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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 17.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2176/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1264/2022 pubblicata il 07/03/2022 del
Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Gallo
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Controparte_1
Ferrara
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.1.2019 Controparte_1 premesso di aver prestato attività di lavoro socialmente utile presso l'ufficio demografico e di stato civile e poi presso l'ufficio tecnico del di chiedeva la Pt_1 Parte_1 condanna dell'ente convenuto al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito a titolo di indennità LSU da parte dell' e di integrazione oraria da parte del e CP_2 Pt_1 quanto spettante in applicazione del trattamento economico riconosciuto ai dipendenti con mansioni di impiegati di categoria
C1 del CCNL Enti Locali, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e con vittoria di spese.
Nel merito il ricorrente deduceva di essere stato impiegato in attività non rientranti nei progetti previsti dalla normativa sui lavori socialmente utili di volta in volta approvati dal Comune, svolgendo attività di impiegato amministrativo, lamentando, dunque, un'illegittima utilizzazione di lsu nei servizi essenziali dell'ente, essendo stato parificato di fatto ai dipendenti comunali con mansioni impiegatizie, con conseguente applicazione del sistema di tutela previsto dall'art. 2126 c.c. e, quindi, con riconoscimento del diritto alla piena retribuzione.
Si costituiva l'amministrazione comunale eccependo l'infondatezza delle pretese atteso che la posizione lavorativa del ricorrente si inquadrava nell'ambito dei progetti per gli LSU approvati con delibere della giunta comunale (da ultimo la n.4/19).
Il Giudice di primo grado, previo espletamento di prova testimoniale, accoglieva la domanda condannando il Parte_1 al pagamento in favore del ricorrente delle differenze
[...] retributive tra quanto percepito a titolo di indennità lsu da parte dell' e di integrazione oraria da parte del e CP_2 Pt_1 quanto spettante in applicazione del trattamento economico riconosciuto ai dipendenti con mansioni di impiegati di categoria
C1 del CCNL Enti locali del 15.5.1997 oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo nonché al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente pari ad euro 1.618,00.
Propone appello il per ottenere Parte_1
l'annullamento e l'integrale riforma della sentenza n.1264/2022.
pag. 2/15 In primo luogo il Comune sottolinea che la sentenza sarebbe nulla poiché riferita ad un caso diverso da quello sottoposto all'attenzione del Giudice, atteso che dalla semplice lettura della sentenza si può agevolmente ricavare che la stessa non è riferita al caso del sig. ma ad altre lavoratrici, avendo CP_1 il GL riportato in numerose parti della sentenza il riferimento ad altre lavoratrici (“…Assumevano, infatti, di essere state impiegate in attività non rientranti nei progetti previsti dalla normativa sui lavori socialmente utili e di volta in volta approvati dal Comune, svolgendo attività di impiegato amministrativo”; “lamentavano, dunque, un'illegittima utilizzazione di lsu nei servizi essenziali dell'ente, essendo state parificate di fatto ai dipendenti comunali con mansioni impiegatizie, con conseguente applicazione del sistema di tutela previsto dall'art. 2126 c.c. e, quindi, con riconoscimento del diritto alla piena retribuzione”; “Si costituiva l'amministrazione comunale eccependo, in primo luogo, che la posizione lavorativa delle odierne ricorrenti ben si inquadrava nell'ambito del progetto per gli lsu approvato con delibera della giunta comunale di cui alla memoria”) nonché citato il progetto “manutenzione suppellettili in vari edifici comunali e piccole riparazioni di impianti elettrici comunali” (cfr. delibera prodotta da parte resistente) rilevando che “i nominativi delle odierne ricorrenti non figurano nell'elenco degli lsu inseriti nell'ambito del suddetto progetto (cfr. delibera in produzione parte resistente).
Né le attività svolte dalle stesse, per come descritte in ricorso
e solo genericamente contestate da parte resistente possono evidentemente considerarsi ricomprese nell'ambito di anzidetto progetto, apparendo anzi del tutto estranee al suo oggetto, alle sue finalità e al relativo settore di incidenza. Se questo è vero, deve tuttavia sottolinearsi che le odierne ricorrenti hanno
pag. 3/15 dedotto e provato, tramite gli attestati di servizio versati in atti, di aver svolto servizio presso gli uffici del Pt_1 convenuto venendo impiegate in attività di supporto alle attività amministrative (cfr. attestati in produzione parte ricorrente). Ne deriva che, avendo entrambe le ricorrenti svolto mansioni ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie degli lsu per come individuate nel relativo progetto approvato dall'ente comunale quanto meno nell'arco temporale coperto dai relativi attestati di servizio rilasciati”.
Il Comune appellante sottolinea che nella delibera di giunta n. 4 del 2019 non si rinviene nessun riferimento alla “manutenzione suppellettili e riparazione di impianti elettrici” ed inoltre nella stessa è esplicitamente indicato il sig. in quanto CP_1 assegnato all'ufficio tecnico.
In secondo luogo il eccepisce che il GL avrebbe omesso di Pt_1 pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità/nullità del ricorso di primo grado, ribadendo la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda;
il ricorrente non aveva riferito quale fosse l'ammontare delle due retribuzioni e se tra le stesse vi fosse effettivamente un differenziale ed eventualmente a quanto ammontasse tale differenziale, elemento indispensabile considerato che esso Comune versava allo CP_1 solo una integrazione del trattamento assistenziale erogato dall' per cui non era in grado di conoscere quale fosse CP_2
l'ammontare complessivo percepito dal ricorrente né emergeva la prova che gli emolumenti retributivi percepiti fossero effettivamente inferiori a quelli reclamati.
