Sentenza 25 luglio 2002
Massime • 2
Il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni lavorative, stabilito dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, non confligge con l'ordinamento comunitario, quale risulta a seguito della sentenza 11 dicembre 1997 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee; esso infatti non attiene, almeno in via esclusiva, al monopolio pubblico del collocamento, ma persegue lo scopo di garantire, con la effettività del rapporto di lavoro, una più forte tutela del diritto al lavoro dei lavoratori assunti dall'intermediario, impedendo, o, quantomeno, ostacolando elusioni fraudolente della disciplina posta a garanzia del lavoratore.
L'art. 6 bis del D.L. 18 gennaio 1993 n. 9, convertito con modifiche dalla legge 18 marzo 1993 n. 67, il quale - sostituendo il testo dell'art. 13 della legge n. 498 del 1992 - esenta espressamente le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale dal divieto posto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 in tema di intermediazione ed appalto di mere prestazioni di lavoro, non ha efficacia retroattiva e quindi suppone implicitamente la pregressa applicabilità del divieto anche agli enti pubblici non economici (quali USL e ASL) del settore, restando così irrilevante se - in violazione del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro - si costituisca un rapporto di pubblico impiego o una prestazione di lavoro di fatto, con conseguente violazione di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10987 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
3427/2000
3429/2000
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. MICHELE DE LUCA - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - I.R.I.S., AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 12 DI BIELLA, INAIL ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 01003/00 proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
nonché contro
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI socio ASSISTENZIALI I.R.I.S., AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 12 INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA BIELLA SOCIALE;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^. 02466/00 proposto da
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI I.R.I.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dei Colli della Farnesina, 56 presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIER VITTORIO MAGNANI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 4^ ricorso n^. 02467/00 proposto da:
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IR, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dei Colli della Farnesina, 56 presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIER VITTORIO MAGNANI, giusta delega in atti. - controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
IINAIL - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 5^ ricorso n^. 03427/00 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 12 DI BIELLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MINUTILLO TURTUR, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CAVALLO PERIN, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI I.R.I.S.;
- intimati -
e sul 6^ ricorso n^. 03429/00 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 12 BIELLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MINUTILLO TURTUR, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CAVALLO PERIN, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI IINFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 12/99 del Tribunale di BIELLA depositata il 11/01/99 R.G.N. 11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato PULLI per delega SGROI;
udito l'Avvocato MUCCIO;
udito l'Avvocato NERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso l'accoglimento del ricorso INPS;
accoglimento del per primo e secondo motivo del ricorso INAIL;
assorbito il terzo;
rigetto del ricorso incidentale della ASL;
accoglimento del ricorso incidentale del Consorzio INTERCOM). Svolgimento del processo
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Biella - in riforma delle sentenze del Pretore della stessa sede in data 21 maggio 1998, n. 164 e 162 - rigettava le domande proposte, in via monitoria, dall'INPS contro l'Azienda sanitaria locale n.12 di Biella e, mediante ordinanza ingiunzione, dall'INAIL contro l'Unità sanitaria locale n. 47 di Biella (soppressa e sostituita, nelle more del giudizio d'appello, dalla stessa Azienda sanitaria locale n. 12. di Biella), per ottenere il pagamento di contributi previdenziali e di premi, in dipendenza dell'utilizzazione (dal 1^ gennaio 1987 al 30 settembre 1989 e, rispettivamente, dal lo gennaio al 31 dicembre 1987) delle prestazioni di lavoratori assunti e retribuiti dal Consorzio intercomunale dei servizi socio - assistenziali IR (in violazione del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, di cui all'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960). Per quel che ancora interessa, osservava, infatti, il giudice d'appello:
il Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali IR è passivamente legittimato in quanto lo statuto dello stesso Consorzio (art.45) ne prevede la successione, a titolo universale, alla soppressa U.S.L. n. 47 "per la gestione associata dei servizi socio- assistenziali, nei rapporti in essere con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti" (così "derogando alla vicenda successoria disposta dalla legge 724/94, nell'esercizio dei poteri spettanti nel settore socio-assistenziale ai comuni e soltanto delegate alle usl");
il divieto (di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, cit.) non va disapplicato (a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 11 dicembre 1997, causa C-55/96), in quanto lo stesso divieto, "oltre a completare il sistema del monopolio del collocamento pubblico italiano, ha anche altre finalità di carattere pubblicistico, consistenti nella tutela dei lavoratori subordinati, che, per effetto di accordi illeciti, potrebbero essere pregiudicati nei propri diritti contrattuali e previdenziali".
