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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa CL IS Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. NR AV Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di revocazione iscritta al n. 154 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 impugnante rappresentata e difesa dagli avv.ti NR Cornelio, , Parte_2 Parte_3
e
[...] Parte_4 contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F Parte_5 C.F._3 resistenti rappresentati e difesi dagli avv.ti Marina Lucchetta e Alberto Pagnoscin
e contro
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._4 resistente
1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Scantamburlo
Oggetto: revocazione della sentenza n. 2798/2022 della Corte d'Appello civile di
Venezia emessa in data 12.12.2022 e depositata in data 30.12.2022.
Conclusioni di : Parte_1
“previa revocazione della sentenza impugnata ai sensi dei numeri 1 e 2 dell'art. 395 cpc, accogliersi le conclusioni di cui all'atto d'appello rg. 1114/21 e che qui riportiamo:
➢ in totale riforma dell'impugnata sentenza, si chiede il totale rigetto della domanda introdotta in primo grado con vittoria di spese per i due gradi, con condanna, se del caso, alla cancellazione della trascrizione della sentenza di cui si chiede la revocazione.
➢ In via subordinata, ove si ritenesse l'obbligo della signora di trasferire la Pt_1 porzione immobiliare, condannarsi i signori a versarle l'importo dell'intero CP_1 prezzo oggetto di pattuizione, ovvero di stima, senza considerare come adempimento dell'obbligazione contrattuale quanto dai signori pagato al che non era CP_1 CP_2 legittimato a ricevere.
Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1- bis, del Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del
Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del
26.4.2018”.
Conclusioni di e Controparte_1 Parte_5
“In via preliminare e nel merito
Contrariis reiectis, dichiararsi l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione e conseguente nullità della citazione, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza di tutte le domande proposte dalla signora con conseguente rigetto delle stesse e ciò Parte_1 per i motivi esposti in narrativa.
Con rifusione delle spese e competenze di lite”.
Conclusioni di : Controparte_2
2 “in via pregiudiziale
- accertare e dichiarare per i motivi tutti dedotti in narrativa l'inesistenza della notificazione della citazione introduttiva effettuata dall'appellante nei confronti del signor
, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della stessa impugnazione;
CP_2
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del signor Controparte_2 nel presente giudizio per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, estromettere lo stesso dal giudizio de quo.
Con condanna della appellante alla rifusione delle spese e compensi di lite in ciascuna delle ipotesi sopra formulate.
Nel merito
- rigettare in quanto inammissibile e infondato il motivo di revocazione proposto dalla signora Pt_1
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante Parte_1 contro (soggetto quest'ultimo estraneo al procedimento definito con Controparte_2 sentenza n. 2798/2022 oggetto del presente procedimento di revocazione);
- condannare la signora ai sensi dell'art.96 c.p.c. al risarcimento dei danni Parte_1 da lite temeraria in favore del signor da liquidarsi in via equitativa;
Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi di lite in tutte le ipotesi sopra formulate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, i coniugi e Controparte_1 Parte_5 convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Venezia per sentir accertare Parte_1
l'esistenza di un negozio fiduciario o, in subordine, di un mandato senza rappresentanza, concluso tra le parti, con l'assunzione da parte di quest'ultima dell'obbligo, rimasto inadempiuto, di trasferire agli attori la proprietà dell'appartamento posto al piano terra dell'immobile sito in Venezia, Castello n. 6446 Calle Muazzo, acquistato dalla convenuta con contratto di compravendita del 18.09.2006, e chiedendo la pronuncia di sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 cod. civ.; in subordine domandavano che venisse dichiarata la risoluzione del contratto, con condanna della convenuta ex artt. 1218 e 1223 cod. civ. al risarcimento del danno, da quantificarsi nel
3 valore dell'immobile; in via ulteriormente subordinata, proponevano domanda di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 cod. civ.
Si costituiva , chiedendo il rigetto delle domande attoree. Parte_1
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n. 756/2021 dal Tribunale di Venezia, che, ritenuta raggiunta la prova dell'esistenza di un accordo fiduciario tra gli attori e la convenuta, in forza del quale quest'ultima, formale ed esclusiva intestataria del suddetto immobile, avrebbe dovuto, una volta eseguito il frazionamento dello stesso in due distinte unità abitative, ritrasferire l'appartamento al piano terra ai coniugi CP_3 accoglieva la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. dell'obbligo di trasferimento del bene gravante sulla fiduciaria, condizionando il verificarsi dell'effetto traslativo al versamento, da parte degli attori della somma di € 76.000,00 in favore della convenuta.