Parte appellante sostiene, poi, che il Tribunale avrebbe omesso la valutazione degli esiti dell'istruttoria non dandone affatto conto nella motivazione, laddove proprio dalle dichiarazioni dei testimoni era emerso che il ricorrente, contrariamente a quanto pag. 4/15 sostenuto nel ricorso, non aveva mai svolto le mansioni tipiche dell'impiegato amministrativo, non si era mai rapportato direttamente con gli utenti degli uffici, non aveva mai provveduto alla registrazione, modifica o cancellazione dei movimenti migratori, non aveva mai redatto certificati urbanistici, di agibilità, concessioni edilizie o certificati di abitabilità.
Il lamenta poi l'erronea e/o falsa applicazione del Ccnl Pt_1
Enti locali del 31.03.1999, allegato A con l'immotivato riconoscimento del livello C1 non avendo il GL in alcun modo motivato il diritto del ricorrente alla parificazione delle mansioni svolte a quelle di un impiegato di categoria C1 del CCNL
Enti locali, né proceduto al raffronto tra l'attività in concreto svolta dal sig. e quella prevista dal livello C1 del CP_1 predetto contratto collettivo.
Infine il lamenta la omessa pronuncia sulla eccezione di Pt_1 prescrizione formulata nella memoria difensiva, dovendosi tener conto che la prima richiesta di integrazione economica era stata formulata solo con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta in data 05.02.2019, concludendo per l'annullamento/riforma della sentenza n.1264/2022, in ogni caso per la dichiarazione della prescrizione dei presunti crediti retributivi, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
avversa l'appello rilevando: Controparte_1
-di aver allegato in ricorso di essere un lavoratore socialmente utile presso l'Ente sin dal 15.05.1997 e di aver reso prestazioni in favore del alla stregua dei Parte_1 dipendenti comunali,
-di essere stato utilizzato in attività non rientranti nei progetti L.S.U. né rientranti nelle attività per le quali è previsto per legge il ricorso agli L.S.U. e, quindi, in quanto adibito a mansioni di impiegato riconducibili e rientranti nei pag. 5/15 fini istituzionali dell'Ente, di aver diritto ex art. 2126 c.c. a ricevere il differenziale retributivo tra quanto percepito in qualità di L.S.U. e quanto previsto quale trattamento retributivo contrattuale per la categoria C1 del C.C.N.L. “Enti Locali”,
-che nel corso del primo grado il non Parte_1 aveva mai contestato specificamente le mansioni e gli orari svolti,
-che nelle note autorizzate depositate ai fini della discussione aveva rappresentato che nelle more del giudizio (precisamente dall'1.03.2021) era divenuto un dipendente dell' , Pt_2
-che la Corte di appello di Napoli si era già espressa, in un procedimento analogo, con la sentenza n. 4360/2022,
-che la sentenza non era nulla in quanto il Parte_1
, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non aveva in
[...] alcun modo indicato né esibito i “diversi progetti di volta in volta autorizzati”, producendo solo la delibera comunale del
18.01.2019 in cui egli era indicato quale “Collaboratore dell'Ufficio Tecnico - vigilanza”, cioè un'attività rientrante tra i fini istituzionali dell' e tutt'altro che riconducibile a Pt_2 quelle svolte dai lavoratori socialmente utili,
-che, comunque, la delibera era datata 18.01.2019 a fronte dell'incontestato e pacifico suo inserimento nell'organizzazione comunale risalente a ben 22 anni prima (dal 15.05.1997), periodo rispetto al quale il nulla aveva Parte_1 Parte_1 allegato e/o dimostrato,
-che i richiami nella sentenza alle “ricorrenti” erano frutto di mero errore materiale,
-che in merito alla richiesta del differenziale egli aveva prodotto l'estratto contributivo ed i modelli cud dai quali risultava per tabulas, l'ammontare di quanto percepito nel corso degli anni, nonché il C.C.N.L. “Enti Locali” nel quale, invece, si pag. 6/15 rinviene la paga prevista per le categorie contrattuali, tra cui quella del livello C1,
-di aver indicato dettagliatamente le mansioni svolte in favore del gli uffici presso cui aveva Parte_1 lavorato, i suoi superiori gerarchici nonché la riconducibilità delle mansioni stesse nei fini istituzionali dell' , mentre il Pt_2 non aveva dimostrato l'esistenza dei progetti L.S.U., la Pt_1 non riconducibilità del contenuto dei progetti ad attività rientranti nei fini istituzionali dell' la riconducibilità Pt_2 delle mansioni da lui svolte a tali progetti e non ai fini istituzionali del , Pt_1
-che il GL, in base a quanto documentalmente dimostrato ed in base alla mancata contestazione da parte del aveva ritenuto Pt_1 provati i fatti dedotti;
-che anche analizzando gli esiti dell'istruttoria emergeva la fondatezza della sua domanda,
-che correttamente il GL gli aveva riconosciuto le differenze retributive in base al livello C1 avendo egli esposto in ricorso tutte le mansioni disimpegnate ed il “paragone” con la declaratoria contrattuale invocata, ivi compresa l'elencazione di profili professioni e delle figure tipiche richieste,
-che il Comune non aveva mai sconfessato e/o impugnato le circostanze di fatto dedotte e la documentazione depositata
(attestati di servizio, determine, ecc),
-che è infondata l'eccezione di prescrizione non potendo la stessa decorrere in costanza del rapporto di lavoro ex sentenza n.
