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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/03/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 10/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTA Parte_1 C.F._1
A PIE
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore CP_1
Resistente; contumace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 19/02/2024 adiva questa A.G. esponendo di Parte_1
Cont
- di essere dipendente della convenuta con qualifica di infermiere sanitario;
- di avere aderito all'avviso interno del 30-3-3021 con il quale il personale dirigenziale e Con del comparto era invitato ad una manifestazione di interesse per la partecipazione alla campagna vaccinale Sars- Cov2;
- di avere aderito all'invito e di avere prestato la propria attività presso l'Hub Vaccinale di Foggia- Fiera in periodo dal maggio 2021 al mese di marzo 2022 (all 3 e 4), svolgendo 18,50 ore a maggio 2021 e 108,28 ore da giugno 2021 , al di fuori del normale orario di lavoro, così come indicato nei cartellini marcatempo;
Cont
- di non avere ricevuto la retribuzione spettante poiché la alla richiesta di pagamento avanzata in data 5-2-2024, aveva dato riscontro esp do semplicemente che l'attività di liquidazione sarebbe avvenuta dopo la assegnazione delle risorse finanziarie da parte della;
CP_2
1 - la retribuzione dovuta per il titolo indicato era quella prevista dall'articolo 1, co. 464, L. 178/2020 in punto di prestazioni aggiuntive previste dall'articolo 115 co. 2 CCNL Area Cont Sanità; avendo la stessa indicato come titolo della (parziale) erogazione proprio le prestazioni aggiuntive n Covid Legge di Bilancio , tanto nei cartellini marcatempo che nei prospetti paga;
sicchè per ogni ora di lavoro prestata avrebbe dovuto ricevere un compenso di € 50,00 per ora;
per un totale di € 6341,00 come da conteggi inseriti in ricorso;
concludeva chiedendo …..a) accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto, per il periodo da maggio 2021 al mese di marzo 2022, attività lavorativa connessa al piano vaccinale, a titolo di prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 1, comma 464, L. 178/2020, in favore della , CP_1 per le ragioni esposte in narrativa;
b) Per l'effetto condannare la al p CP_1 favore del ricorrente, per le ragioni esposte, della complessiva so di € 6341,00 al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, o della diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese.
Notificata in data 29-2-2024, non si costituiva la parte resistente, dichiarata contumace con provvedimento del 4-7-2024.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
In data 30.03.2021 (cfr. all. 2 produzione parte ricorrente) la pubblicava avviso CP_1 interno “rivolto al personale dirigenziale e del comparto de da assegnare alle CP_1 attività di vaccinazione della popolazione legato alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”. In particolare il suddetto avviso volgeva ad acquisire una manifestazione di interesse da parte dei dirigenti medici, infermieri sanitari e assistenti sanitari per lo svolgimento delle attività connesse alla campagna vaccinale SARS-COV-2.
Destinatario di tale avviso, tra gli altri, il personale con profilo professionale CP_3
Ai sensi dell'articolo 1, co 464, L. 178/2020, Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere (e tale facoltà legittima il ricorso alle prestazioni aggiuntive indipendentemente da ulteriori provvedimenti autorizzativi,) , per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016- 2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.
2 La parte ricorrente ha versato in atti il riepilogo ore di straordinario per vaccinazioni COVID, dal quale il monte orario indicato in ricorso (e nei cartellini di presenza, all. 3) trova conferma.
Può pertanto ritenersi provato lo svolgimento dell'attività di lavoro straordinario.
In ragione di un compenso dovuto in ragione di € 50,00 all'ora, il conteggio in ricorso è esente da criticità.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, con aumento del 10% (€ 269,50) per l'uso dei collegamenti ipert.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- condanna la al pagamento a Controparte_4 favore del ri della somma di € Parte_1
6341,00 oltre accessori di legge sino al saldo;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 118,50 per esborsi, € 2964,50 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione Avv.ti Costa antistatari.
