Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 1
L'art. 3 legge n. 1369 del 1960, che prevede il divieto di appalto di mano d'opera e la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per l'adempimento delle obbligazioni su quest'ultimo gravanti verso i propri dipendenti, trova applicazione anche per gli appalti di servizi da parte di enti pubblici organizzati con criteri di imprenditorialità, atteso che anche nei confronti di questi ultimi assumono rilievo le finalità dell'anzidetta disciplina, volta a reprimere il fenomeno dello sfruttamento della manodopera.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3975 del 08https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3172 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. ALBERTO SPANÒ - Presidente -
2. Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
3. Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
4. Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
5. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco pro tempore PA LL, subentrato in tutte le titolarità attive e passive degli istituti Riuniti di Ricovero e di Rieducazione della città di Pisa in forza dell'atto del Consiglio Regionale della Toscana n. 386 del 19.9.1995, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Foro Traiano n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Enrico Buglielli, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Borsacchi del foro di Pisa
- ricorrente -
CONTRO
- TO US
- EL SA OS
- NT VI
- CH LV
- UC AL
- AC NN
- IE RI
- LL LE
- TI PA
elettivamente domiciliati in Roma, Via Corridoni 7, presso lo studio dell'Avv. Costanza Acciai, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Umberto Cerrai del foro di Pisa come da procura in calce al controricorso
- controricorrenti -
NONCHÉ CONTRO
- AM FA
- UR FR
- HI ET
- DO ZI
- ZZ FA
- NI BO
- TI OS
- DI AR
- OT M. GR
- TR RA
- RA CI
- RM ON
- BL RA
- ES GIOVNN
- LI DA
- LA CO NA - EL LL
- NC IO
- VI EN
- IN AD
- intimati -
per la cassazione della sentenza n. 791/98 del Tribunale del Lavoro di Pisa dell'8.7.1998/9.10.1998 nella causa n. 2738 R.G. 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.01.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Enrico Buglielli per il Comune di Pisa e l'Avv. Umberto Cerrai per i resistenti;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Con ricorso, depositato l'1.3.1993, MA AN ed altri 28 dipendenti della Cooperativa Pisana per la Solidarietà Sociale, impiegati presso gli Istituti Riuniti di Ricovero della Città di Pisa con la qualifica di esecutori socio-assistenziali, in esecuzione di appalto di servizi, chiedevano agli Istituti, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, le differenze di trattamento economico fra quanto da essi percepito dall'anzidetta Cooperativa e quanto corrisposto dai committenti Istituti ai propri dipendenti di pari qualifica.
All'esito del giudizio di primo grado l'adito Pretore Giudice del Lavoro di Pisa con sentenza del 28.10.1994 accoglieva le domande. Tale decisione, impugnata dagli Istituti Riuniti di Ricovero della Città di Pisa, ai quali succedeva il Comune di Pisa, veniva confermata dal Tribunale della stessa città con sentenza depositata il 9.10.1998. Il Tribunale poneva in evidenza il diverso tenore letterale dell'art. 1 - 4^ comma - della legge n. 1369/1960, il quale, nel vietare gli appalti di mera manodopera, prevede espressamente che le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle aziende dello Stato e agli enti pubblici, e dell'art. 3 della stessa legge, il quale dispone che gli imprenditori, che appaltano opere o servizi, da eseguirsi all'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo o ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti. Tanto premesso, il Tribunale riteneva, condividendo l'interpretazione seguita dal primo giudice, che il contratto stipulato tra gli Istituti Riuniti di Ricovero e la Cooperativa Pisana di Solidarietà Sociale, avente per oggetto l'affidamento del servizio socio- assistenziale presso la casa di riposo, ricadesse sotto lo schema dell'appalto di servizi di cui all'art. 3 anzidetto, la cui disciplina avrebbe dovuto trovare applicazione anche al caso di specie, rilevando soltanto la qualità di imprenditore e non la distinzione tra ente pubblico o privato.
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Pisa con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 C.P.C., ai quali resistono con controricorso US EL ed altri otto indicati in epigrafe.
Non si sono costituiti AN MA ed altri diciannove intimati specificati in epigrafe.
