Sentenza 30 aprile 2015
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 111 e 117, primo comma Cost. (in relazione all'art. 6, primo comma, CEDU), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 L. n. 69 del 2005, nella parte in cui non consente che, a richiesta di parte, il procedimento relativo alla decisione sulla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo c.d. "processuale" si svolga in pubblica udienza, anziché in camera di consiglio. (In motivazione, la S.C. ha precisato, sulla scorta dei principi affermati dalla sent. n. 135 del 2014 della Corte costituzionale, che non è necessario garantire il controllo del pubblico sull'esercizio dell'attività giurisdizionale, attraverso lo svolgimento dell'udienza pubblica, quando l'oggetto della trattazione è essenzialmente costituito da questioni di carattere tecnico-giuridico ed altamente specialistico, e l'ambito di valutazione del materiale probatorio risulta assai ristretto).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2015, n. 18650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18650 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 30/04/2015
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 755
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 15860/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB SE N. IL 13/07/1984;
avverso la sentenza n. 2/2015 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 09/03/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar elevarsi questione di legittimità costituzionale.
RITENUTO IN FATTO
1. HA AS ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, in data 9-3-2015, con cui è stata disposta la consegna del ricorrente all'Autorità giudiziaria francese, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso, l'11-1- 2010, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grande istanza di Parigi, in quanto gravemente indiziato del reato di furto,preceduto, accompagnato o seguito da violenze, che hanno determinato la morte.
2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge, essendo stata erroneamente respinta l'istanza di dar corso al procedimento nelle forme dell'udienza pubblica, rivolta dall'interessato alla Corte d'appello, conformemente all'art. 6 CEDU, che riconosce il diritto dell'interessato ad una pubblica udienza, in cui si discuta anche della sussistenza, a suo carico, di gravi indizi di reità, preordinatamente ad una pronuncia di grande incidenza sullo status libertatis del consegnando.
Ove si ritenga che la L. n. 69 del 2005, art. 17 non possa essere interpretato in senso favorevole al riconoscimento di tale diritto, il ricorrente chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto, in primo luogo, con l'art. 117 Cost., comma 1, poiché la violazione delle norme della CEDU, che hanno natura di norme interposte, ridonda in violazione della suddetta norma costituzionale;
in secondo luogo, per contrasto con l'art. 111 Cost., in relazione alla violazione dei principi del "giusto processo". In quest'ottica, il ricorrente richiama il dictum di C. Cost. n. 93/2010, con cui sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 e L. 31 maggio 1965, n. 575, art.
2-ter in materia di misure di prevenzione, nella parte in cui non consentivano che, su istanza degli interessati, il procedimento si svolgesse,davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica. Nel medesimo ordine di idee, C. cost. n. 135/2014 ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 666 c.p.p., comma 3, art. 678 c.p.p., comma 1 e art. 679 c.p.p., comma 1, in relazione al procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza. La Corte EDU ha poi sottolineato il contrasto con l'art. 6 della Convenzione dell'art. 315 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 646 c.p.p., comma 1, che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione,
prevede l'udienza camerale.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata o elevazione della questione di legittimità costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze formulate sono infondate. La L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 1 è assolutamente univoco nello stabilire che la corte d'appello decida con sentenza in camera di consiglio. Non era dunque giuridicamente possibile accogliere l'istanza dell'interessato e disporre che il procedimento si svolgesse nelle forme dell'udienza pubblica. D'altronde, la questione di legittimità costituzionale prospettata è manifestamente infondata. Infatti, il principio della pubblicità del giudizio,specie di quello penale,pur essendo connaturale ad un ordinamento democratico (C. cost. nn. 373/1992, 69/1991 e 50/1989), non ha carattere assoluto (C. cost. nn. 212/1986 e 12/1971) ed è correlato, in particolare,nell'ottica delineata dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che fa riferimento al "fondamento" di ogni accusa, in materia penale, elevata contro l'incolpato, alla trattazione delle questioni inerenti alla responsabilità dell'imputato, all'assunzione e alla valutazione degli indizi e delle prove a suo carico, alla disamina della tematica afferente alla pericolosità sociale dell'interessato e alla conseguente applicazione di sanzioni penali, di misure di sicurezza o di prevenzione o comunque di misure di carattere afflittivo nei suoi confronti. Non vi è invece ragione di procedere nelle forme dell'udienza pubblica laddove l'oggetto della trattazione sia costituito esclusivamente da questioni di carattere tecnico - giuridico e altamente specialistico, rispetto alle quali il controllo del pubblico sull'esercizio dell'attività giurisdizionale - richiesto dall'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo - può ritenersi non necessario, alla luce della peculiare natura delle questioni trattate. (C. cost. 12-2-2014 n. 135, Rv 37942). È questo il caso della procedura relativa al mandato d'arresto europeo, nel contesto della quale si discute di una serie di problematiche di carattere tecnico-giuridico, inerenti al ricorrere delle condizioni e dei presupposti previsti dalla legge per la consegna dell'interessato all'autorità straniera richiedente, ma l'area della valutazione del materiale probatorio a carico del consegnando, pur nell'ipotesi di euromandato di natura processuale, a fondamento del quale vi sia, cioè, soltanto un titolo cautelare e non una sentenza esecutiva, è assai ristretta. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo cui l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della "riconoscibilità" del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco e per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente ha ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna" (Sez. U. n. 4614 del 30/1/2007-5/2/2007, Ramoci, Rv. 235348248; ex plurimis, Sez. F, n. 33642 del 13/9/2005- 14/9/2005, Hussain, Rv. 232118249; Sez. 6, n. 34355 del 23/9/2005- 26/9/2005, Ilie, Rv. 232053250; Sez. 6, n. 16542 del 8/5/2006- 15/5/2006, Cusini, Rv. 233549251; Sez. 6, n. 8449 del 14/2/2007- 28/2/2007, Piaggio, non mass. sul punto). Non è pertanto necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravita indiziaria ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova indicate nella relazione, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, lett. a), siano astrattamente idonee a fondare la gravita indiziaria, sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a carico del consegnando, mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del Paese emittente (Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010 - 27/08/2010, Termini, Rv. 248254). Esula dunque dai poteri conferiti al giudice nazionale qualsiasi valutazione in ordine all'adeguatezza del materiale indiziario posto alla base del provvedimento cautelare e degli elementi di prova addotti a discarico dal ricorrente, i quali trovano la loro normale sede di prospettazione e disamina dinanzi all'autorità giudiziaria emittente (da ultimo, Sez. 6, n. 16362, del 16/4/2008-19/4/2008; Mandaglio, Rv. 239649254).
In considerazione di questa architettura concettuale, non può considerarsi collidente con l'art. 6 CEDU la previsione relativa allo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio. Tanto più che anche in questo tipo di procedura è ammesso un contraddittorio, che è disciplinato dalla L. n. 69 del 2005, art. 17, ed è tutelato il diritto di difesa. D'altra parte, è giurisprudenza costante del giudice delle leggi che le forme di esercizio del diritto di difesa possano essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché, come nel caso in disamina, di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione.
2. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno inoltre espletati gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI. MANDA ALLA CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L. N. 69 DEL 2005, ART. 22, COMMA 5. Così deciso in Roma, alla udienza, il 30 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2015