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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1448/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi ConSIliere Relatore dott. Antonio Picardi ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1448/2020
promossa da:
in persona del Direttore Generale, dott. , e del Controparte_1 Controparte_2
procuratore generale alle liti, Avv. elettivamente domiciliata in Firenze CP_3
presso lo studio dell'Avv. Roberto Lombardi, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona dell'amministratore giudiziario con firma disgiunta, nominato CP_4
con provvedimento del GIP del Tribunale Penale di Pistoia nel procedimento n.
28791/2017 R.G.N.R. e n. 263/2018 R.G.N.R. del giorno 13.09.19, dott. Parte_1
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio degli Avv.ti Sara Castellani e
Francesco Gaviraghi , che la rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
Controparte_5
APPELLATO contumace
avverso sentenza n. 891/2019 del Tribunale di Pistoia
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “In via preliminare: Respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Nel merito: 1) Respingere le domande attoree, siccome infondate in fatto e diritto. In via riconvenzionale, principale: 2) Ritenuto il valore confessorio delle dichiarazioni rilasciate da in favore di e di cui alla CP_4 Controparte_1
narrativa, dichiarare tenuta e condannare al pagamento, in favore di CP_4 [...]
della somma di Euro 240.120,98, o di quella, maggiore o minore, che risulterà CP_1
dovuta a seguito di istruttoria, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla debenza al saldo effettivo. 3) In stretto subordine rispetto alla domanda di cui al punto 2), condannare alla rifusione del danno causato alla banca, per aver indotto quest'ultima CP_4
all'erroneo convincimento dalla bontà del credito ceduto e, conseguentemente, all'erogazione, in favore della società cedente, di anticipazioni nella misura, non recuperata, di Euro 193.696,78, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale sul rivalutato. In via istruttoria: Si insta per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi, la cui ammissione è stata richiesta in memoria a prova diretta, e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado: 1) Vero è che in data
31.10.2014 l'organo deliberante della in persona della dott. CP_1 Persona_1
approvò la delibera di affidamento relativa alla come da documento Controparte_5
che mi viene rammostrato (doc. 21 da rammostrarsi al teste); 2) Vero è che, come risulta dall'espressione “quota notifica - 0” che si legge alla seconda pagina, riquadro “Importi
– quota notifica” della nota di delibera di cui al capitolo che precede, l'erogazione di anticipazioni in favore del cedente è subordinata alla sottoscrizione, da parte del debitore ceduto, del modulo “Riconoscimento” (v. docc. 22 e 27 da rammostrarsi al teste); 3) Vero
è che in data 11 febbraio 2015 la SI.ra , addetta alla filiale di Avellino Testimone_1
della ha inviato alla a mezzo fax i documenti che si Controparte_1 CP_4
CP_ rammostrano (docc. 8, 9 e 22 del fascicolo da rammostrarsi al teste); 4) Vero è che,
2 CP_ in data 12 febbraio 2015, è pervenuto presso la filiale di Avellino della , a CP_1
CP_ mezzo fax, il documento che si rammostra (doc. 11 del fascicolo , da rammostrarsi al teste). 5) Vero è che, presa visione del doc. 11 sono stati autorizzati e disposti i bonifici in favore di di cui ai documenti che si rammostrano (docc. 23, 24, 25 e Controparte_5
CP_ 26 del fascicolo , da rammostrarsi al teste). 6) Vero è che in data 10 marzo 2015 la SI.ra , addetta alla filiale di Avellino della ha inviato Testimone_1 Controparte_1
alla a mezzo fax, i documenti che si rammostrano (docc. 15, 16 e 27 del CP_4
CP_ fascicolo da rammostrarsi al teste); 7) Vero è che, in data 11 marzo 2015, è
CP_ pervenuto presso la filiale di Avellino della , a mezzo fax, il documento che si CP_1
CP_ rammostra (doc. 18 del fascicolo , da rammostrarsi al teste). 8) Vero è che, presa visione del doc. 18 è stato autorizzato e disposto il bonifico in favore di
[...]
CP_ di cui ai documenti che si rammostrano (docc. 28 e 29 del fascicolo , da CP_5
rammostrarsi al teste). Si indicano a testi: Sui capitoli 1) e 2): Dott. , Persona_1
presso , sede di Mestre. Sui capitoli 3) a 6): la SI.ra , presso CP_1 Testimone_1
, filiale di Avellino. Sui capitoli 4) a 7): la SI.ra e la SI.ra CP_1 Testimone_1
, presso , filiale di Avellino. Sui capitoli 5) e 8): i SI.ri Controparte_6 CP_1
Dott. e , entrambi presso , sede di Mestre. Si Tes_2 Testimone_3 CP_1
insta affinchè venga impartito a , nonché alla Controparte_7
filiale di Portici (NA) (CAB 40090) Via Bernini Controparte_8
16, ordine ex art. 210 c.p.c., per l'esibizione di estratto del conto corrente intrattenuto presso la dipendenza suindicata da identificato con il seguente Controparte_9
IBAN: [...] relativo ai mesi di febbraio e marzo 2015, da cui dovranno risultare. In data 13.02.2015, bonifico in entrata di Euro 190.000,00
(operazione avente CRO49769826007). - In data 05.03.2015, bonifico in entrata di Euro
8.000,00 (operazione avente CRO40409536107). - In data 11.03.2015, bonifico in entrata di Euro 30.500,00 (operazione avente CRO44109436005). Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza respinta e disattesa, In via preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, l'inammissibilità ex art. 348 bis e/o 348 ter c.p.c. dell'appello avanzato da in persona suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge. Nel merito: respingere l'appello avanzato da in persona legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 891/2019, depositata in data
3 03.12.2019 all'esito del procedimento civile n. 1695/2015 R.G. In ogni caso: con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio d'appello”.
MOTIVAZIONE
CP 1) (di seguito: ) ha proposto appello avverso la s sentenza n. Controparte_1
891/2019 del Tribunale di Pistoia, con la quale erano state accolte le domande della soc. CP (di seguito: rivolte nei confronti della stessa e di CP_4 CP_4
[...]
(di seguito: Controparte_5 CP_5
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata da allegando che: CP_4
• aveva stipulato con un contratto di fornitura di prodotti petroliferi (in CP_5
particolare: gasolio per autotrazione), ricevendo quindi nel mese di febbraio 2015 le forniture di cui alle fatture nn. 37, 39, 43 e 85 che erano tuttavia risultate, tutte, difettose e viziate e come tali contestate dalla clientela finale;
• informata dell'evento, aveva riconosciuto i vizi in questione (con CP_5
riferimento specifico alla densità, viscosità e punto di infiammabilità del prodotto) ed il diritto al risarcimento del danno in capo ad CP_4
CP
• successivamente, in data 1.8.2014, veva ceduto il proprio credito ad , CP_5
la quale aveva intimato ad il pagamento del dovuto;
CP_4
• aveva replicato a tale intimazione sollevando l'eccezione di difettosità della CP_4
fornitura;
• aveva quindi interesse a: a) sollevare eccezione di inadempimento ex art. CP_4
1460 c.c.; b) chiedere la risoluzione del contratto di fornitura, ex art. 1453 c.c., c) ottenere il risarcimento del danno.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato chiesto: “A) Per quanto riguarda la società convenuta Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis Controparte_5
reiectis, dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura effettuato da
[...]
a relativo alle fatture n. 37, 39, 43 e 85 con conseguente Controparte_5 CP_4 accertamento dell'inesistenza del credito ceduto e con diritto ad ottenere una condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro Controparte_5
100.000,00 (centomila//00) a titolo di risarcimento danni o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi, se del caso, in via equitativa, ex art.
