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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10178 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
3589 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi
Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3589/2024 del ruolo generale
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana n. 295, presso lo studio degli Avv.ti Violetta Dosi
e GI LO, che lo rappresentano giusta procura in calce al ricorso
-ATTORE –
E
Controparte_1 elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 179/2012, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata rappresentata e difesa Email_1 dall'avv. Francesca Calio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-CONVENUTA –
OGGETTO: coniugi separati – rimborso spese sostenute per immobile già oggetto di comunione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 23.1.2024, conveniva in Parte_1 giudizio Controparte_1
Esponeva all'uopo a)- che in data 10.7.1999 contraeva, con la convenuta , Controparte_1 matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni;
b)- che in data 22.7.2017, con atto a rogito del notaio dott. , Rep. 1327 Racc. 702, acquistava, unitamente alla coniuge, Persona_1
l'appartamento sito in Roma alla Via Arno 79, per l'importo di € 810.000,00; c)- che con provvedimento in data 23.12.2019, pronunciato nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale n. 83263/2018 r.g., il Tribunale autorizzava lui stesso e la di lui coniuge Controparte_1
a vivere separati e assegnava, a quest'ultima, il detto comune immobile di Via Arno 79; d)- che con sentenza n. 1418 del 22.9.2023, lo stesso Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale tra loro;
e)- che in data 14.2.2023 e in data 3.10.2023 la terza società notificava Controparte_2
a lui attore i decreti ingiuntivi n. 1731/2023 e n. 12137/2023, emessi dal Tribunale di Roma, rispettivamente per gli importi di € 5.500,00 e di € 26.219,22, oltre interessi e spese, in forza del contratto di appalto per la ristrutturazione del comune appartamento di via Arno 79, quale, in data
6.3.2017, da lui stesso concluso, anche in nome e per conto della coniuge, per delega da conferita con atto del 3.3.2017; f)- che in data 3.10.2023, l'Arch. gli notificava decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 12140/2023 per il pagamento della somma di € 25.842,46, oltre interessi e spese, come dovuta a titolo di compenso per l'incarico di direzione dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di cui trattasi;
g)- che, con due distinti atti in data 16.10.2023, egli, informata la coniuge separata, concludeva, quindi due distinti accordi transattivi, l'uno con la società e, Controparte_2
l'altro con l'Arch. , riconoscendo come loro rispettivamente dovute, le Controparte_3 somme di € 17.256,80 e di € 2.863,20, quali corrisposte con bonifici del 17.10.2023; i)- che, in precedenza, con atto del 3.5.2023 a Rogito del Notaio Rep. 40864 Racc. 10775, lui Persona_2
e la convenuta coniuge vendevano l'immobile di Via Arno 79 per l'importo di € 1.045.00,00; l)- che, per concludere la vendita, egli sanava la morosità verso il per importo Controparte_4 di € 1.782,06, a titolo di metà delle rate del condominio ordinario Gennaio/Marzo 2023 e
Aprile/Giugno 2022 e di saldo consuntivo del consumo idrico;
m)- che con atto dell' 8.5.2023, il intimava il pagamento della della dovute per lo stesso appartamento CP_5 Pt_2 Pt_3 di Via Arno 79, relativamente agli anni 2019/2020, per un importo di € 934,02, che egli saldava in data 7.7.2023.
