Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10987
CASS
Sentenza 25 luglio 2002

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Il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni lavorative, stabilito dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, non confligge con l'ordinamento comunitario, quale risulta a seguito della sentenza 11 dicembre 1997 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee; esso infatti non attiene, almeno in via esclusiva, al monopolio pubblico del collocamento, ma persegue lo scopo di garantire, con la effettività del rapporto di lavoro, una più forte tutela del diritto al lavoro dei lavoratori assunti dall'intermediario, impedendo, o, quantomeno, ostacolando elusioni fraudolente della disciplina posta a garanzia del lavoratore.

L'art. 6 bis del D.L. 18 gennaio 1993 n. 9, convertito con modifiche dalla legge 18 marzo 1993 n. 67, il quale - sostituendo il testo dell'art. 13 della legge n. 498 del 1992 - esenta espressamente le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale dal divieto posto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 in tema di intermediazione ed appalto di mere prestazioni di lavoro, non ha efficacia retroattiva e quindi suppone implicitamente la pregressa applicabilità del divieto anche agli enti pubblici non economici (quali USL e ASL) del settore, restando così irrilevante se - in violazione del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro - si costituisca un rapporto di pubblico impiego o una prestazione di lavoro di fatto, con conseguente violazione di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10987
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10987
    Data del deposito : 25 luglio 2002

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