Sentenza 15 marzo 2002
Massime • 2
L'art. 25 della legge n. 223 del 1991, che ha reso generale la facoltà dei datori di lavoro di effettuare richieste nominative agli uffici di collocamento, non rimuove il contrasto tra la normativa nazionale che stabilisce il divieto di qualsiasi attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta dagli uffici pubblici di collocamento e gli artt. 86 e 90, n. 1, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge n. 1203 del 1957, se si accerti, o non sia contestata in fatto, l'assoluta incapacità del sistema di collocamento pubblico a soddisfare la domanda esistente sul mercato del lavoro in un determinato territorio; da un lato, infatti, la generalizzata possibilità di richiesta nominativa ha attenuato ma non eliminato il regime di monopolio e, dall'altro, il persistente "tramite" dell'ufficio di collocamento non si è trasformato in un "pubblico controllo successivo", come tale astrattamente compatibile con una libera mediazione, la quale può ritenersi sussistente solo nel caso in cui le assunzioni possano essere disposte senza alcuna preventiva autorizzazione dell'ufficio pubblico. Il giudice italiano che accerti l'assoluta incapacità del sistema di collocamento pubblico a soddisfare la domanda esistente sul mercato di lavoro deve, quindi, deve pertanto disapplicare, in base alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 11 dicembre 1997, in causa C - 55/96, la normativa nazionale che, fino alla diversa regolamentazione della materia ad opera dell'art. 9 - bis del D.L. n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 608 del 1996, rendeva comunque impossibile l'espletamento delle attività di collocamento da parte delle imprese private, prevedendo sanzioni penali e amministrative per la violazione di tale divieto. (Fattispecie relativa ad un provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria per assunzioni di lavoratori non per il tramite dell'ufficio di collocamento).
Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con l. 14 ottobre 1957, n. 1203. (Fattispecie relativa alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 11 dicembre 1997, nella causa C - 55/96, che ha ritenuto in contrasto con gli artt. 86 e 90, n. 1, del Trattato, il divieto di qualsiasi attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta dagli uffici pubblici di collocamento, precisando, in particolare, che il contrasto con l'art. 86 del Trattato si verifica quando: gli uffici pubblici non siano in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro; l'espletamento delle attività di collocamento da parte delle imprese private venga reso impossibile dal mantenimento di disposizioni di legge che vietano tali attività comminando sanzioni penali e amministrative; lo svolgimento dell'attività di collocamento possa estendersi a cittadini e territori di altri Stati membri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2002, n. 3841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3841 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI UDINE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BO NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BROFFERIO 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARACCIOLO DI SARNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFONSO LERRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 218/98 del OR di UDINE, depositata il 02/10/98 R.G.N. 862/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2.10.1998 il OR di UD revocava l'ordinanza-ingiunzione n. 41811/4^/-30-RG 116/94-114/95-56/96 del 14.3.1997 emessa nei confronti di NO SA, da parte della Direzione provinciale di UD, in esito ad accertamenti effettuati negli anni 1994/1995 riguardanti la violazione della disciplina sul collocamento, per aver il SA, nel maggio 1989, assunto vari lavoratori, anche di origine extracomunitaria, senza il tramite del competente ufficio di collocamento.
Osservava il OR che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza dell'11.12.1997 nella causa C-55/96, aveva dichiarato che trasgredisce l'art. 90, n. 1, del Trattato CE lo Stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta dagli uffici pubblici di collocamento, ponendo in essere una situazione in cui tali uffici siano necessariamente indotti a contravvenire alle disposizioni dell'art. 86 del Trattato.
Ritenuto che gli uffici pubblici di collocamento, notoriamente, si trovavano, all'epoca dei fatti di causa, nelle condizioni individuate dalla ricordata sentenza della Corte di Giustizia, perché si verifica l'ipotesi dell'abuso di posizione dominante, il primo giudice disapplicava la legge n. 264/49 perché in contrasto con le norme comunitarie.
Osservava che, anche se la Corte di Giustizia aveva dichiarato in contrasto con il Trattato non la norma che vietava l'assunzione diretta dei lavoratori, ma solo quella che impediva a soggetti diversi dagli uffici pubblici di collocamento di svolgere l'attività di intermediazione nel mercato del lavoro, il divieto di assunzione diretta avrebbe potuto essere considerato conforme agli artt. 86 e 90 del Trattato solo a condizione che il mercato del lavoro fosse stato libero, con la possibilità per chiunque di svolgere attività di mediazione.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre, formulando un unico articolato motivo di censura, la Direzione Provinciale del Lavoro di UD.
