Sentenza 15 giugno 2016
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 311, comma quarto, e 325, comma terzo, cod. proc. pen. - in relazione agli artt. 117 Cost. e 6 CEDU, nonchè con riferimento all'art. 111 Cost. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione divenuta "diritto vivente", dispongono che il procedimento in camera di consiglio innanzi alla Corte di cassazione, avente ad oggetto i ricorsi ex art. 325 cod. proc. pen. in materia di sequestri, deve svolgersi nelle forme del rito "non partecipato". (In motivazione la Corte, richiamandosi a C. cost. n. 135 del 2014, ha precisato che il principio della pubblicità del giudizio non è assoluto, specificando che esso non si applica quando l'oggetto della trattazione è costituito da questioni di carattere tecnico-giuridico e altamente specialistico rispetto alle quali il controllo del pubblico sull'esercizio dell'attività giurisdizionale può ritenersi non necessario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2016, n. 40015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40015 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2016 |
Testo completo
د 400 15 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Camera di consiglio: Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: 15 giugno 2016 -dott. Franco Fiandanese Presidente Sentenza n.: 1116/2016 Consigliere - dott. Marco Maria Alma Reg. gen. n.: 6538/2016 Consigliere - dott. Ignazio Pardo Consigliere relatore -dott. Cosimo D'Arrigo Consigliere - dott.ssa Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: -F SI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Parma del 22 dicembre 2015. Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo; letta la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del dott. Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Parma, con ordinanza del 22 dicembre 2015, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da SI FA anche nella qualità di legale rappresentante della Pirotecnica Castellana s.r.l. avverso il decreto di sequestro - probatorio emesso dal P.M., a seguito di perquisizione, in data 10 dicembre 2015, avente ad oggetto 22.404,23 kg di fuochi pirotecnici di cui è dubbia la conformità agli standard legali, nonché le relative fatture di acquisto e di vendita. L'indagato propone ricorso deducendo la violazione di legge: per mancanza di motivazione in ordine al fumus del contestato delitto di ricettazione;
per mancanza di motivazione in ordine alle esigenze di cautela probatoria in ordine al materiale in sequestro;
per erronea indicazione della normativa applicabile nel settore specifico degli spettacoli pirotecnici;
per omessa valutazione della documentazione prodotta in giudizio. 1 Il FA ha poi depositato motivi aggiunti a sostegno degli argomenti già illustrati in ricorso, una memoria di replica alle conclusioni scritte del P.G., nonché una nota contenente la denunzia di incostituzionalità dell'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 Preliminarmente, va esaminata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente relativamente all'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. Egli si duole, in sostanza, dell'interpretazione corrente che prevede la trattazione dei ricorsi ex art. 325 cod. proc. pen. in materia di sequestri deve svolgersi nelle forme del rito "non partecipato" previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e non in quelle di cui all'art. 127 cod. proc. pen. Sostiene che tale interpretazione contrasta con il tenore letterale del citato art. 311, quarto comma, cod. proc. pen., in cui si fa testuale riferimento a un'udienza di "discussione". È dunque evidente che la censura di illegittimità costituzionale non riguarda l'art. 311, quarto comma, cod. proc. pen. in sé considerato, bensì il rinvio ad esso contenuto nell'art. 325, comma 3, cod. proc. pen. (quindi circoscritto al ricorso per cassazione in tema di misure cautelari reali) e, ancora più in particolare, la consolidata interpretazione di tale disposizione secondo cui il procedimento in camera di consiglio innanzi alla Corte di cassazione per la trattazione dei ricorsi in materia di sequestri deve svolgersi nelle forme del rito "non partecipato" previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e non in quelle di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51207 del 17/12/2015 - dep. 30/12/2015, Maresca ed altro, Rv. 265112) 1.2 La circostanza che la denuncia di incostituzionalità abbia ad oggetto un orientamento interpretativo, piuttosto che la norma in sé considerata, non ne impedisce l'esame. Infatti, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che è ammissibile la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una norma nella relativa interpretazione, consolidatasi in termini di diritto vivente (v. da ultimo, Corte cost. n. 253/2012).
1.3 Venendo al merito delle censure prospettate dal ricorrente, egli deduce, in breve, la violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che riconosce il diritto dell'interessato a una pubblica udienza. Pertanto, ove si ritenga che il combinato disposti degli artt. 311, comma 4, e 325, comma 3, cod. proc. pen. non possa essere interpretato in senso favorevole al riconoscimento di tale diritto, tale -ossia il "diritto vivente" di cui si è detto prima si porrebbe in interpretazione- contrasto, in primo luogo, con l'art. 117 Cost., comma 1, poiché la violazione delle norme della CEDU, che hanno natura di norme interposte, ridonda in violazione della suddetta norma costituzionale;
in secondo luogo, per contrasto con l'art. 111 Cost., in relazione alla violazione dei principi del "giusto processo". Per il resto, le memorie contengono l'illustrazione di una soluzione ermeneutica (basata sostanzialmente su una interpretazione letterale della norma, supportata anche da studi semantici e dalla citazione di alcuni vocabolari della lingua italiana) diversa da quella fatta propria da questa Corte;
il che, ovviamente, non vale a configurare un profilo di incostituzionalità della norma.
