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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/12/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G 141 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del g.o.p dott.ssa Tina AN nella causa iscritta al n. 141 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
, nato il [...] a [...] – SP (Brasile) e residente in [...]Parte_1
Thieres Botelho n. 66, Araxá – MG (Brasile), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F.
[...]
; PEC: ; FAX: 0697999266) in virtù di C.F._1 Email_1 procure alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato unitamente al predetto procuratore presso il suo Studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 136 c.p.c. come modificato dal comma 1 dell'art. 2 della L. 263/2005, dichiara di voler ricevere ogni successiva notificazione e comunicazione al seguente numero di fax 06.97999266 o, alternativamente, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2 ricorrenti nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50; resistente
e
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1 chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano emigrato in Brasile il quale non si è mai Persona_1 naturalizzato cittadino brasiliano.
In virtù di quanto dichiarato dai ricorrenti e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 21.10.1895, da genitori italiani ( e ) nasceva in Italia, a Persona_2 Persona_3
NE (Oristano), il Sig. cittadino italiano (doc. 1), poi emigrato in Persona_1
Brasile;
- dal matrimonio tra il predetto e (doc. 2) nasceva in Brasile Persona_1 Persona_4
MA , il 15.12.1930 (doc. 3); Persona_5
- dal matrimonio tra la predetta e (doc. 4) nasceva in Brasile Parte_2 Per_6
VALERIA RUEDA, il 23.11.1964 (doc. 5);
- dal matrimonio tra la predetta e (doc. 6) nasceva in Brasile Parte_3 Persona_7
l'odierno ricorrente , il 17.11.1984 (doc. 7) il quale sposava Parte_1 [...]
(doc. 8). Persona_8
Il ricorrente ha dedotto a fondamento del proprio ricorso, sinteticamente, i seguenti motivi di diritto:
“Nel nostro ordinamento, già la legge organica sulla cittadinanza n. 555 del 16 giugno 1912 sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05 febbraio 1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano.
Sulla scorta di tale principio, la prole di cittadino italiano, emigrato all'estero, in ipotesi di mancata naturalizzazione straniera, può rivendicare a sua volta le origini italiane dell'avo.
Ne consegue che tutti i discendenti di prima, seconda, terza generazione ed oltre, di cittadini italiani emigrati all'estero, sono da considerarsi a tutti gli effetti cittadini italiani e potranno ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per esserne pacificamente titolari per nascita e sin dalla nascita”.
(…)
“Nel merito, con la c.d. grande naturalizzazione del 1889-1891 il governo provvisorio della Repubblica brasiliana, nel 1889, decretò che venissero considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre di quell'anno, salva dichiarazione in contrario da rendersi nella rispettiva municipalità entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore di quel decreto.
Tale norma che, di imperio, imponeva la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti in [...]alla data di pubblicazione del decreto, salvo rinuncia da manifestarsi espressamente entro 6 mesi, deve essere necessariamente posta in stretta correlazione con l'art. 11 del Codice civile del 1865 all'epoca vigente e ciò perché secondo le norme del diritto internazionale le leggi estere non possono in nessun caso derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti, ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume;
l'art. 11 del Codice Civile del 1865, al comma 2, prevede che la cittadinanza si perde da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero.
In tema di cittadinanza, l'acquisto della cittadinanza straniera non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana, la quale richiede che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente ovvero, se verificatosi senza il consenso della volontà dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.
Ogni persona, invero, ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino che può perdersi solo per rinuncia.
Ne consegue che dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non ne può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana.
