Sentenza 23 maggio 2001
Massime • 1
Qualora la parte, interamente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire - applicabili anche al giudizio di legittimità (art. 141, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.) - non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti.
Commentario • 1
- 1. Circolazione stradale, sanzione amministrativa, patente, limite di velocitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/05/2001, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - rel. Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. TO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LABICANA 44, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA DI MATTIA CA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO CAPANI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 17221/97 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CA TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LABICANA 44, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA DI MATTIA CA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO CAPANI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza definitiva n. 332/97 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 04/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Presidente Relatore Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 febbraio 1997, il Pretore del lavoro di Grosseto ha condannato il Ministero di Grazia e Giustizia a pagare ad NT FE, giudice di pace in Grosseto, l'indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, a far tempo dall'inizio dell'incarico.
Tale pronuncia è stata riformata dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro, che, con sentenza 4 giugno 1997, ha rigettato la domanda del FE.
A sostegno della pronuncia il giudice del gravame ha osservato:
- che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del giudice del lavoro ex art. 409 c.p.c., perché l'oggetto della pretesa è ricollegabile ad una prospettata posizione di diritto soggettivo del presunto avente diritto per radicarsi la stessa direttamente nella legge e non nella discrezionalità della pubblica amministrazione;
- che con la disciplina istitutiva del giudice di pace il legislatore ha previsto una indennità corrispettiva della funzione svolta, quantitativamente rapportata al numero delle udienze tenute e dei provvedimenti definitivi redatti;
- che tale disciplina, in sè completa e del tutto speciale, evidenzia il nessun significato della affermata appartenenza degli addetti all'ordine giudiziario, secondo un principio destinato a rilevare sul diverso piano delle responsabilità e degli obblighi di coloro che svolgono la funzione;
- che la connotazione onoraria della funzione porta a ricercarne le regole nell'atto di investitura e nella relativa disciplina, con preclusione di estensibilità di quella dettata per il pubblico impiego, con la conseguente non riferibilità della fattispecie all'istituto di cui alla legge n. 27 del 1981, pur nell'interpretazione di cui alla legge n. 425 del 1984. Avverso questa sentenza il FE ha proposto ricorso per cassazione su quattro motivi, cui resiste con controricorso e con ricorso incidentale condizionato, articolato su un unico motivo, il Ministero di Grazia e Giustizia.
Il FE ha replicato con controricorso al ricorso incidentale. I ricorsi, assegnati alla sezione lavoro di questa Corte, sono stati, previa riunione, rimessi al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle S.U. per la composizione del contrasto di giurisprudenza, verificatosi nell'ambito delle sezioni semplici, sulla questione se debba essere esaminato con priorità il ricorso incidentale condizionato, relativo a questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito decise in senso sfavorevole alla parte vittoriosa in appello o, invece, il ricorso principale, dal cui esito dipende l'interesse della parte ricorrente incidentale alla pronuncia sulla propria impugnazione.
Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione dei ricorsi riuniti a queste S.U., per la soluzione, ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., della sola questione oggetto del contrasto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. 2. - Con i primi tre motivi del ricorso principale il ricorrente censura, per violazione di legge e per difetto di motivazione, la sentenza impugnata, per non avere riconosciuto la fondatezza della propria pretesa diretta ad ottenere l'indennità giudiziaria c.d. di rischio, mentre con il quarto motivo, proposto in via subordinata, deduce omessa pronuncia sulla eccezione di incostituzionalità dell'art. 11. della legge n. 374 del 1991, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui non consentirebbe, neppure in via estensiva o analogica, il riconoscimento del diritto alla predetta indennità al giudice di pace.
Con il ricorso incidentale, proposto in via subordinata all'accoglimento dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente, il Ministero della Giustizia deduce violazione delle norme sulla competenza (art. 360 n. 2 c.p.c.), in relazione agli art. 409 e 9 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro a conoscere della controversia.
3.1. - Il problema da affrontare - e per la cui soluzione la controversia è stata rimessa a queste S.U. - è quello di stabilire se il condizionamento apposto dalla parte resistente all'esame del proprio motivo di ricorso si imponga al giudice o se, invece, quest'ultimo debba procedere all'esame dei vari profili di censura secondo l'ordine logico delle questioni, senza essere vincolato dalla volontà delle parti.