- tuttavia, tale divieto (di cui all'art. 1 legge n. 1369 del 1960, cit., appunto) non si applica agli enti pubblici non economici, in quanto, da un lato, la violazione dello stesso divieto darebbe luogo (ai sensi del quinto comma delle stesso art.1) all'instaurazione di rapporti di pubblico impiego e, dall'altro, la prospettata inapplicabilità risulta espressamente stabilita con norma interpretativa (art. 13, primo comma, legge n. 498 del 1992 e successive modifiche).
Avverso la sentenza d'appello, l'INPS e l'INAIL propongono separati ricorsi per cassazione, affidati ad uno ed a tre motivi, rispettivamente.
L'Azienda sanitaria locale n. 12 di Biella ed il Consorzio intercomunale dei servizi socio - assistenziali IR resistono con separati controricorsi e propongono, contestualmente, ricorso incidentale - affidato ad un motivo - e, rispettivamente, ricorso incidentale condizionato - affidato a due motivi - ai quali resistono, con separati controricorsi, l'INPS e l'INAIL. L'Azienda sanitaria locale n. 12 di Biella ed il Consorzio intercomunale dei servizi socio - assistenziali IR hanno presentato memorie.
Motivi della decisione.
1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza (art.335 c.p.c.).
2.1. Con l'unico motivo del proprio ricorso principale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.2126 c.c., 1 della legge n. 1369 del 1960, 13 della legge n.498 del 1992, come sostituito dall'art. 8 bis del decreto-legge n. 9, come convertito con modifiche dalla legge n. 67 del 1993), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - l'INPS censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile, agli enti pubblici non economici, il divieto di intermediazione e di interposizioni nelle prestazioni di lavoro (di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, cit.), sebbene la prestazione di fatto con violazione di legge
(art.2126 c.c., cit.) sia sufficiente per sorreggere la dedotta obbligazione contributiva - a prescindere dalla contestata instaurazione di rapporti di pubblico impiego - e, peraltro, non abbia effetto retroattivo l'esplicita negazione dell'applicabilità dello stesso divieto (di cui all'art. 13 della legge n.498 del 1992, come sostituito dall'art. 8 bis del decreto-legge n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge n. 67 del 1993, cit.). Con il primo motivo del proprio ricorso principale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.2126 c.c., 1 e 8 della legge n. 1369 del 1960), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - l'INAIL censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile, agli enti pubblici non economici, il divieto di intermediazione e di interposizioni nelle prestazioni di lavoro (di cui alliart. 1 legge n. 1369 del 1960, cit.), sebbene l'applicabilità sia prevista, sia esplicitamente (comma 4 dello stesso art. 1) che implicitamente (art. 8 della legge, che reca alcune esclusioni esplicite), e sebbene la prestazione di fatto con violazione di legge (art.2126 c.c.) sia sufficiente per sorreggere la dedotta obbligazione contributiva, a prescindere dalla contestata instaurazione di rapporti di pubblico impiego.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso principale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art13 della legge n.498 del 1992, come sostituito dall'art. 8 bis del decreto- legge n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge n. 67 del 1993), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - l'INAIL censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile, agli enti pubblici non economici, il divieto di intermediazione e di interposizioni nelle prestazioni di lavoro (di cui all'art. 1 legge n. 1369 del 1960), sebbene non abbia effetto retroattivo l'esplicita negazione dell'applicabilità dello stesso divieto (di cui all'art. 13 della legge n.498 del 1992, come sostituito dall'art. 8 bis del decreto-legge n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge n. 67 del 1993, cit.). Con il terzo motivo dello stesso ricorso principale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 4 e 9 DPR n. 1124 del 1965), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5,
c.p.c.) - l'INAIL censura la sentenza impugnata per avere negato la sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro, in testa all'azienda sanitaria locale, sebbene fosse stata provata la fittizietà dell'appalto.
