Sentenza 25 settembre 1999
Massime • 1
L'interpretazione delle norme statutarie delle Casse di risparmio, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, al qual fine non è sufficiente il mero richiamo degli artt. 1362 e segg. cod. civ. ed è invece necessario che siano specificamente indicati i canoni in concreto inosservati ed il modo in cui il giudice si sia da essi discostato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto che per la pensione privilegiata di cui all'art. 13 dello Statuto del Fondo della Cassa di risparmio di Torino occorresse un periodo ventennale di effettiva contribuzione al medesimo Fondo e quindi a tale limitato fine non fossero computabili eventuali periodi contributivi precedenti esistenti presso l'INPS).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/1999, n. 10568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10568 |
| Data del deposito : | 25 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente
Dott. Donato FIGURELLI Consigliere
Dott. Giovanni MAZZARELLA rel. Consigliere
Dott. Pasquale PICONE Consigliere
Dott. Paolo STILE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AI AN rapp.to e difeso dagli avv. ti Paolo Pini e Livio Bussa, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Viale Glorioso, n. 13, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO
in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., prof. Enrico Filippi, rapp.to e difeso dagli avv.ti Paolo Catalano, del Foro di Torino, e Mario Contaldi, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 63, giusta procura a margine del controricorso
- controricorrente -
contro
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., prof. Enrico Filippi, rapp.to e difeso dagli avv.ti Paolo Catalano, del Foro di Torino, e Mario Contaldi, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 63, giusta procura a margine del controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 06982/96 del 26.09/09.10.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 marzo 1999 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Livio Bussa, per GA NO, e Paolo Catalano, per la Banca Cassa di Risparmio di Torino s.p.a. e per il Fondo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio di Torino;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 07 ottobre - 03 novembre 1994 il Pretore di Torino rigettava la domanda proposta da NO GA contro la Banca Cassa di Risparmio di Torino e il Fondo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio di Torino con ricorso depositato il 23 giugno 1994 diretta alla condanna degli enti convenuti al pagamento in suo favore della pensione, decorrente dall'01 gennaio 1994, corrispondente ai contributi previdenziali versati e ricongiunti presso il Fondo negli importi liquidandi. Aveva dedotto il GA che presso il Fondo erano stati ricongiunti altri e diversi periodi contributivi esistenti presso l'Inps per complessivi anni sei e giorni dieci corrispondenti ad altro rapporto di lavoro, al corso di laurea e al periodo di servizio militare, da valere ai fini della determinazione della pensione in aggiunta a quelli originariamente maturati, e che il Fondo aveva negato.
Il Tribunale di Torino respingeva l'appello e confermava la sentenza pretorile;
spese del grado interamente compensate tra le parti.
Osserva il Tribunale: la previsione della pensione di cui al n. 4 dell'art. 13 dello Statuto del Fondo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio di Torino (d'ora in avanti Statuto), applicabile alla posizione dimissionaria del GA, va interpretata in termini restrittivi in rapporto alle ipotesi di pensioni di cui ai punti precedenti del medesimo art. 13 citato, vertendosi in tema di prestazione di maggior favore attribuita a vantaggio dei soli iscritti al Fondo;
detta disposizione prevede che per la prestazione richiesta al requisito dell'iscrizione ventennale al Fondo deve aggiungersi quello della effettiva contribuzione al medesimo Fondo e per il medesimo periodo ventennale;
la tesi dell'appellante (utilizzo ai fini del diritto e della misura della pensione unica di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa alla stregua delle norme della gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa), certamente fondata quanto alle pensioni di cui ai punti da uno a tre dell'art. 13 dello Statuto del Fondo, non trova invece applicazione in riferimento alla pensione "privilegiata" di cui al successivo punto 4 del medesimo art. 13, non trovando quest'ultima, per la sua specialità, alcun parallelismo con il regime dell'A.G.O., e non contrastando con l'assunto il principio ex art. 7, primo comma, della legge n. 29 del 1979. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza GA NO demandando ad unico, complesso motivo di censura il richiesto annullamento della decisione impugnata.
