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Sentenza 23 ottobre 2024
Sentenza 23 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2024, n. 3945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3945 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2024 |
Testo completo
R. G. N. 9924/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Pier Paolo Napoletano); Parte_1 e
(avv. Margherita De Pasquale); CP_1
all'udienza del 23.10.2024, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata. L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di infortunio verificatosi in data 19.5.2022)- ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per CP_1 le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Nel caso di specie –in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico scaturito dall'infortunio e già valutato dall' in CP_1 sede amministrativa nella misura dell'11%- il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha quantificato il danno biologico nella superiore misura del 13%. L' deve essere, pertanto, condannato ad erogare CP_1 alla parte ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge. In considerazione della esigua differenza tra la valutazione effettuata dall' e quella compiuta CP_1 dal C.T.U. si ritiene equo disporre la parziale compensazione delle spese processuali tra le parti nella misura del 50%, ponendo le residue spese nonché quelle della C.T.U. –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' in forza della CP_1 sua soccombenza.
P.Q.M.
1 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-condanna l' ad erogare alla parte ricorrente CP_1 l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 13%, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo;
-compensa parzialmente le spese legali nella misura del 50% e condanna l' alla rifusione delle spese CP_1 processuali residue in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 600,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 23.10.2024 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Pier Paolo Napoletano); Parte_1 e
(avv. Margherita De Pasquale); CP_1
all'udienza del 23.10.2024, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata. L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di infortunio verificatosi in data 19.5.2022)- ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per CP_1 le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Nel caso di specie –in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico scaturito dall'infortunio e già valutato dall' in CP_1 sede amministrativa nella misura dell'11%- il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha quantificato il danno biologico nella superiore misura del 13%. L' deve essere, pertanto, condannato ad erogare CP_1 alla parte ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge. In considerazione della esigua differenza tra la valutazione effettuata dall' e quella compiuta CP_1 dal C.T.U. si ritiene equo disporre la parziale compensazione delle spese processuali tra le parti nella misura del 50%, ponendo le residue spese nonché quelle della C.T.U. –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' in forza della CP_1 sua soccombenza.
P.Q.M.
1 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-condanna l' ad erogare alla parte ricorrente CP_1 l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 13%, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo;
-compensa parzialmente le spese legali nella misura del 50% e condanna l' alla rifusione delle spese CP_1 processuali residue in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 600,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 23.10.2024 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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