Investita dall'appello proposto da , la Corte di Appello di Venezia, con la Parte_1 sentenza n. 2798/2022 in epigrafe indicata, lo rigettava, confermando la correttezza della motivazione della sentenza impugnata lì dove aveva ritenuto provata l'esistenza del negozio fiduciario, valorizzando anche gli elementi di prova - tra cui la testimonianza resa da , marito della da cui la stessa si è poi separata – acquisiti nel Controparte_2 Pt_1 giudizio penale che si era concluso con la pronuncia della sentenza n. 951 del 05.11.2020 del Tribunale penale di Venezia, che aveva condannato l' alla pena della reclusione Pt_1 di anni 1 e mesi 2 per i delitti di violazione di domicilio aggravata e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, oltre al risarcimento dei danni procurati agli attori a causa dello spoglio del possesso dell'appartamento commesso nel periodo compreso dall'11 al 14 marzo 2017.
2. Con atto di citazione notificato in data 29.01.2024, ha chiesto la Parte_1 revocazione della predetta sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1 e 2 cod. proc. civ., adducendo che la Corte d'Appello penale di Venezia, con sentenza n. 4430/2023, depositata il 30.12.2023, ha assolto l'imputata dai reati a lei ascritti, escludendo l'esistenza di un accordo fiduciario ed accogliendo la tesi difensiva secondo la quale la stessa era
“stata ingannata dal marito a cui aveva lasciato gestire l'immobile e che questi aveva a sua insaputa locato ai “in nero”, occultandole la locazione e appropriandosi dei CP_1
4 canoni, lasciandole pensare che l'appartamento venisse solo occasionalmente prestato ai
quando capitavano a Venezia”, e che vi era stata inoltre una collusione tra i CP_1 coniugi ed il per far apparire, contrariamente al vero, un prestito CP_3 CP_2 del agli stessi per l'acquisto dell'immobile, che essi avrebbero poi rimborsato con CP_2 il versamento di rate mensili.
Essa ha inoltre allegato che la sentenza della Corte penale di Appello di Venezia n.
4430/2023 ha escluso che vi sia la prova di un accordo fiduciario tra la il ed i coniugi Pt_1 CP_2
e che il preliminare sia stato sottoscritto dal su delega della CP_3 CP_2 Pt_1
o comunque che quest'ultima ne avesse conoscenza.
3. Si sono costituiti e i quali hanno eccepito in via preliminare la Controparte_1 Parte_5 nullità dell'atto di citazione per revocazione, in quanto la sua notificazione era stata effettuata esclusivamente ai difensori e non alla parte personalmente, sebbene la sentenza impugnata fosse già passata in giudicato ed il mandato difensionale a suo tempo rilasciato dai coniugi si fosse già esaurito.
Essi hanno altresì rilevato l'inammissibilità del secondo motivo posto a sostegno della domanda di revocazione, giacché l'art. 395, 2 cod. proc. civ. disciplina il caso in cui si sia giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza, mentre nel caso di specie non è configurabile alcuna falsità, giacchè si è semplicemente in presenza di una diversa valutazione dei fatti compiuta dal giudice civile e da quello penale.
Gli stessi hanno poi contestato che la sentenza n. 2798/2022 sia il frutto del comportamento doloso posto in essere dai coniugi nei confronti della nel corso dei CP_3 Pt_1 due gradi di giudizio, evidenziando altresì che - come chiarito dalla Suprema Corte - se il comportamento doloso di una delle parti è conoscibile già al momento della sentenza di primo grado o durante il termine per l'appello tale vizio deve essere dedotto come motivo di appello e non con il rimedio straordinario della revocazione.
4. Si è costituito , il quale ha eccepito preliminarmente l'inesistenza Controparte_2 della notificazione dell'atto di citazione per revocazione eseguita esclusivamente nei
5 confronti dell'avv. Massimo Scantamburlo, sebbene non sia mai stato Controparte_2 parte del giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza di cui è stata chiesta la revocazione e perciò il predetto legale non ne abbia mai avuto la rappresentanza processuale.
