Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2002, n. 3841
CASS
Sentenza 15 marzo 2002

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L'art. 25 della legge n. 223 del 1991, che ha reso generale la facoltà dei datori di lavoro di effettuare richieste nominative agli uffici di collocamento, non rimuove il contrasto tra la normativa nazionale che stabilisce il divieto di qualsiasi attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta dagli uffici pubblici di collocamento e gli artt. 86 e 90, n. 1, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge n. 1203 del 1957, se si accerti, o non sia contestata in fatto, l'assoluta incapacità del sistema di collocamento pubblico a soddisfare la domanda esistente sul mercato del lavoro in un determinato territorio; da un lato, infatti, la generalizzata possibilità di richiesta nominativa ha attenuato ma non eliminato il regime di monopolio e, dall'altro, il persistente "tramite" dell'ufficio di collocamento non si è trasformato in un "pubblico controllo successivo", come tale astrattamente compatibile con una libera mediazione, la quale può ritenersi sussistente solo nel caso in cui le assunzioni possano essere disposte senza alcuna preventiva autorizzazione dell'ufficio pubblico. Il giudice italiano che accerti l'assoluta incapacità del sistema di collocamento pubblico a soddisfare la domanda esistente sul mercato di lavoro deve, quindi, deve pertanto disapplicare, in base alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 11 dicembre 1997, in causa C - 55/96, la normativa nazionale che, fino alla diversa regolamentazione della materia ad opera dell'art. 9 - bis del D.L. n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 608 del 1996, rendeva comunque impossibile l'espletamento delle attività di collocamento da parte delle imprese private, prevedendo sanzioni penali e amministrative per la violazione di tale divieto. (Fattispecie relativa ad un provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria per assunzioni di lavoratori non per il tramite dell'ufficio di collocamento).

Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con l. 14 ottobre 1957, n. 1203. (Fattispecie relativa alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 11 dicembre 1997, nella causa C - 55/96, che ha ritenuto in contrasto con gli artt. 86 e 90, n. 1, del Trattato, il divieto di qualsiasi attività di mediazione e interposizione tra domanda e offerta di lavoro che non sia svolta dagli uffici pubblici di collocamento, precisando, in particolare, che il contrasto con l'art. 86 del Trattato si verifica quando: gli uffici pubblici non siano in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro; l'espletamento delle attività di collocamento da parte delle imprese private venga reso impossibile dal mantenimento di disposizioni di legge che vietano tali attività comminando sanzioni penali e amministrative; lo svolgimento dell'attività di collocamento possa estendersi a cittadini e territori di altri Stati membri).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2002, n. 3841
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3841
    Data del deposito : 15 marzo 2002

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