Cass. civ., sez. I, sentenza 02/12/1982, n. 6552
CASS
Sentenza 2 dicembre 1982

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Massime2

In tema di Azione diretta del danneggiato nei confronti dello assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, ex art. 18 della legge n. 990 del 1969, l'assicuratore risponde della maggior somma in cui il danno stesso venga quantificato per effetto della svalutazione monetaria e degli interessi compensativi decorrenti dalla data dell'evento soltanto nei limiti del massimale di polizza; ma lo stesso è obbligato anche oltre i predetti limiti al rimborso delle spese processuali in favore del danneggiato vittorioso, tenuto conto del carattere diretto dell'indicata Azione e alla stregua del criterio generale della soccombenza, nonché al pagamento degli interessi moratori conseguenti al ritardato adempimento, dopo la richiesta rivoltagli nelle forme e nei termini di cui agli artt. 18 e 22 della citata legge, e dopo il decorso dello spatium deliberandi (sessanta giorni) concessogli per verificare l'an debeatur della pretesa risarcitoria e liquidarne il quantum, salvo che fornisca la prova della non colpevolezza di tale ritardo come nel caso in cui la liquidazione sia stata impedita o ritardata per fatto del danneggiato. ( Conf 6376/81, mass n 417173; ( Conf 5109/81, mass n 415898; ( Conf 4847/81, mass n 415560; ( Conf 2699/81, mass n 413458).*

Le domande delle parti, ai fini della loro interpretazione, devono essere considerate non solo nella loro formulazione letterale, ma soprattutto nel loro contenuto sostanziale, con riguardo anche alla finalità che la parte intende perseguire, dovendosi considerare l'insieme delle deduzioni e delle tesi svolte, tenendosi conto non solo della manifestazione di volontà specificamente formulata ed espressa, ma anche di quella che possa implicitamente od indirettamente essere desunta dalle deduzioni o dalle richieste, di talché se il giudice di merito applica i predetti criteri, fa corretto uso del suo potere decisionale, laddove incorrerebbe nel vizio di omesso esame ove limitasse la sua pronunzia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo contenuto sostanziale di essa. ( V 4808/79, mass n 401417; ( V 3904/77, mass n 387597).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/12/1982, n. 6552
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6552
    Data del deposito : 2 dicembre 1982

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