Pertanto egli ha chiesto di essere estromesso dal giudizio ed ha comunque contestato la sussistenza dei motivi di revocazione ex adverso addotti.
5. Preliminarmente va rilevato che non è stato parte del giudizio che si Controparte_2
è concluso con la pronuncia della sentenza impugnata, per cui la sua chiamata in giudizio è inammissibile, non essendo questi legittimato passivo.
Nella comparsa conclusionale ha precisato di avergli notificato l'atto di Parte_1 citazione al mero scopo di litis denuntiatio.
La funzione della "litis denuntiatio" è avvertire un terzo dell'esistenza di un processo per metterlo in condizione di intervenire o far conoscere al destinatario l'esistenza di un'impugnazione, al fine di consentirgli di proporre impugnazione in via incidentale nello stesso processo, qualora la stessa non sia esclusa o preclusa.
In particolare nell'ipotesi di cause scindibili di cui all'art. 332 cod. proc. civ., e cioè di cause cumulate nello stesso processo per un semplice rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione e la sua conoscenza adempiono la funzione della litis denuntiatio allo scopo di attuare la concentrazione, nel tempo, di tutti i gravami contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
Nel caso in esame non è configurabile alcuna di tali ipotesi.
Il , tuttavia, non ha diritto alla condanna in suo favore delle spese di giudizio a CP_2 norma dell'art. 91 cod. proc. civ. il quale esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius" e la soccombenza (v. Cass. n. 2208 del 16/02/2012).
6. L'eccezione preliminare sollevata da e relativamente Controparte_1 Parte_5 all'inesistenza della notificazione eseguita nei loro confronti dell'atto di citazione per revocazione è priva di pregio.
Infatti, la notificazione è stata correttamente eseguita presso il procuratore costituito nel giudizio in cui è stata emessa la decisione impugnata, in quanto l'art. 330, primo comma,
6 cod. proc. civ., nella sua seconda parte, quando allude all'ipotesi che debba notificarsi l'impugnazione in mancanza di notificazione della sentenza con congiunta elezione di domicilio e, per la parte destinataria che si sia costituita con un procuratore impone la notificazione appunto presso tale procuratore (ora, per i processi iniziati dopo il 4 luglio del
2009, richiamando l'art. 170 c.p.c., con modifica introdotta dalla 1. n. 69 del 2009), alludendo espressamente al "procuratore costituito", intende certamente fare riferimento a quello che era costituito nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata (v.
Cass. n. 12284 del 30/05/2014).
7. Come poc'anzi indicato, ha chiesto la revocazione della sentenza n. Parte_1
2798/2022 della Corte d'Appello civile di Venezia ai sensi dell'art. 395, n. 1 e 2 cod. proc. civ. allegando il dolo processuale dei coniugi e la falsità delle prove CP_3 sulla base delle quali è stato accertata l'esistenza di un negozio fiduciario con l'assunzione da parte dell' dell'obbligo di trasferire agli attori la proprietà dell'appartamento Pt_1 posto al piano terra dell'immobile sito in Venezia, Castello n. 6446 Calle Muazzo, ed è stata conseguentemente accolta la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. avanzata dagli attori.
8. Riguardo al primo motivo, è noto che ad integrare il dolo processuale revocatorio, ex art. 395 n. 1 c.p.c., non basta la semplice violazione dell'obbligo di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (art. 88 c.p.c.) ne' sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un'attività intenzionalmente fraudolenta concretantesi in artifici o raggiri subiettivamente diretti ed oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità (v. tra le tante Cass. n. 4833/91, n. 6322/93, n. 7576/94).
E, dunque, è da escludere che il semplice mendacio ovvero il silenzio sui fatti decisivi, oppure la mancata produzione di documenti, possa integrare gli estremi del dolo revocatorio processuale: questo perché il comportamento della parte nel processo va valutato in relazione alla struttura del processo stesso, che è dominato dal principio del contraddittorio e dell'onere della prova, per cui esso comportamento, ancorché possa essere censurabile sotto il profilo dell'art. 88 c.p.c., non assurge a motivo di revocazione se non si
7 risolva in un'attività positiva tale da paralizzare o sviare la difesa avversaria e da impedire al giudice l'accertamento della verità (v. Cass. 881/2001).
