Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2001, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
A C E I R.G.N. 17578/98 сс 61803 00870 / 01 L 6 N 8 B O 9 I 1 Z / A I N A 8 / R R - 6 T 2 A B S . I 22/9/2000 T . R L . U G L P . E B ow. 1779 A I Cr D R . R L NON B T E Å A D D T I E S RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. A 3 T N I 1 E N R S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . E E I S N T A SEZIONE TRIBUTARIA E UFFICIO CONE A M Richiesta copia studio composta dai signori: IL SOLE 24 ORE dal Sig._ 3000 CARBONE presidente dott. Vincenzo perdiritti. ALTIERI consigliere 11. 3 GEN. 2001 dott. Enrico IL CANCELLIERE dott. Giuseppe MARZIALE cons. relatore dott. Eugenio AMARI consigliere dott. Antonio MERONE consigliere Ogg. Tributi/agevolazioni/ ha pronunciato la seguente: prima casa/acquisto SENTENZA sul ricorso proposto da: CANCELLERA 1 0 AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Al Sig. Avv. Gen. Statç GIOVANNA GASBARRO;
rilasciata copia - intimata - en. per notifica Carta bellata L. 40.000 "12.000 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Dir. Copia Totale L. 52.000 Toscana n. 24/10/97 del 12 luglio 1997. Roma, 20 FEB. 2001 IL CANCELLIERI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Gius Marziale CAMPIONE CIVILE 33/00 N.-64803 0 5 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 settembre 2000 dal relatore cons. dott. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che la signora GI RR, proponeva ricorso alla - Commissione tributaria provinciale di Livorno avverso l'avviso con il quale l'Ufficio del Registro di quella città aveva liquidato l'imposta suppletiva di registro da lei dovuta in relazione all'acquisto di un alloggio, a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 2 del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118, di cui aveva chiesto di poter fruire, pur avendo già goduto di quelle accordate dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, in relazione ad altro acquisto immobiliare precedentemente effettuato;
che il ricorso veniva accolto dalla Commissione adita, la cui decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale che, respingendo l'appello proposto dall'Ufficio, ribadiva il diritto del contribuente di fruire dei benefici accordati dalla legge n. 118/85; che l'Amministrazione chiede la cassazione di tale sentenza con un unico motivo di ricorso;
che l'intimata, alla quale il ricorso è stato notificato il 9 ottobre Giuseppe Marziale 2 1998, non resiste. Considerato in diritto che la Commissione tributaria regionale, nel riconoscere il diritto della contribuente a fruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 2, d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118), da lei richiesti al momento dell'acquisto, ha posto in evidenza che tali benefici e quelli contemplati dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, si pongono in una posizione di quindi legittimamente autonomia € possono reciproca concorrere;
dall'Amministrazione che tale assunto viene contestato finanziaria che - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, primo comma, D.L. n. 12/85 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 118/85), in relazione all'art. 1, legge n. 168/82 e alla legge 31 dicembre 1991, n. 415; nonché vizio di motivazione - censura la decisione impugnata, rilevando che le leggi sopra indicate sono parte integrante di una disciplina E U R S P organica, diretta ad agevolare l'acquisto della prima casa e che non può quindi fruirsi delle provvidenze previste da una di esse dopo aver già usufruito di quelle accordate dall'altra; che la cumulabilità dei benefici previsti dalle due leggi sopra indicate era stata di recente riconosciuta da questa Corte sul duplice rilievo: a) che la formulazione l'art. 2, primo comma, d.l. Giuseppe Marziale 3 7 febbraio 1985, n. 12, è assai precisa e non contiene alcun riferimento ai benefici accordati dalle norme precedentemente in vigore;
b) che tale riferimento compare, per la prima volta, nell'art. 3, secondo comma, legge 31 dicembre 1991, n. 415, ma con riferimento ai trasferimenti posti in essere successivamente a tale data e non può essere quindi considerato quale espressione di un principio generale, implicitamente desumibile dall'ordinamento (Cass. 19 maggio 1999, n. 4840; 12 novembre 1999, n. 12540; 3 marzo 2000, n. 2399); che ogni residuo dubbio, a tale riguardo, è comunque venuto meno a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui art. 7, nono comma, ha espressamente stabilito, con disposizione interpretativa, e come tale applicabile anche per il passato, che ai "trasferimenti a titolo oneroso per i quali era stata chiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2, d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste R E P U dall'art. 1, legge 22 aprile 1982, n. 168"; che il ricorso deve essere pertanto respinto;
che, non avendo l'intimata svolto in questa fase alcuna attività - difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Giuseppe Marziale " Così deciso, in Roma, nella camera di 2000. Il Presidente Криви IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 1 Giuseppe Marziale consiglio del 22 settembre 'estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi ..... 22 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio A S A S C ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B-N. 5 TRIBUTARIA MATERIA 5