E concludeva pertanto chiedendo che la convenuta venisse condannata al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 12.776,08, oltre interessi legali, di cui i)- € 10.060,00, pari al 50% del totale di € 20.120,00, a titolo di rimborso della quota del 50% degli importi da lui attore corrisposti in attuazione degli accordi transattivi in data 16.10.2023, per il saldo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Via Arno n. 79 e dei compensi per la relativa direzione dei lavori, e ii)- € 2.712,08 (€ 1.782,06 + € 934,02) a titolo di rimborso delle somme corrisposte per oneri condominiali, TARI e TEFA relativi all'immobile stesso;
con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio la convenuta , deduceva che gli artt. 192, III co, e 1150 Controparte_1
c.c., quali richiamati dalla controparte non potevano trovare applicazione nel caso oggetto di controversia;
eccepiva, quindi, i)- l'intervenuta estinzione dei diritti vantati dall'attore, per effetto dell'accordo di separazione quale, con quest'ultimo concluso in data 28.11.2022, che, al relativo punto 6, prevedeva la rinuncia dell'attore medesimo, “alla quota parte di sua spettanza (……) delle spese relative alla casa familiare”, e, comunque, ii)- l'inesistenza del diritto al rimborso delle spese relative alla ristrutturazione del comune immobile di via Arno n. 79, siccome divenuto esigibile in costanza di matrimonio;
assumeva, infine che il comune appartamento di Via Arno n. 79 era stato, già prima della separazione, frazionato in due distinti appartamenti, uno dei quali rimasto nella esclusiva disponibilità dell'attore, per cui le spese relative al suo godimento dovevano gravare anche su quest'ultimo, in ragione del relativo 50%; e concludeva pertanto chiedendo che l'avversa domanda venisse respinta, con vittoria di spese.
All'udienza del 16.5.2024, venivano, a norma dell'art. 281 duodecies, IV co, c.p.c., assegnati alle parti termini per deposito di nuovi documenti e deduzione di relativa prova contraria.
All'udienza del 3.10.2024 venivano assegnati alle parti termini di legge ex art. 189 c.p.c per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche
Alla successiva udienza del 6.3.2025, avendo le parti già concluso riportandosi ai precedenti rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Del merito della domanda attorea
La domanda, con cui l'attore chiede che la convenuta di lui coniuge separata Parte_1
venga condannata al rimborso della complessiva somma di € 12.776,08, quale da Controparte_1 lui, a terzi, corrisposta per spese relative alla comune casa coniugale sita in Roma alla Via Arno n. 79
i)- in parte, a titolo di saldo del corrispettivo delle opere di ristrutturazione e dei compensi di relativa direzione dei lavori, in ragione di € 10.060,00, pari al 50% del totale di € 20.120,00, ii)- in parte a titolo di oneri condominiali, per somma pari a € 1.782,06; iii)- in parte, a titolo di TARI e TEFA, per somma pari ad € 934.02, sebbene fondata su fatti di pagamento documentalmente provati e, comunque, non specificamente contestati, deve essere, tuttavia solo parzialmente accolta, nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
1)- Spese sostenute per la ristrutturazione del comune appartamento di Via Arno n. 79 e per la relativa direzione dei lavori, in ragione di complessivi € 10.060,00, pari al 50% del totale di €
20.120,00. Con riferimento alla voce di credito in esame la domanda attorea deve essere disattesa poiché, in data 28.11.2022 - ancor prima dello scioglimento della comunione intervenuta, con effetto ex nunc, in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale pronunciata in data 6.10.2023 -, le parti conclusero un accordo di separazione, che, al relativo punto
6, espressamente prevede la “rinuncia del sig. alla quota parte di sua spettanza relativa Pt_1
(…..) alle spese relative alla casa familiare (v., comparsa di costituzione di parte convenuta, all. A), che, per la formulazione in termini generali e per il suo letterale riferimento alla quota parte di spettanza, all'attore delle spese relative alla casa familiare, deve essere intesa, Parte_1 in accordo con il dettato degli artt. 192, III co, (“Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.”) e 194 (“La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali
l'attivo ed il passivo”), c.c., come riferita a tutte le spese i)- pro quota gravanti su entrambi i coniugi,
e quindi anche sull'attore, ed, al contempo, ii)- effettivamente sostenute prima dell'accordo in esame ovvero relative ad impegni che abbiano generato obbligazioni esigibili prima della relativa conclusione. Con la conseguenza che la rinunzia di cui trattasi comprende anche le spese, in discussione, di ristrutturazione del comune appartamento sito in Roma alla Via Arno n. 79, al tempo adibito a casa familiare, e di relativa direzione dei lavori - che, in astratto, a norma dell'art. 194, cit., avrebbero dovuto essere ripartite tra i coniugi al momento dello scioglimento della comunione -, sebbene dall'attore stesso, a seguito di transazioni concluse con i terzi creditori società appaltatrice e professionista direttore dei lavori, sostenute con pagamenti eseguiti in data 17.10.2023, dopo la conclusione in data, come detto, 28.11.2022, del descritto accordo di separazione;
poiché, tanto il contratto di appalto avente ad oggetto le dette opere, quale sottoscritto in data 6.3.2017 (v. atto di citazione, all. n. 7), quanto la realizzazione delle opere medesime, quale terminata in data 11.12.2017,
e, quindi, anche la relativa direzione dei lavori, risalgono tutte ad epoca anteriore alla conclusione dello stesso accordo di separazione e, così conseguentemente le obbligazioni da siffatte attività originate. Né vale sostenere, secondo l'assunto difensivo dall'attore illustrato in comparsa conclusionale, che la descritta rinunzia debba intendersi, diversamente, limitata alle spese e oneri condominiali, dovuti per il comune appartamento, relativamente agli anni 2019/2020, oggetto del decreto ingiuntivo n.
