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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 218/2023
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Annamaria Laneri ConSIliere
Dott. Michele Stagno ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 218/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del
18/09/2024
d a OGGETTO:
) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 opposizione a precetto Erica Forieri del Foro di Verona, domiciliatario 100001 APPELLANTE
c o n t r o
( ) con il patrocinio dell'avv. CP C.F._2
Diego Chitò del Foro di Bergamo, domiciliatario
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 1983/2022 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 8 settembre 2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1983/2022-RG 844/2021 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 8/09/2022, accogliere l'opposizione ex art. 615-617 cpc svolta.
2) Dichiarare ex art. 617 cpc nullo ed inefficace il precetto notificato da al per Euro 2848,46 per vizi formali nonché per carenza CP Parte_1
di titolo in executivis per le somme esposte a titolo di spese scolastiche, mediche e scolastiche.
3) Accertato l'avvenuto pagamento da parte di egli importi esposti Parte_1
a titolo di mantenimento in forza dell'accordo di cui in atti, dichiarare nullo
e inefficace ex art. 615 cpc il precetto notificato da a CP Parte_1
dichiarando che nulla è dal medesimo dovuto a titolo di mantenimento per il periodo di cui al precetto notificato.
4) Accertato l'avvenuto pagamento da parte di del costo per la Parte_1
patente di per Euro 675,00 dichiarare Persona_1 CP
tenuta a versare a Euro 337,50 pari al 50% della predetta spesa Parte_1
e per l'effetto condannarla al pagamento, in via subordinata, operata la compensazione tra l'importo richiesto dalla per la patente per CP
e quello dalla medesima dovuto per il medesimo titolo al Persona_2
per la patente di condannare al Parte_1 Persona_1 CP
pagamento del residuo pari ad Euro 110,50
IN VIA ISTRUTTORIA
Si evidenzia come l'appellata si sia costituita oltre il termine di cui all'art.
166 cpc, sono pertanto maturate le decadenze di legge previste dalla citata norma, per l'effetto rigettarsi le istanze istruttorie formulate, anche per le ragioni svolte in atti.
IN OGNI CASO
Vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rimborso forfetario 12,5%, IVA
e CPA di primo e secondo grado.
Dell'appellato
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto dal SI.
[...] ontro l'impugnata sentenza, per tutti i motivi sopra indicati. Parte_1
IN OGNI CASO: condannare l'appellante alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre agli accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già dedotti con la seconda memoria ex art.183, VI comma, n. 2, CPC, ossia
a) prova per testi sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “vero che”:
1) la SI.ra consegnava al SI. i giustificativi (ricevute, CP Parte_1
fatture, scontrini, etc.) delle spese straordinarie sostenute per i figli, sia a mano, sia a mezzo messaggio;
2) il SI. decideva di pagare la patente per la macchina di Parte_1 R_
in compensazione al pagamento della patente della moto e della moto di
R_
3) nel 2018 il SI. provvedeva a versare alla SI.ra , oltre Parte_1 CP
al mantenimento per i figli, le somme ottenute dalle detrazioni e assegni familiari;
4) nel gennaio 2019, il SI. cessava, unilateralmente di provvedere Parte_1
al versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Si indicano quali testi il SI. residente in [...] e Testimone_1
residente in [...]. Persona_2
Ordinare ex art. 210 CPC al SI. l'esibizione delle sue Parte_1
dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, con la relativa documentazione allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione, notificato in data 29 gennaio 2019, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto intimatogli il 12 gennaio
2021 da , fondato sull'omologazione della separazione CP
consensuale tra le parti, relativamente all'omessa contribuzione alle spese mediche, scolastiche dei figli e per il conseguimento della patente da parte del figlio oltre che al mancato pagamento del mantenimento nelle Per_2
mensilità gennaio-luglio 2019.
dinnanzi al Tribunale di Bergamo, chiedeva, in via Parte_1 preliminare, la sospensione dell'efficacia del precetto notificatogli dalla SInora;
nel merito, chiedeva la declaratoria di nullità del precetto, per CP
vizi formali nonché per carenza di titolo in executivis.
A sostegno della propria opposizione, esponeva che si era CP
limitata unicamente ad indicare, quale debito, l'importo indicato nel precetto, senza però allegare gli scontrini e le ricevute relative alle spese sostenute. Rappresentava, altresì, di aver già pagato importi uguali o superiori a quelli esposti nell'atto di precetto a titolo di mantenimento dei figli e conseguentemente chiedeva la nullità del precetto.