Si è altresì precisato che la revocazione per dolo di una delle parti ex art. 395 c.p.c., n. 1 è ammissibile avverso la sentenza di primo grado quando sia scaduto il termine per l'appello, purché la scoperta del dolo sia avvenuta dopo la scadenza del termine per l'impugnazione
(art. 396 c.p.c.). Se quindi il comportamento doloso di una delle parti è conoscibile già al momento della sentenza del tribunale o durante il corso del termine per l'appello, il vizio deve essere fatto valere come motivo di appello e non con il rimedio straordinario della revocazione ex art. 395, n. 1, c.p.c. (cfr. Cass. n. 1102 del 2020; Cass. n. 11697 del 2013,
Cass. n. 1647 del 2007).
Nel caso di specie la si duole innanzitutto di essere stata ingannata dal marito, che Pt_1 però non è stato parte del giudizio e la cui condotta pertanto non è suscettibile di integrare il dolo processuale.
Essa poi lamenta che vi sia stata una collusione tra il marito ed i coniugi CP_3 per far apparire, contrariamente al vero, un prestito del agli stessi per l'acquisto CP_2 dell'immobile; trattasi però di circostanza che era già emersa dalla deposizione resa dal nel processo penale, che è stata discussa nel corso del giudizio di primo grado e CP_2 richiamata nella sentenza del tribunale, di cui quindi la aveva piena conoscenza, Pt_1 tanto è vero che è stata lei stessa a produrre in primo grado il verbale delle dichiarazioni testimoniali rese nel processo penale dal marito e nell'atto di appello ne ha denunciato la falsità.
In ogni caso il comportamento asseritamente doloso della parte poteva desumersi dalla stessa lettura della sentenza di primo grado e doveva quindi essere fatto valere come motivo di appello.
Ne discende che il motivo di revocazione per dolo di una delle parti proposto ai sensi dell'art. 395 n. 1 c.p.c. è inammissibile.
9. Anche il secondo motivo di revocazione, proposto ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., è inammissibile.
La prova falsa che, ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., consente la proponibilità dell'impugnazione per revocazione, è quella che sia stata dichiarata tale con sentenza
8 passata in giudicato, ovvero la cui falsità sia stata ammessa dalla parte a vantaggio della quale essa è stata utilizzata dal giudice (v. ex plurimis Cass. n. 1590 del 24/01/2020).
Nel caso in esame non ricorre né l'una né l'altra ipotesi.
La sentenza n. 4430/2023 della Corte d'Appello penale di Venezia, che ha assolto Pt_1
dai reati a lei ascritti, non contiene alcun accertamento della falsità delle prove
[...] assunte nel giudizio civile che hanno condotto la Corte d'Appello civile di Venezia ad affermare nella sentenza impugnata l'esistenza del contestato accordo fiduciario tra gli attori e la convenuta.
Inoltre il ricorso per revocazione è stato proposto quando non era ancora passata in giudicato la sentenza n. 4430/2023, la quale per di più, nelle more del presente giudizio, è stata annullata ai soli effetti civili dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n.
46270/2024 depositata in data 17.12.2024, sul ricorso proposto dalle parti civili CP_1
e con rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in
[...] Parte_5 grado d'appello.
Né, d'altra parte, vi è mai stato alcun riconoscimento da parte dei coniugi CP_3 della lamentata falsità delle prove da cui è stata desunta l'esistenza del negozio fiduciario.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo e si liquidano in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile a complessità bassa della controversia, nonché delle fasi effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale).
Secondo il più recente orientamento della Cassazione, che il Collegio condivide (Cass.
10206/2021; Cass. 29077/2024; Cass. 7343/2025), la voce di tariffa relativa alla fase istruttoria non può essere riconosciuta allorché, come nel caso in esame, alla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi peraltro in trattazione scritta, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.
Non si ritiene, dunque, di poter liquidare, nella specie, i compensi per la fase istruttoria giacché gli stessi sono dovuti solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
9 - la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14 n.
55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale non si riferisce solamente, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara inammissibile l'impugnazione per revocazione della sentenza n. 2798/2022 emessa dalla Corte d'Appello civile di Venezia;
2) condanna a rifondere a e le spese Parte_1 Controparte_1 Parte_5 processuali, che si liquidano in €6.946,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_2
4) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per l'applicazione dell'art. Parte_1
13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025.