19463/2022 in data 8.11.2022, quali da lui sostenute prima della conclusione dell'accordo di separazione in esame (è opportuno precisare che si tratta qui di ratei comunque diversi rispetto a quelli oggetto della domanda proposta nel presente giudizio, che riguarda gli anni 2022/2023 – v. infra, sub 2; cfr. ricorso relativo al decreto ingiuntivo cit.); poiché il descritto decreto ingiuntivo non
è, in alcun modo richiamato nell'accordo stesso, mentre non risulta, dallo stesso attore, nemmeno allegata la conclusione di alcun ulteriore patto ad esso aggiunto, con il quale le parti abbiano, in ipotesi, specificato, limitandolo, l'oggetto della rinunzia in questione.
2)- Spese sostenute in ragione di complessivi € 2.712,08 (€ 1.782,06 + € 934,02) per oneri condominiali, ratei compresi negli anni 2022-2023, e e , anni 2019-2020, relativi Pt_2 Pt_3 allo stesso comune appartamento di Via Arno n. 79
L'accordo di separazione appena descritto, prevede, come detto, la rinunzia dell'attore alla quota parte di sua spettanza delle spese relative alla casa familiare, ossia di quelle che ordinariamente gravano su entrambi i partecipanti alla comunione, talché il partecipante, che le abbia interamente sostenute, possa dall'altro ripeterle pro quota; per cui esso evidentemente, a priori, non riguarda le spese relative agli oneri condominiali ordinari ed alla tassa sui rifiuti, quali quelle in discussione, relative al godimento dell'appartamento di cui trattasi, come, sin dal 23.12.1999, con provvedimento provvisorio dato nel corso del giudizio di separazione personale, a titolo di casa familiare assegnato alla convenuta , che, come noto, per consolidata giurisprudenza di legittimità Controparte_1 gravano integralmente sul coniuge assegnatario (v., in termini, Cass. Civ. n. 18476/05: “In tema di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o,
"in parte qua", del comproprietario) dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario.”; conf. Cass. Civ. n. 3836/06; n,
5374/94).
Mentre la circostanza dedotta dalla parte convenuta, per cui lo stesso comune appartamento di Via
Arno n. 79 sarebbe stato, già prima della separazione, frazionato in due distinti appartamenti, uno dei quali rimasto nella esclusiva disponibilità dell'attore, talché le spese relative godimento dell'appartamento stesso avrebbero dovuto gravare anche su quest'ultimo, in ragione del relativo
50%, è rimasta sfornita di adeguato riscontro probatorio poiché i)- non sono stati prodotti documenti che la attestino, né sono state richieste prove costituende sul punto;
ii)- essa non emerge in alcun modo, neppure indirettamente, dagli atti del giudizio di separazione (v. provvedimenti provvisori presidenziali in data 23.12.20219/7.1.2020,e sentenza di separazione in data 6.10.2023, in fascicolo di parte attrice), nell'ambito del quale l'appartamento di cui si tratta è stato, alla convenuta, assegnato quale casa familiare;
e iii)- non può, all'uopo, assumere alcuna rilevanza, neanche in termini indiziari, la corrispondenza, nell'aprile 2021, intercorsa tra i difensori delle parti, perché, la circostanza in esame, quale, nell'occasione, affermata dal difensore della convenuta, non contiene alcuna indicazione in ordine alla misura ed i confini delle due porzioni immobiliari, in ipotesi ricavate dal detto frazionamento, ed ai riferimenti temporali della relativa eventuale realizzazione, ed è inoltre contestata dal difensore dell'attore sotto il profilo della disponibilità e godimento, da parte di quest'ultimo, di una delle stesse due porzioni (v. corrispondenza cit., in fascicolo di parte convenuta, all. b).
