Versione
20 maggio 1977
20 maggio 1977
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66 , recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - In deroga alle disposizioni dell' articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97 , per l'anno 1977 il versamento previsto dalla predetta legge deve essere effettuato, entro il mese di ottobre dello stesso anno dal contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e da quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione coincide con l'anno solare.
Dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare il primo versamento deve essere effettuato nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo iniziato dopo il 30 giugno 1976.
La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei contribuenti per i quali il termine per l'effettuazione del primo versamento, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97 , e' scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66 , recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - In deroga alle disposizioni dell' articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97 , per l'anno 1977 il versamento previsto dalla predetta legge deve essere effettuato, entro il mese di ottobre dello stesso anno dal contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e da quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione coincide con l'anno solare.
Dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare il primo versamento deve essere effettuato nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo iniziato dopo il 30 giugno 1976.
La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei contribuenti per i quali il termine per l'effettuazione del primo versamento, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97 , e' scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 08/08/1977 n. 3255 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 8 agosto 1977 · 0.40334952
La societa\' in oggetto ha posto alla scrivente un quesito relativamente al comportamento da seguire nel versamento dell\'acconto dell\'Irpeg per il 1977, da effettuarsi entro il prossimo mese di ottobre, ai sensi del combinato disposto dell\'art. 1 della L. 23 marzo 1977, n. 97, e dell\'art. 1 della L. 16 maggio 1977, n. 198. Cio\' in relazione al consenso accordato dal Ministero dell\'Industria, del Commercio e dell\'artigianato alla Societa\' medesima, quale "impresa di pura riassunzione", di protrarre l\'approvazione del bilancio relativo all\'esercizio 1976 fino al termine del 30 novembre c.a., sulla base della facolta\' prevista dall\'art. 55 del T.U. delle leggi sulle …
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