Il Consigliere estensore
10 NR AV
Il Presidente
CL IS
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa CL IS Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. NR AV Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di revocazione iscritta al n. 154 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 impugnante rappresentata e difesa dagli avv.ti NR Cornelio, , Parte_2 Parte_3
e
[...] Parte_4 contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F Parte_5 C.F._3 resistenti rappresentati e difesi dagli avv.ti Marina Lucchetta e Alberto Pagnoscin
e contro
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._4 resistente
1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Scantamburlo
Oggetto: revocazione della sentenza n. 2798/2022 della Corte d'Appello civile di
Venezia emessa in data 12.12.2022 e depositata in data 30.12.2022.
Conclusioni di : Parte_1
“previa revocazione della sentenza impugnata ai sensi dei numeri 1 e 2 dell'art. 395 cpc, accogliersi le conclusioni di cui all'atto d'appello rg. 1114/21 e che qui riportiamo:
➢ in totale riforma dell'impugnata sentenza, si chiede il totale rigetto della domanda introdotta in primo grado con vittoria di spese per i due gradi, con condanna, se del caso, alla cancellazione della trascrizione della sentenza di cui si chiede la revocazione.
➢ In via subordinata, ove si ritenesse l'obbligo della signora di trasferire la Pt_1 porzione immobiliare, condannarsi i signori a versarle l'importo dell'intero CP_1 prezzo oggetto di pattuizione, ovvero di stima, senza considerare come adempimento dell'obbligazione contrattuale quanto dai signori pagato al che non era CP_1 CP_2 legittimato a ricevere.
Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1- bis, del Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del
Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del
26.4.2018”.
Conclusioni di e Controparte_1 Parte_5
“In via preliminare e nel merito
Contrariis reiectis, dichiararsi l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione e conseguente nullità della citazione, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza di tutte le domande proposte dalla signora con conseguente rigetto delle stesse e ciò Parte_1 per i motivi esposti in narrativa.
Con rifusione delle spese e competenze di lite”.
Conclusioni di : Controparte_2
2 “in via pregiudiziale
- accertare e dichiarare per i motivi tutti dedotti in narrativa l'inesistenza della notificazione della citazione introduttiva effettuata dall'appellante nei confronti del signor
, con conseguente dichiarazione di inammissibilità della stessa impugnazione;
CP_2
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del signor Controparte_2 nel presente giudizio per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, estromettere lo stesso dal giudizio de quo.
Con condanna della appellante alla rifusione delle spese e compensi di lite in ciascuna delle ipotesi sopra formulate.
Nel merito
- rigettare in quanto inammissibile e infondato il motivo di revocazione proposto dalla signora Pt_1
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante Parte_1 contro (soggetto quest'ultimo estraneo al procedimento definito con Controparte_2 sentenza n. 2798/2022 oggetto del presente procedimento di revocazione);
- condannare la signora ai sensi dell'art.96 c.p.c. al risarcimento dei danni Parte_1 da lite temeraria in favore del signor da liquidarsi in via equitativa;
Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi di lite in tutte le ipotesi sopra formulate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, i coniugi e Controparte_1 Parte_5 convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Venezia per sentir accertare Parte_1
l'esistenza di un negozio fiduciario o, in subordine, di un mandato senza rappresentanza, concluso tra le parti, con l'assunzione da parte di quest'ultima dell'obbligo, rimasto inadempiuto, di trasferire agli attori la proprietà dell'appartamento posto al piano terra dell'immobile sito in Venezia, Castello n. 6446 Calle Muazzo, acquistato dalla convenuta con contratto di compravendita del 18.09.2006, e chiedendo la pronuncia di sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 cod. civ.; in subordine domandavano che venisse dichiarata la risoluzione del contratto, con condanna della convenuta ex artt. 1218 e 1223 cod. civ. al risarcimento del danno, da quantificarsi nel
3 valore dell'immobile; in via ulteriormente subordinata, proponevano domanda di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 cod. civ.
Si costituiva , chiedendo il rigetto delle domande attoree. Parte_1
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n. 756/2021 dal Tribunale di Venezia, che, ritenuta raggiunta la prova dell'esistenza di un accordo fiduciario tra gli attori e la convenuta, in forza del quale quest'ultima, formale ed esclusiva intestataria del suddetto immobile, avrebbe dovuto, una volta eseguito il frazionamento dello stesso in due distinte unità abitative, ritrasferire l'appartamento al piano terra ai coniugi CP_3 accoglieva la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. dell'obbligo di trasferimento del bene gravante sulla fiduciaria, condizionando il verificarsi dell'effetto traslativo al versamento, da parte degli attori della somma di € 76.000,00 in favore della convenuta.
