Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2003, n. 10384
CASS
Sentenza 2 luglio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 - secondo il quale l'azione disciplinare nei confronti del magistrato non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare - si riferisce solo all'ipotesi di procedimento disciplinare non ricollegabile ad un procedimento penale, in corso od esaurito; ove invece sia iniziato un procedimento penale nei confronti del magistrato, trova applicazione l'art. 29 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, ai cui sensi l'esercizio dell'azione disciplinare è svincolato da termini perentori, restando legato solamente alle differenti scansioni del procedimento penale, e, quindi, alla pronuncia di condanna o di proscioglimento (nonché, nel sistema del nuovo codice di procedura penale, di decreto di archiviazione emesso in relazione a reati attribuiti al magistrato nei cui confronti sia stata formulata una precisa contestazione), la quale costituisce autonoma base per l'iniziativa disciplinare, obbligatoria o discrezionale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2003, n. 10384
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10384
    Data del deposito : 2 luglio 2003

    Testo completo