In via subordinata, chiedeva al Tribunale, previa compensazione, di condannare al pagamento, in proprio favore, di altri crediti CP
dallo stesso vantati nei confronti della moglie e di crediti relativi a spese sostenute per il figlio AR. Chiedeva, infatti, il rimborso del 50% delle spese sostenute per la patente di R_
A detta dell'attore, pertanto, il precetto era nullo ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto la mancata allegazione degli scontrini gli avrebbe impedito di verificare sia la correttezza dell'ammontare, sia la loro effettiva debenza, atteso che potevano riguardare voci già ricomprese nell'assegno di mantenimento;
rappresentava, inoltre, che gli importi richiesti erano di rilevante entità e quindi non potevano essere relativi a spese ricomprese nel titolo azionato dalla SI.ra e che, con particolare riguardo alla patente, CP
aveva sostenuto analoga spesa, in via esclusiva, per il figlio che ciò R_
lo aveva indotto a credere che per l'altro figlio, tale spesa sarebbe Per_2
stata a carico della madre, senza necessità di rimborso.
Rappresentava che, quanto al mantenimento non versato, vi era stato un accordo per il quale egli, invece di versare l'assegno di mantenimento, avrebbe provveduto al pagamento della quota della rata di mutuo di CP
, nonché della rata per l'acquisto della vettura da lei utilizzata.
[...]
Affermava di aver sospeso il pagamento relativo al mantenimento del figlio in quanto trasferitosi presso di lui. R_
Rappresentava che “prendendo in esame il periodo esposto nel precetto, dal gennaio 2019 al luglio 2019, il ha versato complessivamente per Parte_1 mutuo € 3.033.85 di cui il 50%, ossia € 1516,95, di competenza della . CP
Tale importo (euro 1516,95) secondo gli accordi tra la ed il CP
rappresentano il mantenimento per periodo Parte_1 Per_2
gennaio/luglio 2019, con un credito residuo della di soli € 94,00!! CP
Tale importo è in ogni caso non dovuto per aver il ampiamente Parte_1 estinto la propria obbligazione con il versamento di importi in eccedenza”. Concludeva ricordando di aver versato importi maggiori alla SI.ra , la CP
quale, pertanto, non aveva alcun titolo per agire esecutivamente nei suoi confronti.
Costituitasi ritualmente, contestava integralmente quanto CP
dedotto ed eccepito dall'attore e produceva, come documento 1, tutte le fatture e gli scontrini attestanti le predette spese intimate e, come documento
2, alcune fotocopie di stampe di c.d. screenshot tratti da conversazioni intercorse, sull'applicazione whatsapp, con il SInor nei due Parte_1
precedenti anni.
rappresentava, altresì, che era sempre stato a CP Parte_1
conoscenza di tutte le spese sostenute per i figli e che, nonostante fosse stato puntualmente avvisato, lo stesso non vi avesse mai provveduto. Ciò posto, la SI.ra chiariva che, ad eccezione di una parte dell'assegno di CP
mantenimento che veniva, per accordo tra le parti, compensata con la quota di mutuo per l'acquisto della casa coniugale di spettanza della stessa, l'altro assegno di mantenimento per il secondo figlio doveva essere corrisposto, in assenza di diversa indicazione del Tribunale, e che questa erogazione, a far data dal gennaio 2019, era stata interrotta unilateralmente dal SI. Parte_1
Con ordinanza resa in data 25 febbraio 2022, il Tribunale di Bergamo rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5 aprile 2022.
A tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
Il Tribunale, con sentenza n. 1983/2022, pubblicata in data 8 settembre 2022, rigettava l'opposizione in quanto infondata.
Il Tribunale qualificava l'opposizione come opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e affermava che “le spese per le quali la SI.ra CP
chiede il rimborso, integrano il mantenimento e non possono essere considerate straordinarie in senso stretto. In particolare, le spese scolastiche
e mediche non possono essere considerate straordinarie, atteso che le stesse non sono imprevedibili in quanto, anche se non comprese nell'assegno di mantenimento, assumono un carattere di quasi consuetudine. Più precisamente le spese straordinarie in senso stretto sono per loro natura imprevedibili, eccezionali e prive di carattere di certezza. Le spese richieste nell'atto di precetto attengono a spese mediche e scolastiche che rivestono indubbiamente un carattere ordinario ed ampiamente prevedibile. Le spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento ma che attengono comunque ad un carattere ordinario, ampiamente prevedibile come nel caso in esame, possono essere richieste come rimborso dal genitore che le ha anticipate.
Mentre per quanto riguarda le spese straordinarie in senso stretto, caratterizzate dalla loro imprevedibilità, necessitano di accertamento giudiziale (...)”.