Ed invero: «il difetto di dichiarazione contraria all'accettazione della cittadinanza brasiliana non soltanto era da ritenersi inefficace a provare la rinunzia alla nazionalità di origine, ma violava altresì la libertà di scelta, in quanto vincolano alla forma negativa del silenzio l'espressione positiva di voler abbandonare l'antica cittadinanza ed acquistarne una nuova. Né contraddice a codesta teoria la possibilità di avvalersi nel medesimo tempo di una duplice nazionalità, essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità che include necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio. Per le quali cose avendo la impugnata sentenza esaminato e deciso questo solo punto, se cioè la legge del
Brasile, in tema di cittadinanza, avesse potuto derogare al codice civile italiano, le doglianze dei ricorrenti non hanno fondamento, e quindi vanno respinte» (Cass. Napoli, 5 ottobre 1907). In linea di continuità con il Codice civile del 1865, l'art. 8 della l. 555/1912 ha chiaramente posto in evidenza come l'acquisto o la perdita della cittadinanza sia conseguenza diretta ed imprescindibile di un atto consapevole e volontario dell'interessato (cfr. ex multibus Trib. Roma ordinanza del 23/04/2020). Sul punto, la sopra citata ordinanza del Tribunale di Roma, in persona del Giudice, dott.ssa Adele Pezone, resa in data 19 settembre 2021, contrariamente a quanto sostenuto dalla recente giurisprudenza della Corte
d'Appello di Roma, dichiara che la tesi del non ha fondamento. CP_1
Infine, si evidenzia il recentissimo intervento delle Sezioni Unite Civili in data 24 agosto 2022, n. 25317
e n. 25318, le quali hanno affermato, fra le altre cose, che “il diritto di cittadinanza è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione”.
Il ricorrente ha altresì allegato che :” tentava - sul portale web del competente Parte_4
- di prenotare senza successo un appuntamento attraverso il sistema c.d. “Prenot@mi”,
[...] ossia una piattaforma online con un numero limitato di posti (ma non è dato sapere quanti) in un determinato periodo (ma non è dato sapere quando) per ricevere gli utenti affinché possano presentare i documenti richiesti al fine di ottenere la cittadinanza. L'interessato, dunque, si deve registrare sulla piattaforma online e concorrere per i posti disponibili con gli altri utenti, si badi bene, al solo fine di presentare la domanda. Detto modus procedendi, noto come sistema della “lotteria delle cittadinanze” o
“cittadinanza a numero chiuso” rende, di fatto, impossibile sapere quando e quanti posti vengono messi a disposizione, poiché il stabilisce arbitrariamente e senza “accountability” (ossia in assenza di Parte_4 ogni più elementare rispetto delle regole di trasparenza) sia il numero di posti che il periodo in cui potrà avvenire la “prenotazione”.
Come quivi dimostrato (doc. 10), il ricorrente ha infatti tentato di “agendare” un appuntamento tramite il sito web del senza alcun successo, atteso che il portale si è limitato a segnalare che “I POSTI Parte_4
PER IL SERVIZIO SCELTO SONO ESAURITI”, trasformando nei fatti la procedura inserita in un
“diniego da parte dell'Amministrazione con pregiudizio dell'istante a conseguire il riconoscimento dello status civitatis, tale da legittimare la presente azione” (fra le altre, v. Sentenza del Tribunale di Roma n.
2889/2020 del 10 febbraio 2020 – Tribunale di Roma, ordinanza del 18.01.2022 Giudice Dott.ssa De
Luca).
Il ricorrente ha, inoltre, allegato come :”È evidente allora come, nel caso che ci occupa, il perdurante inadempimento degli Uffici preposti risultano violare non solo la normativa vigente in tema di procedimenti amministrativi, secondo cui ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, ma anche i più basilari principi in punto di ragionevole durata del processo e certezza del diritto.
Si sottolinea poi come la Tabella 4 allegata al DM 3 marzo 1995, n. 171, come modificato dal DM n.
57/2004 (Regolamento di modifica ed integrazione del DM 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli artt. 2 e 4 della L. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo con riferimento ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri) preveda che la durata complessiva del procedimento degli Uffici Consolari all'estero per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i soggetti discendenti jure sanguinis da cittadini italiani non possa eccedere i 240 giorni.
In ogni caso, anche in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Nella specie, a fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege equivarrebbe praticamente ad impedire al ricorrente il riconoscimento del proprio status civitatis (!)
La sussistenza di abnormi ritardi anche solo per essere semplicemente convocati innanzi all'ufficio consolare competente, impedisce, di fatto, ai richiedenti di vedere riconosciuti i propri diritti, se non tra molti anni. Ed infatti, in considerazione del quadro rappresentato e dell'irragionevole tempo necessario per veder definito il proprio procedimento (secondo una stima ottimistica, si prevede che le domande presentate necessitino di un tempo di almeno dieci anni per essere evase), viene sostanzialmente negato agli istanti il riconoscimento di un proprio diritto. Il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, di cui gli interessati sono pacificamente titolari per nascita e costituente un diritto imprescrittibile, permanente ed inviolabile.
