.
27294/2018); pertanto, nell'ipotesi in cui al recesso consegua la immediata cessazione del rapporto
l'indennità sostitutiva del preavviso risulta immediatamente esigibile e determinata nel suo importo stante, appunto, la ininfluenza di eventuali avvenimenti sopravvenuti al licenziamento. In tale contesto non vi è alcuno spazio per immaginare un apprezzabile interesse del creditore ad azionare la domanda volta al conseguimento della indennità sostitutiva del preavviso in un momento diverso
e successivo rispetto a quello del deposito del ricorso giudiziale inteso a far valere la
pagina 10 di 12 illegittimità/inefficacia, nullità del licenziamento o altre pretese fondate sul rapporto ormai cessato;
ove azionata con un diverso ricorso la pretesa all'indennità sostitutiva del preavviso, si realizzerebbe, infatti, proprio quella inutile "duplicazione di attività istruttoria" e di "dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale", che il principio di infrazionabilità del credito mira a scongiurare;
7.4. diversamente deve, viceversa, dirsi in relazione alla fattispecie in esame connotata, secondo la prospettazione dell'odierno ricorrente, dall'essere il licenziamento stato intimato quando il lavoratore era in malattia, circostanza che sul piano giuridico comporta il differimento della efficacia del recesso fino alla cessazione dello stato di malattia o comunque del superamento del periodo di comporto (v. in termini, Cass. n. 815/1971); in tale situazione, quindi, al momento della impugnativa giudiziale del licenziamento (e della connessa richiesta della indennità supplementare)
l'indennità sostitutiva del preavviso non era ancora divenuta esigibile per difetto del presupposto rappresentato dalla cessazione del rapporto di lavoro;
essa, inoltre, neppure risultava determinata nel suo ammontare in quanto inevitabilmente condizionata dalla durata della malattia e comunque suscettibile di essere incisa da fattori sopravvenuti al recesso datoriale stante la perdurante vigenza del rapporto di lavoro;
alla luce di tali considerazioni, rispetto all'azione promossa con il primo ricorso, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, seppure scaturente dal medesimo rapporto di lavoro, si connotava come un credito distinto ed autonomo, originato da un diverso fatto costitutivo (rappresentato dalla cessazione del rapporto di lavoro e non dalla sola intimazione del licenziamento), e tale quindi da giustificare ampiamente la sua proposizione in un momento successivo allorquando erano venuti in essere i relativi presupposti costitutivi>>.
Dalla pronuncia qui richiamata, che il Collegio condivide, trova conferma il rilievo che il fatto costitutivo delle pretese è il medesimo, ovvero il licenziamento privo di giusta causa. Quindi, essendo esigibili nel medesimo momento il diritto di credito all'indennità risarcitoria per licenziamento ingiustificato e il diritto di credito all'indennità sostitutiva del preavviso, quantunque entrambi tali diritti non fossero ancora riconosciuti in sede giudiziale, occorre un interesse oggettivamente valutabile per l'ammissibilità della proposizione frazionata. Nella fattispecie, tale interesse non sussiste e a ben vedere non è stato neppure dedotto, non essendo neanche riconducibile alla necessità dell'accertamento della retribuzione-base per il calcolo del preavviso, dato che questa ben poteva essere quantificata nel primo giudizio in cui, oltre alla domanda di impugnazione del licenziamento, il ricorrente aveva proposto altre domande di condanna a contenuto economico, (condanna ai versamenti sul fondo pensione, risarcimento del danno per il mancato raggiungimento del piano di incentivazione, employee benefit ed over ulteriore),
pagina 11 di 12 vanificando la celerità tipica del processo di impugnazione del licenziamento. In altre parole, il frazionamento delle domande non può essere giustificato con l'interesse, legalmente riconosciuto
(cfr. art. 441 bis cpc) di ottenere una pronuncia sul licenziamento in tempi rapidi, visto che già in quel processo erano state proposte dal medesimo altre domande a contenuto economico, Pt_1
non connesse con il licenziamento medesimo neppure sotto il profilo della individuazione della retribuzione base per l'indennità risarcitoria, che l'allora ricorrente non aveva quantificato espressamente.
I rilievi di cui sopra sono sufficienti per la conferma della sentenza impugnata, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
La complessità e particolarità della questione, per cui la giurisprudenza non si è ancora consolidata su posizioni uniformi, costituisce motivo equiparabile a quelli espressamente previsti dall'art. 92
c.p.c., secondo quanto statuito da Corte Cost. n. 77/2018, per la compensazione delle spese di lite del grado di appello. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4188/2024.
Compensa le spese di lite del grado di appello.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art
1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 06/03/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
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