Con l'unico motivo del proprio ricorso incidentale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.86 e 90, n.1, del Trattato della Comunità europea), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - l'Azienda sanitaria locale n. 12 di Biella censura la sentenza impugnata per avere negato, peraltro senza motivazione adeguata, la disapplicazione del divieto di intermediazione e di interposizioni nelle prestazioni di lavoro (di cui all'art.1 legge n. 1369 del 1960), a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (11 dicembre 1997, causa C-55/96), sebbene ne risulti che "l'abuso di posizione dominante" posto in essere, per effetto delle leggi n. 264 del 1949 e n. 1369 del 1960, si risolve, in definitiva "in una limitazione della prestazione a danno dei destinatari del servizio" di mediazione ed interposizione tra domanda ed offerta di lavoro, riservata agli Uffici pubblici di collocamento.
Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale condizionato - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 ss. c.c., 6 legge n. 724 del 1994, principi relativi alla successione tra enti pubblici e all'efficacia degli atti negoziali), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il Consorzio intercomunale dei servizi socio - assistenziali IR censura la sentenza impugnata per avere affermato la propria successione universale alla soppressa Unità sanitaria locale n. 47, in base a previsione (art.45) dello statuto dello stesso Consorzio, senza motivarne l'interpretazione proposta, sebbene l'Unità sanitaria soppressa sia stata sostituita dall'Azienda sanitaria locale n. 12, ma i debiti siano stati trasferiti alla regione (ai sensi dell'art. 6 legge n. 724 del 1994). Con il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale condizionato - denunciando (ai sensi dell'art.360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.1 della legge n. 1369 del 1960) - il Consorzio intercomunale dei servizi socio - assistenziali IR censura impugnata per avere negato la disapplicazione del divieto di intermediazione e di interposizioni nelle prestazioni di lavoro (di cui all'art.1 legge n. 1369 del 1960), a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (11 dicembre 1997, causa C 55/96).
2.2. Componendo il contrasto di giurisprudenza, insorto nell'ambito delle sezioni semplici, le sezioni unite di questa Corte (vedine la sentenza 23 maggio 2001, n. 212) ha enunciato il principio di diritto seguente:
"Qualora la parte, interamente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse - al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire - applicabili anche al giudizio di legittimità (art. 141, comma 1, disp. att. c.p.c.) - non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti.
Alla luce di tale principio, dev'essere esaminato e deciso, con priorità, il primo motivo del ricorso incidentale condizionato del Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali IR - che ripropone la questione preliminare di merito, attinente alla propria legittimazione passiva ad agire (legitimatio ad causam) - senza tenere conto, per quanto si è detto, della "subordinazione" dello stesso ricorso incidentale all'accoglimento dei ricorsi principali. Segue, nell'ordine logico, l'esame e la decisione del secondo motivo dello stesso ricorso incidentale condizionato del Consorzio e l'unico motivo del ricorso incidentale dell'Azienda sanitaria locale n. 12 di Biella, che invocano la disapplicazione del divieto di intermediazione e di interposizioni nelle prestazioni di lavoro (di cui all'art.1 legge n. 1369 del 1960), a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (11 dicembre 1997, causa C 55/96). Da ultimi, vanno esaminati e decisi i ricorsi principali dell'INPS e dell'INAIL, che investono la decisione di merito della sentenza impugnata.