Sul punto, è intervenuto il Tribunale civile di Roma con una sentenza significativa che, stanti le lunghe liste di attesa dei consolati italiani in Brasile, effettuata una previsione del tempo che gli attori avrebbero dovuto attendere per la cittadinanza, ha riconosciuto l'interesse ad agire degli attori ed ha accolto la loro domanda in applicazione del principio per cui il giudice può porre rimedio ad una situazione di impraticabilità di fatto del diritto soggettivo azionato, affermando direttamente lo stato di cittadini italiani degli interessati (Tribunale di Roma, I sezione civile, giudice Dott. Vitalone, 10 giugno 2016; in senso conforme: Tribunale di Roma, sentenza del 16 settembre 2016). Si è così andato formando un solido orientamento giurisprudenziale secondo cui, riconoscendo la grave dimensione del fenomeno e l'assoluta incertezza ed aleatorietà in ordine alla definizione da parte del
Consolato competente della richiesta inoltrata dagli istanti, nonostante le previsioni di legge in tema di conclusione dei procedimenti, nel caso di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis per discendenza maschile, è legittimo intraprendere la strada giurisdizionale a causa dei fortissimi e documentati ritardi del (nella fattispecie, Ambasciate italiane in Brasile). Parte_4
Non ultimo, il Tribunale di Roma con l'ordinanza del 14 aprile 2018, ha statuito che: “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (in senso conforme: Tribunale di Roma, Sez. I, sentenza del 24 febbraio 2017).
Ed ancora.
In una fattispecie analoga, il Tribunale di Roma, accogliendo in toto la domanda giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ha statuito peraltro che “né può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare un diritto personale, non potendo
l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario ”(Tribunale di
Roma, Ordinanza del 24/01/2019).
Si segnalano, inoltre, la recentissima ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 19 settembre 2021, in persona del Giudice, dott.ssa Adele Pezone, e la conforme ordinanza resa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice, dott.ssa Doriana Marra, in data 17 gennaio 2021 (ancora conforme ex multibus Trib.
Roma ordinanza del 23 aprile 2020).
Con la predetta ordinanza del 19 settembre 2021, invero, vengono sconfessate tutte le eccezioni che solitamente il solleva in fattispecie del tutto identiche a quella de quo, vale a dire Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per la mancata decorrenza del termine di 730 giorni di cui all'art. 3 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e, nel merito, l'infondatezza della domanda per la c.d. Grande naturalizzazione brasiliana.
Ebbene, contrariamente a quanto asserisce il , in rito, deve ritenersi che, con Controparte_1 riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione deve essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo (cfr. ex multibus Trib. Roma ordinanza del 23/04/2020)”.
Ciò ha indotto l'istante a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Il ricorrente ha quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata il 29.11.2024 si è costituito in giudizio il CP_1 convenuto, rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda e chiedendo la compensazione delle spese.
Il ha poi dedotto che la presente controversia si inquadra in un contesto complesso, CP_1 caratterizzato da un'abnorme quantità di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91/1992, che ha determinato l'allungamento dei tempi necessari per l'evasione delle stesse, imponendo la loro gestione mediante attribuzione di un ordine cronologico di presentazione.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 11.01.2024, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Si osserva, inoltre, venendo al caso di specie, che (sposata con il Persona_9 Per_6
02.12.1950) e (sposata con il 10.12.1983), cittadine italiane Parte_3 Persona_7 in quanto discendenti dal cittadino italiano non hanno perduto lo status di Persona_1 cittadine italiane per effetto del matrimonio con i sopra indicati cittadini brasiliani. Invero, pur avendo contratto matrimonio durante la vigenza della legge n. 555/1912 1, le medesime hanno mantenuto la cittadinanza italiana in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, 3° comma, della citata legge, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87/75, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa.
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dai ricorrenti ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
Il ricorrente ha infatti provato per tabulas di essere discendente diretto di Persona_1
(o o o cittadino italiano, nato a NE (OR), Persona_10 Persona_11 Persona_12 il 21/10/1895, il quale non risulta abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 17/10/2023 dal
Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento
Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (all. 9).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte del ricorrente.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrente, dichiarando che lo stesso
è cittadino dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del g.o.p dott.ssa Tina AN:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente Parte_1
, in epigrafe compiutamente generalizzato, è cittadino italiano,
[...] - dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 17.12.2025
Il G.o.p
(Tina AN)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 10, 3° comma, della legge 555/1912 disponeva che “La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del g.o.p dott.ssa Tina AN nella causa iscritta al n. 141 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
, nato il [...] a [...] – SP (Brasile) e residente in [...]Parte_1
Thieres Botelho n. 66, Araxá – MG (Brasile), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F.