Investita dall'appello proposto da , la Corte di Appello di Venezia, con la Parte_1 sentenza n. 2798/2022 in epigrafe indicata, lo rigettava, confermando la correttezza della motivazione della sentenza impugnata lì dove aveva ritenuto provata l'esistenza del negozio fiduciario, valorizzando anche gli elementi di prova - tra cui la testimonianza resa da , marito della da cui la stessa si è poi separata – acquisiti nel Controparte_2 Pt_1 giudizio penale che si era concluso con la pronuncia della sentenza n. 951 del 05.11.2020 del Tribunale penale di Venezia, che aveva condannato l' alla pena della reclusione Pt_1 di anni 1 e mesi 2 per i delitti di violazione di domicilio aggravata e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, oltre al risarcimento dei danni procurati agli attori a causa dello spoglio del possesso dell'appartamento commesso nel periodo compreso dall'11 al 14 marzo 2017.
2. Con atto di citazione notificato in data 29.01.2024, ha chiesto la Parte_1 revocazione della predetta sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1 e 2 cod. proc. civ., adducendo che la Corte d'Appello penale di Venezia, con sentenza n. 4430/2023, depositata il 30.12.2023, ha assolto l'imputata dai reati a lei ascritti, escludendo l'esistenza di un accordo fiduciario ed accogliendo la tesi difensiva secondo la quale la stessa era
“stata ingannata dal marito a cui aveva lasciato gestire l'immobile e che questi aveva a sua insaputa locato ai “in nero”, occultandole la locazione e appropriandosi dei CP_1
4 canoni, lasciandole pensare che l'appartamento venisse solo occasionalmente prestato ai
quando capitavano a Venezia”, e che vi era stata inoltre una collusione tra i CP_1 coniugi ed il per far apparire, contrariamente al vero, un prestito CP_3 CP_2 del agli stessi per l'acquisto dell'immobile, che essi avrebbero poi rimborsato con CP_2 il versamento di rate mensili.
Essa ha inoltre allegato che la sentenza della Corte penale di Appello di Venezia n.
4430/2023 ha escluso che vi sia la prova di un accordo fiduciario tra la il ed i coniugi Pt_1 CP_2
e che il preliminare sia stato sottoscritto dal su delega della CP_3 CP_2 Pt_1
o comunque che quest'ultima ne avesse conoscenza.
3. Si sono costituiti e i quali hanno eccepito in via preliminare la Controparte_1 Parte_5 nullità dell'atto di citazione per revocazione, in quanto la sua notificazione era stata effettuata esclusivamente ai difensori e non alla parte personalmente, sebbene la sentenza impugnata fosse già passata in giudicato ed il mandato difensionale a suo tempo rilasciato dai coniugi si fosse già esaurito.
Essi hanno altresì rilevato l'inammissibilità del secondo motivo posto a sostegno della domanda di revocazione, giacché l'art. 395, 2 cod. proc. civ. disciplina il caso in cui si sia giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza, mentre nel caso di specie non è configurabile alcuna falsità, giacchè si è semplicemente in presenza di una diversa valutazione dei fatti compiuta dal giudice civile e da quello penale.
Gli stessi hanno poi contestato che la sentenza n. 2798/2022 sia il frutto del comportamento doloso posto in essere dai coniugi nei confronti della nel corso dei CP_3 Pt_1 due gradi di giudizio, evidenziando altresì che - come chiarito dalla Suprema Corte - se il comportamento doloso di una delle parti è conoscibile già al momento della sentenza di primo grado o durante il termine per l'appello tale vizio deve essere dedotto come motivo di appello e non con il rimedio straordinario della revocazione.
4. Si è costituito , il quale ha eccepito preliminarmente l'inesistenza Controparte_2 della notificazione dell'atto di citazione per revocazione eseguita esclusivamente nei
5 confronti dell'avv. Massimo Scantamburlo, sebbene non sia mai stato Controparte_2 parte del giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza di cui è stata chiesta la revocazione e perciò il predetto legale non ne abbia mai avuto la rappresentanza processuale.