3.2. - La giurisprudenza di questa Corte, da circa cinquanta anni, discute sulla questione se alla parte, totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, possa essere riconosciuto il potere di proporre una impugnazione incidentale condizionata con la quale non chiede una modificazione della sentenza in proprio favore, ma insiste per ottenere il rigetto del ricorso per motivi diversi da quelli fatti valere dal ricorrente, opponendo ad essi - a prescindere dalla loro contestazione, che è funzione propria del controricorso - altri e diversi motivi, attinenti a questioni risolte nel precedente grado di giudizio in senso alla stessa sfavorevole, ma la cui soluzione, in senso favorevole, garantirebbe, comunque, la vittoria in concreto conseguita.
Con un primo indirizzo (Cass. 24 maggio 1955 n. 1541; Cass., S.U., 10 dicembre 1957 n. 4624; Cass. 9 aprile 1058 n. 1158; Cass. 14 ottobre 1958 n. 3255; Cass. 2 aprile 1960 n. 746) venne negata l'ammissibilità del ricorso incidentale condizionato, sulla base del rilievo che il condizionamento avrebbe costretto la Corte ad esaminare con precedenza il ricorso principale anche quando quello incidentale profilasse un motivo dal cui accoglimento il ricorso principale sarebbe stato assorbito, con la conseguenza che, accolto il ricorso incidentale, la Corte avrebbe dovuto togliere effetto alla propria contestuale pronuncia sul ricorso principale, in difetto di qualsiasi base normativa e in contrasto con i principi di logica e di economia processuale.
Questo indirizzo è stato poi radicalmente ribaltato da Cass., S.U., 11 aprile 1960 n. 826, la quale ha affermato che la Corte di cassazione, se al suo esame vengono sottoposte questioni preliminari o pregiudiziali a quelle che formano oggetto del ricorso principale, esamina prima il ricorso principale e, sol se lo ritenga fondato, quello incidentale, e, ove pur quest'ultimo sia fondato, può mantenere fermo il dispositivo correggendo la motivazione della sentenza impugnata.
Dopo questa pronuncia, la giurisprudenza si è, per lungo tempo, costantemente orientata in conformità di tale - indirizzo, precisando che anche in mancanza di espresso condizionamento, quando il ricorso incidentale proponga l'esame di questioni pregiudiziali o preliminari, l'interesse che lo sostiene (collegato alla fondatezza del ricorso avversario) comporta che esso sia necessariamente condizionato all'accoglimento di quest'ultimo (Cass. 7 luglio 1972 n. 2254). Sulla base di questa opzione interpretativa, la giurisprudenza successiva ha affermato che il ricorso incidentale condizionato è necessario per la parte vittoriosa nel merito ogni qualvolta la sentenza impugnata abbia, anche implicitamente, risolto, in senso ad essa sfavorevole, una questione pregiudiziale o preliminare, al fine di ottenere il riesame della questione e di evitare così il formarsi del giudicato (Cass. 27 giugno 1983 n. 4401; Cass. 9 agosto 1983 n. 5325; Cass. 16 luglio 1984 n. 4162; Cass. 4 marzo 1985 n. 1816; Cass. 19 gennaio 1987 n. 396; Cass. 5 dicembre 1989 n. 5365), ma che tale ricorso è inammissibile, per difetto di interesse, qualora la questione sollevata con lo stesso non è stata decisa: neppure implicitamente, dal giudice di appello, perché assorbita dall'accoglimento di altre tesi di carattere pregiudiziale, giacché tali questioni non sono coperte del giudicato e possono venire sempre riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. 9 febbraio 1982 n. 767; Cass. 19 dicembre 1986 n. 7732; Cass. 3 dicembre 1988 n. 6572;
Cass. 15 marzo 1989 n. 1308; Cass. 1 ottobre 1991 n. 10206; Cass. 22 aprile 1997 n. 3463). Le questioni pregiudiziali o preliminari - di per sè rilevabili d'ufficio in assenza di decisione da parte del giudice di merito - cessano di essere tali quando, invece, siano state esaminate e decise, con la conseguenza che il riesame della questione postula la proposizione di una impugnazione ammissibile solo in presenza di un interesse che, con riferimento alla parte totalmente vittoriosa, sorge esclusivamente in presenza della fondatezza del ricorso principale che deve, quindi, essere esaminato per primo (Cass. 25 novembre 1983 n. 7100; Cass. 31 marzo 1990 n. 2629; Cass. 27 febbraio 1996 n. 1528; Cass. 5 settembre 1997 n. 