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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/06/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8649/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8649/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESCOVI ALEX, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VESCOVI ALEX
OPPONENTE contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. PANATO MARCO, elettivamente domiciliato in VICOLO GHIAIA, 7 37122 VERONA presso il difensore avv. PANATO MARCO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione non è fondata e va quindi respinta.
La narrazione dei fatti contenuta nell'atto di opposizione evidenzia come l'opponente - già nelle date 10.5.2022 (pag. 6) e 13.5.2022 (pag. 8) – fosse a conoscenza delle problematiche relative alla locazione in atto di abitazione ed uffici nonché della destinazione solo commerciale e non industriale dell'edificio.
Ciò nonostante la società ingiunta ha ritenuto di sottoscrivere in data 16.5.2022 la proposta di acquisto del complesso immobiliare e in data 21.7.2022 di addivenire al rogito notarile di compravendita.
Tali circostanze evidenziano e comprovano come, a prescindere dalle informazioni rese dallo CP_1 in ordine alla fattibilità dell'affare, la società opponente abbia ritenuto, in piena coscienza e consapevolezza di tutti gli aspetti anche problematici dell'affare, di dar corso allo stesso.
Per tale motivo la stessa non può or a esimersi dall'adempiere all'obbligazione di pagamento nei confronti di soggetto che, per sua stessa affermazione (pag. 3, punto 3 dell'atto di citazione in opposizione), aveva proposto l'immobile in questione. pagina 1 di 2 Non si ravvisano i presupposti della malafede e colpa grave di cui all'art. 96 Cpc.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnato decreto ingiuntivo;
B) rigetta la domanda ex art. 96 Cpc formulata da parte opposta;
C) condanna l'opponente in persona del legale rappresentante, alla refusione delle Parte_1 spese di causa, liquidate in €. 4.500,00 oltre accessori se dovuti.
Verona, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8649/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESCOVI ALEX, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VESCOVI ALEX
OPPONENTE contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. PANATO MARCO, elettivamente domiciliato in VICOLO GHIAIA, 7 37122 VERONA presso il difensore avv. PANATO MARCO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione non è fondata e va quindi respinta.
La narrazione dei fatti contenuta nell'atto di opposizione evidenzia come l'opponente - già nelle date 10.5.2022 (pag. 6) e 13.5.2022 (pag. 8) – fosse a conoscenza delle problematiche relative alla locazione in atto di abitazione ed uffici nonché della destinazione solo commerciale e non industriale dell'edificio.
Ciò nonostante la società ingiunta ha ritenuto di sottoscrivere in data 16.5.2022 la proposta di acquisto del complesso immobiliare e in data 21.7.2022 di addivenire al rogito notarile di compravendita.
Tali circostanze evidenziano e comprovano come, a prescindere dalle informazioni rese dallo CP_1 in ordine alla fattibilità dell'affare, la società opponente abbia ritenuto, in piena coscienza e consapevolezza di tutti gli aspetti anche problematici dell'affare, di dar corso allo stesso.
Per tale motivo la stessa non può or a esimersi dall'adempiere all'obbligazione di pagamento nei confronti di soggetto che, per sua stessa affermazione (pag. 3, punto 3 dell'atto di citazione in opposizione), aveva proposto l'immobile in questione. pagina 1 di 2 Non si ravvisano i presupposti della malafede e colpa grave di cui all'art. 96 Cpc.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnato decreto ingiuntivo;
B) rigetta la domanda ex art. 96 Cpc formulata da parte opposta;
C) condanna l'opponente in persona del legale rappresentante, alla refusione delle Parte_1 spese di causa, liquidate in €. 4.500,00 oltre accessori se dovuti.
Verona, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2