Foggia, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 10/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSTA Parte_1 C.F._1
A PIE
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore CP_1
Resistente; contumace.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 19/02/2024 adiva questa A.G. esponendo di Parte_1
Cont
- di essere dipendente della convenuta con qualifica di infermiere sanitario;
- di avere aderito all'avviso interno del 30-3-3021 con il quale il personale dirigenziale e Con del comparto era invitato ad una manifestazione di interesse per la partecipazione alla campagna vaccinale Sars- Cov2;
- di avere aderito all'invito e di avere prestato la propria attività presso l'Hub Vaccinale di Foggia- Fiera in periodo dal maggio 2021 al mese di marzo 2022 (all 3 e 4), svolgendo 18,50 ore a maggio 2021 e 108,28 ore da giugno 2021 , al di fuori del normale orario di lavoro, così come indicato nei cartellini marcatempo;
Cont
- di non avere ricevuto la retribuzione spettante poiché la alla richiesta di pagamento avanzata in data 5-2-2024, aveva dato riscontro esp do semplicemente che l'attività di liquidazione sarebbe avvenuta dopo la assegnazione delle risorse finanziarie da parte della;
CP_2
1 - la retribuzione dovuta per il titolo indicato era quella prevista dall'articolo 1, co. 464, L. 178/2020 in punto di prestazioni aggiuntive previste dall'articolo 115 co. 2 CCNL Area Cont Sanità; avendo la stessa indicato come titolo della (parziale) erogazione proprio le prestazioni aggiuntive n Covid Legge di Bilancio , tanto nei cartellini marcatempo che nei prospetti paga;
sicchè per ogni ora di lavoro prestata avrebbe dovuto ricevere un compenso di € 50,00 per ora;
per un totale di € 6341,00 come da conteggi inseriti in ricorso;
concludeva chiedendo …..a) accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto, per il periodo da maggio 2021 al mese di marzo 2022, attività lavorativa connessa al piano vaccinale, a titolo di prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 1, comma 464, L. 178/2020, in favore della , CP_1 per le ragioni esposte in narrativa;
b) Per l'effetto condannare la al p CP_1 favore del ricorrente, per le ragioni esposte, della complessiva so di € 6341,00 al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, o della diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese.
Notificata in data 29-2-2024, non si costituiva la parte resistente, dichiarata contumace con provvedimento del 4-7-2024.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
In data 30.03.2021 (cfr. all. 2 produzione parte ricorrente) la pubblicava avviso CP_1 interno “rivolto al personale dirigenziale e del comparto de da assegnare alle CP_1 attività di vaccinazione della popolazione legato alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”. In particolare il suddetto avviso volgeva ad acquisire una manifestazione di interesse da parte dei dirigenti medici, infermieri sanitari e assistenti sanitari per lo svolgimento delle attività connesse alla campagna vaccinale SARS-COV-2.
Destinatario di tale avviso, tra gli altri, il personale con profilo professionale CP_3
Ai sensi dell'articolo 1, co 464, L. 178/2020, Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere (e tale facoltà legittima il ricorso alle prestazioni aggiuntive indipendentemente da ulteriori provvedimenti autorizzativi,) , per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016- 2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.
2 La parte ricorrente ha versato in atti il riepilogo ore di straordinario per vaccinazioni COVID, dal quale il monte orario indicato in ricorso (e nei cartellini di presenza, all. 3) trova conferma.
Può pertanto ritenersi provato lo svolgimento dell'attività di lavoro straordinario.
In ragione di un compenso dovuto in ragione di € 50,00 all'ora, il conteggio in ricorso è esente da criticità.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, con aumento del 10% (€ 269,50) per l'uso dei collegamenti ipert.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- condanna la al pagamento a Controparte_4 favore del ri della somma di € Parte_1
6341,00 oltre accessori di legge sino al saldo;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 118,50 per esborsi, € 2964,50 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione Avv.ti Costa antistatari.
Foggia, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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