1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria. B) Per quanto riguarda la società convenuta Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, dichiarare che Controparte_1
la società debitrice cedente nel contratto di cessione di credito intervenuto CP_4
fra la società e non è tenuta al pagamento a Controparte_5 Controparte_1
4 alle somme relative al citato contratto di cessione di credito, trattandosi Controparte_1 di cessione di credito inesistente. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
1.2) Si era costituita che aveva contestato quanto dedotto e richiesto da CP_5
parte attrice, in particolare esponendo che:
o la fornitura era stata effettuata nei termini pattuiti;
o non vi era stata alcuna accettazione dei vizi, essendo invece stata solo manifestata la disponibilità ad effettuare un controllo previa riconsegna del carburante, che non era tuttavia mai avvenuta;
o in ogni caso, avrebbe dovuto essere operata unicamente una riduzione del compenso, in caso di accertamento della ridotta qualità del carburante fornito.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “1) rigettare la domanda avanzata dalla società attrice;
2) condannare la al pagamento delle spese processuali”. CP_4
CP 1.3) Anche aveva contestato le allegazioni e domande attoree, rilevando che:
− tra la banca predetta e era intercorso un contratto di factoring, in data CP_5
1.8.2014, nel cui ambito era stata deliberato che l'erogazione di anticipazioni del corrispettivo delle cessioni di credito fosse condizionato alla previa conferma da parte del debitore ceduto ( della ricezione della merce e dell'assenza di CP_4
vizi;
− in seguito, in rapporti tra le parti si erano articolati nel senso che faceva CP_5
pervenire alla banca i documenti dimostrativi della fornitura ed una segnalazione dei crediti ceduti (riportante le fatture emesse), che veniva poi inviata al debitore unitamente ad un modulo di “riconoscimento” in bianco, che avrebbe poi dovuto essere timbrato e sottoscritto dal debitore medesimo;
− tale modalità procedurale era proseguita senza problemi sino alla comunicazione concernente la fornitura di cui alle fatture nn. 36, 37, 39 e 43 del 2015 (per complessivi € 240.036,48), dove parimenti era avvenuta la restituzione del modulo
“riconoscimento”, debitamente compilato e sottoscritto, da parte di così CP_4
come poi era avvenuta per la fattura n. 85/2015 – mentre, medio tempore, era avvenuto il pagamento della prima delle fatture sopra menzionate –;
− a quel punto, improvvisamente, aveva invece contestato i vizi della CP_4 fornitura e aveva riconosciuto l'esistenza di tali vizi (ed il credito CP_5
CP risarcitorio di , salvo tuttavia non manifestare alcuna disponibilità verso CP_4
rispetto alla restituzione delle anticipazioni ottenute;
− dunque, doveva ritenersi che a) avesse riconosciuto la bontà della CP_4
CP fornitura;
b) rinunciato a sollevare eccezioni verso;
c) accettato la cessione CP riconoscendosi debitrice verso .
5 CP 1.3.1) aveva quindi chiesto: “In via principale: 1) Dichiarare inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di risoluzione contrattuale formulata da parte attrice. 2) Respingere, in ogni caso, le domande attoree, siccome infondate in fatto e diritto. In via riconvenzionale: 3) Ritenuto il valore confessorio delle dichiarazioni rilasciate da in favore di e di cui alla narrativa, dichiarare CP_4 Controparte_1
tenuta e condannare al pagamento, in favore di della somma di CP_4 CP_1
Euro 240.120,98, o di quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito di istruttoria, oltre interessi ex D.Lgs 231/02 dalla debenza al saldo effettivo. 4) In stretto subordine rispetto alla domanda di cui al punto 3), condannare alla rifusione CP_4 del danno causato alla banca, per aver indotto quest'ultima all'erroneo convincimento della bontà del credito ceduto, e, conseguentemente, all'erogazione, in favore della società cedente, di anticipazioni nella misura, non recuperata, di Euro 193.696,78 oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale sul rivalutato. Con vittoria di spese
e compenso professionale”.
1.4) Il processo era poi stato interrotto per effetto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento di con riassunzione poi operata da e successiva nuova CP_5 CP_4
CP costituzione di nel giudizio così riassunto, in cui non è tuttavia poi mai avvenuta la costituzione del (di seguito: Fallimento). Controparte_5
1.5) Effettuata istruttoria mediante produzioni di documenti, assunzione della
CP prova orale chiesta da parte attrice (con reiezione, invece, di quella chiesta da ) ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Pistoia aveva infine rilevato che:
▪ era ammissibile la domanda di accertamento negativo del credito avanzata da nei confronti del (avendo invece la stessa rinunciato alla CP_4 CP_5 CP_4 domanda risarcitoria nei confronti di quest'ultimo);
▪ era fondata la domanda la domanda di volta ad ottenere la risoluzione del CP_4
contratto di fornitura oggetto di causa, dovendosi ritenere sussistenti i vizi lamentati dall'attrice, come confermati dal riconoscimento operato dalla stessa dalle risultanze emergenti dalla consulenza tecnica d'ufficio e CP_5 dall'istruttoria orale espletata;
▪ “L'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto per grave inadempimento di Na. comporta altresì il positivo Controparte_10
accertamento che la società nulla deve alla società CP_4 Controparte_1
cui la pronuncia di risoluzione del contratto è opponibile (cfr. Cass. 575/2001;
Cass. 2821/1999), relativamente al credito ad essa ceduto in virtù del contratto di factoring d.d. 01/08/2014 e relativo alle fatture oggetto di causa”;
6 CP
▪ era infondata la domanda riconvenzionale di , dal momento che o “Il tenore letterale dei moduli denominati “Riconoscimento” conferma unicamente il fatto che parte attrice abbia effettivamente ricevuto la fornitura di gasolio nelle quantità pattuite con Na. Controparte_10 senza contenere alcuna valenza confessoria circa l'assenza di vizi e difetti della merce consegnata. In particolare al doc. 11 di parte Controparte_1 di legge “con riferimento alla cessione dei crediti indicati nella presente, concernenti fornitura regolarmente eseguita e per la quale ci impegniamo
a non sollevarvi alcuna eccezione in merito alla eSIibilità e liquidità dei crediti stessi”.”;
o “Del pari, va rigettata la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dalla parte convenuta, in via subordinata, nei confronti di in CP_4
quanto, trattandosi di cessione di credito sottoposta alla disciplina normativa di cui agli artt. 1260 ss c.c., la garanzia dell'esistenza del credito è posta unicamente a carico del creditore cedente e non sul debitore ceduto, il quale peraltro, nel caso di specie, non risulta aver reso dichiarazioni mendaci o comunque volte a trarre in errore la CP_1 sulla opportunità dell'affare, essendosi limitato ad attestare di avere
[...]
ricevuto (come effettivamente avvenuto) la fornitura di gasolio nella quantità concordata con Na. ; Controparte_10
o “La domanda va in ogni caso rigettata anche qualificandola quale domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per carenza di prova del comportamento colposo tenuto dal debitore ceduto, idoneo ad ingenerare un incolpevole affidamento in capo a anche Controparte_1 considerato che l'atto Riconoscimento d.d. 12/05/2015 (doc. 11 di parte
riporta data precedente a quella della raccomandata a Controparte_1
[... mano d.d. 16/02/2015 con cui la società ha contestato a Na CP_4
l'esistenza di vizi del gasolio nonché alla raccomandata Controparte_10
a/r del 20/04/2015 inviata dalla fornitrice a con cui conferma CP_4
l'esistenza dei difetti lamentati”.
