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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/11/2024, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. 1427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
EP Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n.1427 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato in decisione all'udienza cartolare del 10.10.2024, promosso da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) l'1.05.1976, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.ta Francesca
Minniti, presso cui ha eletto domicilio
E
C.F.: ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(RC) il 21.01.1974, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.ta
Alessandra Rossella Nocera, presso cui ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 24.05.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Motta San Giovanni (RC) il 04/01/2003;
-considerato che con decreto del 14.06.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.10.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 05.10.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
1 -rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Motta San Giovanni (RC) il 04/01/2003; b) dal matrimonio sono nati i figli _1
(02.10.2004), maggiorenne ma non autosufficiente, e EP (25.10.2006) minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 14.06.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 24.05.2024 da e , così Controparte_1 Parte_1 provvede:
-pronuncia l'omologa della separazione tra e , Controparte_1 Parte_1 il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Motta San Giovanni (RC) Atto N. 2 parte 2 serie A - anno 2003, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minore EP viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso la madre, con possibilità per il padre di vederlo, previo avviso, nei giorni che saranno concordati con il figlio stesso. Lo stesso vale anche per la figlia , maggiorenne. _1
3. La casa coniugale è assegnata a con tutti gli arredi, la sig.ra Controparte_1 provvederà a ritirare dalla stessa solo gli effetti personali. Parte_1
4. Il sig. si obbliga a corrispondere entro i primi 5 giorni di ogni Controparte_1 mese, alla un assegno mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) a Parte_1 titolo di concorso al mantenimento dei figli maggiorenne, ma non _1 economicamente autosufficiente, e EP, assegno da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, purchè, previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
5. L'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
a partire dalla sottoscrizione del presente atto, pertanto, finchè non sarà corrisposto direttamente alla stessa le somme eventualmente ancora percepite dal CP_1 saranno dallo stesso versate alla Parte_1
Spese legali compensate.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Motta San Giovanni (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Reggio Calabria, 04/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna EP Campagna
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
EP Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n.1427 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato in decisione all'udienza cartolare del 10.10.2024, promosso da
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) l'1.05.1976, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.ta Francesca
Minniti, presso cui ha eletto domicilio
E
C.F.: ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(RC) il 21.01.1974, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.ta
Alessandra Rossella Nocera, presso cui ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 24.05.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Motta San Giovanni (RC) il 04/01/2003;
-considerato che con decreto del 14.06.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.10.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 05.10.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
1 -rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Motta San Giovanni (RC) il 04/01/2003; b) dal matrimonio sono nati i figli _1
(02.10.2004), maggiorenne ma non autosufficiente, e EP (25.10.2006) minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 14.06.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 24.05.2024 da e , così Controparte_1 Parte_1 provvede:
-pronuncia l'omologa della separazione tra e , Controparte_1 Parte_1 il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Motta San Giovanni (RC) Atto N. 2 parte 2 serie A - anno 2003, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minore EP viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso la madre, con possibilità per il padre di vederlo, previo avviso, nei giorni che saranno concordati con il figlio stesso. Lo stesso vale anche per la figlia , maggiorenne. _1
3. La casa coniugale è assegnata a con tutti gli arredi, la sig.ra Controparte_1 provvederà a ritirare dalla stessa solo gli effetti personali. Parte_1
4. Il sig. si obbliga a corrispondere entro i primi 5 giorni di ogni Controparte_1 mese, alla un assegno mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) a Parte_1 titolo di concorso al mantenimento dei figli maggiorenne, ma non _1 economicamente autosufficiente, e EP, assegno da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, purchè, previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
5. L'assegno unico per i figli sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
a partire dalla sottoscrizione del presente atto, pertanto, finchè non sarà corrisposto direttamente alla stessa le somme eventualmente ancora percepite dal CP_1 saranno dallo stesso versate alla Parte_1
Spese legali compensate.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Motta San Giovanni (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Reggio Calabria, 04/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna EP Campagna
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