Avverso tale sentenza, promuoveva appello, affidandosi a Parte_1
tre motivi.
Chiedeva alla Corte di accogliere l'opposizione ex art. 615/617 cpc formulata e di Dichiarare ex art. 617 cpc nullo ed inefficace il precetto per vizi formali.
Riformulava, inoltre, le domande di compensazione chiedendo di condannare l'appellata “al pagamento, in via subordinata, operata la compensazione tra
l'importo richiesto dalla per la patente per e quello CP Persona_2
per la medesima dovuto per il medesimo titolo al per la patente di Parte_1
condannare al pagamento del residuo pari Persona_1 CP
ad Euro 110,50”.
Si costituiva in giudizio la SI.ra , chiedendo il rigetto delle CP
domande avanzate dall'appellante.
All'udienza del 12 luglio 2023, la Corte, ritenuta l'opportunità di valutare le richieste istruttorie unitamente al merito, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 settembre 2024, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale non avrebbe esaminato l'eccezione di nullità del precetto formulata in primo grado;
chiede, per l'effetto, la declaratoria di nullità della sentenza impugnata.
Ribadisce, nel presente grado, l'eccezione di nullità e inefficacia dell'atto di precetto opposto. Rappresenta che sarebbe stato onere della parte intimante documentare i giustificativi delle spese esposte, nel caso di specie mancanti, e prodotti solo con la comparsa di costituzione in primo grado. Lamenta di non aver mai avuto contezza di tali spese. Richiama, sul punto, giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha omesso di approfondire le doglianze formulate dall'attore, limitandosi a
“fornire una descrizione di cosa siano le spese ordinarie, straordinarie e ritenendo per altro palesemente errando (...) che l'importo esposto sia dovuto”, oltre a non aver proceduto alla disamina della domanda riconvenzionale e alla rideterminazione degli importi a debito/credito post compensazione.
Rappresenta di aver tempestivamente contestato la pretesa intimata da e di aver documentato di aver già adempiuto ovvero di CP
vantare un controcredito da opporre in compensazione.
Afferma di aver fornito la prova documentale degli accordi intercorsi fra i coniugi, avendo prodotto gli estratti conto;
lamenta che il Tribunale non ha valorizzato la circostanza che la non ha mai contestato l'esistenza dei CP
predetti accordi.
Con il terzo motivo, censura il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, lamentando l'applicazione dei valori medi anche per la fase istruttoria, pur in carenza di un'attività istruttoria in senso proprio durante il giudizio di primo grado.
I motivi di appello, considerato il loro stretto collegamento, possono essere trattati congiuntamente.
Ciò posto, l'appello è infondato.
La Corte rileva che il Tribunale non è incorso in alcuna violazione di legge in merito all'asserita omessa pronuncia e all'omesso esame della documentazione dimessa in atti. Il Tribunale ha esaminato e rigettato tutte le deduzioni e domande formulate dagli opponenti.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti SInificativi” (ex multis, Cass., sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662).
Quanto alla lamentata nullità del precetto intimato all'odierno appellante, la
Corte rileva quanto segue.
Le spese esposte dall'intimante, in accordo con la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, vanno qualificate come ordinarie.
Le spese scolastiche e mediche dei figli sono pacificamente da considerarsi spese ordinarie in quanto la Suprema Corte ha ritenuto che tali spese, pur non ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili,
l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato, senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole (cfr. Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3835).
Secondo la Corte, in particolare, le spese mediche e scolastiche, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an
(Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3835).
Il credito vantato da a titolo di mantenimento, inoltre, CP
discende direttamente dal titolo, nello specifico, dall'omologa giudiziale della separazione consensuale. afferma, infatti, nell'atto di CP
precetto di aver notificato congiuntamente allo stesso, anche il predetto titolo munito di formula esecutiva e la circostanza non è stata contestata dall'opponente Parte_1
Occorre precisare che, quanto alle spese per l'acquisto del materiale scolastico e dei libri di testo, non ha mai contestato la Parte_1
spettanza né la riconducibilità dei predetti acquisti a eSIenze scolastiche.
Quanto alle spese anticipate da per permettere al figlio CP
di conseguire la patente, la Corte ritiene che le stesse siano Per_2
prevedibili e proporzionate e che rispondano a una legittima eSIenza e aspirazione del figlio in quanto il conseguimento della patente di Per_2
guida, nell'attuale contesto storico, è ordinariamente necessario per conseguire l'emancipazione dell'individuo. L'appellante non ha, inoltre, contestato la proporzionalità della spesa in raffronto alle sue capacità reddituali e di sostentamento dei figli.
