Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2016, n. 40015
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Sentenza 15 giugno 2016

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 311, comma quarto, e 325, comma terzo, cod. proc. pen. - in relazione agli artt. 117 Cost. e 6 CEDU, nonchè con riferimento all'art. 111 Cost. - nella parte in cui, secondo l'interpretazione divenuta "diritto vivente", dispongono che il procedimento in camera di consiglio innanzi alla Corte di cassazione, avente ad oggetto i ricorsi ex art. 325 cod. proc. pen. in materia di sequestri, deve svolgersi nelle forme del rito "non partecipato". (In motivazione la Corte, richiamandosi a C. cost. n. 135 del 2014, ha precisato che il principio della pubblicità del giudizio non è assoluto, specificando che esso non si applica quando l'oggetto della trattazione è costituito da questioni di carattere tecnico-giuridico e altamente specialistico rispetto alle quali il controllo del pubblico sull'esercizio dell'attività giurisdizionale può ritenersi non necessario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2016, n. 40015
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40015
    Data del deposito : 15 giugno 2016

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