2.3 La legittimazione passiva ad agire del Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali IR riposa - secondo la sentenza impugnata, investita sul punto dal primo motivo del ricorso incidentale condizionato del Consorzio - sullo statuto dello stesso Consorzio (art.45), che ne prevede la successione, a titolo universale, alla soppressa U.S.L. n. 47 "per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali, nei rapporti in essere con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti". Ora l'interpretazione di detto statuto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 5362/2001, 8435/2001 5275/2000, 10568/99, 11046/97) - solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica (art. 1362 ss. c.c.) e per vizi di motivazione (art. 360, n.5, C.P.C.). Tuttavia non risultano denunciati specificamente dal Consorzio ricorrente - e, comunque, non sussistono nella sentenza impugnata - violazioni dei canoni prospettati, nella interpretazione dello statuto dello stesso Consorzio, ne' lacune o illogicità nella motivazione che la sorregge.
Nè rileva, in contrario, la previsione (art. 6 legge n. 724 del 1994) che, a seguito della soppressione delle Unità sanitarie locali
(USL) e della conseguente istituzione delle Aziende sanitarie locali (ASL), sono state le regioni a succedere ex lege, a titolo particolare, nei rapporti obbligatori facenti capo agli enti soppressi (vedi, per tutte, Corte cost. n. 89/2000, Cass., sez. un. N. 1237/2000, sez. lav. n. 14010/2001, 5220/2001, 4979/2001,
4450/2001, 10667/2000). La prospettata disciplina legale della successione tra enti pubblici - nei rapporti obbligatori considerati - non preclude, infatti, che le obbligazioni medesime possano essere assunte da privati (quale il Consorzio ricorrente) mediante atti di autonomia negoziale (quale lo statuto dello stesso Consorzio).
Va pertanto rigettato, perché infondato, il primo motivo del ricorso incidentale condizionato del Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali IR.
Parimenti infondati sono il secondo motivo dello stesso ricorso e l'unico motivo del ricorso incidentale dell'Azienda sanitaria locale n. 12 di Biella.
2.4. È ben vero, infatti, che il giudice nazionale italiano (e di ogni altro paese membro dell'Unione europea) deve disapplicare disposizioni e norme dell'ordinamento interno contrastanti con l'ordinamento comunitario, quale risulta sia da trattati e fonti derivate (regolamenti, direttive), sia dalla giurisprudenza - che ha, parimenti, natura ed efficacia di fonte di quell'ordinamento (vedi, per tutte, Corte cost. n. 113185) - della Corte di giustizia delle Comunità europee (vedi, per tutte, Cass. n. 3841/2002, 6307/2001, 10316/2001, 8504/99). Tuttavia il divieto di intermediazione e di interposizioni nelle prestazioni di lavoro (di cui all'art.1 legge n. 1369 del 1960) non confligge con l'ordinamento comunitario, quale risulta a seguito dell'invocata sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (11 dicembre 1997, causa C-55/96). Ne risulta stabilito, infatti, che lo stato membro (nella specie, la Repubblica italiana), vietando qualunque attività di mediazione e interposizione tra la domanda e l'offerta di lavoro che non sia svolta da uffici pubblici di collocamento, viola la disciplina comunitaria della concorrenza (art.86, 90 del Trattato istitutivo della Comunità europea), se determina una situazione per cui gli stessi uffici pubblici siano necessariamente indotti a sfruttare abusivamente la loro posizione dominante, come si verifica, in particolare, qualora ricorrano i seguenti "presupposti"; a) gli uffici pubblici non sono palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro;
b) l'espletamento delle attività di collocamento, da parte delle imprese private, è reso impossibile da disposizioni di legge che vietino tali attività, comminando sanzioni penali e amministrative;
c) le attività di collocamento possono estendersi a cittadini o territori di altri Stati membri.
Il divieto di intermediazione e di interposizioni nelle prestazioni di lavoro (di cui all'art.1 legge n. 1369 del 1960, cit.), tuttavia, non attiene, almeno in via esclusiva, al monopolio pubblico del collocamento - che risulta investito dalla sentenza della Corte di giustizia CE - ma persegue lo scopo (ratio) di garantire, sentenza della Corte di giustizia CE con la effettività del rapporto di lavoro, una "più forte tutela (anche) del diritto al lavoro dei lavoratori assunti dall'intermediario" (vedi Corte cost. n. 191/92), impedendo o, quantomeno, ostacolando elusioni fraudolente delle stesse tutele (vedi Cass. n. 5841/85, 5184/83, 3104/80, 6558/79, che, significativamente, considerano in frode alla legge fattispecie di pseudo-appalto di manodopera, verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 1369 del 1960). I ricorsi incidentali, pertanto, vanno rigettati integralmente. Sono fondati, invece, i ricorsi principali dell'INPS e dell'INAIL.