Consegue che la convenuta stessa deve essere condannata al rimborso, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 2.712,08, quale richiesta dall'attore, oltre interessi, dalla domanda
(23.1.2024) al soddisfo.
II]- Stante il solo parziale accoglimento della domanda attorea, sussistono le condizioni, di cui all'art. 92, II co, c.p.c., per parzialmente compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio, in ragione del relativo 66%.
Il restante 34% è liquidato, come in dispositivo, a carico della parte convenuta, in base alla vigente tariffa professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-respinge la domanda di condanna al rimborso della complessiva somma di € 10.060,00, pari al 50% dell'importo totale di € 20.120,00 a terzi versato a titolo di saldo del corrispettivo delle opere di ristrutturazione del comune appartamento sito in Roma alla Via Arno n. 79 e dei compensi di relativa direzione dei lavori, quale da proposta nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...] -condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di € 2.712,08, quale dal primo a terzi corrisposta per oneri
[...] condominiali, ratei compresi negli anni 2022-2023, e TARI e TEFA, anni 2019 e 2020, relativi allo stesso comune appartamento di Via Arno n. 79, oltre interessi, dalla domanda (23.1.2024) al soddisfo;
-compensa le spese del presente giudizio in ragione del relativo 66%;
-condanna essa convenuta , al rimborso, in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1
del residuo 34% delle spese stesse, che liquida, per detto 34%, in complessivi € 1.100,00,
[...] di cui € 80,58 per quota parte esborsi (contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso, in Roma, il 4 luglio 2022.
Il Giudice Unico
dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo Dott.ssa Claudia Simeoni.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi
Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3589/2024 del ruolo generale
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana n. 295, presso lo studio degli Avv.ti Violetta Dosi
e GI LO, che lo rappresentano giusta procura in calce al ricorso
-ATTORE –
E
Controparte_1 elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 179/2012, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata rappresentata e difesa Email_1 dall'avv. Francesca Calio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-CONVENUTA –
OGGETTO: coniugi separati – rimborso spese sostenute per immobile già oggetto di comunione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c depositato in data 23.1.2024, conveniva in Parte_1 giudizio Controparte_1
Esponeva all'uopo a)- che in data 10.7.1999 contraeva, con la convenuta , Controparte_1 matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni;
b)- che in data 22.7.2017, con atto a rogito del notaio dott. , Rep. 1327 Racc. 702, acquistava, unitamente alla coniuge, Persona_1
l'appartamento sito in Roma alla Via Arno 79, per l'importo di € 810.000,00; c)- che con provvedimento in data 23.12.2019, pronunciato nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale n. 83263/2018 r.g., il Tribunale autorizzava lui stesso e la di lui coniuge Controparte_1
a vivere separati e assegnava, a quest'ultima, il detto comune immobile di Via Arno 79; d)- che con sentenza n. 1418 del 22.9.2023, lo stesso Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale tra loro;
e)- che in data 14.2.2023 e in data 3.10.2023 la terza società notificava Controparte_2
a lui attore i decreti ingiuntivi n. 1731/2023 e n. 12137/2023, emessi dal Tribunale di Roma, rispettivamente per gli importi di € 5.500,00 e di € 26.219,22, oltre interessi e spese, in forza del contratto di appalto per la ristrutturazione del comune appartamento di via Arno 79, quale, in data
6.3.2017, da lui stesso concluso, anche in nome e per conto della coniuge, per delega da conferita con atto del 3.3.2017; f)- che in data 3.10.2023, l'Arch. gli notificava decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 12140/2023 per il pagamento della somma di € 25.842,46, oltre interessi e spese, come dovuta a titolo di compenso per l'incarico di direzione dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di cui trattasi;
g)- che, con due distinti atti in data 16.10.2023, egli, informata la coniuge separata, concludeva, quindi due distinti accordi transattivi, l'uno con la società e, Controparte_2
l'altro con l'Arch. , riconoscendo come loro rispettivamente dovute, le Controparte_3 somme di € 17.256,80 e di € 2.863,20, quali corrisposte con bonifici del 17.10.2023; i)- che, in precedenza, con atto del 3.5.2023 a Rogito del Notaio Rep. 40864 Racc. 10775, lui Persona_2
e la convenuta coniuge vendevano l'immobile di Via Arno 79 per l'importo di € 1.045.00,00; l)- che, per concludere la vendita, egli sanava la morosità verso il per importo Controparte_4 di € 1.782,06, a titolo di metà delle rate del condominio ordinario Gennaio/Marzo 2023 e
Aprile/Giugno 2022 e di saldo consuntivo del consumo idrico;
m)- che con atto dell' 8.5.2023, il intimava il pagamento della della dovute per lo stesso appartamento CP_5 Pt_2 Pt_3 di Via Arno 79, relativamente agli anni 2019/2020, per un importo di € 934,02, che egli saldava in data 7.7.2023.
