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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/06/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 547/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Sezione Lavoro CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
E CONTESTUALE SENTENZA
tra
Parte_1
e
, in persona del ministro pro-tempore Controparte_1 rappresentato e difeso ope legis dall'avvocatura dist. an
Oggi 12 giugno 2025, alle ore 16.57, innanzi al Giudice dott. Quirino Caturano compare l'avv. Massarini in sostituzione dell'avv. Criscuoli, la quale si riporta e discute la causa, come da ricorso e richiamando espressamente in questa sede il contenuto delle note difensive depositate telematicamente, rilevando la mancata costituzione della controparte.
Il Giudice dà lettura della sentenza
Il Giudice
dott. Quirino Caturano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott. Quirino Caturano, quale giudice del Lavoro, all'udienza del 12 giugno 2025, previa discussione, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa n. 547/2024 R.G.C vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Leonardo Criscuoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Ancona, Corso Garibaldi
n. 144, come da atti di investitura prodotti,
RICORRENTI E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere dichiarata la contumacia del resistente. CP_1
Deve essere accolto il ricorso depositato in data 15 giugno 2024, con il quale la ricorrente rivendicava l'assegnazione del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente istituita con la legge 107 del 13 luglio 2015, per ciascun anno in cui la stessa aveva prestato servizio annuale di insegnamento in favore del Controparte_1
che le aveva negato detto beneficio in quanto assunta a tempo determinato.
[...]
In particolare, la ricorrente, dipendente del con plurimi contratti, in qualità Controparte_1 di insegnante presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “G. Varnelli” di Cingoli per gli aa.ss. 2018/2019 e 2020/2021 e presso l'istituto “E. Fermi” di Macerata per gli aa.ss. 2019/2020 2
2021/2022, rivendicava l'assegnazione della somma di € 2.000,00 pari a 4 annualità del beneficio;
Anzitutto, si dà atto che la ricorrente, come dedotto, è attualmente in servizio preso il CP_1
resistente.
Gli elementi documentali prodotti dalla ricorrente, consistenti nei contratti individuali di lavoro presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “G. Varnelli” di Cingoli e presso l'istituto
“E. Fermi” di Macerata, provano la sua assunzione per le annualità richieste di contratti a termine fino alla fine di ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio.
Sul conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio della Carta Docenti nel periodo in cui è stata assunta con contratto a termine, vanno di seguito integralmente richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che ricostruisce il contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici in cui è stato introdotto l'istituto della Carta Docente.
Spiega innanzi tutto la Suprema Corte che gli elementi normavi che compongono il sistema formativo dei docenti.
Il d. lgs. n. 297 del 1994, art. 282 stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica".
Coerentemente, l'art. 63 del CCNL di comparto dispone che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; aggiungendo altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisa poi ancora, al comma 2, l' impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
Il successivo art. 64 del afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Osserva poi la Suprema Corte, richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo
2022, n. 1842 che l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico, che è indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, riguarda anche i docenti precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Il sistema formativo risulta specificato dalla L. n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma 124, stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali, specificando nel proseguo gli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che
“le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_2 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
In tale contesto la stessa L. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, comma 121, che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l' iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l' ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 12”.
Osservano gli che “…Un dato - onde evitare equivoci - va evidenziato, e cioè che la Parte_2
Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto. Il riferimento ai software, ma soprattutto agli hardware, potrebbe sviare, ma anche tali strumenti vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale sul piano dell'uso degli strumenti elettronici, in una fase di definitiva evoluzione in tal senso che investe anche i docenti, in specie più anziani. Conclusione che non è contraddetta dal disposto del
D.L. 22 del 2020, art. 2, comma 3, conv. con mod. in L. 41 del 2020, secondo cui <<in corrispondenza della sospensione delle attivit didattiche in presenza a seguito dell epidemiologica il personale docente assicura comunque le prestazioni nelle modalit distanza utilizzando strumenti informatici o tecnologici disposizione potendo anche disporre per>
l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 121>>. Infatti - essendo da escludere che chi non fosse beneficiario della Carta Docente o chi, pur essendolo, avesse già speso gli importi accreditati restasse al di fuori da quella didattica, perché evidentemente il datore avrebbe dovuto comunque sopperire rispetto alle dotazioni necessarie per tali casi - non si può certamente attribuire a quella previsione il senso di un mutamento di indirizzo dell'istituto, in ragione di tale estemporanea evenienza. Anche l'utilizzo per i costi di connettività a distanza non va dunque estraniato del tutto dalla ratio di fondo che resta quella di miglioramento delle conoscenze e capacità del docente e dunque formativo.”
Poiché il legislatore ha inteso destinare il beneficio ai soli insegnanti di ruolo, prevedendone la misura annua in euro 500,00 per ciascun anno scolastico, si condivide l'orientamento della Cassazione che su tale distinzione tra personale di ruolo e personale non di ruolo sul piano lavoristico si intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a temine.