1.5.1) Il tribunale predetto aveva quindi reso la seguente statuizione: “...in accoglimento della domanda attorea, dichiara la risoluzione del contratto d.d. 01/04/2014 stipulato da e Na. per grave inadempimento della CP_4 Controparte_10
seconda, con conseguente accertamento che nulla deve la società attrice in virtù delle fatture nn. 37, 39, 43 e 85 del 2015; accerta che la società nulla deve alla CP_4
società relativamente al credito ad essa ceduto da Na. Controparte_1 Controparte_11
[...] e relativo alle fatture oggetto di causa n. 37, 39, 43 e 85 del 2015; rigetta la
[...]
domanda riconvenzionale di formulata in principalità nei confronti della Controparte_1
società attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria di Controparte_1
formulata in via subordinata nei confronti della società attrice;
condanna CP_1 alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in €
[...] CP_4
11.405,00 per compensi, € 829,00 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e
IVA come per legge”. CP 2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque, come detto, proposto appello .
2.1) Il gravame, previo riepilogo delle pregresse vicende processuali, è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “ERRONEA VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO IN ATTI –
VIOLAZIONE ARTT. 2697, 2727 E 2729 C.C.”, contestando la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla positiva sussistenza di un congruo riscontro ai vizi della fornitura, lamentati da CP_4
2°. “ERRONEA VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO IN ATTI –
VIOLAZIONE ART. 2730 C.C.”, censurando la conclusione del Tribunale in ordine alla valenza del modulo di “riconoscimento” sottoscritto da non CP_4 circoscrivibile all'assunzione di un mero impegno di pagamento;
3°. “VIOLAZIONE ARTT. 1175 E 1375 C.C.”, rilevando l'infondatezza della reiezione anche della domanda di condanna avanzata in via riconvenzionale, in subordine rispetto alla domanda principale, e fondata sull'affidamento indotto da in CP_4
CP capo a proprio in forza della sottoscrizione del modulo di riconoscimento.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) costituitasi anche nel presente grado di giudizio, ha preliminarmente CP_4 eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348bis e 348ter c.p.c., contestando comunque nel merito la fondatezza del le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti fondato
– assorbendosi in tale rilievo le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dall'appellata – e debba essere conseguentemente accolto, alla stregua delle considerazioni che seguono.
In tale ottica, peraltro, occorre procedere anzitutto all'analisi del secondo motivo di gravame, avente valenza preliminare. CP
3.1) Con il secondo motivo di appello, infatti, ha lamentato la non condivisibile valutazione fornita dal giudice di prime cure in ordine alla portata della
8 sottoscrizione apposta da sul modulo di “riconoscimento” inviato da quest'ultima CP_4
CP alla stessa , concernente la regolarità della fornitura oggetto di causa, il cui credito al
CP pagamento del corrispettivo era stato oggetto di cessione da parte di ad CP_5
medesima. CP
3.1.1) Come già ricordato, in prime cure aveva infatti addotto (e ciò, del resto,
è pacifico nella presente causa) come avesse restituito debitamente compilato e CP_4
sottoscritto il modulo predetto anche con riferimento alle forniture in questione, e cioè quelle concernenti il gasolio per autotrazione di cui alle fatture n. 37 del 2.2.2015 (per €
81.642,82), n. 39 del 3.2.2015 (per € 81.211,93), n. 43 del 5.2.2015 (per € 41.133,92) e n.
85 del 6.3.2015 (per € 38.132,31).
CP
In particolare, aveva argomentato che il contenuto formale del modulo (così come sottoscritto) aveva una valenza plurima, implicante:
a) l'ammissione dell'avvenuto corretto adempimento delle proprie prestazioni da parte della fornitrice con valenza di confessione stragiudiziale;
CP_5
CP b) la rinuncia a sollevare eccezioni nei confronti di;
c) l'accettazione della cessione ed il riconoscimento di essere debitrice nei confronti CP di stessa.
3.1.2) Il Tribunale di Pistoia ha ritenuto, sul punto, che “Il tenore letterale dei moduli denominati “Riconoscimento” conferma unicamente il fatto che parte attrice
[... abbia effettivamente ricevuto la fornitura di gasolio nelle quantità pattuite con Na.
senza contenere alcuna valenza confessoria circa l'assenza di vizi e Controparte_10
difetti della merce consegnata. In particolare al doc. 11 di parte si legge Controparte_1
“con riferimento alla cessione dei crediti indicati nella presente, concernenti fornitura regolarmente eseguita e per la quale ci impegniamo a non sollevarvi alcuna eccezione in merito alla eSIibilità e liquidità dei crediti stessi”.”. CP
3.1.3) ha contestato tale valutazione, rilevando nella presente sede come il giudice di prime cure avesse effettuato una ricostruzione limitativa del contenuto del modulo in oggetto, perimetrandolo ad un semplice riconoscimento dell'avvenuta esecuzione della prestazione ma senza alcun riconoscimento, altresì, della correttezza della stessa.
Ciò, tuttavia, andava in urto con il tenore complessivo della dichiarazione resa dalla parte, così come interpretato in analoga fattispecie dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. 259 del 13.1.1997).
3.1.4) Il motivo è fondato.
A) In primo luogo occorre ricordare come il tenore complessivo della dichiarazione contenuta nel modulo in questione sia il seguente: “Con riferimento alla
9 cessione di crediti elencati nella presente, concernenti forniture regolarmente eseguite e per le quali ci impegniamo a non sollevarvi alcuna eccezione in merito alla eSIibilità e liquidità dei crediti stessi, Vi confermiamo che effettueremo direttamente a Voi, quali cessionari di detti crediti, il pagamento degli importi relativi, come di seguito specificato”.
B) Deve quindi rilevarsi come nella pur risalente (ma condivisibile e non contrastata da successive pronunce sul punto) sentenza della Suprema Corte invocata da parte appellante risulti indicato che “La promessa di pagamento, anche se titolata, non ha natura confessoria, poiché non contiene una dichiarazione di scienza, ma una dichiarazione di volontà intesa a impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa, ma questo non esclude - pur nella distinzione concettuale delle due figure negoziali - che nello stesso documento siano contenute una promessa di pagamento (o la ricognizione di un debito) e la confessione, proveniente dal promittente, di fatti a lui sfavorevoli e pertinenti al rapporto fondamentale” (così Cass.