E concludeva pertanto chiedendo che la convenuta venisse condannata al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 12.776,08, oltre interessi legali, di cui i)- € 10.060,00, pari al 50% del totale di € 20.120,00, a titolo di rimborso della quota del 50% degli importi da lui attore corrisposti in attuazione degli accordi transattivi in data 16.10.2023, per il saldo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Via Arno n. 79 e dei compensi per la relativa direzione dei lavori, e ii)- € 2.712,08 (€ 1.782,06 + € 934,02) a titolo di rimborso delle somme corrisposte per oneri condominiali, TARI e TEFA relativi all'immobile stesso;
con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio la convenuta , deduceva che gli artt. 192, III co, e 1150 Controparte_1
c.c., quali richiamati dalla controparte non potevano trovare applicazione nel caso oggetto di controversia;
eccepiva, quindi, i)- l'intervenuta estinzione dei diritti vantati dall'attore, per effetto dell'accordo di separazione quale, con quest'ultimo concluso in data 28.11.2022, che, al relativo punto 6, prevedeva la rinuncia dell'attore medesimo, “alla quota parte di sua spettanza (……) delle spese relative alla casa familiare”, e, comunque, ii)- l'inesistenza del diritto al rimborso delle spese relative alla ristrutturazione del comune immobile di via Arno n. 79, siccome divenuto esigibile in costanza di matrimonio;
assumeva, infine che il comune appartamento di Via Arno n. 79 era stato, già prima della separazione, frazionato in due distinti appartamenti, uno dei quali rimasto nella esclusiva disponibilità dell'attore, per cui le spese relative al suo godimento dovevano gravare anche su quest'ultimo, in ragione del relativo 50%; e concludeva pertanto chiedendo che l'avversa domanda venisse respinta, con vittoria di spese.
All'udienza del 16.5.2024, venivano, a norma dell'art. 281 duodecies, IV co, c.p.c., assegnati alle parti termini per deposito di nuovi documenti e deduzione di relativa prova contraria.
