Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
Poiché il nostro ordinamento ammette la possibilità d'una condanna condizionata, è consentito al proprietario di un fondo rustico agire in giudizio, ex art. 46 legge 203 del 1982, per l'accertamento della data di cessazione dell'affitto, a nulla rilevando che l'affittuario non abbia fino a quel momento sollevato eccezioni in merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4979 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DO IA, elettivamente domiciliato in Roma, via Duilio n. 7, presso la signora TA SC, difesa dall'avv. Tammaro Spena, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SS IG,
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata agraria, n. 811/99 del 10 - 30 marzo 1999 (R.G. 1755/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 10 marzo 1993 DO IA, premesso di essere proprietaria di un fondo rustico condotto in affitto da SS IG in forza di contratto risalente ad epoca prebellica, chiedeva che il tribunale di Nola, sezione specializzata agraria, pronunciasse la cessazione, alla data del 10 novembre 1992 del rapporto inter partes con condanna del convenuto al rilascio del fondo, ai sensi dell'art. 2, lett. a), l. 3 maggio 1982, n. 203.
Costituitosi in giudizio il convenuto resisteva alla avversa pretesa, deducendone, in rito, la improponibilità per omissione del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203, nel merito, la infondatezza, per essere il rapporto sorto in data posteriore a quella indicata dalla controparte, e svolgendo, infine, domanda riconvenzionale per conseguire la restituzione delle somme pagate a titolo di canone oltre la misura legale. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 12 - 25 marzo 1997 dichiarava improcedibile la domanda attrice nonché quella riconvenzionale.
Osservavano quei giudici, quanto alla prima domanda, che parte concedente aveva manifestato, con un unico atto, sia la volontà di non rinnovare il contratto (ai sensi dell'art. 4, della l. 3 maggio 1982, n. 203), sia di adire l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (di cui all'art. 46, della stessa legge n. 203 del 1982) in contrasto con il disposto legislativo, quanto alla riconvenzionale che il convenuto aveva omesso di esperire, prima di proporre la propria domanda, il tentativo di conciliazione di legge. Gravata tale pronunzia dalla DO la Corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, in contumacia dell'appellato con sentenza 10 marzo - 20 aprile 1999 rigettava l'impugnazione. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, ed illustrato da memoria, DO IA.
SS IG non ha svolto attività difensiva, in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come osservato in parte espositiva, in data 28 marzo 1991 DO IA, proprietaria di un fondo agricolo condotto in affitto da SS IG, ha inviato a quest'ultimo, e all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, una lettera raccomandata con la quale comunicava, al SS, la propria intenzione di non volere più rinnovare il contratto (che sarebbe scaduto il 10 novembre 1992), all'IPA, la propria richiesta perché le parti fossero convocate innanzi allo stesso per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203. Successivamente - decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 5 del ricordato art. 46, legge n. 203 del 1982 - la DO ha proposto - nei confronti di SS IG - il presente giudizio, innanzi al tribunale di Nola, sezione specializzata agraria, per sentir dichiarare cessato, al 10 novembre 1992, il contratto di affitto inter partes, con condanna del conduttore al rilascio del fondo.
I giudici del merito hanno ritenuto improponibile una tale domanda perché "la DO, nel richiedere all'IPA la convocazione per l'esperimento del tentativo di conciliazione prima della scadenza del termine per il quale aveva intimato disdetta del contratto di fitto e prima che l'affittuario avesse sollevato alcuna contestazione, ha di fatto vanificato la funzione di filtro stragiudiziale delle vertenze agrarie attribuita dall'art. 46 [l. 3 maggio 1982, n. 203] all'organo amministrativo".
"In sostanza - prosegue la impugnata sentenza - comunicata all'affittuario la volontà di voler porre fine al rapporto di affittanza, solo nell'ipotesi in cui, alla scadenza contrattuale indicata da essa concedente il SS non avesse rilasciato il fondo o si fosse opposto a tale richiesta, avrebbe potuto legittimamente ritenere l'esistenza di un contenzioso e richiedere l'intervento conciliativo dell'IPA".
Non "varrebbe obiettare - hanno concluso quei giudici - che sussisteva la necessità di volersi precostituire un titolo da azionare solo alla scadenza fissata nella pronuncia giudiziaria richiesta in ricorso, posto che, alla luce della speciale normativa in materia di controversie agrarie, la ricorrente aveva l'onere di verificare, attraverso il comportamento del SS, l'esito del buon fine della disdetta e, solo in caso di opposizione o al rilascio o alla intimata scadenza, di poter richiedere l'intervento conciliativo dell'IPA".
