Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2001, n. 5362
CASS
Sentenza 10 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

I fondi speciali per l'assistenza e la previdenza costituiti nell'ambito della previsione dell'art. 2117 cod. civ. con la contribuzione sia del datore di lavoro che dei lavoratori, ove non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute; sono quindi soggetti giuridici, ancorché privi di personalità, che costituiscono centri di imputazione di rapporti giuridici con altri soggetti dell'ordinamento, compreso tra di essi il datore di lavoro che assume l'obbligo di contribuzione, e sono retti da statuti, aventi natura negoziale, la cui interpretazione è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che, interpretando lo statuto di una Cassa aziendale aderente all'INTERCASSA delle aziende del gruppo IRI, aveva ritenuto che la prestazione, a carattere perequativo e complementare, prevista in favore del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza l'accumulo contributivo di almeno 15 anni di versamenti, spettasse anche nel caso di cessazione, prima del raggiungimento di tale anzianità contributiva, dell'iscrizione dalla Cassa di appartenenza con passaggio alle dipendenze di un'azienda non appartenente al gruppo IRI e con trasferimento, ivi, dell'importo corrispondente ai contributi versati ai fini di altra, e diversa, forma di previdenza complementare, e ciò sul rilievo - riscontrato immune da vizi giuridici e logici - che l'insorgenza dell'obbligo dell'INTERCASSA di pagare la differenza tra la somma rapportata alla contribuzione effettiva e quella dovuta sulla base di 15 anni di contribuzione derivasse dalla risoluzione del rapporto con un'azienda IRI e dalla cessazione dell'iscrizione ad una delle Casse del sistema, non dal conseguimento del diritto ad una delle previste prestazioni previdenziali).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2001, n. 5362
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5362
    Data del deposito : 10 aprile 2001

    Testo completo