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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/12/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO VA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1660/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. FERRARO MARIO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2 agosto 2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2009, presentata il 3 marzo 2010, riesaminata dall' il 12 marzo 2018 e CP_1 nuovamente respinta sul rilievo della mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
2. Avverso tale reiezione, parte ricorrente proponeva in data 5 maggio 2018 ricorso amministrativo al Comitato provinciale , rigettato dal medesimo organo con CP_1
1 deliberazione del 30 maggio 2018 sul presupposto che la domanda era stata respinta “a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro” risultante da verbale ispettivo del dicembre 2017.
3. Parte ricorrente deduceva, tuttavia, che né il verbale ispettivo né gli atti presupposti risultavano essere stati previamente comunicati, con conseguente impossibilità di conoscere le ragioni del disconoscimento. Per tale motivo presentava istanza di accesso agli atti del 22 giugno 2018, alla quale l' dava riscontro soltanto in data 6 CP_1 luglio 2018, fornendo copia del verbale.
4. Si costituiva l' sostenendo che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi per CP_1
l'anno 2009 era stata effettuata con la pubblicazione del quarto elenco trimestrale
2014, resa disponibile sul sito istituzionale dell' dal 15 dicembre 2014 al 10 CP_1 gennaio 2015 ai sensi dell'art. 38, comma 7, L. n. 111/2011; con la pubblicazione del primo elenco di variazione 2015, resa disponibile dal 10 marzo 2018 al 25 marzo
2018.
5. Con provvedimento del 20 aprile 2021, veniva disposta la riunione al presente giudizio del procedimento R.G. n. 1662/2018, relativo alla domanda di disoccupazione agricola presentata l'8 marzo 2013 e riferita all'anno 2012, anch'essa riesaminata il 12 marzo
2018 e respinta per mancata iscrizione negli elenchi agricoli.
6. Nel relativo procedimento amministrativo l' aveva rigettato l'impugnazione con CP_1 la motivazione che la domanda di disoccupazione presentata nel 2013 (anno 2012) era stata respinta “a seguito delle cancellazioni delle giornate lavorative” già effettuate nell'ambito del fascicolo precedente del 5 maggio 2015, collegato al primo procedimento.
7. Anche nel giudizio riunito l' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
8. Nel corso dell'istruttoria venivano escussi testi che confermavano l'effettivo svolgimento di attività lavorativa agricola da parte della ricorrente negli anni oggetto di giudizio, in coerenza con le deduzioni contenute nei ricorsi introduttivi.
9. Dalla documentazione prodotta e dalle risultanze istruttorie emerge quanto segue:
2 a) Il verbale ispettivo del dicembre 2017, posto a fondamento del disconoscimento dei rapporti di lavoro per gli anni 2009 e 2012, non è mai stato comunicato alla ricorrente prima dell'adozione dei provvedimenti amministrativi di rigetto.
b) La ricorrente ha potuto conoscere il contenuto del verbale solo il 6 luglio 2018, a seguito dell'istanza di accesso agli atti.
c) I testi escussi hanno confermato l'effettività del rapporto di lavoro agricolo.
d) Il ricorso amministrativo è stato presentato tempestivamente, secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. n. 12718/2009; Cass. civ. n. 5455/2019), non potendo la pubblicazione telematica degli elenchi costituire conoscenza effettiva quando la cancellazione dipende da un verbale ispettivo non comunicato.
e) La mancata ostensione del verbale ispettivo integra violazione del diritto di difesa, con conseguente illegittimità del rigetto delle domande di prestazione (cfr. Cass. civ.
n. 23397/2016; n. 24127/2019; n. 3672/2020).
10. Alla luce di tali elementi, l'opposizione proposta con entrambi i ricorsi risulta fondata e deve essere accolta.
11. I ricorsi riuniti devono essere accolti, con:
– annullamento dei provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro;
– dichiarazione del diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi agricoli per gli anni
2009 e 2012;
– riconoscimento del diritto alla disoccupazione agricola per le annualità oggetto di giudizio, ove sussistenti gli ulteriori requisiti di legge;
– condanna dell' alla liquidazione delle relative indennità, oltre accessori. CP_1
12. La parte resistente , risultata soccombente, va condannata al pagamento delle CP_1 spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti:
1. Accoglie il ricorso R.G. 1660/2018 e il ricorso R.G. 1662/2018;
2. Annulla i provvedimenti impugnati;
3. Dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2009 e 2012;
3 4. Dichiara il diritto della ricorrente alla disoccupazione agricola per le annualità oggetto di causa;
5. Condanna l' alla liquidazione delle relative indennità, oltre accessori come per CP_1 legge;
6. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
1.500,00 oltre accessori di legge con distrazione ex art. 93 cpc
Così deciso il 28/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1660/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. FERRARO MARIO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2 agosto 2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2009, presentata il 3 marzo 2010, riesaminata dall' il 12 marzo 2018 e CP_1 nuovamente respinta sul rilievo della mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
2. Avverso tale reiezione, parte ricorrente proponeva in data 5 maggio 2018 ricorso amministrativo al Comitato provinciale , rigettato dal medesimo organo con CP_1
1 deliberazione del 30 maggio 2018 sul presupposto che la domanda era stata respinta “a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro” risultante da verbale ispettivo del dicembre 2017.
