Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/1999, n. 10568
CASS
Sentenza 25 settembre 1999

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L'interpretazione delle norme statutarie delle Casse di risparmio, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, al qual fine non è sufficiente il mero richiamo degli artt. 1362 e segg. cod. civ. ed è invece necessario che siano specificamente indicati i canoni in concreto inosservati ed il modo in cui il giudice si sia da essi discostato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto che per la pensione privilegiata di cui all'art. 13 dello Statuto del Fondo della Cassa di risparmio di Torino occorresse un periodo ventennale di effettiva contribuzione al medesimo Fondo e quindi a tale limitato fine non fossero computabili eventuali periodi contributivi precedenti esistenti presso l'INPS).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/1999, n. 10568
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10568
    Data del deposito : 25 settembre 1999

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