Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/03/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n.4120/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f. , con l'assistenza e difesa Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ANTONACI EMANUELE -c.f. ; C.F._1
-parte opponente-
e
-con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. CUCINELLA FRANCESCO -c.f. ; C.F._2
-parte opposta-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_2
; C.F._3
-parte opposta- all'udienza del 11/03/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con il ricorso depositato in data 24/05/2024 la parte opponente in epigrafe meglio individuata ha proposto nei confronti dell' e dell' opposizione CP_2 Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n.01420249014736108/000 notificata in data 21/05/2024 (erroneamente qualificata in ricorso
1
1. Avviso di addebito n.31420160003799247000 relativo al presunto mancato pagamento per l'anno 2016, oltre spese Controparte_3 accessorie, per la somma complessiva di € 9.590,84; 2. Avviso di addebito n. 31420160007469111000 relativo al presunto mancato pagamento per l'anno 2016, oltre Controparte_3 spese accessorie, per la somma complessiva di € 9.587,08; 3.
Avviso di addebito n. 31420170000299501000 relativo al presunto
Co mancato pagamento per l'anno 2016, CP_3 Controparte_3 oltre spese accessorie, per la somma complessiva di € 11.520,71;
4. Avviso di addebito n. 31420170000870942000 relativo al presunto mancato pagamento per l'anno 2017, Controparte_3 oltre spese accessorie, per la somma complessiva di € 5.373,66; 5.
Avviso di addebito n. 31420170004994579000 relativo al presunto mancato pagamento per l'anno 2017, Controparte_3 oltre spese accessorie, per la somma complessiva di € 10.522,08;
6. Avviso di addebito n. 31420220000083985000 relativo al presunto
Co mancato pagamento Modello per l'anno 2020, Controparte_3 oltre spese accessorie, per la somma), contestando: a)
l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'atto impugnato in quanto effettuata «a mezzo PEC da da Controparte_4 un indirizzo di posta elettronica certificata non presente in alcuno dei Pubblici Registri previsti ex artt. 4 e 16, comma 12,
d.l. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012»; b) l'omessa notifica degli avvisi di addebito e di qualunque altro atto prodromico alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata con grave violazione al diritto di difesa;
c)
l'intervenuta prescrizione del diritto di riscossione per decorso del termine quinquennale;
d) la decadenza dell'amministrazione e la nullità delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito indicati nella intimazione di pagamento per tardiva iscrizione a ruolo;
e) l'omessa indicazione del tasso di interessi applicato, nonché illegittimità nelle sanzioni, maggiorazioni e compensi per
2 la riscossione – mancanza della certezza e liquidità delle somme;
f) il difetto di motivazione e scarsa chiarezza.
II. - Costituitisi in giudizio, l' e l' CP_2 Controparte_1
hanno chiesto: in via pregiudiziale, la declaratoria
[...] di inammissibilità dell'opposizione in ragione del dedotto decorso del termine di decadenza (con la consequenziale intangibilità del credito); nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
III. - L'opposizione deve essere integralmente rigettata per le ragioni si seguito esposte.
III.1. - In via preliminare, deve essere affermata la legittimazione passiva sia dell' (quale ente impositore CP_2 titolare dei crediti contributivi), sia dell' Controparte_5
(quale soggetto deputato alla riscossione dei
[...] crediti contributivi per conto dell' ). CP_2
III.2. - Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità/inesistenza della notifica dell'atto impugnato eseguita dall' Controparte_1 sollevata dalla parte opponente, in quanto, secondo l'autorevole orientamento della S.C. che non si ha ragione di disattendere
[Cass. Sez. Un., Sentenza n.15979 del 18/05/2022(Rv. 664909 -
01)], «In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della
Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
3 l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».
Al riguardo, occorre evidenziare che l'indirizzo di posta elettronica utilizzato dall' Controparte_1 può essere facilmente reperito sul sito istituzionale dell'Ente e, pertanto, la notifica eseguita attraverso il predetto indirizzo di posta elettronica, in difetto di specifiche deduzioni in merito alla violazione del diritto di difesa, deve ritenersi regolare.
Né va trascurata la circostanza che la presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio a distanza di soli 3 giorni dal ricevimento della notificazione dell'atto impugnato è sicuro riscontro della circostanza che la parte opponente fosse stata messa nella condizione di prendere effettiva conoscenza degli atti stragiudiziali menzionati nell'atto oggetto di opposizione nel presente giudizio.