8612). Si è in proposito osservato che qualora la parte totalmente vittoriosa nel merito proponga, in sede di giudizio di legittimità, un ricorso incidentale condizionato avente ad oggetto questioni pregiudiziali o preliminari rilevabili di ufficio, l'esame di tale mezzo di impugnazione potrà precedere quello del ricorso principale solo nel caso in cui dette questioni non abbiano formato oggetto di pronuncia (anche implicita) in sede di giudizio di merito, mentre, nella ipotesi di statuizione, su di esse, in quella sede, in senso sfavorevole al ricorrente incidentale, tali questioni perdono il carattere della rilevabilità di ufficio, soggiacendo, conseguentemente, all'ordinario regime delle impugnazioni, che postula, per la sua ammissibilità, la sussistenza dell'interesse ad impugnare. Tale interesse sorge, peraltro, solo per effetto della riconosciuta fondatezza, e non anche della mera proposizione, del ricorso principale (poiché, in caso di rigetto, la decisione di merito, totalmente favorevole al ricorrente incidentale, acquista definitivamente forza ed efficacia di giudicato), con conseguente necessità di procedere, preliminarmente, al suo esame e, solo in caso di (parziale o totale) accoglimento, a quello del ricorso incidentale (ex plurimis: Cass. 5 settembre 1997 n. 8612). A tale principio è stato, recentemente, apposto un limite nella ipotesi in cui, ad un esame preliminare del ricorso principale, appaia ictu oculi evidente la fondatezza di uno o più dei motivi di doglianza in esso rappresentati, affermandosi che, in tal caso, atteso il carattere di unitarietà e contestualità della emananda decisione, risulta più rispondente ad un corretto iter logico l'esame prioritario del ricorso incidentale, palesandosi già apprezzabile l'interesse del soggetto proponente (Cass. 28 gennaio 1999 n. 738). Accanto a questa giurisprudenza, nell'ambito delle S.U., se è ne formata un'altra per la quale il ricorso incidentale - condizionato o meno - con cui la parte interamente vittoriosa nel merito proponga una questione pregiudiziale, quale quella della giurisdizione, deve essere esaminato e deciso in via prioritaria proprio per il suo carattere pregiudiziale, a prescindere da qualsiasi delibazione della fondatezza del ricorso principale, in quanto l'interesse all'impugnazione incidentale e la sua ammissibilità derivano dalla proposizione del ricorso principale e non anche dalla eventuale fondatezza di quest'ultimo (Cass. S.U. 11 dicembre 1990 n. 11795). L'indirizzo così inaugurato si è consolidato all'interno delle S.U. (Cass. 21 dicembre 1990 n. 12134; Cass. 6 luglio 1991 n. 7475; Cass. 23 dicembre 1991 n. 13862; Cass. 9 marzo 1993 n. 2801),
aggiungendosi, in talune sentenze, anche la considerazione che la necessità di un esame prioritario del ricorso del vincitore che investa la questione della giurisdizione sorge dalla impossibilità che la contestazione del potere decisorio del giudice, siccome carente di giurisdizione, sia condizionata al risultato della lite, dato che la valutazione del merito postula pur sempre l'esercizio del potere, decisorio che, con il ricorso incidentale, si intende contestare (Cass. s.u. 20 gennaio 1993 n. 649; Cass. 20 gennaio 1996 n. 444). Questo nuovo indirizzo, adottato, inizialmente, in tema di giurisdizione, è stato poi utilizzato - soprattutto in conseguenza della affermazione secondo cui l'interesse della parte vittoriosa nel merito è legittimato a proporre ricorso incidentale contro una statuizione a lei sfavorevole relativa ad una questione pregiudiziale, rilevabile o no d'ufficio, sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita è resa incerta dalla proposizione stessa del ricorso principale e che l'esistenza di tale interesse non soltanto è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso incidentale, ma giustifica l'immediato esame di esso, nel rispetto dell'ordine logico delle questioni - per qualsiasi altra ipotesi di questioni pregiudiziali o preliminari riproposte dal vincitore con il proprio ricorso (cfr., in proposito, Cass. 13 novembre 1991 n. 12112 [in tema di estinzione del processo di appello]; Cass. 14 dicembre 1995, n. 12829, [in tema di pretesa inammissibilità di domande per novità, sia in primo che in secondo grado].
