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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1265/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3245 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia di primo grado di Benevento in data 18.12.2024, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento tassa rifiuti (TA.RI) con contestuale irrogazione della sanzione n 3245/1 del 04.10.2024 Prot. 1977, notificato dalla Resistente_1 in data 22.10.2024 per “INFEDELE DICHIARAZIONE TARI" relativamente all'immobile sito in Indirizzo_1 numero_1 Subalterno 0001 Nominativo_2 A04, con richiesta di pagamento tassa rifiuti, per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022.
Eccepiva che l'avviso di accertamento nasceva da una valutazione della superficie dell'immobile di mq.160, rispetto ai mq. 80 dichiarati ma che, in realtà, la superficie dell'immobile era di mq.121, mq.109 di aree coperte e mq.12 di aree scoperte.
Concludeva chiedendo “l'annullamento per i motivi esposti in narrativa dell'avviso di accertamento della tassa rifiuti (TARI) del 4 ottobre 2024 e notificato in data 22 ottobre 2024 con contestuale irrogazione della sanzione n 3245/1 del 04.10.2024 Prot. 1977 dell'importo di €597 emesso dalla Società Andreani Tributi nei confronti del Sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] C.F. CF_Ricorrente_1 residente in [...], Indirizzo_1 come sopra difeso e rappresentato. Con vittoria di spese”.
Si costituiva DR TI srl, rilevando che, come da planimetrie catastali, la superficie catastale era di mq.160, non dovendosi considerare la mera superficie calpestabile.
Concludeva chiedendo “- Nel merito ed in via principale, respingere il ricorso avversario con integrale conferma della pretesa impositiva consacrata nell'avviso di accertamento n. 3245/1 del 04.10.2024, prot. n.
1977 del 04.10.2024, per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, con ogni consequenziale pronuncia di legge.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA, oneri come legge e successive occorrende”.
Il Giudice monocratico, rigettata l'istanza di sospensione, ha deliberato in camera di consiglio in data
15.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Onde dirimere la controversia, deve, innanzi tutto, essere riportato il dato normativo ratione temporis applicabile alla fattispecie.
La TARES, (imposta sui rifiuti dal gennaio al dicembre 2013 sostituita dal 10 gennaio 2014 dalla TARI), è stata introdotta dal D.L. n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia), convertito con legge n. 214 del
2011, il cui art. 14 ha così stabilito: "A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni […] Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all' articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12.
Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del
Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile [………] Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente
".
Occorre, quindi, evidenziare che, nella fattispecie in esame, trova applicazione, per l'annualità 2014, l'art. 1, commi 641, 642 e 649, legge 147/2013, che dispone quanto segue: - "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva" (c. 641); - "La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani […]" (c. 642); - "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione […]" (c. 649); al regolamento, adottato dall'Ente locale, viene, poi, demandato di articolare riduzioni ed senzioni tariffarie (art. 1, cc. 659 e 682) mentre a carico del contribuente è posto l'obbligo procedurale della dichiarazione (originaria o di variazione;
art. 1, cc. 684 e ss.).
Ciò posto, nella specie, è documentato che la superficie, come da misurazioni effettuate sulla planimetria catastale con rfierimento alla superficie calpestabile, dell'immobile sito in Indirizzo_1 numero_1 Subalterno 0001, misura mq.152,32 solo quanto alle aree interne.
Peraltro è lo stesso ricorrente a riconoscere, quanto all'infedele dichiarazione, di aver dichiarato mq.80 a fronte della reale consistenza da lui dichiarata dell'immobile, pari a mq.121. Né giustifica in alcun modo detta estensione, offrendo una diversa quantificazione documentata, delle aree tassabili, limitandosi al deposito delle visure.
Da tutto quanto premesso, consegue il rigetto del ricorso.