La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato, in quanto si tratta di un beneficio che attiene al rapporto di lavoro del singolo docente e quindi va considerato sotto sotto il profilo della cura della parità di trattamento dei dipendenti.
La Suprema Corte ritiene quindi evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, proprio sotto l'aspetto della parità di trattamento, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura intesa come didattica “annua” come nei contratti dei ricorrenti.
Ne consegue che nelle ipotesi di didattica annua il beneficio formativo in questione non può essere sottratto ai docenti precari che svolgono una prestazione lavorativa pienamente comparabile e che quindi devono ricevere analogo trattamento.
Secondo l'insegnamento contenuto nella citata sentenza 29961 del 2023 per “didattica annua”, quindi per individuare i docenti precari che non devono subire discriminazione del beneficio della
Carta Docenti, si deve prendere in considerazione l'art. 4 della L. 124 del 1999, che individua come supplenze annuali quelle conferite entro la data del 31 dicembre e che rimango fino al termine dell'anno scolastico in quanto si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Nello specifico il comma 1 del citato art. 4 prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto,
n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il successivo comma 2 stabilisce che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
Su tale contesto normativo la Corte di Cassazione spiega che l'art. 1, co. 121 cit. è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro: “È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di
Giustizia 8 novembre 2011, RO , quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in Per_1
ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno
1984, n. 170).”
Va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 poiché in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE. Disapplicazione tuttavia limitata all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio: “In altre parole, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass.
29961/2023). Di conseguenza va riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolasti in cui sono stati assunti con contratti a termine almeno entro il 31 dicembre di ciascun anno fino alla fine dell'anno scolastico in corso.
Dunque il convenuto va condannato a costituire in favore della ricorrente, con le modalità CP_1
e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 2.000,00, quale contributo alla sua formazione professionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto della attività espletata in sede giudiziale (una unica udienza) e della contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice dott. Quirino Caturano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 547/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinte, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_3
2) accertato il diritto della ricorrente disapplicata la normativa in contrasto Parte_1 con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore CP_1 della medesima della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma Co 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.000,00, in relazione agli aa. dal
2018/2019 al 2021/2022, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
3) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente al pagamento delle spese CP_1 processuali, che liquida in € 656,50 per compenso professionale, euro 49,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge.
Macerata, 12 giugno 2025
Il Giudice
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Sezione Lavoro CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
E CONTESTUALE SENTENZA
tra
Parte_1
e
, in persona del ministro pro-tempore Controparte_1 rappresentato e difeso ope legis dall'avvocatura dist. an
Oggi 12 giugno 2025, alle ore 16.57, innanzi al Giudice dott. Quirino Caturano compare l'avv. Massarini in sostituzione dell'avv. Criscuoli, la quale si riporta e discute la causa, come da ricorso e richiamando espressamente in questa sede il contenuto delle note difensive depositate telematicamente, rilevando la mancata costituzione della controparte.
Il Giudice dà lettura della sentenza
Il Giudice
dott. Quirino Caturano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott. Quirino Caturano, quale giudice del Lavoro, all'udienza del 12 giugno 2025, previa discussione, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa n. 547/2024 R.G.C vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Leonardo Criscuoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Ancona, Corso Garibaldi
n. 144, come da atti di investitura prodotti,
RICORRENTI E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere dichiarata la contumacia del resistente. CP_1
Deve essere accolto il ricorso depositato in data 15 giugno 2024, con il quale la ricorrente rivendicava l'assegnazione del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente istituita con la legge 107 del 13 luglio 2015, per ciascun anno in cui la stessa aveva prestato servizio annuale di insegnamento in favore del Controparte_1
che le aveva negato detto beneficio in quanto assunta a tempo determinato.
[...]
In particolare, la ricorrente, dipendente del con plurimi contratti, in qualità Controparte_1 di insegnante presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “G. Varnelli” di Cingoli per gli aa.ss. 2018/2019 e 2020/2021 e presso l'istituto “E. Fermi” di Macerata per gli aa.ss. 2019/2020 2
2021/2022, rivendicava l'assegnazione della somma di € 2.000,00 pari a 4 annualità del beneficio;
Anzitutto, si dà atto che la ricorrente, come dedotto, è attualmente in servizio preso il CP_1
resistente.
Gli elementi documentali prodotti dalla ricorrente, consistenti nei contratti individuali di lavoro presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “G. Varnelli” di Cingoli e presso l'istituto
“E. Fermi” di Macerata, provano la sua assunzione per le annualità richieste di contratti a termine fino alla fine di ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio.
Sul conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio della Carta Docenti nel periodo in cui è stata assunta con contratto a termine, vanno di seguito integralmente richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che ricostruisce il contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici in cui è stato introdotto l'istituto della Carta Docente.