Pertanto egli ha chiesto di essere estromesso dal giudizio ed ha comunque contestato la sussistenza dei motivi di revocazione ex adverso addotti.
5. Preliminarmente va rilevato che non è stato parte del giudizio che si Controparte_2
è concluso con la pronuncia della sentenza impugnata, per cui la sua chiamata in giudizio è inammissibile, non essendo questi legittimato passivo.
Nella comparsa conclusionale ha precisato di avergli notificato l'atto di Parte_1 citazione al mero scopo di litis denuntiatio.
La funzione della "litis denuntiatio" è avvertire un terzo dell'esistenza di un processo per metterlo in condizione di intervenire o far conoscere al destinatario l'esistenza di un'impugnazione, al fine di consentirgli di proporre impugnazione in via incidentale nello stesso processo, qualora la stessa non sia esclusa o preclusa.
In particolare nell'ipotesi di cause scindibili di cui all'art. 332 cod. proc. civ., e cioè di cause cumulate nello stesso processo per un semplice rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione e la sua conoscenza adempiono la funzione della litis denuntiatio allo scopo di attuare la concentrazione, nel tempo, di tutti i gravami contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
Nel caso in esame non è configurabile alcuna di tali ipotesi.
Il , tuttavia, non ha diritto alla condanna in suo favore delle spese di giudizio a CP_2 norma dell'art. 91 cod. proc. civ. il quale esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius" e la soccombenza (v. Cass. n. 2208 del 16/02/2012).
6. L'eccezione preliminare sollevata da e relativamente Controparte_1 Parte_5 all'inesistenza della notificazione eseguita nei loro confronti dell'atto di citazione per revocazione è priva di pregio.
Infatti, la notificazione è stata correttamente eseguita presso il procuratore costituito nel giudizio in cui è stata emessa la decisione impugnata, in quanto l'art. 330, primo comma,
6 cod. proc. civ., nella sua seconda parte, quando allude all'ipotesi che debba notificarsi l'impugnazione in mancanza di notificazione della sentenza con congiunta elezione di domicilio e, per la parte destinataria che si sia costituita con un procuratore impone la notificazione appunto presso tale procuratore (ora, per i processi iniziati dopo il 4 luglio del
2009, richiamando l'art. 170 c.p.c., con modifica introdotta dalla 1. n. 69 del 2009), alludendo espressamente al "procuratore costituito", intende certamente fare riferimento a quello che era costituito nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata (v.
Cass. n. 12284 del 30/05/2014).
7. Come poc'anzi indicato, ha chiesto la revocazione della sentenza n. Parte_1
2798/2022 della Corte d'Appello civile di Venezia ai sensi dell'art. 395, n. 1 e 2 cod. proc. civ. allegando il dolo processuale dei coniugi e la falsità delle prove CP_3 sulla base delle quali è stato accertata l'esistenza di un negozio fiduciario con l'assunzione da parte dell' dell'obbligo di trasferire agli attori la proprietà dell'appartamento Pt_1 posto al piano terra dell'immobile sito in Venezia, Castello n. 6446 Calle Muazzo, ed è stata conseguentemente accolta la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. avanzata dagli attori.
8. Riguardo al primo motivo, è noto che ad integrare il dolo processuale revocatorio, ex art. 395 n. 1 c.p.c., non basta la semplice violazione dell'obbligo di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (art. 88 c.p.c.) ne' sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un'attività intenzionalmente fraudolenta concretantesi in artifici o raggiri subiettivamente diretti ed oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità (v. tra le tante Cass. n. 4833/91, n. 6322/93, n. 7576/94).
E, dunque, è da escludere che il semplice mendacio ovvero il silenzio sui fatti decisivi, oppure la mancata produzione di documenti, possa integrare gli estremi del dolo revocatorio processuale: questo perché il comportamento della parte nel processo va valutato in relazione alla struttura del processo stesso, che è dominato dal principio del contraddittorio e dell'onere della prova, per cui esso comportamento, ancorché possa essere censurabile sotto il profilo dell'art. 88 c.p.c., non assurge a motivo di revocazione se non si
7 risolva in un'attività positiva tale da paralizzare o sviare la difesa avversaria e da impedire al giudice l'accertamento della verità (v. Cass. 881/2001).