2.5. Il divieto di intermediazione e di interposizioni nelle prestazioni di lavoro (di cui all'art.1 della legge n. 1369 del 1960, cit.) si applica - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 225/99, 13074, 9107, 7709, 6154, 3554/91, 12027, 10183, 1384/90 delle sezioni unite, n. 3172/2002, 7110/86, 5800/85 della sezione lavoro;
vedi, altresì, Corte cost n. 191/92, cit.) - anche agli enti pubblici non economici (quali USL e ASL), ai quali risulta estesa, espressamente (quarto comma dello stesso art.1 della legge n. 1369 del 1960), e ribadita, implicitamente, dalla prevista salvezza della esclusione di alcuni enti, indicati tassativamente (art.8 legge n. 1369 del 1960; vedi Corte cost. n. 191/92, cit.). Tuttavia la stessa disposizione (di cui all'art. 13 della legge n.498 del 1992, come sostituito dall'art. 13 bis del decreto-legge n. 9,
convertito, con modifiche, dalla legge n. 67 del 1993, cit.) - che esplicitamente nega, senza effetto retroattivo (in tal senso, vedi Cass. n. 1465/99), l'applicazione di quel divieto alle "istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale" (come agli altri enti pubblici, che vi sono contemplati) - implicitamente suppone la pregressa applicabilità del divieto ai medesimi enti. L'irretroattività prospettata preclude, poi, l'applicazione della disposizione in esame alle dedotte fattispecie, perché temporalmente collocate in periodi (dal 1^ gennaio 1987 al 30 settembre 1989 e, rispettivamente, dal 1^ gennaio al 31 dicembre 1987, appunto) precedenti rispetto alla sua entrata in vigore.
Peraltro, l'insorgenza delle obbligazioni contributive - dedotte nel presente giudizio - prescinde dalla forma (ex art.35 cost.) della prestazione lavorativa - che ne costituisce il presupposto - in quanto quelle obbligazioni possono sorgere in dipendenza di "qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato" e, persino, della prestazione di fatto con violazione di legge (art.2126 c.c.: vedi Cass. n. 10556195, anche in motivazione).
A fine del decidere, non rileva, quindi, la soluzione della questione se - in dipendenza della violazione del divieto di intermediazione e di interposizioni nelle prestazioni di lavoro (di cui all'art.11 della legge n. 1369 del 1960, cit.), da parte di un ente pubblico
(diverso, come nella specie, da quelli contemplati dall'art. 8 della stessa legge: vedi Corte cost. n. 191/92) - si costituisca (ai sensi del quinto comma dello stesso art.1 della legge n. 1369 del 1960, cit.) un rapporto di pubblico impiego - senza concorso - oppure un rapporto di lavoro subordinato, affatto diverso, o la prestazione di fatto con violazione di legge (sul punto, oltre Corte cost. n. 191/92 e Cass. 10556/95, cit., vedi Cons. stato, sez. 4^, n. 174/96). Tanto basta per accogliere i ricorsi principali dell'INPS e dell'INAIL.
3. Pertanto, previa riunione, vanno accolti i ricorsi principali dell'INPS e dell'INAIL, mentre vanno rigettati sia il ricorso incidentale condizionato del Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali IR, sia il ricorso incidentale dell'Azienda sanitaria locale n. 12 di Biella.
Per l'effetto, la sentenza impugnata dev'essere cassata - in relazione ai ricorsi accolti - con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi ai principi di diritto enunciati - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
Accoglie i ricorsi principali dell'INPS e dell'INAIL; Rigetta il ricorso incidentale condizionato del Consorzio intercomunale dei servizi socio-assistenziali IR ed il ricorso incidentale dell'Azienda sanitaria locale n. 12 di. Biella;
Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai ricorsi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Torino, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002