Spiega innanzi tutto la Suprema Corte che gli elementi normavi che compongono il sistema formativo dei docenti.
Il d. lgs. n. 297 del 1994, art. 282 stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica".
Coerentemente, l'art. 63 del CCNL di comparto dispone che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; aggiungendo altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisa poi ancora, al comma 2, l' impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
Il successivo art. 64 del afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Osserva poi la Suprema Corte, richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo
2022, n. 1842 che l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico, che è indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, riguarda anche i docenti precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Il sistema formativo risulta specificato dalla L. n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma 124, stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” ed il principio, coerentemente con il diritto-dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali, specificando nel proseguo gli ampi obblighi datoriali esistenti in materia affermando che
“le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_2 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
In tale contesto la stessa L. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, comma 121, che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l' iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l' ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 12”.
Osservano gli che “…Un dato - onde evitare equivoci - va evidenziato, e cioè che la Parte_2
Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto. Il riferimento ai software, ma soprattutto agli hardware, potrebbe sviare, ma anche tali strumenti vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale sul piano dell'uso degli strumenti elettronici, in una fase di definitiva evoluzione in tal senso che investe anche i docenti, in specie più anziani. Conclusione che non è contraddetta dal disposto del
D.L. 22 del 2020, art. 2, comma 3, conv. con mod. in L. 41 del 2020, secondo cui <<in corrispondenza della sospensione delle attivit didattiche in presenza a seguito dell epidemiologica il personale docente assicura comunque le prestazioni nelle modalit distanza utilizzando strumenti informatici o tecnologici disposizione potendo anche disporre per>
l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 121>>. Infatti - essendo da escludere che chi non fosse beneficiario della Carta Docente o chi, pur essendolo, avesse già speso gli importi accreditati restasse al di fuori da quella didattica, perché evidentemente il datore avrebbe dovuto comunque sopperire rispetto alle dotazioni necessarie per tali casi - non si può certamente attribuire a quella previsione il senso di un mutamento di indirizzo dell'istituto, in ragione di tale estemporanea evenienza. Anche l'utilizzo per i costi di connettività a distanza non va dunque estraniato del tutto dalla ratio di fondo che resta quella di miglioramento delle conoscenze e capacità del docente e dunque formativo.”
Poiché il legislatore ha inteso destinare il beneficio ai soli insegnanti di ruolo, prevedendone la misura annua in euro 500,00 per ciascun anno scolastico, si condivide l'orientamento della Cassazione che su tale distinzione tra personale di ruolo e personale non di ruolo sul piano lavoristico si intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a temine.
La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato, in quanto si tratta di un beneficio che attiene al rapporto di lavoro del singolo docente e quindi va considerato sotto sotto il profilo della cura della parità di trattamento dei dipendenti.
La Suprema Corte ritiene quindi evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, proprio sotto l'aspetto della parità di trattamento, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura intesa come didattica “annua” come nei contratti dei ricorrenti.
Ne consegue che nelle ipotesi di didattica annua il beneficio formativo in questione non può essere sottratto ai docenti precari che svolgono una prestazione lavorativa pienamente comparabile e che quindi devono ricevere analogo trattamento.
Secondo l'insegnamento contenuto nella citata sentenza 29961 del 2023 per “didattica annua”, quindi per individuare i docenti precari che non devono subire discriminazione del beneficio della
Carta Docenti, si deve prendere in considerazione l'art. 4 della L. 124 del 1999, che individua come supplenze annuali quelle conferite entro la data del 31 dicembre e che rimango fino al termine dell'anno scolastico in quanto si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Nello specifico il comma 1 del citato art. 4 prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto,
n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il successivo comma 2 stabilisce che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
Su tale contesto normativo la Corte di Cassazione spiega che l'art. 1, co. 121 cit. è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro: “È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di
Giustizia 8 novembre 2011, RO , quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in Per_1
ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno
1984, n. 170).”
Va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 poiché in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE. Disapplicazione tuttavia limitata all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio: “In altre parole, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass.
29961/2023). Di conseguenza va riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolasti in cui sono stati assunti con contratti a termine almeno entro il 31 dicembre di ciascun anno fino alla fine dell'anno scolastico in corso.
Dunque il convenuto va condannato a costituire in favore della ricorrente, con le modalità CP_1
e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 2.000,00, quale contributo alla sua formazione professionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto della attività espletata in sede giudiziale (una unica udienza) e della contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice dott. Quirino Caturano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 547/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinte, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_3
2) accertato il diritto della ricorrente disapplicata la normativa in contrasto Parte_1 con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore CP_1 della medesima della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma Co 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.000,00, in relazione agli aa. dal
2018/2019 al 2021/2022, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
3) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente al pagamento delle spese CP_1 processuali, che liquida in € 656,50 per compenso professionale, euro 49,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge.
Macerata, 12 giugno 2025
Il Giudice