Sentenza 21 marzo 1969
Massime • 2
Anche quando l'indagine intesa ad accertare quale dei due contraenti sia inadempiente debba compiersi al fine di stabilire a quale parte spetti il diritto di recesso ex art. 1385 cod. civ. i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione,occorre, cioe, procedere ad una valutazione necessariamente comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, tenendo conto dei precetti generali sull'imputabilita e l'importanza dell'inadempimento nonche per quanto riguarda le singole pattuizioni, di quelli in tema di risoluzione, in modo da stabilire quale dei due abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del contratto. ( V. 2492-50).*
Agli effetti dell'art. 1455 cod. civ. la valutazione dell'importanza dell'inadempimento si risolve in un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. ( Conf. 3488-68, mass. 336632 2724-68, mass. 335302 791-68, mass. N. 332065).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/1969, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 21 marzo 1969 |
Testo completo
Anche quando l'indagine intesa ad accertare quale dei due contraenti sia inadempiente debba compiersi al fine di stabilire a quale parte spetti il diritto di recesso ex art. 1385 cod. civ. i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione,occorre, cioe, procedere ad una valutazione necessariamente comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, tenendo conto dei precetti generali sull'imputabilita e l'importanza dell'inadempimento nonche per quanto riguarda le singole pattuizioni, di quelli in tema di risoluzione, in modo da stabilire quale dei due abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del contratto. ( V. 2492-50).*