L'intimato SA sì è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Direzione Provinciale del Lavoro di UD denuncia violazione e falsa interpretazione dell'art. 177 del Trattato del 25 marzo 1957 (reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957 n. 1203), dell'art.26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1987 n. 56, della legge 29 aprile 1949 n. 264, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Deduce che la sentenza impugnata è errata laddove afferma che la dichiarazione di incompatibilità fra norme comunitarie e norme interne, stabilita dalla sentenza 11.12.1997 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-55/96, travolgerebbe anche l'intera legge n. 264/49 e successive modificazioni e integrazioni. Sottolinea che il OR, pur rilevando che la pronuncia della Corte di Giustizia riguardava solo la normativa che impediva a soggetti diversi dagli uffici di collocamento di svolgere attività di intermediazione nel mercato del lavoro, ha ritenuto che la legge n. 264/49 fosse da ritenersi incompatibile "per implicito".
Così facendo il OR si sarebbe attribuito un potere di interpretazione che ha solo la Corte di Giustizia, ove venisse chiamata a giudicare sulla compatibilità della legge n. 264/49 con la disciplina comunitaria.
Aggiunge che, anche ammettendo che il divieto di assunzione diretta potrebbe essere conforme agli artt. 86 e 90 del Trattato solo a condizione che il mercato del lavoro sia libero, e cioè che chiunque abbia la possibilità di svolgere l'attività di mediazione, un giudizio sulla sussistenza di una tale condizione non può essere dato dal giudice nazionale.
Sottolinea che l'art. 25 della legge n. 223/91 ha consentito ai datori di lavoro privati la possibilità di assunzione nominativa di tutto il personale necessario, e che il c.d. nullaosta, sebbene atto autorizzativo, era divenuto un mero atto burocratico, in cui venivano riportate, da parte degli uffici di collocamento, le generalità e i requisiti del lavoratore indicato dal datore di lavoro richiedente e la tipologia contrattuale applicata.
Il ricorso non è fondato.
Va ancora una volta richiamato il principio secondo il quale il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavata in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti istituzionali che ad essa sono attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957 n. 1203 (Cass., 3 febbraio 1995 n. 1271 e 9 ottobre 1998 n. 10035: Corte Cost., 11 luglio 1989, n. 389 e 30 marzo 1995 n. 94) Con sentenza 11 dicembre 1997, resa nella causa C-55/96, la Corte di Giustizia ha dichiarato che gli uffici pubblici di collocamento sono soggetti al divieto dell'art. 86 del Trattato, e che lo Stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta dai detti uffici trasgredisce l'art. 90, n. 1, del Trattato se dà origine ad una situazione in cui gli uffici pubblici di collocamento saranno necessariamente indotti a contravvenire alle disposizioni del citato art. 86.
La Corte di giustizia ha aggiunto che ciò si verifica, in particolare, qualora ricorrano i seguenti presupposti: a) gli uffici pubblici di collocamento non sono palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro;
b) - l'espletamento effettivo delle attività di collocamento da parte delle imprese private viene reso impossibile dal mantenimento in vigore di disposizioni di legge che vietano le dette attività comminando sanzioni penali e amministrative;
c) le attività di collocamento di cui trattasi possono estendersi a cittadini o territori di altri Stati membri.
Chiamata nuovamente a pronunciarsi in merito, attraverso l'attivazione - ad iniziativa del OR di EN (ord., 20 giugno 1998) - del procedimento di interpretazione pregiudiziale previsto dall'art. 117 del Trattato, la Corte comunitaria ha precisato che i presupposti sopra indicati debbono intendersi come "cumulativi" (sent., 8 giugno 2000, n. 258/98). Il OR di UD ha accertato che l'attività di intermediazione da parte delle imprese private era vietata anche nei confronti dei cittadini stranieri e che è notoria l'incapacità del sistema pubblico italiano a svolgere l'attività di collocamento in modo da soddisfare la domanda esistente sul mercato del lavoro, tanto che il legislatore ha progressivamente eliminato il sistema della richiesta numerica. E, pur dando atto che la prima pronuncia della Corte di Giustizia non ha dichiarato illegittima la norma che vietava (prima dell'entrata in vigore della legge 28 novembre 1996, n. 608) l'assunzione diretta dei lavoratori, ma solo quella che impediva a soggetti diversi dagli uffici pubblici di collocamento di svolgere l'attività di intermediazione nel mercato di lavoro, ha ritenuto che il divieto di assunzione possa essere considerato, in ipotesi, conforme agli artt. 86 e 90 del Trattato solo a condizione che il mercato del lavoro sia libero e cioè che chiunque abbia la possibilità di svolgervi attività di mediazione.