MOTIVI ELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, premessa la natura giuridica di ente pubblico degli Istituti Riuniti di Ricovero e di Rieducazione della Città di Pisa, deduce l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 1369 del 1960; la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 C.P.C., dell'art. 3 stessa legge n. 1369; nonché vizi di motivazione in ordine a punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 C.P.C. Al riguardo sostiene che non sono convincenti le argomentazioni sviluppate dal Pretore e dal Tribunale in ordine all'irrilevanza della natura giuridica di ente pubblico degli Istituti Riuniti agli effetti dell'applicazione dell'art. 3 della richiamata legge n. 1369, trovando spiegazione il diverso dettato legislativo in ciò che l'art. 1 di tale legge riguarda anche gli enti pubblici, mentre l'ipotesi di cui all'art. 3 (per la quale il legislatore non ha effettuato alcuna espressa estensione di operatività nell'ambito pubblicistico) riguarda solo i privati.
La censura non è fondata e non merita di essere quindi condivisa. Sul punto la sentenza impugnata ha seguito la giurisprudenza di questa Corte costante nell'affermare l'applicabilità del divieto di interposizione e del principio di solidarietà di cui all'art. 3 della legge n. 1369 del 1960 anche in relazione alle attività svolte dagli enti pubblici, purché aventi carattere imprenditoriale (Cass. sentenza n. 9107 del 24 agosto 1991; Cass. sentenza n. 928 del 1 febbraio 1988; Cass. sentenza n. 8008 del 27 novembre 1987; Cass. sentenza n. 7165 del 3 dicembre 1986; Cass. sentenza n. 13 del 5 gennaio 1981). Tale interpretazione è in armonia con lo spirito informatore della legge, volta a reprimere il fenomeno dello sfruttamento della manodopera, sicché l'anzidetto art. 3 trova applicazione anche per gli appalti di servizi da parte di enti pubblici organizzati con criteri di imprenditorialità.
Con il secondo motivo il ricorrente, nel ribadire la natura di ente non imprenditoriale degli Istituti Riuniti anzidetti, lamenta l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 1369 del 1960; la violazione e falsa applicazione della stessa norma in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.; nonché vizi di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 C.P.C. Rileva al riguardo che i giudici di merito erroneamente hanno ritenuto sussistente nell'attività svolta dagli Istituti Riuniti il requisito dell'economicità, mentre non hanno tenuto in considerazione che elemento essenziale della figura dell'imprenditore è il rischio economico o rischio di impresa, nel caso di specie non ravvisabile, trattandosi di ente pubblico di protezione sociale con finalità di prestare assistenza sanitaria.
Il ricorrente osserva altresì che appare erroneo e contraddittorio, partendo da una definizione di economicità in senso ampio intesa come astratta idoneità dell'attività a coprire i costi, giungere, come hanno fatto i giudici di merito, alla conclusione che i finanziamenti pubblici rappresentano un'ordinaria voce dell'attivo dell'ente, da valutarsi alla stregua delle somme versate dai beneficiari dei servizi dell'ente stesso. In questo quadro le sovvenzioni pubbliche servono a coprire in modo continuo i buchi di bilancio e a sopperire alla scarsezza delle entrate dell'ente, sicché il criterio della tendenziale idoneità a raggiungere il pareggio del bilancio non è decisiva ai fini dell'affermazione del requisito dell'economicità nell'attività svolta dall'ente pubblico. I rilievi esposti non hanno consistenza giuridica e vanno disattesi. Questa Corte ha affermato, ai fini della sussistenza di un'impresa, che l'attività esercitata non deve necessariamente avere la finalità di produrre entrate superiori ai costi di produzione, essendo sufficiente, ai fini dell'economicità dell'attività, l'idoneità almeno tendenziale a ricavare dalla cessione dei beni o servizi prodotti quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati, ossia a perseguire tendenzialmente il pareggio di bilancio, non importa se raggiungibile grazie all'apporto di sovvenzioni pubbliche (Sezioni Unite sentenza n. 3353 dell'11 aprile 1994). Questa stessa Corte ha precisato che il pareggio di bilancio non deve essere necessariamente raggiunto con il prezzo del servizio, pagato dagli utenti, potendo le aziende pubbliche fare affidamento sulle sovvenzioni come costanti ricavi di esercizio.
Orbene nel caso di specie il Tribunale di Pisa ha fatto corretta applicazione dei principi anzidetti ritenendo, a seguito di accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità, che gli Istituti Riuniti di Ricovero fossero gestiti con criteri di economicità, tanto più che nella gestione 1994 la quota sanitaria a carico della Regione Toscana venne incrementata del 4% con aumento della retta giornaliera a carico degli utenti del servizio. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Ricorrono giusti motivi, in relazione alla delicatezza della questione giuridica, per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2002