22287/2014 della Corte di Cassazione Sezione Lavoro e considerando che il rapporto di lavoro era (ed è) in corso.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente consigliere relatore, riassegnata la causa al nuovo consigliere relatore, alla udienza del 17.4.25,
pag. 7/15 previo deposito di note ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
**********
L'appello è fondato.
Dalle allegazioni contenute nel ricorso di primo grado emerge come il ricorrente abbia lavorato quale LSU presso il Comune appellante in due uffici, dal 15.5.97 al 31.12.99 presso l'ufficio demografico, dall'1.1.200 presso l'ufficio tecnico e sia stato poi assunto dal Comune a marzo 2021.
Deve premettersi che parte ricorrente, a sostegno della pretesa, in primo grado aveva dedotto:
-la totale estraneità delle attività svolte rispetto al quadro normativo che nel corso degli anni ha disciplinato l'impiego dei lavoratori socialmente utili,
-la difformità tra la previsione legale ed il concreto utilizzo delle attività prestate in violazione dell'art. 2126 c.c., richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di occupazione di lavori socialmente utili, rispetto alla prestazione, che, per contenuto ed orario, si discosti da quella dovuta in base al programma originario e che venga resa in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in reazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126
c.c., da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico contrattualizzato” (Cass. 22287/14; 11248/12; 10759/2009),
-l'evidente inesistenza dei progetti cui dovrebbero essere adibiti i L.S.U. e, di conseguenza, l'utilizzo di questi ultimi, tra cui esso ricorrente, alla stregua dei dipendenti comunali in quanto pag. 8/15 adibiti ad attività riconducibili alla ordinaria amministrazione dell'Ente,
-il palese abuso da parte dell'Ente che aveva ha sopperito ad esigenze di organico con la creazione di progetti fittizi, piuttosto che procedere all'assunzione di nuovo personale dipendente.
Rileva il collegio, in punto di diritto, che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte le attività svolte dagli LSU in modo difforme al progetto al quale gli stessi sono stati adibiti ovvero in caso di svolgimento di una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti, non può invocarsi la natura assistenziale propria del rapporto formalmente instaurato tra le parti. Pertanto, in caso di utilizzazione dei lavoratori per finalità diverse rispetto al progetto originario, si realizza un rapporto di fatto avente carattere subordinato e come tale regolato dall'articolo 2126 cc, la cui applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato è stata affermata più volte dal giudice di legittimità (v. ex multis
Cassazione, sentenza n. 12749 del 2008, n. 20009 del 2005 e più recentemente n. 1639 del 2012, n. 991 e n. 23645 del 2016, n.
3384 del 2017).
Ha sottolineato la Cassazione che, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina;
né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente pag. 9/15 configurabilità di una prestazione di fatto, a norma dell'articolo
2126 cc, del diritto del lavoratore alla possibile remunerazione delle attività svolte a vantaggio dell'amministrazione.
Ad avviso del Collegio, pur dovendosi ritenere ammissibile tale possibilità in via teorica, tuttavia nel caso di specie non risulta provato e neppure allegato concretamente che il ricorrente abbia svolto servizi effettivamente rientranti nei fini istituzionali dell'ente e che la sua prestazione sia stata difforme delle previsioni di cui ai progetti LSU.
Non si condivide la censura dell'appellato laddove denuncia un'inversione degli oneri probatori in violazione dell'art.2697
c.c., atteso che incombe sulla parte ricorrente l'onere di allegazione e prova, quindi nella specie di indicare dettagliatamente le mansioni svolte in favore del e la loro Pt_1 riconducibilità ai fini istituzionali dell'Ente, ma anche la difformità dai progetti (previa allegazione degli stessi) ovvero dallo schema legale e quindi dimostrare la sussistenza degli elementi propri della subordinazione. All'Ente resistente compete la difesa mediante eventuale allegazione di fatti modificativi, estintivi o comunque idonei a privare di fondamento la tesi della parte attrice (cfr. Cassazione Lav. sentenza n.25148/17 “Nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste
l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo”; vedi anche ordinanza n.10629/24 “In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai
pag. 10/15 fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte” e Cassazione
n.21075/16).
Nel caso di specie il lavoratore non ha allegato alcuno dei progetti rispetto ai quali ha asserito la difformità con particolare riferimento alle attività svolte presso l'ufficio demografico, mentre agli atti risultano alcune delibere di Giunta comunale in merito a progetti di collaborazione dello CP_1 presso l'ufficio tecnico (deliberazioni G.C. nn.4/2014, 9/2016,
14/2016, 4/2019) in cui allo stesso è affidato il compito di
“collaborazione all'ufficio tecnico”.
