Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2001, n. 6307
CASS
Sentenza 4 maggio 2001

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Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 25 della legge n. 223 del 1991, che ha reso generale la facoltà dei datori di lavoro di effettuare richieste nominative agli uffici di collocamento (e fino a che la materia non è stata diversamente regolata dall'art. 9 bis del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996), la sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea 11 dicembre 1997, resa nella causa n. 55/96, impone al giudice italiano di disapplicare la normativa nazionale sul divieto di mediazione privata e sul correlato divieto di assunzione non "per il tramite" degli uffici di collocamento, ove sia accertata la ricorrenza dei presupposti ivi indicati per la violazione degli art. 90, n. 1, e 86 del Trattato. Ed infatti la disposizione di cui al citato art. 25 non esclude che il controllo pubblico, sia pure imposto ed effettuato in relazione ad una privata e preventiva individuazione dei lavoratori assunti o da assumere, se da un lato lascia apparentemente cadere la abrogata "burocratica mediazione", dall'altro si qualifica alla stregua di un residuo abuso della posizione dominante degli uffici di collocamento, perpetuando una indiretta reviviscenza del sistema burocratico precedente, atteso che all'obbligo della comunicazione può seguire anche il diniego di assunzione da parte della P.A. e che comunque la sanzione amministrativa, prevista in caso di trasgressione a siffatto obbligo, si configura come una indiretta restrizione dell'autonomia datoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2001, n. 6307
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6307
    Data del deposito : 4 maggio 2001

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