III.3. - Inoltre, in via pregiudiziale, si ritiene che con riguardo agli avvisi di addebito menzionati nell'atto impugnato in questa sede deve essere, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità della presente opposizione, in quanto è decorso il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n.46 del 1999 per spiegare opposizione avverso gli avvisi di addebito innanzi specificati e menzionati nell'atto impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
III.3.1. - Invero, dall'esame degli atti di causa prodotti dall' , che non hanno formato oggetto di specifica CP_2 contestazione da parte dell'opponente, si evince che le notificazioni sono state eseguite telematicamente a mezzo pec
( risultante dal registro INI.PEC) nei confronti Email_1 della stessa parte opponente nelle seguenti date:
1) AVA n. 31420160003799247000 (All.1), notificato il 23/05/2016
(riferito ai DM10 insoluti relativi ai periodi 01-02/2016);
2) AVA n. 31420160007469111000 (All.2), notificato 05/11/2016
(riferito ai DM10 insoluti relativi ai periodi 03-04/2016);
4 3) AVA n. 31420170000299501000 (All.3), notificato il 28/03/2017
(riferito ai DM10 insoluti relativi ai periodi 10-11-12/2016);
4) AVA n. 31420170000870942000 (All.4) notificato il 15/05/2017
(riferito ai DM10 insoluti relativi ai periodi 01-02/2017);
5) AVA n. 31420170004994579000 (All.5), notificato il 13/10/2017
(riferito ai DM10 insoluti relativi ai periodi 03-04-05-06/2017);
6) AVA n. 31420220000083985000 (All.6) notificato il 05/04/2022
(riferito ai DM10 insoluti relativi ai periodi 01-02-03-04-07-
11/2020 e dal 03/2021 al 12/2021).
III.3.2. - Non c'è dubbio che la perentorietà del termine per l'istaurazione del giudizio di opposizione avverso gli avvisi di addebito è desumibile – anche in assenza di una previsione espressa in conformità all'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi – dalla funzione dagli stessi assolta, ovverosia quella di contemperare l'esigenza di tutela del diritto di difesa del privato con quella di garanzia della certezza delle situazioni giuridiche che coinvolgono la pubblica amministrazione (cfr.
Cass., Sez. Lav., Sent. n. 17978/08).
III.3.3. - È evidente, quindi, che, essendo stato depositato il ricorso soltanto in data 24/05/2024 abbondantemente oltre il predetto termine di decadenza, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento agli avvisi di addebito sopra menzionati.
III.4. - Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente, occorre premettere che il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità [Cass.
Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 4338 del 20/12/2013, data deposito
24/02/2014] – secondo cui «a mente della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, il termine di prescrizione per la contribuzione previdenziale di che trattasi è fissato in cinque anni;
deve però considerarsi che, secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla
5 pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr. ex plurimis, 14692/2007; 17978/2008; 2835/2009; 8931/2011); ne consegue che, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi;
riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953
c.c.), trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c. (cfr. per arg., Cass., n.
17051/2004, in motivazione)» – è stato definitivamente superato dal successivo orientamento della Suprema Corte di Cassazione espresso a Sezioni Unite, che non si ha ragione di disattendere
[Cass. Sez. Un., Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 (Rv. 641632 -
01)], secondo cui «La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di
6 giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_2 dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del CP_6
d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)».
III.4.1. - Ciò premesso, occorre rimarcare che, a fronte della dedotta definitività degli avvisi di addebito per mancata opposizione nel termine di giorni 40 dalla data della loro effettiva notificazione, il decorso del termine di prescrizione quinquennale risulta tempestivamente interrotto.
Invero, dopo le notifiche (interruttive del termine prescrizionale quinquennale rispetto alla natura contributiva dei crediti CP_2 afferenti alle annualità 2016, 2017, 2020 e 2021, in quanto sono state eseguite tra il 2016 e il 2017 per le annualità 2016 e 2017
e il 2022 per le annualità 2021 e 2022) degli avvisi di addebito è intervenuta in data 16/05/2018 la notificazione dell'atto di intimazione di pagamento n.01420189008006149000 dell'11/05/2018 e in data 02/03/2022 la notificazione dell'atto di intimazione di pagamento n.01420229003241241000 del 25/02/2022, con i quali è stato ulteriormente interrotto tempestivamente il decorso del termine di prescrizione quinquennale, atteso che in essi erano già menzionati (così come nell'atto impugnato in questa sede) i predetti titoli stragiudiziali (all.ti 6.00, 6.01, 7.00 e 7.01 del fascicolo dell' . Controparte_1
III.4.2. - Né possono trovare accoglimento le censure di nullità
e/o inesistenza delle predette notificazioni sollevate dalla parte opponente per le ragioni già innanzi esposte.
III.5. - Pertanto, la valutazione dell'inammissibilità della spiegata opposizione per omessa opposizione degli avvisi di addebito menzionati nell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio ha carattere assorbente rispetto agli ulteriori residui profili della domanda, che riguardano gli stessi titoli stragiudiziali.
III.6. - Ne consegue, il rigetto integrale della spiegata opposizione.
7 IV. - Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 52.000,01-260.000,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di alcuna attività istruttoria orale – seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta integralmente l'opposizione;
-condanna la parte opponente al pagamento in favore dell' CP_2 delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4.201,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA, se dovuti, come per legge;
-condanna la parte opponente al pagamento in favore dell'
[...] delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi Euro 4.201,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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