All'udienza del 3.10.2024 venivano assegnati alle parti termini di legge ex art. 189 c.p.c per precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche
Alla successiva udienza del 6.3.2025, avendo le parti già concluso riportandosi ai precedenti rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Del merito della domanda attorea
La domanda, con cui l'attore chiede che la convenuta di lui coniuge separata Parte_1
venga condannata al rimborso della complessiva somma di € 12.776,08, quale da Controparte_1 lui, a terzi, corrisposta per spese relative alla comune casa coniugale sita in Roma alla Via Arno n. 79
i)- in parte, a titolo di saldo del corrispettivo delle opere di ristrutturazione e dei compensi di relativa direzione dei lavori, in ragione di € 10.060,00, pari al 50% del totale di € 20.120,00, ii)- in parte a titolo di oneri condominiali, per somma pari a € 1.782,06; iii)- in parte, a titolo di TARI e TEFA, per somma pari ad € 934.02, sebbene fondata su fatti di pagamento documentalmente provati e, comunque, non specificamente contestati, deve essere, tuttavia solo parzialmente accolta, nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
1)- Spese sostenute per la ristrutturazione del comune appartamento di Via Arno n. 79 e per la relativa direzione dei lavori, in ragione di complessivi € 10.060,00, pari al 50% del totale di €
20.120,00. Con riferimento alla voce di credito in esame la domanda attorea deve essere disattesa poiché, in data 28.11.2022 - ancor prima dello scioglimento della comunione intervenuta, con effetto ex nunc, in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale pronunciata in data 6.10.2023 -, le parti conclusero un accordo di separazione, che, al relativo punto
6, espressamente prevede la “rinuncia del sig. alla quota parte di sua spettanza relativa Pt_1
(…..) alle spese relative alla casa familiare (v., comparsa di costituzione di parte convenuta, all. A), che, per la formulazione in termini generali e per il suo letterale riferimento alla quota parte di spettanza, all'attore delle spese relative alla casa familiare, deve essere intesa, Parte_1 in accordo con il dettato degli artt. 192, III co, (“Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.”) e 194 (“La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali
l'attivo ed il passivo”), c.c., come riferita a tutte le spese i)- pro quota gravanti su entrambi i coniugi,
e quindi anche sull'attore, ed, al contempo, ii)- effettivamente sostenute prima dell'accordo in esame ovvero relative ad impegni che abbiano generato obbligazioni esigibili prima della relativa conclusione. Con la conseguenza che la rinunzia di cui trattasi comprende anche le spese, in discussione, di ristrutturazione del comune appartamento sito in Roma alla Via Arno n. 79, al tempo adibito a casa familiare, e di relativa direzione dei lavori - che, in astratto, a norma dell'art. 194, cit., avrebbero dovuto essere ripartite tra i coniugi al momento dello scioglimento della comunione -, sebbene dall'attore stesso, a seguito di transazioni concluse con i terzi creditori società appaltatrice e professionista direttore dei lavori, sostenute con pagamenti eseguiti in data 17.10.2023, dopo la conclusione in data, come detto, 28.11.2022, del descritto accordo di separazione;
poiché, tanto il contratto di appalto avente ad oggetto le dette opere, quale sottoscritto in data 6.3.2017 (v. atto di citazione, all. n. 7), quanto la realizzazione delle opere medesime, quale terminata in data 11.12.2017,
e, quindi, anche la relativa direzione dei lavori, risalgono tutte ad epoca anteriore alla conclusione dello stesso accordo di separazione e, così conseguentemente le obbligazioni da siffatte attività originate. Né vale sostenere, secondo l'assunto difensivo dall'attore illustrato in comparsa conclusionale, che la descritta rinunzia debba intendersi, diversamente, limitata alle spese e oneri condominiali, dovuti per il comune appartamento, relativamente agli anni 2019/2020, oggetto del decreto ingiuntivo n.
19463/2022 in data 8.11.2022, quali da lui sostenute prima della conclusione dell'accordo di separazione in esame (è opportuno precisare che si tratta qui di ratei comunque diversi rispetto a quelli oggetto della domanda proposta nel presente giudizio, che riguarda gli anni 2022/2023 – v. infra, sub 2; cfr. ricorso relativo al decreto ingiuntivo cit.); poiché il descritto decreto ingiuntivo non
è, in alcun modo richiamato nell'accordo stesso, mentre non risulta, dallo stesso attore, nemmeno allegata la conclusione di alcun ulteriore patto ad esso aggiunto, con il quale le parti abbiano, in ipotesi, specificato, limitandolo, l'oggetto della rinunzia in questione.