259 del 13.1.1997, in massima, resa con riferimento a fattispecie in cui “...la questione della identificazione della promessa di pagamento e della confessione si è posta, nel contesto di rapporti nascenti da un contratto di factoring, in relazione alla dichiarazione di accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto, che aveva sottoscritto dei moduli di notificazione della cessione, recanti l'indicazione di avvenuta regolare esecuzione delle forniture di cui alle fatture in essi menzionate)”.
Nella motivazione di tale sentenza risulta poi evidenziato che:
a) la controversia aveva ad oggetto un opposizione a D.I, relativa a crediti per forniture oggetto poi di cessione nell'ambito di un rapporto di factoring;
b) a sostegno dell'opposizione era stato dedotto “di aver sottoscritto i moduli di notificazione delle cessioni, recanti l'indicazione di avvenuta regolare esecuzione delle forniture di cui alle fatture in essi menzionate, ma di aver successivamente accertato, mediante successivo controllo, che quattro fatture, per complessive
£.61.301.000, non rispondevano ad effettive forniture di materiale, sicché la
C.N.L. ne aveva eseguito lo storno, mentre la merce di cui alle fatture relative alle restanti cessioni si era rivelata difettosa”, con conseguente richiesta di risoluzione per inadempimento (della fornitrice) dei contratti di fornitura in quanto aventi ad oggetto merce difettosa;
c) la cessionaria aveva contestato tale prospettazione, rilevando altresì che il debitore ceduto aveva “...fornito, mediante la sottoscrizione dei suindicati moduli, informazioni non veritiere, era incorsa in responsabilità ex art. 2043 c.c., per
10 averla indotta ad eseguire anticipazioni nei confronti della per crediti poi Pt_2 contestati”;
d) il Tribunale aveva respinto l'opposizione, ritenendo tra l'altro che “...le dichiarazioni di accettazione delle cessioni dei crediti sottoscritte dalla ED integravano riconoscimento di debito titolato, da equipararsi ad una confessione stragiudiziale nella parte relativa alla regolare esecuzione delle forniture, revocabile solo per errore di fatto o violenza”;
e) la Corte territoriale aveva invece revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo tra l'altro che la sottoscrizione dei moduli relativi alle cessioni integrasse una promessa di pagamento titolata (art. 1988 c.c.) e che, in ragione di tale qualificazione, era in facoltà del promittente provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale;
a ciò non era di ostacolo la prospettata confessione del debitore ceduto (concernente la regolare esecuzione delle forniture) “non valendo la presenza, nei suindicati moduli, dell'inciso "forniture regolarmente eseguite", a qualificare come dichiarazione di scienza un atto avente natura di manifestazione di volontà negoziale, qual è la promessa di pagamento”, rilevando poi in definitiva che “pur volendo riconoscere alle dichiarazioni in questione portata confessoria, da esse la ED non poteva ritenersi vincolata, ricorrendo manifestamente l'ipotesi dell'errore di fatto (art. 2732 c.c.) circa la regolare effettuazione delle forniture. idonea a giustificare la revoca della confessione, implicitamente richiesta”;
f) il tenore del modulo sottoscritto dal debitore ceduto era: “Con riferimento alla cessione dei crediti elencati nella presente, concernenti forniture regolarmente eseguite, vi confermiamo che effettueremo direttamente a voi, quali cessionari degli stessi, il pagamento degli importi relativi, come di seguito specificato”;
g) parte ricorrente in Cassazione aveva lamentato che la Corte d'Appello:
i. aveva “erroneamente escluso che nelle menzionate dichiarazioni fosse ravvisabile non solo l'assunzione diretta, da parte della ED, quale debitore ceduto. dell'obbligo di effettuare direttamente alla C.B.I., quale factor, il pagamento dei crediti oggetto della cessione operata dalla ma anche la confessione di un fatto sfavorevole alla dichiarante, Pt_2
costituito dall'avvenuta regolare esecuzione delle forniture dalle quali i crediti ceduti traevano giustificazione;
il giudizio della corte sarebbe del tutto immotivato e, comunque, resistito dalla considerazione che
l'assunzione dell'obbligo diretto di pagamento e la dichiarazione di scienza
11 circa l'avvenuta regolare esecuzione delle forniture palesemente coesistevano, come atti distinti, nei menzionati documenti”;
ii. aveva “apoditticamente affermato che, pur volendo attribuire alla dichiarazione concernente la regolare effettuazione delle forniture natura di confessione, questa doveva ritenersi revocata per errore di fatto, senza fornire indicazione alcuna sui relativi elementi di prova”;
h) entrambe le censure mosse dalla ricorrente erano fondate, in quanto:
i. “La corte territoriale ha esordito rilevando, in punto di fatto, che le dichiarazioni sottoscritte dalla ED, quale debitore ceduto, nell'ambito di un rapporto di factoring, su moduli predisposti dalla C.B.I., erano costituite da una prima parte, dove la ED dichiarava, in relazione alla cessione dei crediti enunciati nelle fatture riportate nell'apposito spazio, che detti crediti erano concernenti forniture regolarmente eseguite, e da una seconda parte, nella quale la ED assumeva l'impegno di effettuare direttamente al factor il pagamento degli importi in questione. Procedendo, quindi, alla qualificazione dei menzionati atti, la Corte d'appello ha ritenuto determinante tale secondo aspetto, quale espressione esclusiva di una volontà negoziale, integrante una promessa titolata di pagamento, e non riconducibile a confessione, dal momento che questa si sostanzia di una dichiarazione di scienza. Quanto alla dichiarazione relativa alla regolare esecuzione delle forniture, ne escludeva l'autonoma rilevanza come confessione”;
ii. “...può convenirsi che la natura confessoria di una promessa di pagamento, anche se titolata, va esclusa poiché, consistendo essa in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa, non può confondersi con la confessione, la quale consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante, ed ha perciò il contenuto di una dichiarazione di scienza (sent.
