Sentenza 4 maggio 2001
Massime • 1
Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 25 della legge n. 223 del 1991, che ha reso generale la facoltà dei datori di lavoro di effettuare richieste nominative agli uffici di collocamento (e fino a che la materia non è stata diversamente regolata dall'art. 9 bis del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996), la sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea 11 dicembre 1997, resa nella causa n. 55/96, impone al giudice italiano di disapplicare la normativa nazionale sul divieto di mediazione privata e sul correlato divieto di assunzione non "per il tramite" degli uffici di collocamento, ove sia accertata la ricorrenza dei presupposti ivi indicati per la violazione degli art. 90, n. 1, e 86 del Trattato. Ed infatti la disposizione di cui al citato art. 25 non esclude che il controllo pubblico, sia pure imposto ed effettuato in relazione ad una privata e preventiva individuazione dei lavoratori assunti o da assumere, se da un lato lascia apparentemente cadere la abrogata "burocratica mediazione", dall'altro si qualifica alla stregua di un residuo abuso della posizione dominante degli uffici di collocamento, perpetuando una indiretta reviviscenza del sistema burocratico precedente, atteso che all'obbligo della comunicazione può seguire anche il diniego di assunzione da parte della P.A. e che comunque la sanzione amministrativa, prevista in caso di trasgressione a siffatto obbligo, si configura come una indiretta restrizione dell'autonomia datoriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2001, n. 6307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6307 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P LA CORTE SUPREM CASAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19650/98 - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS Cron. 13956 Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI - Rel. Consigliere Rep. Dott. ENzo MILEO Consigliere Ud. 21/12/00 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO - ha pronunciato la seguente 193 SENTENZA sul ricorso proposto da: PROVINCIALE ora DIREZIONE PROVINCIALE ISPETTORATO - DEL LAVORO DI UDINE in persona del Direttore pro in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, GENERALE DELLO STATO, che lo LE tempore, domiciliato presso 1'AVVOCATURA rappresenta e difende, ope legis;
ricorrente
contro
RI RE IO, EURO EST MANIFATTURE SRL;
- intimati -
avversO la sentenza n. 186/98 del Pretore di UDINE, depositata il 29/08/98 RACC. 1480/94. 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5624 -1- udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. ENzo MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. thiles " -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 29.6.1994 AL ED Lucio la Società Enzo Est Manifatture proponevano e opposizione, davanti al Pretore di Udine, avverso l'ordinanza - ingiunzione in data 4.5.1994 con la quale veniva intimato loro il pagamento di L.
9.000.000 per avere assunto, in violazione degli artt. 11, 13 e 18 legge n. 264/1949, lavoratori dipendenti non per il tramite del competente Ufficio circoscrizionale di collocamento. Esponevano che, quanto alla lavoratrice Di AN NA, il rapporto per le pulizie dalla predetta risultavaeffettuate connotato dai requisiti della autonomia, escludendosi pertanto ogni profilo di subordinazione, e che, per gli LE altri lavoratori, non si figurava la violazione di tale obbligo, trattandosi di semplice ritardo nella comunicazione della loro assunzione al predetto Ufficio e, per di più, il provvedimento ingiuntivo, oltre ad essere immotivato quanto alla entità della sanzione comminata, si appalesava del tutto illegittimo, atteso che la vigente normativa esentava le imprese che occupavano meno di quindici dipendenti, come nella specie, dall'obbligo di assunzione tramite le liste di collocamento. 3 Resistente del 1'Ispettorato Lavoro, che concludeva per la infondatezza della opposizione e documenti relativi al producendo copia di atti procedimento amministrativo, il giudice adito accoglieva la opposizione con sentenza del 29 agosto 1998, revocando la ordinanza ingiunzione. giudicante che, Riteneva sostanzialmente il intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia delle inComunità Europee data 11.12.1997, la quale aveva sancito la trasgressione degli artt. 90 n. 1 e 86 del trattato CE qualora lo Stato membro vieti qualunque attività mediazionedi ed interposizione tra domanda ed offerta di lavoro che non venga svolta dagli Uffici pubblici di incriminatrice posta a LE collocamento, con evidente abuso di una posizione dominante, la normativa ingiunzione andava fondamento della ordinanza - disapplicata, siccome tale da indurre detti Uffici pubblici al cennato abuso della loro prevalente posizione, e per l'effetto risultava legittima la condotta della opponente, come del resto riconosciuto dallo stesso legislatore con la legge n. 223/1998, il cui art. 25 ha eliminato il sistema della chiamata numerica o nominativa, sostituendolo con quello dell'assunzione diretta, salvo l'obbligo della comunicazione, contestuale immediatamente successiva, agli appositi uffici pubblici. Avverso tale decisione 1'Ispettorato ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo motivo articolato in direzione;