Per tutte le considerazioni sopra svolte, la Corte ritiene provato il credito vantato da e di cui ha intimato il pagamento all'opponente, il CP
quale ha lamentato la nullità del precetto solo per vizi formali, senza contestare specificamente il quantum delle spese esposte, ma solo la mancata allegazione all'atto di precetto dei giustificativi delle stesse.
ha, infatti, tempestivamente prodotto i giustificativi di spesa CP
richiesti, alla prima difesa utile, con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
La Suprema Corte ha, al riguardo, affermato che “il genitore non affidatario può contestare il diritto di credito vantato dall'altro per le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, nelle forme dell'opposizione al precetto o all'esecuzione”. (Cass. III civ., n. 11316/2011); ma ha altresì affermato che “una tale modalità (determinazione del quantum sulla base di documentazione rilasciata da strutture pubbliche o altri soggetti specificamente indicati nel titolo o concordati tra i coniugi) corrisponde a criteri di ordinaria frequenza statistica, la medesima può prendersi a base quale implicito elemento estrinseco al titolo ma da esso evidentemente presupposto, idoneo a completarne il comando e ad evitare la necessità, il disagio e il dispendiosi nuovi reiterati preventivi ricorsi al giudice della cognizione, se non altro tutte le volte che si tratti di spese mediche o sanitarie o scolastiche ordinarie;
beninteso, resta del tutto impregiudicato il diritto del genitore obbligato di contestare la riferibilità dell'esborso alla categoria delle spese alla cui contribuzione egli è assoggettato … ma tale diritto può bene estrinsecarsi quale contestazione del diritto del creditore ad agire in via esecutiva e quindi nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, a precetto
o a pignoramento”. Il provvedimento di omologa “costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare
e opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità”.
Inoltre, con l'ordinanza n. 7169 del 18 marzo 2024, la prima sezione civile della Corte di cassazione ha chiarito che “gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, anche se sono incerti nel loro ammontare, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità nei giudizi separativi previsti dall'art. 337-bis c.c., previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed eSIibilità”.
Pertanto, non era in alcun modo tenuta a dover promuovere CP
un giudizio monitorio per vedere accertato il proprio credito, né a dover allegare all'atto di precetto notificato tutti i giustificativi di spesa che, non costituendo il titolo, sono stati tempestivamente prodotti nel giudizio di opposizione. erroneamente chiede, inoltre, la compensazione dei predetti Parte_1
crediti con altri da lui asseritamente vantati a titolo di mantenimento dei figli.
Tale pretesa è infondata.
E, infatti, “il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la SC, confermando l'ordinanza di merito, ha ritenuto
l'inadempimento del coniuge onerato, che aveva operato una illegittima compensazione tra quanto dovuto a titolo di assegno in favore dei figli e il proprio credito per rate di mutuo)” (Cass., VI civ., n. 23569/2016).
Quanto alla scelta di di interrompere l'erogazione del Parte_1 mantenimento, intimato nell'atto di precetto da in relazione CP
al figlio in quanto correlata alla scelta del figlio i trasferirsi Per_2 R_ presso l'appellante, la Corte ricorda che “con l'omologazione del verbale di separazione consensuale, si crea un rapporto obbligatorio fra il soggetto che ha diritto di percepire l'assegno di mantenimento per i figli ed il soggetto che ha l'obbligo di versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza
o dal verbale e tali titoli conservano la loro efficacia sostanziale di attribuzione del diritto e processuale di titoli esecutivi per il relativo importo, finché non siano modificati.” (Cass. I civ., n. 3879/2020).
Quanto alla liquidazione dei valori medi anche per la fase istruttoria, asseritamente non svolta nel giudizio di primo grado, occorre precisare che la liquidazione delle spese viene disposta in rapporto alla complessità della causa e all'attività svolta dalle parti. Nella specie, le parti hanno redatto e depositato le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, pertanto, la liquidazione operata dal Tribunale di Bergamo appare congrua.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello va rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd., avuto riguardo allo scaglione da €
1.101 a € 5.200 e tenendo conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria, avuto riguardo all'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1, quater del DPR 115/2002 in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1983/2022 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 8 settembre 2022.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese processuali del grado, che liquida in € 536,00 per la “fase di studio”, € 536,00 per la “fase introduttiva”, € 496,00 per la “fase istruttoria” ed € 851,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di conSIlio del 22 gennaio 2025.