Quindi in difetto di allegazione del progetto (o dei progetti) relativi al periodo 1997-1999 alcuna valutazione poteva compiere il GL in ordine alle eccezioni sollevate dall'allora ricorrente;
lo stesso dicasi in questo grado non avendo, ancora una volta, lo adempiuto al proprio onere allegatorio/probatorio. CP_1
Quanto al periodo successivo di adibizione all'ufficio tecnico
(dal 2000) è evidente, come sostenuto dall'Ente appellante, che la sentenza di primo grado abbia sovrapposto la vicenda dello CP_1
a quella di altre ricorrenti e che non si sia trattato (come sostiene l'appellato) di errore materiale in quanto il GL richiama la deliberazione n.4/19 ed afferma “Ed invero, come è agevolmente
pag. 11/15 evincibile già dal mero tenore letterale della delibera in questione, il progetto aveva quale testuale finalità la
“manutenzione suppellettili in vari edifici comunali e piccole riparazioni di impianti elettrici comunali” (cfr. delibera in produzione parte resistente). Ciò posto, deve innanzitutto rilevarsi che, diversamente da quanto dedotto dal Pt_1 resistente, i nominativi delle odierne ricorrenti non figurano nell'elenco degli lsu inseriti nell'ambito del suddetto progetto
(cfr. delibera in produzione parte resistente). Né le attività svolte dalle stesse, per come descritte in ricorso e solo genericamente contestate da parte resistente possono evidentemente considerarsi ricomprese nell'ambito di anzidetto progetto, apparendo anzi del tutto estranee al suo oggetto, alle sue finalità e al relativo settore di incidenza” richiamando un progetto che nulla ha a che vedere con quello cui era stato adibito lo il cui nominativo è, al contrario, presente CP_1 nella delibera richiamata e collegato al progetto di collaborazione nell'ufficio tecnico.
Permane in questa sede e per tale successivo periodo la carenza allegatoria/probatoria sopra richiamata.
La prospettazione di parte è poco chiara laddove affianca al tema della difformità dal progetto e/o della fittizietà o inesistenza del progetto, il profilo della totale estraneità delle attività svolte al quadro normativo che disciplina l'impiego dei lavoratori socialmente utili, la difformità tra la previsione legale ed il concreto utilizzo delle attività prestate dal ricorrente.
Con riguardo al profilo di divergenza dai progetti, rileva il
Collegio che lo stesso, di per sé, non risulterebbe decisivo: le eventuali discrasie (che non si sostanziano in radicale difformità) rispetto al progetto non sarebbero elemento pag. 12/15 sufficiente per sostenere la diversa natura giuridica del rapporto in esame.
Deve osservarsi ancora che i progetti non sono stati integralmente allegati e che la parte ricorrente, in maniera non del tutto chiara e coerente, ne aveva anche sostenuto ora la fittizietà, ora l'inesistenza: tale ultima circostanza è in parte smentita dalla presenza di alcune delibere della G.C. relative ai progetti di collaborazione nell'ufficio tecnico. Di contro si rileva la carenza di allegazione di elementi di fatto da cui poter dedurre la difformità del concreto atteggiarsi del rapporto (in termini di subordinazione) rispetto al progetto e/o allo schema formale adottato.
Invero, i compiti che parte appellata assume di aver espletato sono descritti semplicemente come quelli propri di un collaboratore ed appaiono coerenti con i (parziali) progetti depositati.
Anche dalla prova testimoniale espletata in primo grado è emerso come presso l'ufficio tecnico il lavoratore predisponesse la certificazione (mentre la firma spettava al dirigente;
cfr. testimonianza e ), inseriva le pratiche, compilava Tes_1 Tes_2 modelli già predisposti, non fosse dotato di password per l'accesso ai software comunali (testimonianze di e Tes_3
), registrava ed archiviava le pratiche;
attività, quindi, Tes_2 perfettamente in linea con l'attività progettuale di collaborazione nell'ufficio tecnico;
non è stato indicato alcun concreto e significativo elemento atto a chiarire le ragioni per le quali detti compiti non sarebbero riconducibili al progetto comunque approvato, nulla è stato detto sulle concrete manifestazioni della responsabilità amministrativa e disciplinare
(tipica dell'attività dei pubblici dipendenti); nulla sul grado di pag. 13/15 autonomia in ordine allo svolgimento delle attività e alla diversa complessità di ciascuna di esse, sulle modalità di inserimento nell'organizzazione dell'ufficio e sulla sottoposizione gerarchica. Con riguardo a tale ultimo aspetto generica è
l'affermazione della sottoposizione alla direzione ed al controllo dei dirigenti succedutisi nel tempo, ciascuno nei rispettivi periodi;
con formula di stile si fa riferimento ad ordini e direttive da costoro impartiti ed alla necessità di chiedere preventiva autorizzazione in caso di assenza per ferie o per qualsiasi altro titolo. A tale proposito deve osservarsi che l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal soggetto che utilizza dell'attività prestata dal medesimo connota qualsiasi attività lavorativa svolta in modo non occasionale, cioè per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo e, quindi anche l'utilizzazione dei lavoratori in progetti socialmente utili che si protraggano per un significativo lasso di tempo.
Neppure coglie nel segno l'eccepita identità di mansioni svolte rispetto a quelle previste per i dipendenti pubblici, in quanto non può non osservarsi come l'attività della parte ricorrente non poteva non essere coerente con quella dell'ufficio cui veniva adibita e che la stessa non poteva che adeguarsi alle direttive vigenti, senza che da ciò possa automaticamente farsi discendere la sussistenza della subordinazione propria del rapporto di impiego pubblico, il cui tratto distintivo -come si è detto- è caratterizzato dal profilo della responsabilità amministrativa e disciplinare, del tutto assente in capo agli LSU e, nello specifico, in capo all'odierno appellato.
