Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n° 259/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 13 febbraio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 259/24 R.G.L. e vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), in persona del , rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1 Pt_2 distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici domicilia per legge, in via dei
Mille 64, is. 122 (c.f. ads80003660836), pec – Email_1 fax 090674168 -Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
Marea (ME) Via G. Puccini 47, c.f. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Anna Aversa del Foro di Messina (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Messina, Via F. Bisazza 65 (fax
0909100326, pec –Appellato Email_2
OGGETTO: vittime del dovere- appello avverso la sentenza del Giudice del la- voro di Messina n° 870 pubblicata in data 2 maggio 2024
CONCLUSIONI
Ministero: 1.- in via principale, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del Sig. a vedersi riconosciuto quale CP_1 vittima del dovere e, per l'effetto, il venire meno dei benefici ad esso connessi;
2.- in via gradata, condannare parte appellante alla refusione delle spese di lite per entrambi i gradi.
IN:
1. rigettare il gravame e confermare la sentenza impugnata;
2. Condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione alla procuratrice antistrataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina del 9 ottobre 2020, Parte_3
, militare dell'arma dei Carabinieri in servizio presso la sezione polizia giudi-
[...] ziaria della procura della Repubblica di Messina, narrava di essere rimasto ferito in data 18 agosto 1992 durante un conflitto armato con un latitante. Lamentava che il
gli aveva rigettato per prescrizione l'istanza amministrativa Parte_1 di riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei conseguenti benefici previsti dall'art. 1 commi 563 e 564 legge 266/2005 e legge 204/2006.
Chiedeva la condanna del ad accordargli lo status e ad erorgargli detti Parte_1 benefici (speciale elargizione art. 5 comma 1 legge 206/2004, assegno vitalizio legge 407/1998, diritto all'assistenz apsicologica art. 6 comma 2 legge 206/2004, esonero da ticket e gratuità farmaci fascia C art. 9 legge 206/2004).
Resistendo il , espletata consulenza medico-legale, con sentenza n° 870 Parte_1 depositata in data 2 maggio 2024 il giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando lo status e condannando il all'inserimento nel re- Parte_1 lativo elenco e a riconoscergli l'assistenza psicologica e le esenzioni per le spese sanitarie e farmaceutiche, oltre a rimborsargli un quarto delle spese di lite, compen- sata la restante frazione.
Il ha proposto appello con ricorso depositato in data 29 maggio 2024. Parte_1
Nella resistenza di IN, depositate note di trattazione scritta entro il 13 febbraio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha distinto il riconoscimento dello status, ritenuto imprescrittibile, dai benefici economici a questo collegati, soggetti alla prescrizione ordinaria. Consta- tato che le prestazioni economiche dirette potevano essere richieste dal 2005 e che la domanda amministrativa risaliva al 2018, ha dichiarato la loro estinzione. Altret- tanto non ha ritenuto, seppur ex nunc, riguardo alle prestazioni con cadenza perio- dica, cioè gli assegni vitalizi, e per quelle meramente assistenziali, escludendo tut- tavia gli assegni sulla base dell'esito della consulenza, essendo insufficiente la per- centuale di danno riportato.
Con l'atto di appello il critica il concetto di status adottato dal tribunale, Parte_1 basato essenzialmente su Cass. sez. lav. 17440/2022. Il sostiene che que- Parte_1 sta sentenza di legittimità contrasterebbe con tutta la giurisprudenza anteriore, an- che a sezioni unite, secondo la quale, quando si parla di status in relazione alle vittime del dovere, lo si fa in senso atecnico, al solo fine di ricondurre ad una defi- nizione unitaria l'insieme dei benefici previsti dalla legge, e non nel senso tecnico di elementi inalienabili della persona direttamente riconosciuti dalla Costituzione
(Cass. SS.UU. 7761/2017).
L'assunto di partenza del è però fallace. La conclusione cui è giunta Parte_1
Cass. 17440/2022, lungi dall'essere isolata, costituisce ormai principio consolidato,
e l'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere è affermata praticamente in tutta la giurisprudenza successiva (fra le tante, Cass. sez. lav. 37522/22, 3868/23,
14051/2024). n° 259/24 R.G.L.
Il richiama pur brillanti ricostruzioni dottrinarie che individuano un Parte_1 concetto ristretto, di origine romanistica, di status, che non si vede tuttavia perché non possa attagliarsi al caso di specie visto che nulla impedisce di collocare la con- dizione in esame fra i diritti fondamentali della persona, né si vede perché l'impre- scrittibilità debba essere limitata ai soli diritti pensionistici. È del resto difficile ne- gare l'analogia fra il sistema di tutele per cui è causa e quelli pensionistici e assi- stenziali previsti dalla Costituzione all'art. 38, né vi è ostacolo il fatto che i primi siano stati oggetto di norme di legge ben posteriori al 1948. Ragionando in questi termini, si dovrebbe escludere la copertura costituzionale di qualsiasi diritto che sia stato concretato in norme successive, il che è evidentemente provare troppo. Il Mi- nistero propone un'analogia con le norme relative all'assicurazione contro gli infor- tuni, ma è evidente che tale analogia sia ben più labile di quella individuata dalla giurisprudenza a partire dal 2022, perché la normativa a favore delle vittime del dovere non ha nulla di assicurativo, a partire dalla mancanza di qualsiasi correla- zione con i premi.
Nemmeno può sostenersi che la condizione di vittima del dovere sia disponibile: in realtà una condizione umana non è disponibile in re ipsa, sono solo le conse- guenze giuridiche che da essa derivano a poterlo essere.
Non emergono pertanto dal pur interessante atto d'appello ragioni che consentano di porre ragionevolmente in dubbio il consolidato orientamento di legittimità adot- tato dal tribunale e l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza ma permangono le condizioni individuate dal tribunale per la compensazione parziale. È corretta l'applicazione dei valori medi previsti per cause di valore indeterminabile basso, come implicitamente ha fatto il tribunale. Non si liquida fase istruttoria perché la causa è decisa in unica udienza.
Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002, salva la prenotazione a debito.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 29 maggio 2024 dal
[...]
, contro , avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Parte_1 Controparte_1
Messina n° 870 pubblicata in data 2 maggio 2024, rigetta l'appello e condanna il a rimborsare all'appellato un quarto delle spese di questo grado, liquidate Parte_1 nell'intero in 6.946,00 euro oltre i.v.a., c.p.a. e generali. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. n° 115 del 2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto.
Messina 14 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)