n. 363/75). Tuttavia, questa S.C. ha più volte riconosciuto la possibilità che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale (sent. n.1972/ 75; 5750/77). Ferma restando, quindi, la distinzione concettuale e sostanziale delle due figure, non può escludersi che, nell'ambito dello stesso documento, una promessa di pagamento (o una ricognizione di debito)coesista con una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale (sent. n. 567/87)”;
12 iii. “...qualora ciò risulti, poiché la confessione (in ipotesi concernente
l'esistenza del credito) ha valore di prova legale, sarà preclusa la prova contraria ai sensi dell'art. 1988 c.c. (sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa), salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.). Consegue che la corte territoriale, in presenza di un atto avente contenuto complesso, nel quale la
ED assumeva un obbligo di pagamento di crediti nascenti da forniture delle quali riconosceva la regolare effettuazione (e quindi l'esistenza del rapporto fondamentale), avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali a quest'ultima dichiarazione di scienza ha negato autonomia, rispetto alla dichiarazione di volontà integrante promessa di pagamento, escludendo che con questa potesse coesistere, come distinto atto a contenuto confessorio. Sul punto ha invero osservato testualmente la Corte d'appello che la dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione delle forniture non era equiparabile ad una confessione, poiché "un simile asserto incidentale, pur presente nel testo della dichiarazione, non era suscettivo di informare la qualificazione pertinente a quel contesto". E tale apodittica affermazione non costituisce adeguata motivazione”; iv. non poteva neppure ritenersi condivisibile la ravvisata sussistenza di un errore di fatto occorrendo rilevare che “...secondo la costante giurisprudenza, per la revoca della confessione per errore di fatto è necessario dimostrare non solo l'inesistenza del fatto confessato, ma anche che al momento della confessione il confitente versava in errore, provando quelle circostanze che lo avevano indotto all'erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero (sent. n. 1777/88; n. 2993/84; n. 1224/80). Ora, pur volendo ritenere che la Corte d'appello, con la sintetica espressione sopra riportata, abbia inteso far riferimento agli elementi probatori dai quali aveva precedentemente desunto l'omessa effettuazione di alcune forniture (storno delle fatture, mancanza di bolle di consegna, mancanza di alcuni ordinativi, duplicazione di una fattura), risulta comunque del tutto assente l'indicazione degli elementi di prova relativi all'induzione in errore dei soggetti che le dichiarazioni avevano sottoscritto”.
C) Si è inteso riportare per esteso ampi brani della sentenza in esame onde consentire di percepire immediatamente le profonde e sostanziali similitudini con la fattispecie in esame, trattandosi in entrambi i casi di vicende correlate alla cessione di crediti per forniture, nell'ambito di un rapporto di factoring, in cui, dopo la cessione e
13 dopo che il debitore ceduto aveva sottoscritto un modulo di riconoscimento della fornitura, lo stesso ceduto aveva sollevato contestazioni concernenti la sussistenza di vizi della stessa.
Deve quindi rilevarsi come il contenuto concreto delle dichiarazioni contenute nel modulo di riconoscimento in questione siano estremamente simili, anche sotto il profilo delle espressioni utilizzate nel modulo, rinvenendosi (quale unica differenza) nel modulo oggetto della presente causa, in aggiunta rispetto al modulo preso in considerazione dalla
Suprema Corte nella pronuncia predetta, l'assunzione dell'impegno “a non sollevarvi alcuna eccezione in merito alla eSIibilità e liquidità dei crediti stessi”.
D) In quest'ottica deve quindi rilevarsi come il portato finale della valutazione operata dalla Suprema Corte si attesti nel senso che l'inciso “forniture regolarmente eseguite” (contenuto sia nel modulo oggetto della presente causa che in quello della controversia di cui alla pronuncia sopra menzionata):
→ deve essere ritenuto una “dichiarazione di scienza”;
→ non può essere escluso dal novero delle dichiarazioni confessorie in forza del mero rilievo del suo carattere incidentale e della sua inidoneità ad “informare la qualificazione pertinente a quel contesto”.
Dunque, nella ricostruzione della Corte di Cassazione, occorre rinvenire altre e diverse caratteristiche (rispetto alla valenza incidentale ed all'assenza di informazioni sul contesto di riferimento) onde ritenere che tale affermazione non abbia valenza confessoria, avendo indubbiamente la stessa valore di dichiarazione di scienza.
E) Tali ulteriori profili non appaiono suscettibili di essere ravvisati, né, peraltro, risultano essere stati oggetto di allegazione, prospettazione o anche solo argomentazione ad opera di CP_4
Ponendosi nell'ottica argomentativa della Suprema Corte, anzi, deve osservarsi come nel caso di specie la valenza confessoria della dichiarazione in oggetto risulti confortata anche dall'inciso (già ricordato) dell'impegno a pagare senza sollevare eccezioni di sorta (su cui, comunque, infra) che, se pur integra un impegno qualificato al pagamento, nondimeno risulta correlato (mediante la congiunzione “e”) al pregresso riconoscimento della regolarità delle forniture (“concernenti forniture regolarmente eseguite e per le quali ci impegniamo a non sollevarvi alcuna eccezione in merito alla eSIibilità e liquidità dei crediti stessi”) e, in tale prospettiva, risulta costituire un rafforzamento della riconosciuta “regolarità” delle forniture in questione, talmente esenti da anomalie da essere affiancate dalla rinuncia a sollevare eccezioni di sorta in ordine anche alla “eSIibilità” dei relativi crediti.
14 Del resto, a diversamente opinare, l'avverbio “regolarmente” finirebbe per non aver un SInificato proprio, dal momento che se dovesse ritenersi che l'unico portato confessorio della dichiarazione in questione fosse quello di riconoscere il rapporto fondamentale (e, cioè, in pratica, l'esecuzione delle forniture) non vi sarebbero differenze di sorta tra l'espressione “concernenti forniture regolarmente eseguite” e quella
“concernenti forniture eseguite”, con sostanziale elisione in radice della valenza semantica dell'avverbio stesso.
L'avverbio in oggetto non può dunque che intendersi con riferimento all'assenza di irregolarità di sorta, sul piano di tempi, modi e contenuto delle forniture di riferimento e dunque con valenza idonea anche ad attestare l'inesistenza di vizi.
Ciò, del resto, corrisponde alla funzione attribuita a tale modulo nell'ambito della più complessa struttura dei rapporti intercorrenti tra le parti, con il fine di consentire alla banca di procedere immediatamente all'erogazione delle anticipazioni al cedente, stante la rassicurazione del debitore ceduto che le forniture erano “regolarmente” eseguite e che dunque non vi sarebbero stati ostacoli alla realizzazione del relativo credito.
F) Tale orientamento, peraltro, risulta successivamente ribadito dalla Suprema
Corte (cfr Cass. 10387 del 30.4.2018, resa in controversia anch'essa del tutto analoga alla presente) laddove si è nuovamente ritenuto (con riferimento anche in questo caso alla valenza confessoria del documento di riconoscimento del credito) che “...nel contesto di un unico documento possa coesistere accanto alla volontà diretta alla promessa, anche una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale che, avendo valore di prova legale (nella specie, circa l'esistenza del credito) preclude la prova contraria ex art. 1988 cod. civ. (nella specie, sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa), salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza (Cass. n.23246 del
05/10/2017)” (così in motivazione, dove è stato altresì rilevato che la Corte territoriale aveva ritenuto che “...la formula utilizzata nella accettazione scritta ed esplicita conteneva
l'espresso riconoscimento della esatta esecuzione della prestazione da parte della
e della certezza e liquidità del credito, ed ha distinto, nell'ambito della CP_12 comunicazione del 22/03/2007, la dichiarazione di volontà dalla dichiarazione di scienza”
e che “...nello specifico, la formula utilizzata nella accettazione scritta ed esplicita, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, contiene l'espresso riconoscimento della esatta esecuzione della prestazione da parte della e della certezza e liquidità del CP_12
credito: la circostanza, quand'anche confermata sul piano probatorio, che ciò non corrispondesse alla realtà dei fatti, mai avrebbe potuto ridondare a favore della ricorrente, posto che in alcun modo ciò era stato reso palese alla cessionaria...”.