Alla luce delle considerazioni svolte il gravame deve essere accolto, assorbita ogni altra questione.
pag. 14/15 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda spiegata da e lo condanna al Controparte_1 pagamento delle spese di lite di primo grado in favore del
[...] liquidate in euro 4.131,00 oltre iva, cpa e Parte_1 rimb. forf. 15%;
condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del grado in che liquida in complessivi euro 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Napoli 17.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 17.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2176/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1264/2022 pubblicata il 07/03/2022 del
Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Gallo
APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Controparte_1
Ferrara
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.1.2019 Controparte_1 premesso di aver prestato attività di lavoro socialmente utile presso l'ufficio demografico e di stato civile e poi presso l'ufficio tecnico del di chiedeva la Pt_1 Parte_1 condanna dell'ente convenuto al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito a titolo di indennità LSU da parte dell' e di integrazione oraria da parte del e CP_2 Pt_1 quanto spettante in applicazione del trattamento economico riconosciuto ai dipendenti con mansioni di impiegati di categoria
C1 del CCNL Enti Locali, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e con vittoria di spese.
Nel merito il ricorrente deduceva di essere stato impiegato in attività non rientranti nei progetti previsti dalla normativa sui lavori socialmente utili di volta in volta approvati dal Comune, svolgendo attività di impiegato amministrativo, lamentando, dunque, un'illegittima utilizzazione di lsu nei servizi essenziali dell'ente, essendo stato parificato di fatto ai dipendenti comunali con mansioni impiegatizie, con conseguente applicazione del sistema di tutela previsto dall'art. 2126 c.c. e, quindi, con riconoscimento del diritto alla piena retribuzione.
Si costituiva l'amministrazione comunale eccependo l'infondatezza delle pretese atteso che la posizione lavorativa del ricorrente si inquadrava nell'ambito dei progetti per gli LSU approvati con delibere della giunta comunale (da ultimo la n.4/19).
Il Giudice di primo grado, previo espletamento di prova testimoniale, accoglieva la domanda condannando il Parte_1 al pagamento in favore del ricorrente delle differenze
[...] retributive tra quanto percepito a titolo di indennità lsu da parte dell' e di integrazione oraria da parte del e CP_2 Pt_1 quanto spettante in applicazione del trattamento economico riconosciuto ai dipendenti con mansioni di impiegati di categoria
C1 del CCNL Enti locali del 15.5.1997 oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e fino al soddisfo nonché al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente pari ad euro 1.618,00.
Propone appello il per ottenere Parte_1
l'annullamento e l'integrale riforma della sentenza n.1264/2022.
pag. 2/15 In primo luogo il Comune sottolinea che la sentenza sarebbe nulla poiché riferita ad un caso diverso da quello sottoposto all'attenzione del Giudice, atteso che dalla semplice lettura della sentenza si può agevolmente ricavare che la stessa non è riferita al caso del sig. ma ad altre lavoratrici, avendo CP_1 il GL riportato in numerose parti della sentenza il riferimento ad altre lavoratrici (“…Assumevano, infatti, di essere state impiegate in attività non rientranti nei progetti previsti dalla normativa sui lavori socialmente utili e di volta in volta approvati dal Comune, svolgendo attività di impiegato amministrativo”; “lamentavano, dunque, un'illegittima utilizzazione di lsu nei servizi essenziali dell'ente, essendo state parificate di fatto ai dipendenti comunali con mansioni impiegatizie, con conseguente applicazione del sistema di tutela previsto dall'art. 2126 c.c. e, quindi, con riconoscimento del diritto alla piena retribuzione”; “Si costituiva l'amministrazione comunale eccependo, in primo luogo, che la posizione lavorativa delle odierne ricorrenti ben si inquadrava nell'ambito del progetto per gli lsu approvato con delibera della giunta comunale di cui alla memoria”) nonché citato il progetto “manutenzione suppellettili in vari edifici comunali e piccole riparazioni di impianti elettrici comunali” (cfr. delibera prodotta da parte resistente) rilevando che “i nominativi delle odierne ricorrenti non figurano nell'elenco degli lsu inseriti nell'ambito del suddetto progetto (cfr. delibera in produzione parte resistente).
Né le attività svolte dalle stesse, per come descritte in ricorso
e solo genericamente contestate da parte resistente possono evidentemente considerarsi ricomprese nell'ambito di anzidetto progetto, apparendo anzi del tutto estranee al suo oggetto, alle sue finalità e al relativo settore di incidenza. Se questo è vero, deve tuttavia sottolinearsi che le odierne ricorrenti hanno
pag. 3/15 dedotto e provato, tramite gli attestati di servizio versati in atti, di aver svolto servizio presso gli uffici del Pt_1 convenuto venendo impiegate in attività di supporto alle attività amministrative (cfr. attestati in produzione parte ricorrente). Ne deriva che, avendo entrambe le ricorrenti svolto mansioni ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie degli lsu per come individuate nel relativo progetto approvato dall'ente comunale quanto meno nell'arco temporale coperto dai relativi attestati di servizio rilasciati”.
Il Comune appellante sottolinea che nella delibera di giunta n. 4 del 2019 non si rinviene nessun riferimento alla “manutenzione suppellettili e riparazione di impianti elettrici” ed inoltre nella stessa è esplicitamente indicato il sig. in quanto CP_1 assegnato all'ufficio tecnico.
In secondo luogo il eccepisce che il GL avrebbe omesso di Pt_1 pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità/nullità del ricorso di primo grado, ribadendo la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda;
il ricorrente non aveva riferito quale fosse l'ammontare delle due retribuzioni e se tra le stesse vi fosse effettivamente un differenziale ed eventualmente a quanto ammontasse tale differenziale, elemento indispensabile considerato che esso Comune versava allo CP_1 solo una integrazione del trattamento assistenziale erogato dall' per cui non era in grado di conoscere quale fosse CP_2
l'ammontare complessivo percepito dal ricorrente né emergeva la prova che gli emolumenti retributivi percepiti fossero effettivamente inferiori a quelli reclamati.