Il ConSIliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 218/2023
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Annamaria Laneri ConSIliere
Dott. Michele Stagno ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 218/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del
18/09/2024
d a OGGETTO:
) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 opposizione a precetto Erica Forieri del Foro di Verona, domiciliatario 100001 APPELLANTE
c o n t r o
( ) con il patrocinio dell'avv. CP C.F._2
Diego Chitò del Foro di Bergamo, domiciliatario
APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 1983/2022 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 8 settembre 2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 1983/2022-RG 844/2021 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 8/09/2022, accogliere l'opposizione ex art. 615-617 cpc svolta.
2) Dichiarare ex art. 617 cpc nullo ed inefficace il precetto notificato da al per Euro 2848,46 per vizi formali nonché per carenza CP Parte_1
di titolo in executivis per le somme esposte a titolo di spese scolastiche, mediche e scolastiche.
3) Accertato l'avvenuto pagamento da parte di egli importi esposti Parte_1
a titolo di mantenimento in forza dell'accordo di cui in atti, dichiarare nullo
e inefficace ex art. 615 cpc il precetto notificato da a CP Parte_1
dichiarando che nulla è dal medesimo dovuto a titolo di mantenimento per il periodo di cui al precetto notificato.
4) Accertato l'avvenuto pagamento da parte di del costo per la Parte_1
patente di per Euro 675,00 dichiarare Persona_1 CP
tenuta a versare a Euro 337,50 pari al 50% della predetta spesa Parte_1
e per l'effetto condannarla al pagamento, in via subordinata, operata la compensazione tra l'importo richiesto dalla per la patente per CP
e quello dalla medesima dovuto per il medesimo titolo al Persona_2
per la patente di condannare al Parte_1 Persona_1 CP
pagamento del residuo pari ad Euro 110,50
IN VIA ISTRUTTORIA
Si evidenzia come l'appellata si sia costituita oltre il termine di cui all'art.
166 cpc, sono pertanto maturate le decadenze di legge previste dalla citata norma, per l'effetto rigettarsi le istanze istruttorie formulate, anche per le ragioni svolte in atti.
IN OGNI CASO
Vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rimborso forfetario 12,5%, IVA
e CPA di primo e secondo grado.
Dell'appellato
IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto dal SI.
[...] ontro l'impugnata sentenza, per tutti i motivi sopra indicati. Parte_1
IN OGNI CASO: condannare l'appellante alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre agli accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori già dedotti con la seconda memoria ex art.183, VI comma, n. 2, CPC, ossia
a) prova per testi sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “vero che”:
1) la SI.ra consegnava al SI. i giustificativi (ricevute, CP Parte_1
fatture, scontrini, etc.) delle spese straordinarie sostenute per i figli, sia a mano, sia a mezzo messaggio;
2) il SI. decideva di pagare la patente per la macchina di Parte_1 R_
in compensazione al pagamento della patente della moto e della moto di
R_
3) nel 2018 il SI. provvedeva a versare alla SI.ra , oltre Parte_1 CP
al mantenimento per i figli, le somme ottenute dalle detrazioni e assegni familiari;
4) nel gennaio 2019, il SI. cessava, unilateralmente di provvedere Parte_1
al versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Si indicano quali testi il SI. residente in [...] e Testimone_1
residente in [...]. Persona_2
Ordinare ex art. 210 CPC al SI. l'esibizione delle sue Parte_1
dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, con la relativa documentazione allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione, notificato in data 29 gennaio 2019, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto intimatogli il 12 gennaio
2021 da , fondato sull'omologazione della separazione CP
consensuale tra le parti, relativamente all'omessa contribuzione alle spese mediche, scolastiche dei figli e per il conseguimento della patente da parte del figlio oltre che al mancato pagamento del mantenimento nelle Per_2
mensilità gennaio-luglio 2019.
dinnanzi al Tribunale di Bergamo, chiedeva, in via Parte_1 preliminare, la sospensione dell'efficacia del precetto notificatogli dalla SInora;
nel merito, chiedeva la declaratoria di nullità del precetto, per CP
vizi formali nonché per carenza di titolo in executivis.
A sostegno della propria opposizione, esponeva che si era CP
limitata unicamente ad indicare, quale debito, l'importo indicato nel precetto, senza però allegare gli scontrini e le ricevute relative alle spese sostenute. Rappresentava, altresì, di aver già pagato importi uguali o superiori a quelli esposti nell'atto di precetto a titolo di mantenimento dei figli e conseguentemente chiedeva la nullità del precetto.