15 La perdurante attestazione dell'orientamento in oggetto, dunque, ne evidenzia il carattere consolidato che, stante anche la sua ritenuta condivisibilità, viene fatto proprio da questo collegio.
G) Ritenuto quindi che il riconoscimento operato da nel modulo in CP_4
questione vada inteso nei termini di una confessione stragiudiziale (con effetto vincolante a fini probatori in quanto diretta alla controparte), deve poi rilevarsi, in aderenza al già sopra ricordato approccio interpretativo della Corte di Cassazione, come non possa ritenersi ravvisabile un errore di fatto in grado di incidere sulla validità della confessione stragiudiziale predetta.
Al netto dell'insussistenza di allegazioni (ed eccezioni) in tal senso ad opera di deve evidenziarsi come non sussistano dimostrazioni concernenti il fatto che “al CP_4
momento della confessione il confitente versava in errore, provando quelle circostanze che lo avevano indotto all'erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero (sent.
n. 1777/88; n. 2993/84; n. 1224/80)” (come richiesto, appunto, dalla Suprema Corte nella pronuncia in precedenza menzionata), evidenziando come anche nel caso di specie risulti
“del tutto assente l'indicazione degli elementi di prova relativi all'induzione in errore dei soggetti che le dichiarazioni avevano sottoscritto”.
H) Non può infine trascurarsi il già sopra ricordato impegno a non sollevare
“alcuna eccezione in merito alla eSIibilità e liquidità dei crediti stessi” che, in sostanza, si riverbera nella rinuncia anche ad eccepire l'inesistenza (o la quantificazione) del credito sulla scorta di vizi riscontrati nella merce fornita, nei confronti del cessionario.
In proposito, peraltro, va osservato come non si tratti di rinuncia preventiva alla garanzia o alla responsabilità del venditore, sì che la stessa non risulta sussumibile nell'alveo applicativo dell'art. 1229, 1° comma, c.c., trattandosi di rinuncia avvenuta dopo la consegna della merce (cfr docc. 11 e 18 nuovamente dimessi nel presente grado di giudizio da parte appellante, attestanti la rinuncia in data 12.2.2015 – per le fatture n. 37 del 2.2.2015, n. 39 del 3.2.2015, n. 43 del 5.2.2015 – ed in data 11.3.2015 – per la fattura n. 85 del 6.3.2015, non constando del resto l'emissione anticipata di tali fatture rispetto alla consegna della merce).
Né, comunque, risulta essere mai stata allegata la ravvisabilità di dolo o colpa grave in capo a n ordine ai vizi della merce stessa, al fine di rendere applicabile il CP_5 limite di cui all'art. 1229, 1° comma, c.c. e, in tale ottica, precludere la validità della rinuncia in esame, sì che anche sotto tale profilo non risulta applicabile alla presente fattispecie la norma predetta.
Dunque anche sotto questo aspetto (invocato comunque dall'appellante) la CP contestazione mossa da al credito vantato da per effetto della cessione di CP_4
16 non può considerarsi fondata, con fondatezza, invece, per converso delle CP_5 doglianze dell'appellante al riguardo.
3.1.5) La fondatezza del motivo di gravame in analisi comporta di per sé
l'accoglimento dell'appello, incidendo sulla motivazione della sentenza impugnata e determinando la reiezione delle domande di dovendosi ritenere dimostrata ab CP_4
origine la confessione concernente la regolarità della fornitura del gasolio oggetto di causa, con conseguente infondatezza delle contestazioni mosse dalla stessa alla CP_4
CP sussistenza del credito ceduto a da Pt_3
ale considerazione determina l'assorbimento degli altri motivi di gravame,
[...] non assumendo più rilevanza l'analisi delle motivazioni poste dal giudice di prime cure a ritenuto fondamento dell'esistenza dei vizi lamentati da (trattandosi di profilo CP_4
superato dalla confessione della stessa sul punto), oggetto del primo motivo di CP_4
gravame, e non dovendosi prendere in considerazione la domanda riconvenzionale
CP avanzata in via subordinata da , oggetto del terzo motivo di gravame.
3.2) Dunque, in accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata, devesi:
→ respingere le domande di CP_4
CP
→ accogliere la domanda principale avanzata in via subordinata da e, per l'effetto, CP condannare a versare alla stessa l'importo di € 240.120,98 (non CP_4
sussistendo peraltro contestazioni in punto di quantum del credito in oggetto) da maggiorare di interessi dalla domanda al saldo.
4) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio sostenute da
CP
devono essere poste a carico della parte appellata costituita e vengono liquidate CP_4
come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014
(e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alle tabelle 2 e
12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 891/2019 del Tribunale di Pistoia, in accoglimento Controparte_1 dell'appello predetto ed in totale riforma della stessa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_5
17 2) accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto:
- respinge le domande avanzate da CP_4
- condanna a versare a l'importo di € € 240.120,98, da CP_4 Controparte_1
maggiorare di interessi dalla domanda al saldo.
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante CP_4 Controparte_1
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 14.103,00 per compenso, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 14.317,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di conSIlio del 21.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il ConSIliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi ConSIliere Relatore dott. Antonio Picardi ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1448/2020
promossa da:
in persona del Direttore Generale, dott. , e del Controparte_1 Controparte_2
procuratore generale alle liti, Avv. elettivamente domiciliata in Firenze CP_3
presso lo studio dell'Avv. Roberto Lombardi, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona dell'amministratore giudiziario con firma disgiunta, nominato CP_4
con provvedimento del GIP del Tribunale Penale di Pistoia nel procedimento n.
28791/2017 R.G.N.R. e n. 263/2018 R.G.N.R. del giorno 13.09.19, dott. Parte_1
elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio degli Avv.ti Sara Castellani e
Francesco Gaviraghi , che la rappresentano e difendono sia unitamente che disgiuntamente come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
Controparte_5
APPELLATO contumace
avverso sentenza n. 891/2019 del Tribunale di Pistoia
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “In via preliminare: Respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Nel merito: 1) Respingere le domande attoree, siccome infondate in fatto e diritto. In via riconvenzionale, principale: 2) Ritenuto il valore confessorio delle dichiarazioni rilasciate da in favore di e di cui alla CP_4 Controparte_1
narrativa, dichiarare tenuta e condannare al pagamento, in favore di CP_4 [...]