duplice i convenuti sono rimasti intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE il Con l'unico mezzo di impugnazione e falsa denunciando violazione ricorrente, interpretazione dell'art. 177 del Trattato del 25 reso con legge 14 ottobre marzo 1957 - esecutivo 1957, 1203n. - e dell'art. 26, 2° comma, della legge n. 56/87 ed anche della legge n. 264/49, nonché insufficienza e contraddittorietà della nn. 3 e LE motivazione con riferimento all'art. 360, 5, Cod. proc. Civile, articola poi il contenuto del ricorso in una duplice direzione. In primo luogo deduce che il Pretore ha errato nell'attribuire alla sentenza della Corte di Giustizia Europea larichiamata valenza di abrogazione della normativa interna degli Stati membri della Comunità in tema di collocamento, in quanto la Corte ha il potere di interpretare in modo vincolante solo il diritto comunitario e non quello interno, di esclusiva competenza dei giudici 5 nazionali;
di guisa che, in ipotesi contraria, come invece ritenuto nella sentenza impugnata, si una indebita estensione della profila, da un lato, pronuncia comunitaria e, dall'altro, un inammissibile svuotamento del potere del giudice nazionale. In secondo luogo osserva che, all'epoca della contestazione degli illeciti (1991 1992), il mercato del lavoro in Italia doveva considerarsi ormai libero, atteso che l'art. 25 della legge n. 223 191 consentiva l'assunzione diretta, per cui cade l'affermazione del Pretore, secondo il quale in detto periodo le strutture pubbliche del collocamento non erano in grado di assicurare il proficuo svolgimento del servizio;
ed invero, per occorreva soltanto la comunicazione della LE il lavoratore in tal modo liberamente assunto, assunzione stessa ai fini del nulla osta dell'Ufficio di collocamento, e tale obbligo, ponendosi quale atto burocratico di mera cognizione della occupazione e di tutela della stessa, lungi dal reprimerla od ostacolarla autoritativamente in ne facilitava la attuazione regime di monopolio, sull'intero territorio nazionale e comunitario. La censura è infondata in entrambe le motivazioni riportate. Come puntualmente evidenziato dal primo giudice, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza pronunciata 1'11.12.1997 nella causa n. C- ha55/96, dichiarato che n. 1, del trattato CE lo trasgredisce l'art. 90, Stato membro che vieti qualunque attività di mediazione e interposizione tra domanda ed offerta di lavoro che non sia svolta dagli uffici pubblici essere una situazione di collocamento, ponendo in in cui tali uffici siano necessariamente indotti a contravvenire alle disposizioni dell'art. 86 del Trattato, e cioè ad abusare della loro posizione dominante, limitando la prestazione a danno dei destinatari del servizio perché non in grado di soddisfare la domanda. E d'altronde detto principio, contrariamente inall'assunto ricorso, EN vale, oltre che per le norme del diritto comunitario, anche per la sentenza della Corte di - rese cioè in un Giustizia, sia interpretative giudizio instaurato ai sensi dell'art.177 del che di altro tipo, la conseguenza con trattato - che, interpretata in tal modo la norma comunitaria con effetti diretti per i singoli Stati, tutti i soggetti competenti del nostro ordinamento a dare sono giuridicamente esecuzione alle leggi interne tenuti a disapplicarle, qualora siano incompatibili con quelle comunitarie secondo la interpretazione datane dalla Corte di Giustizia europea (Cfr. Corte Costituzionale, sent. 11 luglio 1989, n. 389). Ne come correttamente ritenuto dal Pretore consegue, alla stregua del disposto della citata sentenza dell'11.12.1997, che, qualora gli uffici pubblici di collocamento non siano in grado palesemente di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro, e l'espletamento effettivo delle attività di collocamento da parte delle imprese private venga reso impossibile dal mantenimento in vigore di disposizioni di legge che vietano le dette attività comminando sanzioni (penali od amministrative), Mile detti ufficio, operando in regime di monopolio come all'epoca dei fatti di causa, necessariamente erano contravvenire alle disposizioni di cui indotti a all'art. 86 del Trattato secondo la interpretazione che precede. Giacché, pur essendo state accertate in fatto le carenze di collocamento rispetto alla domanda di mercato, la pretesa di applicare ancora un sistema che la Corte di Giustizia ha dichiarato invece inapplicabile, in quanto incompatibile con il diritto comunitario perché tale da indurre 8 relativi uffici pubblici ad abusare della loro dominante, a voler ritenere posizione equivale meramente astratta l'interpretazione data dalla norma laddove è di tutta Corte alla citata;