Alla soccombenza segue la condanna del Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore di DR TI SRL.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese in favore di DR TI SRL delle spese di lite che liquida in €278, oltre rimb.forf., IVA e CPA.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIARIOTTI CLAUDIA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1265/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3245 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia di primo grado di Benevento in data 18.12.2024, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento tassa rifiuti (TA.RI) con contestuale irrogazione della sanzione n 3245/1 del 04.10.2024 Prot. 1977, notificato dalla Resistente_1 in data 22.10.2024 per “INFEDELE DICHIARAZIONE TARI" relativamente all'immobile sito in Indirizzo_1 numero_1 Subalterno 0001 Nominativo_2 A04, con richiesta di pagamento tassa rifiuti, per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022.
Eccepiva che l'avviso di accertamento nasceva da una valutazione della superficie dell'immobile di mq.160, rispetto ai mq. 80 dichiarati ma che, in realtà, la superficie dell'immobile era di mq.121, mq.109 di aree coperte e mq.12 di aree scoperte.
Concludeva chiedendo “l'annullamento per i motivi esposti in narrativa dell'avviso di accertamento della tassa rifiuti (TARI) del 4 ottobre 2024 e notificato in data 22 ottobre 2024 con contestuale irrogazione della sanzione n 3245/1 del 04.10.2024 Prot. 1977 dell'importo di €597 emesso dalla Società Andreani Tributi nei confronti del Sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] C.F. CF_Ricorrente_1 residente in [...], Indirizzo_1 come sopra difeso e rappresentato. Con vittoria di spese”.
Si costituiva DR TI srl, rilevando che, come da planimetrie catastali, la superficie catastale era di mq.160, non dovendosi considerare la mera superficie calpestabile.
Concludeva chiedendo “- Nel merito ed in via principale, respingere il ricorso avversario con integrale conferma della pretesa impositiva consacrata nell'avviso di accertamento n. 3245/1 del 04.10.2024, prot. n.
1977 del 04.10.2024, per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, con ogni consequenziale pronuncia di legge.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA, oneri come legge e successive occorrende”.
Il Giudice monocratico, rigettata l'istanza di sospensione, ha deliberato in camera di consiglio in data
15.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Onde dirimere la controversia, deve, innanzi tutto, essere riportato il dato normativo ratione temporis applicabile alla fattispecie.
La TARES, (imposta sui rifiuti dal gennaio al dicembre 2013 sostituita dal 10 gennaio 2014 dalla TARI), è stata introdotta dal D.L. n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto Salva Italia), convertito con legge n. 214 del
2011, il cui art. 14 ha così stabilito: "A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni […] Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all' articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12.
Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del
Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile [………] Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente
".
Occorre, quindi, evidenziare che, nella fattispecie in esame, trova applicazione, per l'annualità 2014, l'art. 1, commi 641, 642 e 649, legge 147/2013, che dispone quanto segue: - "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva" (c. 641); - "La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani […]" (c. 642); - "Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione […]" (c. 649); al regolamento, adottato dall'Ente locale, viene, poi, demandato di articolare riduzioni ed senzioni tariffarie (art. 1, cc. 659 e 682) mentre a carico del contribuente è posto l'obbligo procedurale della dichiarazione (originaria o di variazione;
art. 1, cc. 684 e ss.).
Ciò posto, nella specie, è documentato che la superficie, come da misurazioni effettuate sulla planimetria catastale con rfierimento alla superficie calpestabile, dell'immobile sito in Indirizzo_1 numero_1 Subalterno 0001, misura mq.152,32 solo quanto alle aree interne.
Peraltro è lo stesso ricorrente a riconoscere, quanto all'infedele dichiarazione, di aver dichiarato mq.80 a fronte della reale consistenza da lui dichiarata dell'immobile, pari a mq.121. Né giustifica in alcun modo detta estensione, offrendo una diversa quantificazione documentata, delle aree tassabili, limitandosi al deposito delle visure.
Da tutto quanto premesso, consegue il rigetto del ricorso.
Alla soccombenza segue la condanna del Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore di DR TI SRL.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese in favore di DR TI SRL delle spese di lite che liquida in €278, oltre rimb.forf., IVA e CPA.