[...]
; PEC: ; FAX: 0697999266) in virtù di C.F._1 Email_1 procure alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato unitamente al predetto procuratore presso il suo Studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 136 c.p.c. come modificato dal comma 1 dell'art. 2 della L. 263/2005, dichiara di voler ricevere ogni successiva notificazione e comunicazione al seguente numero di fax 06.97999266 o, alternativamente, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2 ricorrenti nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50; resistente
e
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1 chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano emigrato in Brasile il quale non si è mai Persona_1 naturalizzato cittadino brasiliano.
In virtù di quanto dichiarato dai ricorrenti e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 21.10.1895, da genitori italiani ( e ) nasceva in Italia, a Persona_2 Persona_3
NE (Oristano), il Sig. cittadino italiano (doc. 1), poi emigrato in Persona_1
Brasile;
- dal matrimonio tra il predetto e (doc. 2) nasceva in Brasile Persona_1 Persona_4
MA , il 15.12.1930 (doc. 3); Persona_5
- dal matrimonio tra la predetta e (doc. 4) nasceva in Brasile Parte_2 Per_6
VALERIA RUEDA, il 23.11.1964 (doc. 5);
- dal matrimonio tra la predetta e (doc. 6) nasceva in Brasile Parte_3 Persona_7
l'odierno ricorrente , il 17.11.1984 (doc. 7) il quale sposava Parte_1 [...]
(doc. 8). Persona_8
Il ricorrente ha dedotto a fondamento del proprio ricorso, sinteticamente, i seguenti motivi di diritto:
“Nel nostro ordinamento, già la legge organica sulla cittadinanza n. 555 del 16 giugno 1912 sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05 febbraio 1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano.
Sulla scorta di tale principio, la prole di cittadino italiano, emigrato all'estero, in ipotesi di mancata naturalizzazione straniera, può rivendicare a sua volta le origini italiane dell'avo.
Ne consegue che tutti i discendenti di prima, seconda, terza generazione ed oltre, di cittadini italiani emigrati all'estero, sono da considerarsi a tutti gli effetti cittadini italiani e potranno ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per esserne pacificamente titolari per nascita e sin dalla nascita”.
(…)
“Nel merito, con la c.d. grande naturalizzazione del 1889-1891 il governo provvisorio della Repubblica brasiliana, nel 1889, decretò che venissero considerati brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre di quell'anno, salva dichiarazione in contrario da rendersi nella rispettiva municipalità entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore di quel decreto.
Tale norma che, di imperio, imponeva la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti in [...]alla data di pubblicazione del decreto, salvo rinuncia da manifestarsi espressamente entro 6 mesi, deve essere necessariamente posta in stretta correlazione con l'art. 11 del Codice civile del 1865 all'epoca vigente e ciò perché secondo le norme del diritto internazionale le leggi estere non possono in nessun caso derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti, ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume;
l'art. 11 del Codice Civile del 1865, al comma 2, prevede che la cittadinanza si perde da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero.
In tema di cittadinanza, l'acquisto della cittadinanza straniera non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana, la quale richiede che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente ovvero, se verificatosi senza il consenso della volontà dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.
Ogni persona, invero, ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino che può perdersi solo per rinuncia.
Ne consegue che dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non ne può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana.
Ed invero: «il difetto di dichiarazione contraria all'accettazione della cittadinanza brasiliana non soltanto era da ritenersi inefficace a provare la rinunzia alla nazionalità di origine, ma violava altresì la libertà di scelta, in quanto vincolano alla forma negativa del silenzio l'espressione positiva di voler abbandonare l'antica cittadinanza ed acquistarne una nuova. Né contraddice a codesta teoria la possibilità di avvalersi nel medesimo tempo di una duplice nazionalità, essendo questa una conseguenza inevitabile, nel presente stato della legislazione internazionale, del concetto della sovranità che include necessariamente le note di autonomia e indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio. Per le quali cose avendo la impugnata sentenza esaminato e deciso questo solo punto, se cioè la legge del
Brasile, in tema di cittadinanza, avesse potuto derogare al codice civile italiano, le doglianze dei ricorrenti non hanno fondamento, e quindi vanno respinte» (Cass. Napoli, 5 ottobre 1907). In linea di continuità con il Codice civile del 1865, l'art. 8 della l. 555/1912 ha chiaramente posto in evidenza come l'acquisto o la perdita della cittadinanza sia conseguenza diretta ed imprescindibile di un atto consapevole e volontario dell'interessato (cfr. ex multibus Trib. Roma ordinanza del 23/04/2020). Sul punto, la sopra citata ordinanza del Tribunale di Roma, in persona del Giudice, dott.ssa Adele Pezone, resa in data 19 settembre 2021, contrariamente a quanto sostenuto dalla recente giurisprudenza della Corte
d'Appello di Roma, dichiara che la tesi del non ha fondamento. CP_1
Infine, si evidenzia il recentissimo intervento delle Sezioni Unite Civili in data 24 agosto 2022, n. 25317
e n. 25318, le quali hanno affermato, fra le altre cose, che “il diritto di cittadinanza è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione”.