1.4 La questione di legittimità costituzionale prospettata è manifestamente infondata. Infatti, il principio della pubblicità del giudizio, specie di quello penale, pur essendo connaturale a un ordinamento democratico (C. cost. nn. 373/1992, 69/1991 e 50/1989), non ha carattere assoluto (C. cost. nn. 212/1986 e 12/1971). In particolare, nell'ottica delineata dall'art. 6 CEDU, il principio dell'«esame pubblico» della causa deve intendersi riferito, in materia penale, alla trattazione delle questioni che ineriscono alla responsabilità dell'imputato, all'assunzione e alla valutazione degli indizi e delle prove a suo carico, alla disamina della tematica afferente alla pericolosità sociale dell'interessato e alla conseguente applicazione di sanzioni penali, di misure di sicurezza o di prevenzione o comunque di misure di carattere afflittivo nei suoi confronti (Sez. 6, n. 18650 del 30/04/2015 - Ghabri, Rv. 263399). Non vi è invece ragione di procedere nelle forme dell'udienza pubblica laddove l'oggetto della trattazione sia costituito esclusivamente da questioni di carattere tecnico-giuridico e altamente specialistico, rispetto alle quali il controllo del pubblico sull'esercizio dell'attività giurisdizionale richiesto dall'art. 6, par. 1, CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo può ritenersi non - necessario, alla luce della peculiare natura delle questioni trattate (C. cost. n. 135/2014). È questo il caso della «discussione>> prevista dall'art. 311, comma 4, cod. - proc. pen. del ricorso per cassazione avverso le decisioni in tema di misure - cautelari reali, nel cui contesto il carattere strettamente tecnico-giuridico delle problematiche che possono essere trattate è imposto dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., che restringe la proponibilità del ricorso ai soli casi di violazione di legge. Quindi, non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU l'interpretazione, costituente diritto vivente, dell'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. secondo cui la trattazione del ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali ha natura "non partecipata". Conseguentemente, è manifestamente infondata la questione di A 3 legittimità costituzionale della predetta interpretazione, in relazione agli artt. 111 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6, comma, CEDU).
2. Per il resto, il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Valgono, anzitutto, alcune considerazioni preliminari sulle misure cautelari reali in generale e sul sequestro probatorio in particolare. -3. Sotto il primo profilo, va premesso che come già evidenziato nei paragrafi precedenti avverso i provvedimenti cautelari reali il ricorso per - cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - Rv. 226710; v. pure Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004 - Rv. 226710). In particolare, nella nozione di «violazione di legge» di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., non rientrano l'illogicità o l'incompletezza della motivazione (Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007 - Rv. 236255). Pertanto, il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari può essere proposto solo nel caso di mancanza fisica della motivazione o in presenza di una motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010 - Rv. 248129). Consegue che, a tutto concedere, costituisce violazione di legge sia l'uso di espressioni di stile o stereotipate (Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012 - Rv. 252430), sia - con qualche incertezza anche nella giurisprudenza di questa stessa Corte - l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015 - Rv. 264011). Nella specie, a prescindere dal nomen iuris, il ricorso contiene in larga parte la prospettazione di elementi di fatto che non possono essere vagliati da questa Corte e doglianze relative alla motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso a ben vedere si limitano a prospettare vizi logici della motivazione, come tali insuscettibile di trovare ingresso in questo giudizio di legittimità.
4. Inoltre, con specifico riferimento al sequestro probatorio, in sede di riesame il tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato 4 ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (ex plurimis, Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015 - Previtero, Rv. 263053). Sono dunque inammissibili anche sotto questo diverso profilo le doglianze con le quali l'indagato si duole dell'accertamento in concreto della sussistenza dei reati contestati (artt. 474, 515 e 648 cod. pen.), tanto quando queste censure Tauto riguardano gli elementi costitutivi specifici dell'ipotesi delittuosa, quanto quando si incentrano sull'omessa valutazione del materiale probatorio prodotto a difesa. Infatti, non competeva al Tribunale del riesame verificare in concreto il livello di fondatezza dell'accusa né, di conseguenza, vagliare la documentazione difensiva, essendo sufficiente verificare che in astratto - i reati ipotizzati siano configurabili. Nella specie tale accertamento è stato compiuto, peraltro con particolare scrupolo, dal Tribunale del riesame, essendo del tutto evidente che è sufficiente a giustificare la configurabilità astratta dei reati ipotizzati la sola circostanza dell'apposizione di un contrassegno "CE" potenzialmente decettivo circa le effettive qualità del prodotto pirotecnico, in quanto non corrispondente alla certificazione della Comunità Europea, bensì acronimo della dicitura "China Export". Lo sviluppo delle indagini confermerà o meno l'ipotesi investigativa. Consegue che sono ovviamente inammissibili tutte le censure volte a denunciare un non sufficiente approfondimento, da parte del Tribunale del riesame, dei profili di fondatezza dell'ipotesi accusatoria, che lo stesso non aveva il potere di valgliare.
5. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'unica questione apparentemente ammissibile sarebbe quella che concerne l'individuazione della normativa di riferimento. Ma, a ben vedere, si tratta di una quaestio facti, dal momento ciò che si contesta in sostanza è l'illegittimità dei fuochi pirotecnici - - sequestrati, più che il quadro normativo di riferimento. Oltretutto, la ricostruzione effettuata dal Tribunale del riesame è approfondita ed esatta e si sottrae alle censure prospettate.
6. In conclusione, tutti i motivi di ricorso sono inammissibili. Quanto ai "motivi nuovi", si deve ribadire che gli stessi, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. 5 pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611 cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998 - Bono ed altri, Rv. 210259; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014 Giannetti, Rv. 262180; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013 - G, Rv. 259740). Infatti, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo ○ migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - Platamone e altro, Rv. 254301). Il principio generale testé riferito non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari, giacché l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione. (Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016 - Uda, Rv. 266295). Consegue le tre memorie aggiuntive, nella parte in cui introducono censure nuove rispetto a quelle già illustrate nel ricorso originario, devono essere dichiarate inammissibili.
7. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno 2016. Il Consigliere est. Il Presidente (Cosimo D'Arrigo) (Franco Fiandanese)Franco Handary DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 SET, 2016 Oggi IL CANCELLIERE Daniele Colabintelej