Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2002, n. 11800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11800 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM1 80 0/0 2 Oggetto SE IONE LA O O Lavoro Composta dag Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G. N. 18553/99 Consigliere Cron. 29409 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 21/02/02 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere - Dott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: TA TT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 33, presso lo studio dell'avvocato MARCO ANNECCHINO, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO FERRARI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BANCA NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. Farevelli, az ROCCA PORENA 34 presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che lo rappresenta e difende 2002 unitamente agli avvocati FILIPPO BARBAGALLO, ALFREDO 790 MUSTO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 1194/98 del Tribunale di COSENZA, depositata il 29/10/98 R.G.N. 42/97;- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato MUSTO ALFREDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del lavoro rigettava l'appello proposto da TA TA avverso la sentenza pretorile che aveva respinto la domanda della medesima intesa ad ottenere dal Banco di Napoli s.p.a. il riconoscimento del proprio diritto ad essere inquadrata nella superiore qualifica di Funzionario di Direzione per aver svolto continuativamente per cinque anni le mansioni corrispondenti a tale qualifica. In particolare, il Tribunale, nel confermare pretorile di rigetto della domandala sentenza avanzata dalla lavoratrice, riteneva infondata la pretesa della TA alla luce dei profili professionali corrispondenti alle mansioni riconosciute e a quelle rivendicate, così come emergenti dall'Ordinamento Interno del Banco di Napoli, nonché delle prove raccolte nel corso dell'istruttoria pretorile, essendo emerso che, nei periodi in cui non sostituiva un funzionario assente con diritto alla conservazione del posto, la TA non si era mai assunta la responsabilità diretta dell'ufficio, essendosi limitata alla predisposizione di una serie di atti che venivano 3 poi sempre sottoscritti dal funzionario proposto all'ufficio, che se ne assumeva, nei confronti superiori e della direzione, ogni degli organi responsabilità. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione TA TA, resiste con controricorso il Banco di Napoli. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo di ricorso la TA censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 C.C., nonché per vizi di motivazione. In particolare, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel prendere in considerazione solo i periodi in cui ella aveva sostituito il funzionario assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza tener presente che le mansioni superiori erano state svolte ininterrottamente per cinque anni, perciò anche quando non era in atto alcuna sostituzione, ed avrebbe altresì errato nel ritenere che il diritto alla qualifica superiore spetti solo quando vi sia un vuoto in organico, mentre la fattispecie prevista taledall'art. 2103 C.C. riconnett diritto semplicemente alla situazione di fatto dello svolgimento di mansioni superiori, indipendentemente dall'esistenza (o meno) di un corrispondente posto in organico. A parere della ricorrente, inoltre, il Tribunale non avrebbe ben valutato e tenuto nel assunte nel giusto conto le prove testimoniali dell'istruttoria, ed avrebbe infine errato corso ritenere che non nel possano dare luogo a promozione automatica le mansioni che, ancorchè espletate nella loro materialità, non siano accompagnate da un'assunzione di responsabilità formale nei confronti del datore di lavoro, così facendo dipendere il diritto alla qualifica da un formale riconoscimento datoriale, in contrasto col dettato dell'art. 2103 c.c.. Le esposte censure sono in parte infondate e in parte inammissibili. Invero la sentenza impugnata ha preso espressamente in esame, ai fini del riconoscimento della rivendicata qualifica superiore, anche periodi in cui la ricorrente aveva affermato di aver svolto le mansioni superiori senza sostituire altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, pertanto non risponde al vero che detta sentenza si sia limitata 5 a considerare solo i periodi di sostituzione, o che abbia ritenuto, pur in presenza di svolgimento di mansioni superiori, che potesse farsi luogo a promozione automatica solo in presenza di un corrispondente posto vuoto in organico, perciò escludendo dalla propria indagine i periodi in cui il posto di funzionario risultava ricoperto. Inoltre, non risulta che la sentenza impugnata abbia affermato che il diritto alla qualifica superiore dipenda da un formale riconoscimento datoriale, ovvero, sempre, da un'assunzione di responsabilità “formale” nei confronti del datore di lavoro, atteso che, invece, il giudice d'appello ha esaminato i profili professionali corrispondenti alla qualifica rivendicata e a quella riconosciuta alla TA e, con interpretazione non censurata in questa sede, ha ritenuto che l'elemento che caratterizza la figura professionale del funzionario (qualifica rivendicata), differenziandola da quella dell'impiegato capo ufficio (qualifica riconosciuta), consista nella preposizione del funzionario ad un ufficio di Filiale con assunzione della responsabilità dell'ufficio medesimo;
il Tribunale ha poi rilevato che dalla prova 6 testimoniale non risultava che la TA si fosse mai assunta (tranne nei casi in cui sostituiva un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro) la responsabilità dell'ufficio in cui lavorava, essendo emerso che ella si limitava alla predisposizione di una serie di atti (con una certa autonomia, a causa della competenza acquisita, ma sempre nei limiti delle direttive ricevute) che venivano però sempre sottoscritti dal all'ufficio, che sefunzionario preposto ne assumeva perciò ogni responsabilità (non solo di tipo "formale") verso l'esterno. Per quanto concerne infine il vizio motivazionale nel quale sarebbe incorsa la sentenza per non aver correttamente valutato il materiale probatorio acquisito, la censura si prospetta inammissibilmente generica, posto che il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente quali prove testimoniali erano state non о male valutate, al contempo evidenziando la "decisività" di tali prove, ossia la loro idoneità (ove correttamente valutate) a determinare un diverso esito della controversia;
inoltre, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la ricorrente avrebbe dovuto riportare testualmente le 7 suddette prove testimoniali, per consentire al giudice di legittimità di valutarne la decisività senza ricorrere ad altre fonti. Nel ricorso, invece, al di là di un generico riferimento 4 non meglio identificate deposizioni testimoniali, si fa cenno solo alla testimonianza Papalino, sostenendo che egliresa dal funzionario avrebbe riferito ce nel periodo in cui era stato proposto all'ufficio di Segreteria, di fatto detto ufficio era stato retto dalla TA in piena autonomia;
tale testimonianza non è ripresa testualmente e, peraltro, il suo contenuto non è riportato integralmente, onde non è possibile a questo giudice apprezzare la "decisività" di affermazioni riportate in maniera indiretta ed estrapolate dal più ampio contesto in cui furono pronunziate, soprattutto se si considera che la esaminato specificamente sentenza impugnata ha del suddetto Papalino, proprio la testimonianza riportandone passi (non in via indiretta, ma testualmente, virgolettati) dai quali risulta che, quando il Papalino era preposto all'ufficio, siglava sempre personalmente la posta in partenza, preparate anche quando materialmente proposta dalla TA, e che con tale sigla si assumeva direttamente la 8 responsabilità di tali atti all'esterno. Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1687 - oltre Euro 1.500 per onorari. Roma, 21/02/02 e h il Presidente: T Il Cons. estensore: Vester IL CANCELLIERE Depositats in Cancelleria Oggi, IL CANCELLIERE 9