Il ricorrente ha altresì allegato che :” tentava - sul portale web del competente Parte_4
- di prenotare senza successo un appuntamento attraverso il sistema c.d. “Prenot@mi”,
[...] ossia una piattaforma online con un numero limitato di posti (ma non è dato sapere quanti) in un determinato periodo (ma non è dato sapere quando) per ricevere gli utenti affinché possano presentare i documenti richiesti al fine di ottenere la cittadinanza. L'interessato, dunque, si deve registrare sulla piattaforma online e concorrere per i posti disponibili con gli altri utenti, si badi bene, al solo fine di presentare la domanda. Detto modus procedendi, noto come sistema della “lotteria delle cittadinanze” o
“cittadinanza a numero chiuso” rende, di fatto, impossibile sapere quando e quanti posti vengono messi a disposizione, poiché il stabilisce arbitrariamente e senza “accountability” (ossia in assenza di Parte_4 ogni più elementare rispetto delle regole di trasparenza) sia il numero di posti che il periodo in cui potrà avvenire la “prenotazione”.
Come quivi dimostrato (doc. 10), il ricorrente ha infatti tentato di “agendare” un appuntamento tramite il sito web del senza alcun successo, atteso che il portale si è limitato a segnalare che “I POSTI Parte_4
PER IL SERVIZIO SCELTO SONO ESAURITI”, trasformando nei fatti la procedura inserita in un
“diniego da parte dell'Amministrazione con pregiudizio dell'istante a conseguire il riconoscimento dello status civitatis, tale da legittimare la presente azione” (fra le altre, v. Sentenza del Tribunale di Roma n.
2889/2020 del 10 febbraio 2020 – Tribunale di Roma, ordinanza del 18.01.2022 Giudice Dott.ssa De
Luca).
Il ricorrente ha, inoltre, allegato come :”È evidente allora come, nel caso che ci occupa, il perdurante inadempimento degli Uffici preposti risultano violare non solo la normativa vigente in tema di procedimenti amministrativi, secondo cui ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, ma anche i più basilari principi in punto di ragionevole durata del processo e certezza del diritto.
Si sottolinea poi come la Tabella 4 allegata al DM 3 marzo 1995, n. 171, come modificato dal DM n.
57/2004 (Regolamento di modifica ed integrazione del DM 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli artt. 2 e 4 della L. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo con riferimento ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri) preveda che la durata complessiva del procedimento degli Uffici Consolari all'estero per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i soggetti discendenti jure sanguinis da cittadini italiani non possa eccedere i 240 giorni.
In ogni caso, anche in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Nella specie, a fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege equivarrebbe praticamente ad impedire al ricorrente il riconoscimento del proprio status civitatis (!)
La sussistenza di abnormi ritardi anche solo per essere semplicemente convocati innanzi all'ufficio consolare competente, impedisce, di fatto, ai richiedenti di vedere riconosciuti i propri diritti, se non tra molti anni. Ed infatti, in considerazione del quadro rappresentato e dell'irragionevole tempo necessario per veder definito il proprio procedimento (secondo una stima ottimistica, si prevede che le domande presentate necessitino di un tempo di almeno dieci anni per essere evase), viene sostanzialmente negato agli istanti il riconoscimento di un proprio diritto. Il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, di cui gli interessati sono pacificamente titolari per nascita e costituente un diritto imprescrittibile, permanente ed inviolabile.