evidenza che essa è resa in funzione della norma contenente la disciplina del nazionale proprio collocamento vigente in Italia, e dunque anche la della264/49, quale implicitamente ha legge n. affermato la incompatibilità con il diritto comunitario. Né poi, ciò posto, si profilano ragioni pregnanti per allaconferire ripetuta sentenza della Corte di europeaGiustizia una valenza restrittiva ed in contrasto con la sua "ratio", sia efficacia, con la finalità di salvare per il Mile ratione temporis quanto limiti ai della sua passato una disciplina ormai superata, sia per la parte concernente la specifica contestazione in esame. Ed sulinvero, primo punto sufficiente osservare che, con la sentenza n. 389/1989, la Corte Costituzionale ha, tra l'altro, sancito il principio che la interpretazione data dalla Corte di Giustizia ad una norma di diritto comunitario ne determina autoritariamente il contenuto ed il significato, si che la precisazione l'integrazione hanno la stessa immediata efficacia e che tutti i delle disposizioni interpretate, soggetti competenti del nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi sono giuridicamente tenuti a incompatibili con disapplicare le norme interne l'interpretazione quelle comunitarie secondo datane dalla stessa Corte. Quanto al secondo rilievo, afferente all'obbligo, che si contesta violato, di comunicare all'Ufficio di collocamento la privata, preventiva individuazione dei lavoratori da assumere ovvero immediatamente assunti, al fine di un pubblico, successivo controllo, ai sensi della legge n. 223/1991 (a differenza dell'obbligo di assumere collocamento" di Minder "per il tramite dell'ufficio di n. 264/1949, che si cui alla precedente legge risolveva nella burocratica mediazione vietata ad ogni altro soggetto), per cui la attuale previsione non sarebbe comunque in contrasto con la menzionata sentenza della Corte di Giustizia europea, ritiene diversamente il Collegio che anche in tale ipotesi ricorra la violazione dell'obbligo di cui alla ripetuta pronuncia. Invero, anche dopo inl'entrata vigore 10 223 del 1991, che ha dell'art. 25 della legge n. resa generale la facoltà datoriale di effettuare agli uffici di collocamento, richieste nominative la più volte richiamata sentenza 11.12.1997 della Corte di Giustizia impone al giudice italiano di disapplicare la normativa nazionale sul divieto di e sul correlato divieto di mediazione privata assunzione non "per il tramite" degli uffici di collocamento, qualora sia accertata la ricorrenza dei presupposti ivi indicati per la violazione degli artt. 90, n. 1, e 86 del Trattato. Pertanto, acclarato che l'attività di intermediazione in materia di domande ed offerte di lavoro è vietata e sistema pubblico italiano, all'epoca dei che il Mie fatti di causa, non aveva la capacità di soddisfare la domanda di intermediazione esistente sul mercato del lavoro, ne consegue che ogni forma di costrizione autoritaria che possa, anche indirettamente, restringere condizionare tale ampia facoltà di assunzione diretta si pone in contrasto con la predetta pronuncia comunitaria e interpretazione delle clausole del con la relativa Trattato, sì da imporsi la disapplicazione delle E non è dubbio che norme interne di riferimento. tale controllo pubblico, sia pure imposto ed 11 effettuato in relazione ad una privata e preventiva individuazione lavoratori оassunti da dei lato apparentemente lascia assumere, se da un cadere la abrogata barriera della burocratica mediazione, dall'altro si qualifica alla stregua di un residuale abuso della posizione dominante degli uffici di collocamento, perpetuando una indiretta reviviscenza del sistema burocratico precedente, atteso che all'obbligo della comunicazione ancora vigente può seguire anche il diniego di assunzione da parte dell'Organo della P.A. così informato, e che la sanzione amministrativa, in ipotesi di trasgressione a siffatto obbligo, come nella specie propagine si configura quale verificatosi, restrittiva Viile indirettamente residuale - dell'originario divieto dall'autonomia datoriale di assunzione "non tramite" l'ufficio di collocamento;
si pone come permanente fattore di un potere autoritario condizionante l'ampia facoltà di privata individuazione dei lavoratori da assumere;
ciò solo, comporta inequivocabilmente la e, per violazione della norma comunitaria come interpretata dalla Corte di Giustizia europea, si da conclamare la disapplicazione della relativa disposizione della legge di supporto. 12 La sentenza impugnata, alla stregua delle considerazioni esposte, non appare dunque inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione prospettati nella censura;
il ricorso va, pertanto, rigettato, Non si fa luogo ad alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
La Corte%;B Rigetta il ricorso. per spese relative al giudizio di Nulla le cassazione. Roma 21 dicembre 2000. Presidente:Гериз ве щип 1 Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, -4 MAG. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I O N N O E C 13