3. Parte ricorrente deduceva, tuttavia, che né il verbale ispettivo né gli atti presupposti risultavano essere stati previamente comunicati, con conseguente impossibilità di conoscere le ragioni del disconoscimento. Per tale motivo presentava istanza di accesso agli atti del 22 giugno 2018, alla quale l' dava riscontro soltanto in data 6 CP_1 luglio 2018, fornendo copia del verbale.
4. Si costituiva l' sostenendo che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi per CP_1
l'anno 2009 era stata effettuata con la pubblicazione del quarto elenco trimestrale
2014, resa disponibile sul sito istituzionale dell' dal 15 dicembre 2014 al 10 CP_1 gennaio 2015 ai sensi dell'art. 38, comma 7, L. n. 111/2011; con la pubblicazione del primo elenco di variazione 2015, resa disponibile dal 10 marzo 2018 al 25 marzo
2018.
5. Con provvedimento del 20 aprile 2021, veniva disposta la riunione al presente giudizio del procedimento R.G. n. 1662/2018, relativo alla domanda di disoccupazione agricola presentata l'8 marzo 2013 e riferita all'anno 2012, anch'essa riesaminata il 12 marzo
2018 e respinta per mancata iscrizione negli elenchi agricoli.
6. Nel relativo procedimento amministrativo l' aveva rigettato l'impugnazione con CP_1 la motivazione che la domanda di disoccupazione presentata nel 2013 (anno 2012) era stata respinta “a seguito delle cancellazioni delle giornate lavorative” già effettuate nell'ambito del fascicolo precedente del 5 maggio 2015, collegato al primo procedimento.
7. Anche nel giudizio riunito l' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
8. Nel corso dell'istruttoria venivano escussi testi che confermavano l'effettivo svolgimento di attività lavorativa agricola da parte della ricorrente negli anni oggetto di giudizio, in coerenza con le deduzioni contenute nei ricorsi introduttivi.
9. Dalla documentazione prodotta e dalle risultanze istruttorie emerge quanto segue:
2 a) Il verbale ispettivo del dicembre 2017, posto a fondamento del disconoscimento dei rapporti di lavoro per gli anni 2009 e 2012, non è mai stato comunicato alla ricorrente prima dell'adozione dei provvedimenti amministrativi di rigetto.
b) La ricorrente ha potuto conoscere il contenuto del verbale solo il 6 luglio 2018, a seguito dell'istanza di accesso agli atti.
c) I testi escussi hanno confermato l'effettività del rapporto di lavoro agricolo.
d) Il ricorso amministrativo è stato presentato tempestivamente, secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. n. 12718/2009; Cass. civ. n. 5455/2019), non potendo la pubblicazione telematica degli elenchi costituire conoscenza effettiva quando la cancellazione dipende da un verbale ispettivo non comunicato.
e) La mancata ostensione del verbale ispettivo integra violazione del diritto di difesa, con conseguente illegittimità del rigetto delle domande di prestazione (cfr. Cass. civ.
n. 23397/2016; n. 24127/2019; n. 3672/2020).
10. Alla luce di tali elementi, l'opposizione proposta con entrambi i ricorsi risulta fondata e deve essere accolta.
11. I ricorsi riuniti devono essere accolti, con:
– annullamento dei provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro;
– dichiarazione del diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi agricoli per gli anni
2009 e 2012;
– riconoscimento del diritto alla disoccupazione agricola per le annualità oggetto di giudizio, ove sussistenti gli ulteriori requisiti di legge;
– condanna dell' alla liquidazione delle relative indennità, oltre accessori. CP_1
12. La parte resistente , risultata soccombente, va condannata al pagamento delle CP_1 spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti:
1. Accoglie il ricorso R.G. 1660/2018 e il ricorso R.G. 1662/2018;
2. Annulla i provvedimenti impugnati;
3. Dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2009 e 2012;
3 4. Dichiara il diritto della ricorrente alla disoccupazione agricola per le annualità oggetto di causa;
5. Condanna l' alla liquidazione delle relative indennità, oltre accessori come per CP_1 legge;
6. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
1.500,00 oltre accessori di legge con distrazione ex art. 93 cpc
Così deciso il 28/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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