Parte appellante sostiene, poi, che il Tribunale avrebbe omesso la valutazione degli esiti dell'istruttoria non dandone affatto conto nella motivazione, laddove proprio dalle dichiarazioni dei testimoni era emerso che il ricorrente, contrariamente a quanto pag. 4/15 sostenuto nel ricorso, non aveva mai svolto le mansioni tipiche dell'impiegato amministrativo, non si era mai rapportato direttamente con gli utenti degli uffici, non aveva mai provveduto alla registrazione, modifica o cancellazione dei movimenti migratori, non aveva mai redatto certificati urbanistici, di agibilità, concessioni edilizie o certificati di abitabilità.
Il lamenta poi l'erronea e/o falsa applicazione del Ccnl Pt_1
Enti locali del 31.03.1999, allegato A con l'immotivato riconoscimento del livello C1 non avendo il GL in alcun modo motivato il diritto del ricorrente alla parificazione delle mansioni svolte a quelle di un impiegato di categoria C1 del CCNL
Enti locali, né proceduto al raffronto tra l'attività in concreto svolta dal sig. e quella prevista dal livello C1 del CP_1 predetto contratto collettivo.
Infine il lamenta la omessa pronuncia sulla eccezione di Pt_1 prescrizione formulata nella memoria difensiva, dovendosi tener conto che la prima richiesta di integrazione economica era stata formulata solo con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta in data 05.02.2019, concludendo per l'annullamento/riforma della sentenza n.1264/2022, in ogni caso per la dichiarazione della prescrizione dei presunti crediti retributivi, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
avversa l'appello rilevando: Controparte_1
-di aver allegato in ricorso di essere un lavoratore socialmente utile presso l'Ente sin dal 15.05.1997 e di aver reso prestazioni in favore del alla stregua dei Parte_1 dipendenti comunali,
-di essere stato utilizzato in attività non rientranti nei progetti L.S.U. né rientranti nelle attività per le quali è previsto per legge il ricorso agli L.S.U. e, quindi, in quanto adibito a mansioni di impiegato riconducibili e rientranti nei pag. 5/15 fini istituzionali dell'Ente, di aver diritto ex art. 2126 c.c. a ricevere il differenziale retributivo tra quanto percepito in qualità di L.S.U. e quanto previsto quale trattamento retributivo contrattuale per la categoria C1 del C.C.N.L. “Enti Locali”,
-che nel corso del primo grado il non Parte_1 aveva mai contestato specificamente le mansioni e gli orari svolti,
-che nelle note autorizzate depositate ai fini della discussione aveva rappresentato che nelle more del giudizio (precisamente dall'1.03.2021) era divenuto un dipendente dell' , Pt_2
-che la Corte di appello di Napoli si era già espressa, in un procedimento analogo, con la sentenza n. 4360/2022,
-che la sentenza non era nulla in quanto il Parte_1
, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, non aveva in
[...] alcun modo indicato né esibito i “diversi progetti di volta in volta autorizzati”, producendo solo la delibera comunale del
18.01.2019 in cui egli era indicato quale “Collaboratore dell'Ufficio Tecnico - vigilanza”, cioè un'attività rientrante tra i fini istituzionali dell' e tutt'altro che riconducibile a Pt_2 quelle svolte dai lavoratori socialmente utili,
-che, comunque, la delibera era datata 18.01.2019 a fronte dell'incontestato e pacifico suo inserimento nell'organizzazione comunale risalente a ben 22 anni prima (dal 15.05.1997), periodo rispetto al quale il nulla aveva Parte_1 Parte_1 allegato e/o dimostrato,
-che i richiami nella sentenza alle “ricorrenti” erano frutto di mero errore materiale,
-che in merito alla richiesta del differenziale egli aveva prodotto l'estratto contributivo ed i modelli cud dai quali risultava per tabulas, l'ammontare di quanto percepito nel corso degli anni, nonché il C.C.N.L. “Enti Locali” nel quale, invece, si pag. 6/15 rinviene la paga prevista per le categorie contrattuali, tra cui quella del livello C1,
-di aver indicato dettagliatamente le mansioni svolte in favore del gli uffici presso cui aveva Parte_1 lavorato, i suoi superiori gerarchici nonché la riconducibilità delle mansioni stesse nei fini istituzionali dell' , mentre il Pt_2 non aveva dimostrato l'esistenza dei progetti L.S.U., la Pt_1 non riconducibilità del contenuto dei progetti ad attività rientranti nei fini istituzionali dell' la riconducibilità Pt_2 delle mansioni da lui svolte a tali progetti e non ai fini istituzionali del , Pt_1
-che il GL, in base a quanto documentalmente dimostrato ed in base alla mancata contestazione da parte del aveva ritenuto Pt_1 provati i fatti dedotti;
-che anche analizzando gli esiti dell'istruttoria emergeva la fondatezza della sua domanda,
-che correttamente il GL gli aveva riconosciuto le differenze retributive in base al livello C1 avendo egli esposto in ricorso tutte le mansioni disimpegnate ed il “paragone” con la declaratoria contrattuale invocata, ivi compresa l'elencazione di profili professioni e delle figure tipiche richieste,
-che il Comune non aveva mai sconfessato e/o impugnato le circostanze di fatto dedotte e la documentazione depositata
(attestati di servizio, determine, ecc),
-che è infondata l'eccezione di prescrizione non potendo la stessa decorrere in costanza del rapporto di lavoro ex sentenza n.