della somma di Euro 240.120,98, o di quella, maggiore o minore, che risulterà CP_1
dovuta a seguito di istruttoria, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla debenza al saldo effettivo. 3) In stretto subordine rispetto alla domanda di cui al punto 2), condannare alla rifusione del danno causato alla banca, per aver indotto quest'ultima CP_4
all'erroneo convincimento dalla bontà del credito ceduto e, conseguentemente, all'erogazione, in favore della società cedente, di anticipazioni nella misura, non recuperata, di Euro 193.696,78, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale sul rivalutato. In via istruttoria: Si insta per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi, la cui ammissione è stata richiesta in memoria a prova diretta, e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado: 1) Vero è che in data
31.10.2014 l'organo deliberante della in persona della dott. CP_1 Persona_1
approvò la delibera di affidamento relativa alla come da documento Controparte_5
che mi viene rammostrato (doc. 21 da rammostrarsi al teste); 2) Vero è che, come risulta dall'espressione “quota notifica - 0” che si legge alla seconda pagina, riquadro “Importi
– quota notifica” della nota di delibera di cui al capitolo che precede, l'erogazione di anticipazioni in favore del cedente è subordinata alla sottoscrizione, da parte del debitore ceduto, del modulo “Riconoscimento” (v. docc. 22 e 27 da rammostrarsi al teste); 3) Vero
è che in data 11 febbraio 2015 la SI.ra , addetta alla filiale di Avellino Testimone_1
della ha inviato alla a mezzo fax i documenti che si Controparte_1 CP_4
CP_ rammostrano (docc. 8, 9 e 22 del fascicolo da rammostrarsi al teste); 4) Vero è che,
2 CP_ in data 12 febbraio 2015, è pervenuto presso la filiale di Avellino della , a CP_1
CP_ mezzo fax, il documento che si rammostra (doc. 11 del fascicolo , da rammostrarsi al teste). 5) Vero è che, presa visione del doc. 11 sono stati autorizzati e disposti i bonifici in favore di di cui ai documenti che si rammostrano (docc. 23, 24, 25 e Controparte_5
CP_ 26 del fascicolo , da rammostrarsi al teste). 6) Vero è che in data 10 marzo 2015 la SI.ra , addetta alla filiale di Avellino della ha inviato Testimone_1 Controparte_1
alla a mezzo fax, i documenti che si rammostrano (docc. 15, 16 e 27 del CP_4
CP_ fascicolo da rammostrarsi al teste); 7) Vero è che, in data 11 marzo 2015, è
CP_ pervenuto presso la filiale di Avellino della , a mezzo fax, il documento che si CP_1
CP_ rammostra (doc. 18 del fascicolo , da rammostrarsi al teste). 8) Vero è che, presa visione del doc. 18 è stato autorizzato e disposto il bonifico in favore di
[...]
CP_ di cui ai documenti che si rammostrano (docc. 28 e 29 del fascicolo , da CP_5
rammostrarsi al teste). Si indicano a testi: Sui capitoli 1) e 2): Dott. , Persona_1
presso , sede di Mestre. Sui capitoli 3) a 6): la SI.ra , presso CP_1 Testimone_1
, filiale di Avellino. Sui capitoli 4) a 7): la SI.ra e la SI.ra CP_1 Testimone_1
, presso , filiale di Avellino. Sui capitoli 5) e 8): i SI.ri Controparte_6 CP_1
Dott. e , entrambi presso , sede di Mestre. Si Tes_2 Testimone_3 CP_1
insta affinchè venga impartito a , nonché alla Controparte_7
filiale di Portici (NA) (CAB 40090) Via Bernini Controparte_8
16, ordine ex art. 210 c.p.c., per l'esibizione di estratto del conto corrente intrattenuto presso la dipendenza suindicata da identificato con il seguente Controparte_9
IBAN: [...] relativo ai mesi di febbraio e marzo 2015, da cui dovranno risultare. In data 13.02.2015, bonifico in entrata di Euro 190.000,00
(operazione avente CRO49769826007). - In data 05.03.2015, bonifico in entrata di Euro
8.000,00 (operazione avente CRO40409536107). - In data 11.03.2015, bonifico in entrata di Euro 30.500,00 (operazione avente CRO44109436005). Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza respinta e disattesa, In via preliminare: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, l'inammissibilità ex art. 348 bis e/o 348 ter c.p.c. dell'appello avanzato da in persona suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge. Nel merito: respingere l'appello avanzato da in persona legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 891/2019, depositata in data
3 03.12.2019 all'esito del procedimento civile n. 1695/2015 R.G. In ogni caso: con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio d'appello”.
MOTIVAZIONE
CP 1) (di seguito: ) ha proposto appello avverso la s sentenza n. Controparte_1
891/2019 del Tribunale di Pistoia, con la quale erano state accolte le domande della soc. CP (di seguito: rivolte nei confronti della stessa e di CP_4 CP_4
[...]
(di seguito: Controparte_5 CP_5
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata da allegando che: CP_4
• aveva stipulato con un contratto di fornitura di prodotti petroliferi (in CP_5
particolare: gasolio per autotrazione), ricevendo quindi nel mese di febbraio 2015 le forniture di cui alle fatture nn. 37, 39, 43 e 85 che erano tuttavia risultate, tutte, difettose e viziate e come tali contestate dalla clientela finale;
• informata dell'evento, aveva riconosciuto i vizi in questione (con CP_5
riferimento specifico alla densità, viscosità e punto di infiammabilità del prodotto) ed il diritto al risarcimento del danno in capo ad CP_4
CP
• successivamente, in data 1.8.2014, veva ceduto il proprio credito ad , CP_5
la quale aveva intimato ad il pagamento del dovuto;
CP_4
• aveva replicato a tale intimazione sollevando l'eccezione di difettosità della CP_4
fornitura;
• aveva quindi interesse a: a) sollevare eccezione di inadempimento ex art. CP_4
1460 c.c.; b) chiedere la risoluzione del contratto di fornitura, ex art. 1453 c.c., c) ottenere il risarcimento del danno.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato chiesto: “A) Per quanto riguarda la società convenuta Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis Controparte_5
reiectis, dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura effettuato da
[...]
a relativo alle fatture n. 37, 39, 43 e 85 con conseguente Controparte_5 CP_4 accertamento dell'inesistenza del credito ceduto e con diritto ad ottenere una condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro Controparte_5
100.000,00 (centomila//00) a titolo di risarcimento danni o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi, se del caso, in via equitativa, ex art.
1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria. B) Per quanto riguarda la società convenuta Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, dichiarare che Controparte_1
la società debitrice cedente nel contratto di cessione di credito intervenuto CP_4
fra la società e non è tenuta al pagamento a Controparte_5 Controparte_1
4 alle somme relative al citato contratto di cessione di credito, trattandosi Controparte_1 di cessione di credito inesistente. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
1.2) Si era costituita che aveva contestato quanto dedotto e richiesto da CP_5
parte attrice, in particolare esponendo che:
o la fornitura era stata effettuata nei termini pattuiti;
o non vi era stata alcuna accettazione dei vizi, essendo invece stata solo manifestata la disponibilità ad effettuare un controllo previa riconsegna del carburante, che non era tuttavia mai avvenuta;
o in ogni caso, avrebbe dovuto essere operata unicamente una riduzione del compenso, in caso di accertamento della ridotta qualità del carburante fornito.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “1) rigettare la domanda avanzata dalla società attrice;
2) condannare la al pagamento delle spese processuali”. CP_4
CP 1.3) Anche aveva contestato le allegazioni e domande attoree, rilevando che:
− tra la banca predetta e era intercorso un contratto di factoring, in data CP_5
1.8.2014, nel cui ambito era stata deliberato che l'erogazione di anticipazioni del corrispettivo delle cessioni di credito fosse condizionato alla previa conferma da parte del debitore ceduto ( della ricezione della merce e dell'assenza di CP_4
vizi;
− in seguito, in rapporti tra le parti si erano articolati nel senso che faceva CP_5
pervenire alla banca i documenti dimostrativi della fornitura ed una segnalazione dei crediti ceduti (riportante le fatture emesse), che veniva poi inviata al debitore unitamente ad un modulo di “riconoscimento” in bianco, che avrebbe poi dovuto essere timbrato e sottoscritto dal debitore medesimo;
− tale modalità procedurale era proseguita senza problemi sino alla comunicazione concernente la fornitura di cui alle fatture nn. 36, 37, 39 e 43 del 2015 (per complessivi € 240.036,48), dove parimenti era avvenuta la restituzione del modulo
“riconoscimento”, debitamente compilato e sottoscritto, da parte di così CP_4
come poi era avvenuta per la fattura n. 85/2015 – mentre, medio tempore, era avvenuto il pagamento della prima delle fatture sopra menzionate –;
− a quel punto, improvvisamente, aveva invece contestato i vizi della CP_4 fornitura e aveva riconosciuto l'esistenza di tali vizi (ed il credito CP_5
CP risarcitorio di , salvo tuttavia non manifestare alcuna disponibilità verso CP_4
rispetto alla restituzione delle anticipazioni ottenute;
− dunque, doveva ritenersi che a) avesse riconosciuto la bontà della CP_4
CP fornitura;
b) rinunciato a sollevare eccezioni verso;
c) accettato la cessione CP riconoscendosi debitrice verso .