Si è altresì precisato che la revocazione per dolo di una delle parti ex art. 395 c.p.c., n. 1 è ammissibile avverso la sentenza di primo grado quando sia scaduto il termine per l'appello, purché la scoperta del dolo sia avvenuta dopo la scadenza del termine per l'impugnazione
(art. 396 c.p.c.). Se quindi il comportamento doloso di una delle parti è conoscibile già al momento della sentenza del tribunale o durante il corso del termine per l'appello, il vizio deve essere fatto valere come motivo di appello e non con il rimedio straordinario della revocazione ex art. 395, n. 1, c.p.c. (cfr. Cass. n. 1102 del 2020; Cass. n. 11697 del 2013,
Cass. n. 1647 del 2007).
Nel caso di specie la si duole innanzitutto di essere stata ingannata dal marito, che Pt_1 però non è stato parte del giudizio e la cui condotta pertanto non è suscettibile di integrare il dolo processuale.
Essa poi lamenta che vi sia stata una collusione tra il marito ed i coniugi CP_3 per far apparire, contrariamente al vero, un prestito del agli stessi per l'acquisto CP_2 dell'immobile; trattasi però di circostanza che era già emersa dalla deposizione resa dal nel processo penale, che è stata discussa nel corso del giudizio di primo grado e CP_2 richiamata nella sentenza del tribunale, di cui quindi la aveva piena conoscenza, Pt_1 tanto è vero che è stata lei stessa a produrre in primo grado il verbale delle dichiarazioni testimoniali rese nel processo penale dal marito e nell'atto di appello ne ha denunciato la falsità.
In ogni caso il comportamento asseritamente doloso della parte poteva desumersi dalla stessa lettura della sentenza di primo grado e doveva quindi essere fatto valere come motivo di appello.
Ne discende che il motivo di revocazione per dolo di una delle parti proposto ai sensi dell'art. 395 n. 1 c.p.c. è inammissibile.
9. Anche il secondo motivo di revocazione, proposto ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., è inammissibile.
La prova falsa che, ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., consente la proponibilità dell'impugnazione per revocazione, è quella che sia stata dichiarata tale con sentenza
8 passata in giudicato, ovvero la cui falsità sia stata ammessa dalla parte a vantaggio della quale essa è stata utilizzata dal giudice (v. ex plurimis Cass. n. 1590 del 24/01/2020).
Nel caso in esame non ricorre né l'una né l'altra ipotesi.
La sentenza n. 4430/2023 della Corte d'Appello penale di Venezia, che ha assolto Pt_1
dai reati a lei ascritti, non contiene alcun accertamento della falsità delle prove
[...] assunte nel giudizio civile che hanno condotto la Corte d'Appello civile di Venezia ad affermare nella sentenza impugnata l'esistenza del contestato accordo fiduciario tra gli attori e la convenuta.
Inoltre il ricorso per revocazione è stato proposto quando non era ancora passata in giudicato la sentenza n. 4430/2023, la quale per di più, nelle more del presente giudizio, è stata annullata ai soli effetti civili dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n.
46270/2024 depositata in data 17.12.2024, sul ricorso proposto dalle parti civili CP_1
e con rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in
[...] Parte_5 grado d'appello.
Né, d'altra parte, vi è mai stato alcun riconoscimento da parte dei coniugi CP_3 della lamentata falsità delle prove da cui è stata desunta l'esistenza del negozio fiduciario.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo e si liquidano in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile a complessità bassa della controversia, nonché delle fasi effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale).
Secondo il più recente orientamento della Cassazione, che il Collegio condivide (Cass.
10206/2021; Cass. 29077/2024; Cass. 7343/2025), la voce di tariffa relativa alla fase istruttoria non può essere riconosciuta allorché, come nel caso in esame, alla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi peraltro in trattazione scritta, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.
Non si ritiene, dunque, di poter liquidare, nella specie, i compensi per la fase istruttoria giacché gli stessi sono dovuti solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
9 - la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14 n.
55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale non si riferisce solamente, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara inammissibile l'impugnazione per revocazione della sentenza n. 2798/2022 emessa dalla Corte d'Appello civile di Venezia;
2) condanna a rifondere a e le spese Parte_1 Controparte_1 Parte_5 processuali, che si liquidano in €6.946,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 Controparte_2
4) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per l'applicazione dell'art. Parte_1
13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025.
Il Consigliere estensore
10 NR AV
Il Presidente
CL IS
11