22287/2014 della Corte di Cassazione Sezione Lavoro e considerando che il rapporto di lavoro era (ed è) in corso.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente consigliere relatore, riassegnata la causa al nuovo consigliere relatore, alla udienza del 17.4.25,
pag. 7/15 previo deposito di note ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
**********
L'appello è fondato.
Dalle allegazioni contenute nel ricorso di primo grado emerge come il ricorrente abbia lavorato quale LSU presso il Comune appellante in due uffici, dal 15.5.97 al 31.12.99 presso l'ufficio demografico, dall'1.1.200 presso l'ufficio tecnico e sia stato poi assunto dal Comune a marzo 2021.
Deve premettersi che parte ricorrente, a sostegno della pretesa, in primo grado aveva dedotto:
-la totale estraneità delle attività svolte rispetto al quadro normativo che nel corso degli anni ha disciplinato l'impiego dei lavoratori socialmente utili,
-la difformità tra la previsione legale ed il concreto utilizzo delle attività prestate in violazione dell'art. 2126 c.c., richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di occupazione di lavori socialmente utili, rispetto alla prestazione, che, per contenuto ed orario, si discosti da quella dovuta in base al programma originario e che venga resa in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in reazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126
c.c., da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico contrattualizzato” (Cass. 22287/14; 11248/12; 10759/2009),
-l'evidente inesistenza dei progetti cui dovrebbero essere adibiti i L.S.U. e, di conseguenza, l'utilizzo di questi ultimi, tra cui esso ricorrente, alla stregua dei dipendenti comunali in quanto pag. 8/15 adibiti ad attività riconducibili alla ordinaria amministrazione dell'Ente,
-il palese abuso da parte dell'Ente che aveva ha sopperito ad esigenze di organico con la creazione di progetti fittizi, piuttosto che procedere all'assunzione di nuovo personale dipendente.
Rileva il collegio, in punto di diritto, che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte le attività svolte dagli LSU in modo difforme al progetto al quale gli stessi sono stati adibiti ovvero in caso di svolgimento di una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti, non può invocarsi la natura assistenziale propria del rapporto formalmente instaurato tra le parti. Pertanto, in caso di utilizzazione dei lavoratori per finalità diverse rispetto al progetto originario, si realizza un rapporto di fatto avente carattere subordinato e come tale regolato dall'articolo 2126 cc, la cui applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato è stata affermata più volte dal giudice di legittimità (v. ex multis
Cassazione, sentenza n. 12749 del 2008, n. 20009 del 2005 e più recentemente n. 1639 del 2012, n. 991 e n. 23645 del 2016, n.
3384 del 2017).
Ha sottolineato la Cassazione che, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina;
né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente pag. 9/15 configurabilità di una prestazione di fatto, a norma dell'articolo
2126 cc, del diritto del lavoratore alla possibile remunerazione delle attività svolte a vantaggio dell'amministrazione.
Ad avviso del Collegio, pur dovendosi ritenere ammissibile tale possibilità in via teorica, tuttavia nel caso di specie non risulta provato e neppure allegato concretamente che il ricorrente abbia svolto servizi effettivamente rientranti nei fini istituzionali dell'ente e che la sua prestazione sia stata difforme delle previsioni di cui ai progetti LSU.
Non si condivide la censura dell'appellato laddove denuncia un'inversione degli oneri probatori in violazione dell'art.2697
c.c., atteso che incombe sulla parte ricorrente l'onere di allegazione e prova, quindi nella specie di indicare dettagliatamente le mansioni svolte in favore del e la loro Pt_1 riconducibilità ai fini istituzionali dell'Ente, ma anche la difformità dai progetti (previa allegazione degli stessi) ovvero dallo schema legale e quindi dimostrare la sussistenza degli elementi propri della subordinazione. All'Ente resistente compete la difesa mediante eventuale allegazione di fatti modificativi, estintivi o comunque idonei a privare di fondamento la tesi della parte attrice (cfr. Cassazione Lav. sentenza n.25148/17 “Nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste
l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo”; vedi anche ordinanza n.10629/24 “In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai
pag. 10/15 fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte” e Cassazione
n.21075/16).
Nel caso di specie il lavoratore non ha allegato alcuno dei progetti rispetto ai quali ha asserito la difformità con particolare riferimento alle attività svolte presso l'ufficio demografico, mentre agli atti risultano alcune delibere di Giunta comunale in merito a progetti di collaborazione dello CP_1 presso l'ufficio tecnico (deliberazioni G.C. nn.4/2014, 9/2016,
14/2016, 4/2019) in cui allo stesso è affidato il compito di
“collaborazione all'ufficio tecnico”.