La Banca Cassa di Risparmio di Torino e il Fondo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio di Torino si sono costituiti con separati controricorsi.
GA NO e il Fondo controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso GA NO denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 della legge 07 febbraio 1879, n.29, in relazione all'art. 22 della legge n. 153 del 1969 e all'art. 13, n. 04, dello Statuto del Fondo Pensioni per i Dipendenti della Cassa di Risparmio di Torino: l'art 7 della legge n. 29 del 1979 fissa il principio generale secondo cui "ai fini della maturazione della pensione de qua, la prevista anzianità ventennale di iscrizione vada intesa come riferita alla globalità dei contributi sia maturati presso il Fondo stesso sia ricongiunti"; l'assunta esclusione della pensione di cui al n. 4 dell'art. 13 dello Statuto da parte del giudice di appello contrasta con la previsione ex art. 2 della medesima legge n. 29 del 1979, che, a sua volta, prevede la possibilità di integrare con la contribuzione volontaria quella versata in costanza di effettiva attività lavorativa;
l'art. 22 della legge n. 153 del 1969, precedente all'approvazione dello
Statuto, prevede il duplice requisito della effettività della contribuzione e della "costanza di lavoro", così come altre disposizioni legislative (art. 14 d. lgs. n. 503 del 1992) non risultanti entrambi, invece, dal corrispondente testo dello Statuto;
la stessa tesi del Tribunale contrasta con le norme sul riscatto degli anni di laurea, che consentono detta operazione "con l'effettivo versamento della relativa contribuzione"; l'intero periodo ultraventennale opposto dal GA si configura come interamente coperto da effettiva contribuzione in rapporto alla effettività di prestazione lavorativa, o anche di studio, alla prima equiparata;
lo stesso Fondo in più riprese aveva riconosciuto la valenza delle contribuzioni ricongiunte ai fini della pensione di anzianità; il GA aveva presentato le dimissioni a condizione del riconoscimento della integrazione delle contribuzioni effettive al Fondo con quelle di cui aveva richiesto e ottenuto la ricongiunzione (donde la vocatio in jus anche della Banca Cassa di Risparmio di Torino). Il ricorso del GA è infondato e va rigettato.
La sentenza impugnata opera una netta distinzione fra le prestazioni previdenziali previste ai punti 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 13 dello Statuto e quella di cui al successivo n. 4 "la pensione diretta spetta all'iscritto, cessato dal servizio" etc. anche "a qualunque età quando l'iscritto abbia raggiunto, alla data del 31 dicembre 1992, almeno vent'anni di servizio presso la Banca coperti da contribuzione al Fondo", e rileva la mancata maturazione dei requisiti richiesti per il diritto a tale ultima prestazione, che è quella richiesta dal GA, perché quest'ultimo non può vantare la effettiva contribuzione al Fondo per il medesimo periodo ventennale, avendo il ricorrente fatto affidamento, ai fini del detto requisito, sul riscatto di periodi di studio, di servizio militare e di prestazione lavorativa con diverso datore di lavoro, dei quali aveva richiesto (ed ottenuto), usufruendo della facoltà ex art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la ricongiunzione presso il Fondo
stesso: in buona sostanza il Tribunale ha ritenuto, così interpretando le norme di natura contrattuale, l'indefettibile necessità della sussistenza, ai fini della prestazione privilegiata di cui al punto 4 sopra indicato, della ventennale iscrizione al Fondo coperta dall'altrettanto ventennale versamento dei prescritti contributi al Fondo stesso.