In via subordinata, chiedeva al Tribunale, previa compensazione, di condannare al pagamento, in proprio favore, di altri crediti CP
dallo stesso vantati nei confronti della moglie e di crediti relativi a spese sostenute per il figlio AR. Chiedeva, infatti, il rimborso del 50% delle spese sostenute per la patente di R_
A detta dell'attore, pertanto, il precetto era nullo ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto la mancata allegazione degli scontrini gli avrebbe impedito di verificare sia la correttezza dell'ammontare, sia la loro effettiva debenza, atteso che potevano riguardare voci già ricomprese nell'assegno di mantenimento;
rappresentava, inoltre, che gli importi richiesti erano di rilevante entità e quindi non potevano essere relativi a spese ricomprese nel titolo azionato dalla SI.ra e che, con particolare riguardo alla patente, CP
aveva sostenuto analoga spesa, in via esclusiva, per il figlio che ciò R_
lo aveva indotto a credere che per l'altro figlio, tale spesa sarebbe Per_2
stata a carico della madre, senza necessità di rimborso.
Rappresentava che, quanto al mantenimento non versato, vi era stato un accordo per il quale egli, invece di versare l'assegno di mantenimento, avrebbe provveduto al pagamento della quota della rata di mutuo di CP
, nonché della rata per l'acquisto della vettura da lei utilizzata.
[...]
Affermava di aver sospeso il pagamento relativo al mantenimento del figlio in quanto trasferitosi presso di lui. R_
Rappresentava che “prendendo in esame il periodo esposto nel precetto, dal gennaio 2019 al luglio 2019, il ha versato complessivamente per Parte_1 mutuo € 3.033.85 di cui il 50%, ossia € 1516,95, di competenza della . CP
Tale importo (euro 1516,95) secondo gli accordi tra la ed il CP
rappresentano il mantenimento per periodo Parte_1 Per_2
gennaio/luglio 2019, con un credito residuo della di soli € 94,00!! CP
Tale importo è in ogni caso non dovuto per aver il ampiamente Parte_1 estinto la propria obbligazione con il versamento di importi in eccedenza”. Concludeva ricordando di aver versato importi maggiori alla SI.ra , la CP
quale, pertanto, non aveva alcun titolo per agire esecutivamente nei suoi confronti.
Costituitasi ritualmente, contestava integralmente quanto CP
dedotto ed eccepito dall'attore e produceva, come documento 1, tutte le fatture e gli scontrini attestanti le predette spese intimate e, come documento
2, alcune fotocopie di stampe di c.d. screenshot tratti da conversazioni intercorse, sull'applicazione whatsapp, con il SInor nei due Parte_1
precedenti anni.
rappresentava, altresì, che era sempre stato a CP Parte_1
conoscenza di tutte le spese sostenute per i figli e che, nonostante fosse stato puntualmente avvisato, lo stesso non vi avesse mai provveduto. Ciò posto, la SI.ra chiariva che, ad eccezione di una parte dell'assegno di CP
mantenimento che veniva, per accordo tra le parti, compensata con la quota di mutuo per l'acquisto della casa coniugale di spettanza della stessa, l'altro assegno di mantenimento per il secondo figlio doveva essere corrisposto, in assenza di diversa indicazione del Tribunale, e che questa erogazione, a far data dal gennaio 2019, era stata interrotta unilateralmente dal SI. Parte_1
Con ordinanza resa in data 25 febbraio 2022, il Tribunale di Bergamo rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5 aprile 2022.
A tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
Il Tribunale, con sentenza n. 1983/2022, pubblicata in data 8 settembre 2022, rigettava l'opposizione in quanto infondata.
Il Tribunale qualificava l'opposizione come opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e affermava che “le spese per le quali la SI.ra CP
chiede il rimborso, integrano il mantenimento e non possono essere considerate straordinarie in senso stretto. In particolare, le spese scolastiche
e mediche non possono essere considerate straordinarie, atteso che le stesse non sono imprevedibili in quanto, anche se non comprese nell'assegno di mantenimento, assumono un carattere di quasi consuetudine. Più precisamente le spese straordinarie in senso stretto sono per loro natura imprevedibili, eccezionali e prive di carattere di certezza. Le spese richieste nell'atto di precetto attengono a spese mediche e scolastiche che rivestono indubbiamente un carattere ordinario ed ampiamente prevedibile. Le spese non ricomprese nell'assegno di mantenimento ma che attengono comunque ad un carattere ordinario, ampiamente prevedibile come nel caso in esame, possono essere richieste come rimborso dal genitore che le ha anticipate.
Mentre per quanto riguarda le spese straordinarie in senso stretto, caratterizzate dalla loro imprevedibilità, necessitano di accertamento giudiziale (...)”.
