Articolo 1 della Legge 16 maggio 1977, n. 198
Articolo 2
Versione
20 maggio 1977
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66 , recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - In deroga alle disposizioni dell' articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97 , per l'anno 1977 il versamento previsto dalla predetta legge deve essere effettuato, entro il mese di ottobre dello stesso anno dal contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e da quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione coincide con l'anno solare.
Dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare il primo versamento deve essere effettuato nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo iniziato dopo il 30 giugno 1976.
La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei contribuenti per i quali il termine per l'effettuazione del primo versamento, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97 , e' scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 20 maggio 1977
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