Versione
13 gennaio 1993
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21 marzo 1993
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Art. 13. (( 1. I divieti previsti dall' articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 369 , non trovano applicazione per le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale.
2. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ))
2. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ))
Commentario • 1
- 1. Le conseguenze di una sentenza di incostituzionalitàRedazione · https://www.diritto.it/ · 21 dicembre 2001 · 0.6446486
Di Alessandro Ludovici Qui di seguito verrà effettuata un'ampia disamina sulle più importanti sentenze della Cassazione, della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e dei Tribunali di merito sulla problematica relativa a rapporti costituitisi in base ad una norma dichiarata successivamente incostituzionale. “La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta non già l'abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l'annullamento della norma dichiarata contraria alla costituzione, bensì la disapplicazione della stessa, dando luogo ad un fenomeno che si colloca, sul piano effettuale, in una posizione intermedia tra l'abrogazione, avente di …
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Giurisprudenza • 32
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/08/2010, n. 5223Provvedimento: […] La provincia ed il Ministero intimati si costituivano in giudizio e resistevano al ricorso, richiamandosi al d.l. n. 702/1978, conv. legge n. 3/1979, ed all'art. 13, legge n. 498/1992, per i contratti di lavoro a tempo determinato : disciplina entrata in vigore successivamente, ma pur sempre applicabile alle situazioni ancora non definite.Leggi di più...
- violazione di legge e eccesso di potere·
- delibere autorit·
- riconoscimento del servizio pre-ruolo·
- contratti di lavoro a tempo determinato·
- art. 74, d.lgs. n. 29/1993·
- servizio pre-ruolo·
- prescrizione decennale