Quest'ultimo indirizzo - che propugnava identità di soluzioni in ogni ipotesi di ricorso incidentale condizionato su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito decise in senso sfavorevole alla parte totalmente vittoriosa - è stato posto in discussione da Cass. 6 giugno 1997 n. 5050, secondo cui, fermo restando che la parte totalmente vittoriosa nel merito, qualora intenda di nuovo prospettare nel giudizio di cassazione la questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso ad essa sfavorevole nella precedente fase di merito, ha l'onere della proposizione del ricorso incidentale condizionato, l'esame di tale ricorso - tranne il caso in cui esso sia attinente alla questione di giurisdizione, per il quale vale il principio secondo cui la contestazione del potere decisorio del giudice in quanto carente di giurisdizione non può essere condizionata al risultato della lite inerente al merito - deve essere effettuato solamente se il ricorso principale sia stato giudicato fondato dalla Corte di cassazione.
A sostegno di quest'ultima pronuncia si è sostenuto:
- che l'interesse al ricorso incidentale condizionato non sorge in queste ipotesi per il solo fatto della proposizione del ricorso principale, ma per la fondatezza di tale ricorso, dal momento che, in caso contrario, il ricorrente incidentale, manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione, il cui eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale;
- che argomentare in modo diverso indurrebbe la parte vittoriosa nel merito, ma soccombente sulla questione preliminare o pregiudiziale, a giocare d'azzardo nel processo, in quanto la stessa dovrebbe preventivamente valutare le probabilità di accoglimento del ricorso principale avversario in vista della scelta se proporre o meno a sua volta il ricorso, con la possibile conseguenza, per avere domandato la cassazione della sentenza sulla soluzione sfavorevole di una questione pregiudiziale in base alla convinzione erronea della fondatezza del ricorso principale, di vedere sfumare, a causa di un proprio comportamento che la porti a vincere nel processo, la vittoria giustamente conseguita nel merito davanti al giudice a quo. 3.3. - Il contrasto va composto sulla base delle seguenti considerazioni.
Va innanzitutto rilevato che la soluzione non può che essere unica ogniqualvolta si sia in presenza di pregiudiziali di rito o di preliminari di merito rilevabili d'ufficio, senza che possa porsi alcuna distinzione fra questione di giurisdizione e le altre, essendo tutte questioni aventi la stessa valenza quanto alla necessità di un loro esame pregiudiziale rispetto alle altre e alla loro rilevabilità di ufficio.
Tale rilievo viene meno nella sola ipotesi in cui sulle stesse questioni vi sia stata una esplicita pronuncia da parte del giudice dei precedenti gradi di giudizio e tale pronuncia non sia stata impugnata.
L'impugnazione restituisce al giudice del gravame il potere di decidere sulle stesse.
Si tratta, poi, di accertare se l'impugnazione restituisca tale potere al giudice incondizionatamente per il solo fatto che è stata proposta o se sia, nella disponibilità della parte - per essere stata totalmente vittoriosa sulla questione di merito - condizionare tale potere alla previa delibazione di fondatezza dei motivi del ricorso principale.
La tesi che privilegia il valore ostativo del condizionamento del ricorso incidentale, seppure apparentemente suggestiva nelle sue articolazioni - con la rappresentazione di una parte, da un lato, priva di interesse finché non sia accertata la fondatezza del ricorso principale, non potendo con l'accoglimento del proprio ricorso incidentale conseguire un risultato maggiore di quello già ottenuto con il rigetto del ricorso principale, e, dall'altro, costretta a giocare d'azzardo sul possibile accoglimento di quest'ultimo non può essere seguita.
Il giudizio di cassazione non verte su domande o su eccezioni, ma soltanto su questioni, sicché la sussistenza dei requisiti di legittimazione all'impugnazione va valutata alla stregua di tale caratteristica peculiare del giudizio, con la conseguenza che la soccombenza deve essere apprezzata non già rispetto al risultato pratico conseguito nella pregressa fase processuale, ma rispetto all'esito specifico delle questioni in esso dibattute e decise, così da costituire altrettanti capi della sentenza.
In relazione a tali capi la soccombenza è effettiva e ciò è sufficiente per fondare l'interesse a ricorrere: questo interesse non nasce dalla probabile fondatezza del ricorso principale, ma dal fatto di essere stato soccombente sulla questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in quel giudizio rilevabile d'ufficio. Per tacere, poi, del fatto che fin dal momento in cui, con il ricorso principale, si rende incerta la vittoria sul merito, sorge l'interesse che rende ammissibile il ricorso incidentale e ne giustifica l'esame prioritario.
A ciò bisogna poi aggiungere che, una volta proposto il ricorso incidentale e quindi ritualmente investito il giudice della questione, il condizionamento apposto non ha alcuna efficacia, dal momento che con lo stesso - ove se ne ammettesse la rilevanza - si finirebbe, per il rispetto di un preteso potere dispositivo delle parti, per sovvertire l'ordine logico delle questioni, senza tenere presente che, ai sensi dell'art. 380, comma 2, c.p.c., alle deliberazioni della Corte di cassazione si applica l'art. 276 c.p.c., il cui comma 2 espressamente prevede che "il collegio, sotto la direzione del presidente, decide le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa". Nel processo civile, infatti, per effetto del principio dispositivo, è in facoltà delle parti stabilire l'ordine logico delle questioni proposte in giudizio, salvo che si tratti di pregiudiziali rilevabili di ufficio (Cass. 19 settembre 1992 n. 10748; Cass. 31 gennaio 1984 n. 739) e tale rilevabilità d'ufficio - come si è in precedenza osservato - viene in rilievo, anche nel giudizio, di legittimità, a seguito della proposizione del ricorso incidentale sulle stesse. Il condizionamento, quindi, è da considerarsi non apposto, senza incidere sull'ammissibilità del ricorso, con la conseguenza che il giudice è immediatamente investito della cognizione di tutti i motivi di ricorso e, nella decisione degli stessi, deve procedere secondo l'ordine logico delle questioni dando la precedenza alle censure che investano questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, non potendosi condividere quella tesi, affermata dalla prima decisione che si è interessata dell'argomento e che, ravvisando nel ricorso incidentale condizionato un ostacolo all'ordine della pregiudizialità, aveva esteso l'inammissibilì tà del condizionamento al ricorso che lo conteneva (Cass. 24 maggio 1955 n. 1541). 3.4. - Concludendo, il contrasto di giurisprudenza deve comporsi sulla base del seguente principio di diritto: "qualora la parte, interamente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale condizionato avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione all'accoglimento del ricorso principale, dal momento che l'interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che il ricorrente incidentale è soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso sfavorevole, che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventuale fondatezza e che le regole processuali sull'ordine logico delle questioni da definire - applicabile anche al giudizio di legittimità (art. 380, comma 2, c.p.c. e 141, comma 1, disp. att. c.p.c.) - non subiscono deroga su sollecitazione delle parti.
4.1. L'affermazione della previa esaminabilità del ricorso incidentale, quando lo stesso proponga questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che secondo l'ordine logico delle questioni devono precedere l'esame del merito del ricorso, comporta che, nella specie, tale ricorso deve essere esaminato per primo dal momento che, con lo stesso, si deduce violazione delle norme sulla competenza in relazione all'art. 409 e 9 c.p.c., per avere il Tribunale di Firenze, sezione lavoro affermato la competenza del giudice del lavoro e non anche quella del tribunale ordinario. Il ricorso incidentale è fondato e aì finì del suo accoglimento è sufficiente il richiamo alla giurisprudenza di queste S.U., condivisa dal Collegio, che, nell'esaminare identica questione, hanno affermato il principio secondo cui la controversia avente ad oggetto la spettanza ai giudici di pace dell'indennità giudiziaria prevista dall'art. 3 l. 19 febbraio 1981 n. 27 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario secondo le regole generali di competenza per valore, con esclusione della competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro (Cass. S.U. 9 novembre 1998 n. 11272). Il ricorso incidentale va, pertanto, accolto e, per l'effetto, va cassata la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, con rinvio della causa al Tribunale di Firenze. competente per valore a conoscere della controversia, anche per la pronuncia sulle spese;
L'accoglimento del ricorso incidentale comporta l'assorbimento del ricorso principale;
P. Q. M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso incidentale;
dichiara assorbito il ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Firenze competente per valore, anche per la pronuncia sulle spese di questa fase di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 17 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2001