Orbene, va subito rilevato che con il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità il GA indugia su una serie di principi generali, la cui valenza non è affatto contestata dalla sentenza, ancorché da essa ricondotti ai soli casi di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 13 dello Statuto (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità e pensione di invalidità), e non anche, però, a quello di cui al successivo punto 4, la cui connotazione è ritenuta del tutto peculiare, in quanto autonoma da ogni corrispondente vincolo legislativo posto dalle norme imperative sull'assicurazione generale obbligatoria, e ritenuta, con valenza pattizia fra le parti, valevole esclusivamente per gli iscritti al Fondo, e, conclusivamente, soggetta ai requisiti minimi dalla stessa disposizione indicati. Più precisamente, con il motivo di ricorso in esame il GA, pur denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 della citata legge n. 29 del 1979, sostanzialmente prende posizione nei confronti della sentenza nella parte in cui quest'ultima assume che "la previsione del n. 4 dell'art. 13" dello Statuto "al requisito dell'iscrizione ventennale al Fondo aggiunge quello dell'effettiva contribuzione (pure per 20 anni)", sicché "le considerazioni sistematiche e letterali implicite in quanto sin qui detto richiedono quindi che si attribuisca a tale testuale indicazione (effettività della contribuzione, n.r.) il valore di una caratteristica restrittiva, legittimamente introdotta proprio perché si tratta di una prestazione di maggior favore attribuita a vantaggio dei soli scritti al Fondo"; il che, secondo il Tribunale, si tradurrebbe nella impossibilità di applicare, ai soli fini della pensione di cui al punto 4 dell'art. 13 dello Statuto, il principio generale secondo cui "la prevista anzianità ventennale di iscrizione al Fondo vada intesa come riferita alla globalità dei contributi sia maturati presso il Fondo stesso sia ricongiunti", ancorché, e ciò ai fini delle altre pensione di cui ai punti 1, 2 e 3 dello stesso art. 4, "l'effettività della contribuzione debba valere anche per quella ricongiunta e non solo per quella maturata direttamente". Così operando in questa sede, il ricorrente sostanzialmente denunzia solo ed esclusivamente l'errata interpretazione del Tribunale in ordine all'espressione "effettiva contribuzione", nei confronti della quale oppone la sua interpretazione: sul presupposto che i periodi ricongiunti e assoggettati a riscatto sono comunque portatori della relativa contribuzione concretamente erogata, in sostanza con la detta espressione "si voleva, considerato che l'erogazione del trattamento pensionistico dopo venti anni di contribuzione al Fondo Pensioni costituiva indubbiamente un trattamento privilegiato, non depauperare il Fondo Pensioni CRT se prima non ci fosse stata almeno una contribuzione ventennale effettivamente versata".
Ma, la interpretazione delle norme regolamentari e statutarie sono assoggettate alle regole ermeneutiche di interpretazione delle disposizioni contrattuali a norma degli artt. 1362 e segg. c.c. (fra tutte, Cass. 12.12.1989, n. 0 5507: "l'interpretazione delle norme statutarie del Banco di Napoli, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, al qual fine non è sufficiente il mero richiamo degli artt. 1362 e segg. cod. civ. ed è invece necessario che siano specificamente indicati i canoni in concreto inosservati ed il modo in cui il giudice si sia da essi discostato"), sicché, aldilà della titolazione del motivo di ricorso in esame, la censura, nei termini sostanzialmente proposti, si appalesa anche inammissibile, non rinvenendosi alcuna indicazione del canone interpretativo violato, ma soltanto (assolutamente insufficienti) riferimenti ai principi legali di ordine generale - peraltro, come si è detto, condivisi dal giudice di appello, ancorché dallo stesso ritenuti estranei alla pensione de qua - e ai provvedimenti della Banca C.R.T. in applicazione dei medesimi principi.
Nè, tanto meno, trovano ingresso le lamentele circa il comportamento (iniziale) asseritamente adesivo della Banca quanto alle proprie determinazioni nel corso dell'espletamento della pratica di dimissioni del GA, atteso che (vedi controricorsi e note autorizzate) gli stessi elementi di fatto della detta procedura conclusiva del rapporto sono diversamente prospettati dalle parti in contesa.
Il ricorso, pertanto, va rigettato;
sussistono giusti motivi (natura delle questioni trattate) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la C O R T E rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 1999