2)- Spese sostenute in ragione di complessivi € 2.712,08 (€ 1.782,06 + € 934,02) per oneri condominiali, ratei compresi negli anni 2022-2023, e e , anni 2019-2020, relativi Pt_2 Pt_3 allo stesso comune appartamento di Via Arno n. 79
L'accordo di separazione appena descritto, prevede, come detto, la rinunzia dell'attore alla quota parte di sua spettanza delle spese relative alla casa familiare, ossia di quelle che ordinariamente gravano su entrambi i partecipanti alla comunione, talché il partecipante, che le abbia interamente sostenute, possa dall'altro ripeterle pro quota; per cui esso evidentemente, a priori, non riguarda le spese relative agli oneri condominiali ordinari ed alla tassa sui rifiuti, quali quelle in discussione, relative al godimento dell'appartamento di cui trattasi, come, sin dal 23.12.1999, con provvedimento provvisorio dato nel corso del giudizio di separazione personale, a titolo di casa familiare assegnato alla convenuta , che, come noto, per consolidata giurisprudenza di legittimità Controparte_1 gravano integralmente sul coniuge assegnatario (v., in termini, Cass. Civ. n. 18476/05: “In tema di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o,
"in parte qua", del comproprietario) dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario.”; conf. Cass. Civ. n. 3836/06; n,
5374/94).
Mentre la circostanza dedotta dalla parte convenuta, per cui lo stesso comune appartamento di Via
Arno n. 79 sarebbe stato, già prima della separazione, frazionato in due distinti appartamenti, uno dei quali rimasto nella esclusiva disponibilità dell'attore, talché le spese relative godimento dell'appartamento stesso avrebbero dovuto gravare anche su quest'ultimo, in ragione del relativo
50%, è rimasta sfornita di adeguato riscontro probatorio poiché i)- non sono stati prodotti documenti che la attestino, né sono state richieste prove costituende sul punto;
ii)- essa non emerge in alcun modo, neppure indirettamente, dagli atti del giudizio di separazione (v. provvedimenti provvisori presidenziali in data 23.12.20219/7.1.2020,e sentenza di separazione in data 6.10.2023, in fascicolo di parte attrice), nell'ambito del quale l'appartamento di cui si tratta è stato, alla convenuta, assegnato quale casa familiare;
e iii)- non può, all'uopo, assumere alcuna rilevanza, neanche in termini indiziari, la corrispondenza, nell'aprile 2021, intercorsa tra i difensori delle parti, perché, la circostanza in esame, quale, nell'occasione, affermata dal difensore della convenuta, non contiene alcuna indicazione in ordine alla misura ed i confini delle due porzioni immobiliari, in ipotesi ricavate dal detto frazionamento, ed ai riferimenti temporali della relativa eventuale realizzazione, ed è inoltre contestata dal difensore dell'attore sotto il profilo della disponibilità e godimento, da parte di quest'ultimo, di una delle stesse due porzioni (v. corrispondenza cit., in fascicolo di parte convenuta, all. b).
Consegue che la convenuta stessa deve essere condannata al rimborso, in favore dell'attore, della complessiva somma di € 2.712,08, quale richiesta dall'attore, oltre interessi, dalla domanda
(23.1.2024) al soddisfo.
II]- Stante il solo parziale accoglimento della domanda attorea, sussistono le condizioni, di cui all'art. 92, II co, c.p.c., per parzialmente compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio, in ragione del relativo 66%.
Il restante 34% è liquidato, come in dispositivo, a carico della parte convenuta, in base alla vigente tariffa professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-respinge la domanda di condanna al rimborso della complessiva somma di € 10.060,00, pari al 50% dell'importo totale di € 20.120,00 a terzi versato a titolo di saldo del corrispettivo delle opere di ristrutturazione del comune appartamento sito in Roma alla Via Arno n. 79 e dei compensi di relativa direzione dei lavori, quale da proposta nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...] -condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di € 2.712,08, quale dal primo a terzi corrisposta per oneri
[...] condominiali, ratei compresi negli anni 2022-2023, e TARI e TEFA, anni 2019 e 2020, relativi allo stesso comune appartamento di Via Arno n. 79, oltre interessi, dalla domanda (23.1.2024) al soddisfo;
-compensa le spese del presente giudizio in ragione del relativo 66%;
-condanna essa convenuta , al rimborso, in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1
del residuo 34% delle spese stesse, che liquida, per detto 34%, in complessivi € 1.100,00,
[...] di cui € 80,58 per quota parte esborsi (contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso, in Roma, il 4 luglio 2022.
Il Giudice Unico
dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo Dott.ssa Claudia Simeoni.