Sul punto, è intervenuto il Tribunale civile di Roma con una sentenza significativa che, stanti le lunghe liste di attesa dei consolati italiani in Brasile, effettuata una previsione del tempo che gli attori avrebbero dovuto attendere per la cittadinanza, ha riconosciuto l'interesse ad agire degli attori ed ha accolto la loro domanda in applicazione del principio per cui il giudice può porre rimedio ad una situazione di impraticabilità di fatto del diritto soggettivo azionato, affermando direttamente lo stato di cittadini italiani degli interessati (Tribunale di Roma, I sezione civile, giudice Dott. Vitalone, 10 giugno 2016; in senso conforme: Tribunale di Roma, sentenza del 16 settembre 2016). Si è così andato formando un solido orientamento giurisprudenziale secondo cui, riconoscendo la grave dimensione del fenomeno e l'assoluta incertezza ed aleatorietà in ordine alla definizione da parte del
Consolato competente della richiesta inoltrata dagli istanti, nonostante le previsioni di legge in tema di conclusione dei procedimenti, nel caso di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis per discendenza maschile, è legittimo intraprendere la strada giurisdizionale a causa dei fortissimi e documentati ritardi del (nella fattispecie, Ambasciate italiane in Brasile). Parte_4
Non ultimo, il Tribunale di Roma con l'ordinanza del 14 aprile 2018, ha statuito che: “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (in senso conforme: Tribunale di Roma, Sez. I, sentenza del 24 febbraio 2017).
Ed ancora.
In una fattispecie analoga, il Tribunale di Roma, accogliendo in toto la domanda giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ha statuito peraltro che “né può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare un diritto personale, non potendo
l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario ”(Tribunale di
Roma, Ordinanza del 24/01/2019).
Si segnalano, inoltre, la recentissima ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 19 settembre 2021, in persona del Giudice, dott.ssa Adele Pezone, e la conforme ordinanza resa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice, dott.ssa Doriana Marra, in data 17 gennaio 2021 (ancora conforme ex multibus Trib.
Roma ordinanza del 23 aprile 2020).
Con la predetta ordinanza del 19 settembre 2021, invero, vengono sconfessate tutte le eccezioni che solitamente il solleva in fattispecie del tutto identiche a quella de quo, vale a dire Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per la mancata decorrenza del termine di 730 giorni di cui all'art. 3 del
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e, nel merito, l'infondatezza della domanda per la c.d. Grande naturalizzazione brasiliana.
Ebbene, contrariamente a quanto asserisce il , in rito, deve ritenersi che, con Controparte_1 riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione deve essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo (cfr. ex multibus Trib. Roma ordinanza del 23/04/2020)”.
Ciò ha indotto l'istante a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Il ricorrente ha quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata il 29.11.2024 si è costituito in giudizio il CP_1 convenuto, rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda e chiedendo la compensazione delle spese.
Il ha poi dedotto che la presente controversia si inquadra in un contesto complesso, CP_1 caratterizzato da un'abnorme quantità di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91/1992, che ha determinato l'allungamento dei tempi necessari per l'evasione delle stesse, imponendo la loro gestione mediante attribuzione di un ordine cronologico di presentazione.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 11.01.2024, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Si osserva, inoltre, venendo al caso di specie, che (sposata con il Persona_9 Per_6
02.12.1950) e (sposata con il 10.12.1983), cittadine italiane Parte_3 Persona_7 in quanto discendenti dal cittadino italiano non hanno perduto lo status di Persona_1 cittadine italiane per effetto del matrimonio con i sopra indicati cittadini brasiliani. Invero, pur avendo contratto matrimonio durante la vigenza della legge n. 555/1912 1, le medesime hanno mantenuto la cittadinanza italiana in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, 3° comma, della citata legge, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87/75, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa.
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dai ricorrenti ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
Il ricorrente ha infatti provato per tabulas di essere discendente diretto di Persona_1
(o o o cittadino italiano, nato a NE (OR), Persona_10 Persona_11 Persona_12 il 21/10/1895, il quale non risulta abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 17/10/2023 dal
Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento
Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (all. 9).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte del ricorrente.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrente, dichiarando che lo stesso
è cittadino dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del g.o.p dott.ssa Tina AN:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente Parte_1
, in epigrafe compiutamente generalizzato, è cittadino italiano,
[...] - dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 17.12.2025
Il G.o.p
(Tina AN)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 10, 3° comma, della legge 555/1912 disponeva che “La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.”.