Avverso tale sentenza, promuoveva appello, affidandosi a Parte_1
tre motivi.
Chiedeva alla Corte di accogliere l'opposizione ex art. 615/617 cpc formulata e di Dichiarare ex art. 617 cpc nullo ed inefficace il precetto per vizi formali.
Riformulava, inoltre, le domande di compensazione chiedendo di condannare l'appellata “al pagamento, in via subordinata, operata la compensazione tra
l'importo richiesto dalla per la patente per e quello CP Persona_2
per la medesima dovuto per il medesimo titolo al per la patente di Parte_1
condannare al pagamento del residuo pari Persona_1 CP
ad Euro 110,50”.
Si costituiva in giudizio la SI.ra , chiedendo il rigetto delle CP
domande avanzate dall'appellante.
All'udienza del 12 luglio 2023, la Corte, ritenuta l'opportunità di valutare le richieste istruttorie unitamente al merito, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 settembre 2024, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale non avrebbe esaminato l'eccezione di nullità del precetto formulata in primo grado;
chiede, per l'effetto, la declaratoria di nullità della sentenza impugnata.
Ribadisce, nel presente grado, l'eccezione di nullità e inefficacia dell'atto di precetto opposto. Rappresenta che sarebbe stato onere della parte intimante documentare i giustificativi delle spese esposte, nel caso di specie mancanti, e prodotti solo con la comparsa di costituzione in primo grado. Lamenta di non aver mai avuto contezza di tali spese. Richiama, sul punto, giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha omesso di approfondire le doglianze formulate dall'attore, limitandosi a
“fornire una descrizione di cosa siano le spese ordinarie, straordinarie e ritenendo per altro palesemente errando (...) che l'importo esposto sia dovuto”, oltre a non aver proceduto alla disamina della domanda riconvenzionale e alla rideterminazione degli importi a debito/credito post compensazione.
Rappresenta di aver tempestivamente contestato la pretesa intimata da e di aver documentato di aver già adempiuto ovvero di CP
vantare un controcredito da opporre in compensazione.
Afferma di aver fornito la prova documentale degli accordi intercorsi fra i coniugi, avendo prodotto gli estratti conto;
lamenta che il Tribunale non ha valorizzato la circostanza che la non ha mai contestato l'esistenza dei CP
predetti accordi.
Con il terzo motivo, censura il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, lamentando l'applicazione dei valori medi anche per la fase istruttoria, pur in carenza di un'attività istruttoria in senso proprio durante il giudizio di primo grado.
I motivi di appello, considerato il loro stretto collegamento, possono essere trattati congiuntamente.
Ciò posto, l'appello è infondato.
La Corte rileva che il Tribunale non è incorso in alcuna violazione di legge in merito all'asserita omessa pronuncia e all'omesso esame della documentazione dimessa in atti. Il Tribunale ha esaminato e rigettato tutte le deduzioni e domande formulate dagli opponenti.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti SInificativi” (ex multis, Cass., sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662).
Quanto alla lamentata nullità del precetto intimato all'odierno appellante, la
Corte rileva quanto segue.
Le spese esposte dall'intimante, in accordo con la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, vanno qualificate come ordinarie.
Le spese scolastiche e mediche dei figli sono pacificamente da considerarsi spese ordinarie in quanto la Suprema Corte ha ritenuto che tali spese, pur non ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili,
l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato, senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole (cfr. Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3835).
Secondo la Corte, in particolare, le spese mediche e scolastiche, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an
(Cass. civ., sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3835).
Il credito vantato da a titolo di mantenimento, inoltre, CP
discende direttamente dal titolo, nello specifico, dall'omologa giudiziale della separazione consensuale. afferma, infatti, nell'atto di CP
precetto di aver notificato congiuntamente allo stesso, anche il predetto titolo munito di formula esecutiva e la circostanza non è stata contestata dall'opponente Parte_1
Occorre precisare che, quanto alle spese per l'acquisto del materiale scolastico e dei libri di testo, non ha mai contestato la Parte_1
spettanza né la riconducibilità dei predetti acquisti a eSIenze scolastiche.
Quanto alle spese anticipate da per permettere al figlio CP
di conseguire la patente, la Corte ritiene che le stesse siano Per_2
prevedibili e proporzionate e che rispondano a una legittima eSIenza e aspirazione del figlio in quanto il conseguimento della patente di Per_2
guida, nell'attuale contesto storico, è ordinariamente necessario per conseguire l'emancipazione dell'individuo. L'appellante non ha, inoltre, contestato la proporzionalità della spesa in raffronto alle sue capacità reddituali e di sostentamento dei figli.