2. Con l'unico motivo la ricorrente, denunziando "violazione degli artt. 46 e 47, l. n. 203 del 1982", censura nella parte de qua la sentenza gravata, evidenziando - per quanto attiene in particolare la presente vertenza - che "l'affermazione dei giudici di merito che soltanto in presenza di una contestazione di controparte, o alla scadenza della data di rilascio la DO aveva la possibilità di attivare la procedura conciliativa dinanzi all'Ispettorato [provinciale dell'agricoltura] è priva di fondamento e non trova alcun riscontro nel chiaro disposto dell'art. 47 della citata legge [n. 203 del 1982]", atteso che "nessuna norma impone al proprietario di un immobile di adire l'Autorità Giudiziaria solo dopo la data di scadenza di un locazione o a seguito di contestazione dell'affittuario sulla data di scadenza".
"Il menzionato art. 46 l. n. 203 del 1982 - conclude la ricorrente - non pone a carico di colui che intenda proporre in giudizio una controversia relativa a rapporti agrari ... alcun ulteriore onere, oltre quello di attivarsi con la preventiva comunicazione alla controparte e all'IPA. È la norma medesima poi a prevedere, in relazione alla eventualità in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro 60 giorni, la ... possibilità ... per la parte di adire liberamente l'Autorità Giudiziaria".
3. Il ricorso è fondato, e meritevole di integrale accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
3.1. Nel vigente ordinamento processuale - come assolutamente pacifico in dottrina come in sede di legittimità - è ammissibile la condanna condizionata, quanto alla sua efficacia, ad un evento futuro ed in certo o ad una controprestazione (Cass. 26 ottobre 1991 n. 11424; Cass. 13 settembre 1991 n. 9578, nonché Cass. 12 luglio 1996 n. 6329). Nel nostro ordinamento - in altri termini - sono ammesse, in omaggio al principio dell'economia dei giudizi, sentenze condizionali, nelle quali l'efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito, o di una controprestazione specifica, sempre che il verificarsi della circostanza tenuta presente non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (Cass. 12 luglio 1996 n. 6329, nonché Cass. 1 aprile 1996 n. 2961 e, recentemente, Cass. 15 febbraio 1999 n. 1642, specie in motivazione).
Con dette pronunce non viene emessa una condanna da valere per il futuro, ma si accerta l'obbligo (attuale) di eseguire una certa prestazione ed il condizionamento (parimenti attuale) di tale obbligo al verificarsi di una circostanza il cui avveramento, pur presentandosi differito ed incerto, non richiede, per il suo accertamento, altre indagini che quella se la circostanza si sia o meno verificata (Cass. 1 febbraio 1991 n. 978; Cass. 26 gennaio 1987 n. 706).
3.2. Certo quanto precede è palese l'errore di diritto in cui è incorsa la sentenza gravata allorché ha negato, prima della scadenza del contratto, il diritto della parte concedente di agire in giudizio per sentire accertare che in una data futura, ancora a venire, il contratto cesserà e che, pertanto, il conduttore sarà tenuto al rilascio del fondo.
Se - infatti - come osservato sopra, il giudice può emettere una condanna a carico di una parte perché esegua, al verificarsi di un evento futuro alla data della pronuncia, una certa prestazione è evidente, che bene la parte può sollecitare una tale pronunzia in epoca ancora anteriore.
3.3. Nè, ancora, può affermarsi - con la pronunzia in questa sede gravata - che prima della scadenza del contratto non esiste, in realtà tra le parti una "controversia" e, pertanto, non vi è spazio per esperire il tentativo di conciliazione innanzi all'IPA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203. Un tale assunto, infatti, è infondato almeno sotto due, concorrenti, profili.
3.3.1. In primo luogo si osserva che a fronte di più
significati possibili della stessa disposizione è compito dell'interprete escludere quello che difetti di coerenza con i dettami della Costituzione, in quanto in linea di principio le leggi si dichiarano incostituzionali perché è impossibile darne interpretazioni secundum Constitutionem e non in quanto sia possibile darne interpretazioni incostituzionali (C. cost. 12 marzo 1999 n. 65). Ne deriva, pertanto, che tra le varie interpretazioni in astratto possibili delle fonti legislative, si deve scegliere quella che non si pone in contrasto con la Costituzione (C. cost. 27 dicembre 1996 n. 418), dovendo l'interprete privilegiare solo quella più conforme alla Costituzione (Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 1997 n. 1207; C. cost. 28 maggio 1999 n. 197). Certo quanto sopra, non controverso che l'interpretazione dell'art. 46, l. n. 203 del 1982 data dai giudici di merito collide sia con l'art. 3 cost. (discriminando arbitrariamente i concedenti di fondi rustici rispetto a tutti gli altri cittadini, posto che i primi, a differenza degli altri non potrebbero invocare una pronunzia di condanna in futuro), sia con l'art. 24 cost. (limitando del tutto ingiustificatamente il diritto dei concedenti di fondi rustici di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti) è palese che la stessa non può seguirsi.
3.3.2. Contemporaneamente, anche a prescindere da quanto precede si osserva che l'onere del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982 grava su "chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari".
Poiché, ancora, è fuori discussione, da un lato, che era intenzione - nella specie - della attuale ricorrente proporre in giudizio una domanda volta all'accertamento della data di cessazione di un contratto agrario, cioè una domanda giudiziale che imponeva la applicazione della speciale normativa agraria, e che la stessa ha sollecitato - ancorché senza esito - l'IPA per l'esperimento del tentativo di conciliazione in questione, proponendo l'azione giudiziaria trascorsi "60 giorni dalla comunicazione" all'IPA è palese, come anticipato, che i giudici del merito non potevano dichiarare improponibile la domanda attrice.
3.4. Irrilevante, ancora, al fine di pervenire a una diversa soluzione della controversia è la circostanza che in tesi il conduttore poteva - alla data per la quale era stata intimato il rilascio del fondo - consegnare sua sponte il fondo alla concedente, rendendo così superflua l'azione giudiziaria.
In una tale ipotesi, come in quella in cui il convenuto, costituitosi in giudizio avesse eccepito che la domanda attrice era fondata, il giudice non avrebbe potuto fare altro che rigettare la domanda attrice (o, eventualmente, dichiarare cessata, tra le parti le materia del contendere), ponendo, eventualmente, a carico dell'attrice le spese di lite, ma la circostanza è palesemente irrilevante ai fini che ora interessano.
L'onere del tentativo di conciliazione di cui si discute - infatti - grava sull'attore in giudizio, nonché sul convenuto che proponga una domanda in via riconvenzionale, solo per la circostanza che essi sottoporranno al giudice una domanda relativa alla normativa agraria, a prescindere dalla sua fondatezza (e dall'esito finale della stessa).
3.5. Da ultimo, infine, non può tacersi che la problematica in esame è stata già oggetto di dibattito presso questa Corte suprema in margine all'art. 42, l. 3 maggio 1982, n. 203. Come noto quest'ultima disposizione prevede che il concedente che intenda condurre direttamente il proprio fondo (o farlo condurre da un proprio familiare) possa ottenere la risoluzione anticipata del contratto agrario "previa disdetta da intimare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre anni prima della fine della annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario".
Sorta questione, specie in dottrina, se fosse - o meno - possibile, per il concedente, intimata la disdetta "almeno tre anni prima della fine della annata agraria in cui avverrà il rilascio", adire immediatamente l'autorità giudiziaria, senza attendere le determinazioni del conduttore, questa Corte è fermissima, da lustri, nell'affermare che l'art. 42 l. 3 maggio 1982 n. 203, riconoscendo al concedente la facoltà di far cessare anticipatamente il rapporto, previa disdetta da intimarsi almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio da parte del concessionario, non comporta l'improponibilità della domanda (volta alla ripresa del fondo) prima del decorso del triennio, trattandosi di termine al cui rispetto deve intendersi subordinato il solo rilascio del fondo e non l'esercizio dell'azione, ed il cui decorso può essere utilizzato per l'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi del diritto potestativo di ripresa del fondo, ove contestati (Cass. 9 febbraio 2000 n. 1437; Cass. 11 gennaio 2000 n. 190; Cass. 11 novembre 1995 n. 11722; Cass. 17 dicembre 1991 n. 13559; Cass. 5 maggio 1990 n. 3743; Cass. 15 dicembre 1987 n. 9288, tra le altre).
4. Conclusivamente la sentenza gravata, che non si è attenuta ai principi sopra riferiti, deve essere cassata e la causa va rimessa alla stessa Corte di appello, di Napoli, sezione specializzata agraria, perché si uniformi al seguente principio di diritto:
"intimata, dal concedente di fondo rustico, disdetta dal contratto almeno un anno prima della scadenza - ai sensi dell'art. 4, l. 3 maggio 1982, n. 203 - il concedente medesimo può immediatamente agire in giudizio, per l'accertamento della cessazione del rapporto e la condanna del conduttore al rilascio, previa comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'esperimento, innanzi a questo, del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46, della stessa legge 3 maggio 1982, n. 203, senza dovere, previamente, attendere, ai fini della proponibilità della domanda, la scadenza del contratto".
Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità (art. 385, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa sezione specializzata agraria presso la Corte di appello Napoli, anche per le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 12 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001