Art. 13. (( 1. I divieti previsti dall' articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 369 , non trovano applicazione per le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale.
2. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ))
2. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ))