Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2001, n. 5220
CASS
Sentenza 7 aprile 2001

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La legge n. 833 del 1978, che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino, riconosce al medesimo un diritto di scelta del medico di fiducia che non è assoluto; infatti, l'art. 19 sancisce l'esistenza di limiti obbiettivi entro i quali può avvenire la scelta e l'art. 48, tra le direttive per gli accordi collettivi per il personale convenzionato, stabilisce che essi debbano prevedere il numero massimo di assistiti per ciascun medico e pediatra di libera scelta; alla stregua di tali disposizioni, che non contrastano con gli artt. 3 e 32 Cost., è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli accordi collettivi nazionali - resi esecutivi con d.P.R. 13 agosto 1981, 16 ottobre 1984, 8 giugno 1987 n. 289 e 28 settembre 1990 n. 314 - che stabiliscono un numero massimo di scelte e prevede con disposizione transitoria l'obbligo del medico di rientrare entro tale limite, attraverso ricusazioni volontarie, non rilevando in contrario la mancata predeterminazione di criteri oggettivi di scelta degli assistiti da ricusare.

In tema di rapporti tra medico convenzionato e USL, la norma transitoria n. 4 del d.P.R. n.289 del 1987 prevede, in ordine alle scelte eccedenti il massimale di assistiti, l'obbligo del medico di presentare un elenco nominativo di assistiti ricusati, in mancanza di che provvede direttamente la USL e al medico che non ottempera all'obbligo di rientrare nei limiti alle scadenze prefissate viene corrisposto un compenso complessivo mensile forfettario pari al massimale (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la configurabilità, in base alla convenzione, del diritto a onorari relativi agli assistiti mantenuti effettivamente in sovrannumero).

In seguito alla soppressione delle USL ad opera del D.Lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le A.S.L., e per effetto degli artt. 6, primo comma della legge n. 724 del 1994 n. 724 e 2, quattordicesimo comma della legge n.549 del 1995, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio (di pertinenza delle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende), si è verificata una successione "ex lege" delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, caratterizzata da una procedura di liquidazione; ne consegue che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta alla relativa gestione o alle Regioni; in materia di crediti dei medici generici e pediatri in rapporto di convenzione esterno nella Regione Lazio, la legittimazione passiva della Regione discende anche dalla normativa regionale che pone direttamente a carico di tale ente l'onere economico per l'assistenza medica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2001, n. 5220
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5220
    Data del deposito : 7 aprile 2001

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