Per tutte le considerazioni sopra svolte, la Corte ritiene provato il credito vantato da e di cui ha intimato il pagamento all'opponente, il CP
quale ha lamentato la nullità del precetto solo per vizi formali, senza contestare specificamente il quantum delle spese esposte, ma solo la mancata allegazione all'atto di precetto dei giustificativi delle stesse.
ha, infatti, tempestivamente prodotto i giustificativi di spesa CP
richiesti, alla prima difesa utile, con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
La Suprema Corte ha, al riguardo, affermato che “il genitore non affidatario può contestare il diritto di credito vantato dall'altro per le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, nelle forme dell'opposizione al precetto o all'esecuzione”. (Cass. III civ., n. 11316/2011); ma ha altresì affermato che “una tale modalità (determinazione del quantum sulla base di documentazione rilasciata da strutture pubbliche o altri soggetti specificamente indicati nel titolo o concordati tra i coniugi) corrisponde a criteri di ordinaria frequenza statistica, la medesima può prendersi a base quale implicito elemento estrinseco al titolo ma da esso evidentemente presupposto, idoneo a completarne il comando e ad evitare la necessità, il disagio e il dispendiosi nuovi reiterati preventivi ricorsi al giudice della cognizione, se non altro tutte le volte che si tratti di spese mediche o sanitarie o scolastiche ordinarie;
beninteso, resta del tutto impregiudicato il diritto del genitore obbligato di contestare la riferibilità dell'esborso alla categoria delle spese alla cui contribuzione egli è assoggettato … ma tale diritto può bene estrinsecarsi quale contestazione del diritto del creditore ad agire in via esecutiva e quindi nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, a precetto
o a pignoramento”. Il provvedimento di omologa “costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare
e opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità”.
Inoltre, con l'ordinanza n. 7169 del 18 marzo 2024, la prima sezione civile della Corte di cassazione ha chiarito che “gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, anche se sono incerti nel loro ammontare, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità nei giudizi separativi previsti dall'art. 337-bis c.c., previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed eSIibilità”.
Pertanto, non era in alcun modo tenuta a dover promuovere CP
un giudizio monitorio per vedere accertato il proprio credito, né a dover allegare all'atto di precetto notificato tutti i giustificativi di spesa che, non costituendo il titolo, sono stati tempestivamente prodotti nel giudizio di opposizione. erroneamente chiede, inoltre, la compensazione dei predetti Parte_1
crediti con altri da lui asseritamente vantati a titolo di mantenimento dei figli.
Tale pretesa è infondata.
E, infatti, “il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la SC, confermando l'ordinanza di merito, ha ritenuto
l'inadempimento del coniuge onerato, che aveva operato una illegittima compensazione tra quanto dovuto a titolo di assegno in favore dei figli e il proprio credito per rate di mutuo)” (Cass., VI civ., n. 23569/2016).
Quanto alla scelta di di interrompere l'erogazione del Parte_1 mantenimento, intimato nell'atto di precetto da in relazione CP
al figlio in quanto correlata alla scelta del figlio i trasferirsi Per_2 R_ presso l'appellante, la Corte ricorda che “con l'omologazione del verbale di separazione consensuale, si crea un rapporto obbligatorio fra il soggetto che ha diritto di percepire l'assegno di mantenimento per i figli ed il soggetto che ha l'obbligo di versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza
o dal verbale e tali titoli conservano la loro efficacia sostanziale di attribuzione del diritto e processuale di titoli esecutivi per il relativo importo, finché non siano modificati.” (Cass. I civ., n. 3879/2020).
Quanto alla liquidazione dei valori medi anche per la fase istruttoria, asseritamente non svolta nel giudizio di primo grado, occorre precisare che la liquidazione delle spese viene disposta in rapporto alla complessità della causa e all'attività svolta dalle parti. Nella specie, le parti hanno redatto e depositato le memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, pertanto, la liquidazione operata dal Tribunale di Bergamo appare congrua.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello va rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd., avuto riguardo allo scaglione da €
1.101 a € 5.200 e tenendo conto dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria, avuto riguardo all'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1, quater del DPR 115/2002 in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1983/2022 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 8 settembre 2022.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese processuali del grado, che liquida in € 536,00 per la “fase di studio”, € 536,00 per la “fase introduttiva”, € 496,00 per la “fase istruttoria” ed € 851,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di conSIlio del 22 gennaio 2025.
Il ConSIliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli