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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/12/2024, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2639/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2639/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VITI ALESSANDRO e dell'avv. MAZZEI ROBERTA ( ); C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
MATTAFIRRI ANGELA e dell'avv.
RESISTENTE con l'intervento dell'Ufficio del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
All'udienza cartolare del 26/9/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio civile Portoferraio (LI) il
29.09.2022 con la GNa rilevando che dall'unione, durata CP_1 meno di anno, non nascevano figli e attestando la conflittualità insorta tra i coniugi, che portava la moglie ad allontanarsi da casa il giorno 4.9.2023, andando a vivere a casa dei figli sempre in Portoferraio, nonché la sopravvenuta intollerabilità della convivenza familiare, allegando le rispettive condizioni reddituali, con ricorso depositato in data 3.10.2023, poi ritualmente notificato, il GN evocava in causa la GNa Parte_1 CP_1
1 Il ricorrente concludeva per sentir “[…] autorizzare i coniugi a vivere separati e nel merito pronunciare la separazione personale dei coniugi. Il continuerà ad Pt_1 abitare nella casa coniugale essendo la medesima di sua esclusiva proprietà ed avendo lasciato la resistente il domicilio a far data dal 4.09.2023. Nessuna statuizione viene richiesta avente contenuto economico, con riserva di agire separatamente in ordine al trasferimento della quota parte dell'auto rimasta nella disponibilità del ove la Pt_1 resistente non provveda spontaneamente.”.
Si costituiva la GNa nulla opponendo in merito alla CP_1 richiesta di separazione personale dal coniuge, ma contestando le allegate ragioni della crisi coniugale, in particolare rilevando, per un verso, che la propria scelta di lasciare la casa coniugale conseguiva alla presa d'atto della decisone del marito di interrompere la convivenza, con richiesta di vederla abbandonare immediatamente l'immobile, e riscontrando, per altro verso, la comune decisione quanto alle scelte lavorative e reddituali dei coniugi con conseguente propria difficoltà all'esito della disgregazione familiare. La GNa concludeva dunque nei termini che si riportano: “[…] CP_1 autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- nel merito, pronunciare la separazione personale dei coniugi con riconoscimento in favore della NOa di un CP_1 assegno di mantenimento pari ad euro 250,00. Con riserva di agire in separata sede per la quantificazione del conguaglio spettante alla resistente in seguito al trasferimento dell'auto Peugeot 2008 tg. GE 596 IT al NO . Parte_1
Sentite le parti all'udienza dell'8.2.2024, con ordinanza riservata nella medesima data venivano resi provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e, rigettate le prove costituende articolate, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'esito del deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali.
In sede di precisazione delle conclusioni, non riproposte istanze istruttorie, entrambe le parti rassegnavano conclusioni conformi a quelle già articolate nei rispettivi scritti.
Vanno in ogni caso richiamate (e devono intendersi trascritte) le conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate rispettivamente in data 26.6.2024 (per il ricorrente) e 27.6.2024 (per la parte resistente), rispetto alle quali le parti hanno contraddetto negli scritti conclusionali.
***
1. Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni delle parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti tra le parti;
tanto legittima, secondo il Collegio, la pronuncia richiesta, nel ricorso dei presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma cod. civ.
2
2. Nulla vi è da pronunciare quanto alla casa familiare, pacificamente di proprietà esclusiva del ricorrente e la cui disponibilità segue il regime proprietario in mancanza di figli nati dal matrimonio.
3. La GNa ha chiesto riconoscersi in proprio favore un CP_1 assegno di mantenimento pari ad euro 250,00.
3.1. Con riguardo ai principi che presiedono all'esame della domanda di contributo al mantenimento del coniuge, è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 156 del c.c. e in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno.
Sul punto va anche considerato, per un verso, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno – essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge – e, per altro verso, che i criteri di giudizio sin qui delineati trovano il loro naturale contemperamento nel principio della solidarietà familiare dovendosi tener conto delle circostanze fattuali rilevanti oggetto di mutamento nel corso del tempo, e dunque anche nel corso dello svolgimento del procedimento.
3.2. Ciò posto, nel caso di specie l'esame della documentazione reddituale depositata dalle parti consente al Tribunale di confermare quanto già previsto in sede di provvedimenti provvisori, rigettandosi la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente.
L'esame degli estratti conto rileva una capacità reddituale della GNa del tutto simile a quella del marito;
la resistente risulta infatti CP_1 assunta con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della Cooplat dal
3 luglio del 2022 (dunque in momento antecedente l'unione coniugale), ha stabilmente lavorato già nei periodi precedenti cumulando un reddito mensile analogo a quello del GN (v. gli estratti conto depositati), ha Pt_1 prodotto da ultimo estratto conto 2023 e una busta paga relativa al mese di dicembre 2023 dai quali risulta una retribuzione mensile variabile mese per mese ma con importi anche superiori ai 1500,00 euro. Quanto alla posizione del GN , egli è dipendente a tempo indeterminato con posizione Pt_1 retributiva pari a circa 1500,00 euro mensili in media (vedi anche le buste paga depositate per il 2023) e ha un esborso mensile per rata di mutuo (relativa alla casa di proprietà) pari a circa 620,00 euro. La GNa ha CP_1 allegato di corrispondere un analogo importo per la locazione dell'immobile ove è tornata a vivere con i figli di precedente unione, ma tale esborso non risulta invero documentato.
Vi è poi da considerare che, per un verso, il matrimonio ha avuto durata meno che annuale e le parti non hanno allegato una previa convivenza – così che, anche in ragione di ciò, nel caso in esame non appare plausibile che la resistente abbia pregiudicato le proprie aspettative lavorative a beneficio della famiglia – e, per altro verso, che non vi sono in atti specifiche allegazioni quanto al tenore di vita tenuto dai coniugi nel corso del matrimonio, non potendosi dunque sul punto apprezzare l'eventuale maggiore contributo del GN alla condizione economica complessiva della famiglia. Pt_1
Alla luce delle considerazioni proposte, tenuto conto dei dati economici resi disponibili dalle parti e acquisiti nel corso del procedimento, come esaminati (e come risultanti altresì dagli ulteriori conti correnti di titolarità di entrambi), ritiene il Collegio che i mezzi economici attualmente a disposizione della GNa le permettano di conservare, indipendentemente dalla CP_1 percezione dell'assegno, il tenore di vita già goduto in corso di matrimonio, tenore di vita che, se pur non dettagliatamente allegato dalle parti, deve dunque considerarsi tendenzialmente rapportato agli stipendi dei coniugi.
La domanda di mantenimento articolata in proprio favore dalla GNa
[...] va dunque rigettata in accoglimento delle conclusioni del ricorrente CP_1
4. Ogni ulteriore questione discussa in causa dalle parti deve ritenersi assorbita nelle statuizioni sin qui rese.
5. Valutato l'esito del giudizio le spese di causa vanno poste a carico della GNa e sono liquidate come in dispositivo in applicazione CP_1 dei parametri di cui al d.m. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo,
4 1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Portoferraio (Livorno) il giorno CP_1
29.09.2022 e dispone che la sentenza di separazione sia comunicata all'Ufficiale di Stato Civile di Portoferraio per la annotazione sull'atto del matrimonio (atto
2022 parte I n. 20); 2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di stabilire la residenza ove lo ritengano opportuno;
3) rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore della GNa
[...]
CP_1
4) condanna la GNa al pagamento delle spese di lite del CP_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 851,00 per fase di studio, euro
602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria ed euro 1450,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno, li 7.12.2024
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2639/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VITI ALESSANDRO e dell'avv. MAZZEI ROBERTA ( ); C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
MATTAFIRRI ANGELA e dell'avv.
RESISTENTE con l'intervento dell'Ufficio del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
All'udienza cartolare del 26/9/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio civile Portoferraio (LI) il
29.09.2022 con la GNa rilevando che dall'unione, durata CP_1 meno di anno, non nascevano figli e attestando la conflittualità insorta tra i coniugi, che portava la moglie ad allontanarsi da casa il giorno 4.9.2023, andando a vivere a casa dei figli sempre in Portoferraio, nonché la sopravvenuta intollerabilità della convivenza familiare, allegando le rispettive condizioni reddituali, con ricorso depositato in data 3.10.2023, poi ritualmente notificato, il GN evocava in causa la GNa Parte_1 CP_1
1 Il ricorrente concludeva per sentir “[…] autorizzare i coniugi a vivere separati e nel merito pronunciare la separazione personale dei coniugi. Il continuerà ad Pt_1 abitare nella casa coniugale essendo la medesima di sua esclusiva proprietà ed avendo lasciato la resistente il domicilio a far data dal 4.09.2023. Nessuna statuizione viene richiesta avente contenuto economico, con riserva di agire separatamente in ordine al trasferimento della quota parte dell'auto rimasta nella disponibilità del ove la Pt_1 resistente non provveda spontaneamente.”.
Si costituiva la GNa nulla opponendo in merito alla CP_1 richiesta di separazione personale dal coniuge, ma contestando le allegate ragioni della crisi coniugale, in particolare rilevando, per un verso, che la propria scelta di lasciare la casa coniugale conseguiva alla presa d'atto della decisone del marito di interrompere la convivenza, con richiesta di vederla abbandonare immediatamente l'immobile, e riscontrando, per altro verso, la comune decisione quanto alle scelte lavorative e reddituali dei coniugi con conseguente propria difficoltà all'esito della disgregazione familiare. La GNa concludeva dunque nei termini che si riportano: “[…] CP_1 autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- nel merito, pronunciare la separazione personale dei coniugi con riconoscimento in favore della NOa di un CP_1 assegno di mantenimento pari ad euro 250,00. Con riserva di agire in separata sede per la quantificazione del conguaglio spettante alla resistente in seguito al trasferimento dell'auto Peugeot 2008 tg. GE 596 IT al NO . Parte_1
Sentite le parti all'udienza dell'8.2.2024, con ordinanza riservata nella medesima data venivano resi provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e, rigettate le prove costituende articolate, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'esito del deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali.
In sede di precisazione delle conclusioni, non riproposte istanze istruttorie, entrambe le parti rassegnavano conclusioni conformi a quelle già articolate nei rispettivi scritti.
Vanno in ogni caso richiamate (e devono intendersi trascritte) le conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate rispettivamente in data 26.6.2024 (per il ricorrente) e 27.6.2024 (per la parte resistente), rispetto alle quali le parti hanno contraddetto negli scritti conclusionali.
***
1. Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni delle parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti tra le parti;
tanto legittima, secondo il Collegio, la pronuncia richiesta, nel ricorso dei presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma cod. civ.
2
2. Nulla vi è da pronunciare quanto alla casa familiare, pacificamente di proprietà esclusiva del ricorrente e la cui disponibilità segue il regime proprietario in mancanza di figli nati dal matrimonio.
3. La GNa ha chiesto riconoscersi in proprio favore un CP_1 assegno di mantenimento pari ad euro 250,00.
3.1. Con riguardo ai principi che presiedono all'esame della domanda di contributo al mantenimento del coniuge, è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato l'eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge, ai sensi dell'articolo 156 del c.c. e in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno.
Sul punto va anche considerato, per un verso, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti da ciascuno – essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali di ciascun coniuge – e, per altro verso, che i criteri di giudizio sin qui delineati trovano il loro naturale contemperamento nel principio della solidarietà familiare dovendosi tener conto delle circostanze fattuali rilevanti oggetto di mutamento nel corso del tempo, e dunque anche nel corso dello svolgimento del procedimento.
3.2. Ciò posto, nel caso di specie l'esame della documentazione reddituale depositata dalle parti consente al Tribunale di confermare quanto già previsto in sede di provvedimenti provvisori, rigettandosi la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente.
L'esame degli estratti conto rileva una capacità reddituale della GNa del tutto simile a quella del marito;
la resistente risulta infatti CP_1 assunta con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della Cooplat dal
3 luglio del 2022 (dunque in momento antecedente l'unione coniugale), ha stabilmente lavorato già nei periodi precedenti cumulando un reddito mensile analogo a quello del GN (v. gli estratti conto depositati), ha Pt_1 prodotto da ultimo estratto conto 2023 e una busta paga relativa al mese di dicembre 2023 dai quali risulta una retribuzione mensile variabile mese per mese ma con importi anche superiori ai 1500,00 euro. Quanto alla posizione del GN , egli è dipendente a tempo indeterminato con posizione Pt_1 retributiva pari a circa 1500,00 euro mensili in media (vedi anche le buste paga depositate per il 2023) e ha un esborso mensile per rata di mutuo (relativa alla casa di proprietà) pari a circa 620,00 euro. La GNa ha CP_1 allegato di corrispondere un analogo importo per la locazione dell'immobile ove è tornata a vivere con i figli di precedente unione, ma tale esborso non risulta invero documentato.
Vi è poi da considerare che, per un verso, il matrimonio ha avuto durata meno che annuale e le parti non hanno allegato una previa convivenza – così che, anche in ragione di ciò, nel caso in esame non appare plausibile che la resistente abbia pregiudicato le proprie aspettative lavorative a beneficio della famiglia – e, per altro verso, che non vi sono in atti specifiche allegazioni quanto al tenore di vita tenuto dai coniugi nel corso del matrimonio, non potendosi dunque sul punto apprezzare l'eventuale maggiore contributo del GN alla condizione economica complessiva della famiglia. Pt_1
Alla luce delle considerazioni proposte, tenuto conto dei dati economici resi disponibili dalle parti e acquisiti nel corso del procedimento, come esaminati (e come risultanti altresì dagli ulteriori conti correnti di titolarità di entrambi), ritiene il Collegio che i mezzi economici attualmente a disposizione della GNa le permettano di conservare, indipendentemente dalla CP_1 percezione dell'assegno, il tenore di vita già goduto in corso di matrimonio, tenore di vita che, se pur non dettagliatamente allegato dalle parti, deve dunque considerarsi tendenzialmente rapportato agli stipendi dei coniugi.
La domanda di mantenimento articolata in proprio favore dalla GNa
[...] va dunque rigettata in accoglimento delle conclusioni del ricorrente CP_1
4. Ogni ulteriore questione discussa in causa dalle parti deve ritenersi assorbita nelle statuizioni sin qui rese.
5. Valutato l'esito del giudizio le spese di causa vanno poste a carico della GNa e sono liquidate come in dispositivo in applicazione CP_1 dei parametri di cui al d.m. 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo,
4 1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Portoferraio (Livorno) il giorno CP_1
29.09.2022 e dispone che la sentenza di separazione sia comunicata all'Ufficiale di Stato Civile di Portoferraio per la annotazione sull'atto del matrimonio (atto
2022 parte I n. 20); 2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di stabilire la residenza ove lo ritengano opportuno;
3) rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore della GNa
[...]
CP_1
4) condanna la GNa al pagamento delle spese di lite del CP_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 851,00 per fase di studio, euro
602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria ed euro 1450,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno, li 7.12.2024
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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