Poiché tale condizione non sussisteva all'epoca dei fatti di causa (e cioè tra il 1989 e il 1992), il OR ha quindi disapplicato la norma sul divieto di assunzione diretta, "in quanto parte costitutiva (in concorso con altre norme) di quel sistema che la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario, perché tale da indurre gli uffici di collocamento pubblici ad abusare della loro posizione dominante". Osserva la Corte che, come già rilevato in analoga fattispecie (Cass., 7 agosto 1999 n. 8504), anche se il divieto di mediazione non si identifica nell'obbligo di "assumere tramite l'ufficio di collocamento", fra le due norme sussiste indubbiamente un rapporto di complementarità (espresso dalla connessione prevista dall'art. 11, primo comma, della legge 29 aprile 1949 n. 264): la richiesta numerica all'Ufficio di collocamento (art. 14), concreto necessario ingresso al meccanismo delle liste, è affermazione complementare alla negazione costituita dal divieto di mediazione. Lo stesso art.27 della legge n. 264 del 1949, sia nel testo originario che in quello sostituito con l'art. 26 della legge 28 febbraio 1987 n. 956, riporta al primo comma la sanzione per "chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge" e, al secondo comma, la sanzione per i datori di lavoro che non assumono "per il tramite degli Uffici di collocamento". Il "tramite degli Uffici di collocamento" è la burocratica "mediazione" ad ogni altro vietata. Con la stessa sentenza n. 8504 del 1999 è stato però rilevato che è da escludere che la sentenza 11 dicembre 1997 della Corte di Giustizia abbia incidenza sull'obbligo di assumere attraverso richiesta all'ufficio di collocamento durante il periodo di tempo nel quale la materia delle assunzioni è stata regolata dall'art. 25 della legge 23 luglio 1991 n. 223.
La generalizzata facoltà di richiesta nominativa introdotta da tale disposizione renderebbe compatibile il "tramite" dell'ufficio di collocamento (quale pubblico successivo controllo) con una libera mediazione (quale privata preventiva individuazione dei lavoratori da assumere).
Ritiene il Collegio, pienamente condividendo quanto già espresso da successive pronunzie di questa Corte (sent. 5 agosto 2000, n. 10316 e 4 maggio 2001, n. 6301), dopo approfondito riesame della questione, che questa seconda conclusione non possa essere condivisa.
La prima parte del primo comma del citato art. 25 dispone: "A decorrere dal 1^ gennaio 1989 i datori di lavoro privati, che ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti uffici di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa".
La norma riafferma chiaramente la sussistenza dell'obbligo di richiesta di assunzione ai competenti uffici di collocamento, così come è statuito dalla legge n. 264 del 1949 e successive modificazioni, limitandosi a rendere generale la "facoltà" di richiesta nominativa, in precedenza prevista per un numero limitato di casi.
Ritiene la Corte che questa facoltà di richiesta nominativa non sia sufficiente a mutare la natura giuridica del "nulla-osta" così richiesto: necessaria autorizzazione preventiva alla instaurazione del rapporto di lavoro.
La possibilità di richiesta nominativa attenua ma non elimina il regime di monopolio;
ne' il "tramite" diviene un "pubblico successivo controllo", come tale astrattamente compatibile con una libera mediazione.
In tanto può parlarsi di un pubblico controllo successivo alle assunzioni in quanto queste assunzioni siano già state poste in essere senza alcuna preventiva autorizzazione dell'ufficio pubblico. È ciò che il legislatore ha realizzato solo con l'art. 9 bis, primo e secondo comma, del d.l. 1^ ottobre 1996 n. 510, conv., con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996 n. 608, prevedendo l'obbligo del datore di lavoro di inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego, entro cinque giorni dall'assunzione effettuata "nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia", una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.
Concludendo, considerato che l'affermazione compiuta nella sentenza impugnata in ordine alla assoluta incapacità del sistema di collocamento a soddisfare la domanda all'epoca (e nel territorio in questione) esistente sul mercato del lavoro non ha formato oggetto di contestazione in fatto (nè può essere in questa sede oggetto di apprezzamento ulteriore), deve affermarsi che anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (e fino a che la materia non è stata diversamente regolata dall'art. 9 bis del D.L. n. 5 10 del 1996, conv., con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996 n. 608), le citate sentenze della Corte di Giustizia
impongono al giudice italiano di disapplicare la normativa nazionale sul divieto di mediazione privata e sul correlato divieto di assunzione non "per il tramite" degli uffici di collocamento, per violazione degli artt. 90, n. 1, e 86 del Trattato. Con l'ulteriore conseguenza che correttamente il OR di UD ha revocato l'ordinanza ingiunzione opposta dalla parte resistente. Il ricorso va, dunque, respinto, con attribuzione a carico dell'Amministrazione ricorrente delle spese del presente giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna l'Amministrazione ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7,80 oltre a 1.500 (millecinquecento) Euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2002