Quindi in difetto di allegazione del progetto (o dei progetti) relativi al periodo 1997-1999 alcuna valutazione poteva compiere il GL in ordine alle eccezioni sollevate dall'allora ricorrente;
lo stesso dicasi in questo grado non avendo, ancora una volta, lo adempiuto al proprio onere allegatorio/probatorio. CP_1
Quanto al periodo successivo di adibizione all'ufficio tecnico
(dal 2000) è evidente, come sostenuto dall'Ente appellante, che la sentenza di primo grado abbia sovrapposto la vicenda dello CP_1
a quella di altre ricorrenti e che non si sia trattato (come sostiene l'appellato) di errore materiale in quanto il GL richiama la deliberazione n.4/19 ed afferma “Ed invero, come è agevolmente
pag. 11/15 evincibile già dal mero tenore letterale della delibera in questione, il progetto aveva quale testuale finalità la
“manutenzione suppellettili in vari edifici comunali e piccole riparazioni di impianti elettrici comunali” (cfr. delibera in produzione parte resistente). Ciò posto, deve innanzitutto rilevarsi che, diversamente da quanto dedotto dal Pt_1 resistente, i nominativi delle odierne ricorrenti non figurano nell'elenco degli lsu inseriti nell'ambito del suddetto progetto
(cfr. delibera in produzione parte resistente). Né le attività svolte dalle stesse, per come descritte in ricorso e solo genericamente contestate da parte resistente possono evidentemente considerarsi ricomprese nell'ambito di anzidetto progetto, apparendo anzi del tutto estranee al suo oggetto, alle sue finalità e al relativo settore di incidenza” richiamando un progetto che nulla ha a che vedere con quello cui era stato adibito lo il cui nominativo è, al contrario, presente CP_1 nella delibera richiamata e collegato al progetto di collaborazione nell'ufficio tecnico.
Permane in questa sede e per tale successivo periodo la carenza allegatoria/probatoria sopra richiamata.
La prospettazione di parte è poco chiara laddove affianca al tema della difformità dal progetto e/o della fittizietà o inesistenza del progetto, il profilo della totale estraneità delle attività svolte al quadro normativo che disciplina l'impiego dei lavoratori socialmente utili, la difformità tra la previsione legale ed il concreto utilizzo delle attività prestate dal ricorrente.
Con riguardo al profilo di divergenza dai progetti, rileva il
Collegio che lo stesso, di per sé, non risulterebbe decisivo: le eventuali discrasie (che non si sostanziano in radicale difformità) rispetto al progetto non sarebbero elemento pag. 12/15 sufficiente per sostenere la diversa natura giuridica del rapporto in esame.
Deve osservarsi ancora che i progetti non sono stati integralmente allegati e che la parte ricorrente, in maniera non del tutto chiara e coerente, ne aveva anche sostenuto ora la fittizietà, ora l'inesistenza: tale ultima circostanza è in parte smentita dalla presenza di alcune delibere della G.C. relative ai progetti di collaborazione nell'ufficio tecnico. Di contro si rileva la carenza di allegazione di elementi di fatto da cui poter dedurre la difformità del concreto atteggiarsi del rapporto (in termini di subordinazione) rispetto al progetto e/o allo schema formale adottato.
Invero, i compiti che parte appellata assume di aver espletato sono descritti semplicemente come quelli propri di un collaboratore ed appaiono coerenti con i (parziali) progetti depositati.
Anche dalla prova testimoniale espletata in primo grado è emerso come presso l'ufficio tecnico il lavoratore predisponesse la certificazione (mentre la firma spettava al dirigente;
cfr. testimonianza e ), inseriva le pratiche, compilava Tes_1 Tes_2 modelli già predisposti, non fosse dotato di password per l'accesso ai software comunali (testimonianze di e Tes_3
), registrava ed archiviava le pratiche;
attività, quindi, Tes_2 perfettamente in linea con l'attività progettuale di collaborazione nell'ufficio tecnico;
non è stato indicato alcun concreto e significativo elemento atto a chiarire le ragioni per le quali detti compiti non sarebbero riconducibili al progetto comunque approvato, nulla è stato detto sulle concrete manifestazioni della responsabilità amministrativa e disciplinare
(tipica dell'attività dei pubblici dipendenti); nulla sul grado di pag. 13/15 autonomia in ordine allo svolgimento delle attività e alla diversa complessità di ciascuna di esse, sulle modalità di inserimento nell'organizzazione dell'ufficio e sulla sottoposizione gerarchica. Con riguardo a tale ultimo aspetto generica è
l'affermazione della sottoposizione alla direzione ed al controllo dei dirigenti succedutisi nel tempo, ciascuno nei rispettivi periodi;
con formula di stile si fa riferimento ad ordini e direttive da costoro impartiti ed alla necessità di chiedere preventiva autorizzazione in caso di assenza per ferie o per qualsiasi altro titolo. A tale proposito deve osservarsi che l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal soggetto che utilizza dell'attività prestata dal medesimo connota qualsiasi attività lavorativa svolta in modo non occasionale, cioè per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo e, quindi anche l'utilizzazione dei lavoratori in progetti socialmente utili che si protraggano per un significativo lasso di tempo.
Neppure coglie nel segno l'eccepita identità di mansioni svolte rispetto a quelle previste per i dipendenti pubblici, in quanto non può non osservarsi come l'attività della parte ricorrente non poteva non essere coerente con quella dell'ufficio cui veniva adibita e che la stessa non poteva che adeguarsi alle direttive vigenti, senza che da ciò possa automaticamente farsi discendere la sussistenza della subordinazione propria del rapporto di impiego pubblico, il cui tratto distintivo -come si è detto- è caratterizzato dal profilo della responsabilità amministrativa e disciplinare, del tutto assente in capo agli LSU e, nello specifico, in capo all'odierno appellato.
Alla luce delle considerazioni svolte il gravame deve essere accolto, assorbita ogni altra questione.
pag. 14/15 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda spiegata da e lo condanna al Controparte_1 pagamento delle spese di lite di primo grado in favore del
[...] liquidate in euro 4.131,00 oltre iva, cpa e Parte_1 rimb. forf. 15%;
condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del grado in che liquida in complessivi euro 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Napoli 17.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 15/15