5 CP 1.3.1) aveva quindi chiesto: “In via principale: 1) Dichiarare inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di risoluzione contrattuale formulata da parte attrice. 2) Respingere, in ogni caso, le domande attoree, siccome infondate in fatto e diritto. In via riconvenzionale: 3) Ritenuto il valore confessorio delle dichiarazioni rilasciate da in favore di e di cui alla narrativa, dichiarare CP_4 Controparte_1
tenuta e condannare al pagamento, in favore di della somma di CP_4 CP_1
Euro 240.120,98, o di quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito di istruttoria, oltre interessi ex D.Lgs 231/02 dalla debenza al saldo effettivo. 4) In stretto subordine rispetto alla domanda di cui al punto 3), condannare alla rifusione CP_4 del danno causato alla banca, per aver indotto quest'ultima all'erroneo convincimento della bontà del credito ceduto, e, conseguentemente, all'erogazione, in favore della società cedente, di anticipazioni nella misura, non recuperata, di Euro 193.696,78 oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale sul rivalutato. Con vittoria di spese
e compenso professionale”.
1.4) Il processo era poi stato interrotto per effetto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento di con riassunzione poi operata da e successiva nuova CP_5 CP_4
CP costituzione di nel giudizio così riassunto, in cui non è tuttavia poi mai avvenuta la costituzione del (di seguito: Fallimento). Controparte_5
1.5) Effettuata istruttoria mediante produzioni di documenti, assunzione della
CP prova orale chiesta da parte attrice (con reiezione, invece, di quella chiesta da ) ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Pistoia aveva infine rilevato che:
▪ era ammissibile la domanda di accertamento negativo del credito avanzata da nei confronti del (avendo invece la stessa rinunciato alla CP_4 CP_5 CP_4 domanda risarcitoria nei confronti di quest'ultimo);
▪ era fondata la domanda la domanda di volta ad ottenere la risoluzione del CP_4
contratto di fornitura oggetto di causa, dovendosi ritenere sussistenti i vizi lamentati dall'attrice, come confermati dal riconoscimento operato dalla stessa dalle risultanze emergenti dalla consulenza tecnica d'ufficio e CP_5 dall'istruttoria orale espletata;
▪ “L'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto per grave inadempimento di Na. comporta altresì il positivo Controparte_10
accertamento che la società nulla deve alla società CP_4 Controparte_1
cui la pronuncia di risoluzione del contratto è opponibile (cfr. Cass. 575/2001;
Cass. 2821/1999), relativamente al credito ad essa ceduto in virtù del contratto di factoring d.d. 01/08/2014 e relativo alle fatture oggetto di causa”;
6 CP
▪ era infondata la domanda riconvenzionale di , dal momento che o “Il tenore letterale dei moduli denominati “Riconoscimento” conferma unicamente il fatto che parte attrice abbia effettivamente ricevuto la fornitura di gasolio nelle quantità pattuite con Na. Controparte_10 senza contenere alcuna valenza confessoria circa l'assenza di vizi e difetti della merce consegnata. In particolare al doc. 11 di parte Controparte_1 di legge “con riferimento alla cessione dei crediti indicati nella presente, concernenti fornitura regolarmente eseguita e per la quale ci impegniamo
a non sollevarvi alcuna eccezione in merito alla eSIibilità e liquidità dei crediti stessi”.”;
o “Del pari, va rigettata la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dalla parte convenuta, in via subordinata, nei confronti di in CP_4
quanto, trattandosi di cessione di credito sottoposta alla disciplina normativa di cui agli artt. 1260 ss c.c., la garanzia dell'esistenza del credito è posta unicamente a carico del creditore cedente e non sul debitore ceduto, il quale peraltro, nel caso di specie, non risulta aver reso dichiarazioni mendaci o comunque volte a trarre in errore la CP_1 sulla opportunità dell'affare, essendosi limitato ad attestare di avere
[...]
ricevuto (come effettivamente avvenuto) la fornitura di gasolio nella quantità concordata con Na. ; Controparte_10
o “La domanda va in ogni caso rigettata anche qualificandola quale domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per carenza di prova del comportamento colposo tenuto dal debitore ceduto, idoneo ad ingenerare un incolpevole affidamento in capo a anche Controparte_1 considerato che l'atto Riconoscimento d.d. 12/05/2015 (doc. 11 di parte
riporta data precedente a quella della raccomandata a Controparte_1
[... mano d.d. 16/02/2015 con cui la società ha contestato a Na CP_4
l'esistenza di vizi del gasolio nonché alla raccomandata Controparte_10
a/r del 20/04/2015 inviata dalla fornitrice a con cui conferma CP_4
l'esistenza dei difetti lamentati”.
1.5.1) Il tribunale predetto aveva quindi reso la seguente statuizione: “...in accoglimento della domanda attorea, dichiara la risoluzione del contratto d.d. 01/04/2014 stipulato da e Na. per grave inadempimento della CP_4 Controparte_10
seconda, con conseguente accertamento che nulla deve la società attrice in virtù delle fatture nn. 37, 39, 43 e 85 del 2015; accerta che la società nulla deve alla CP_4
società relativamente al credito ad essa ceduto da Na. Controparte_1 Controparte_11
[...] e relativo alle fatture oggetto di causa n. 37, 39, 43 e 85 del 2015; rigetta la
[...]
domanda riconvenzionale di formulata in principalità nei confronti della Controparte_1
società attrice;
rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria di Controparte_1
formulata in via subordinata nei confronti della società attrice;
condanna CP_1 alla refusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in €
[...] CP_4
11.405,00 per compensi, € 829,00 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e
IVA come per legge”. CP 2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque, come detto, proposto appello .
2.1) Il gravame, previo riepilogo delle pregresse vicende processuali, è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “ERRONEA VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO IN ATTI –
VIOLAZIONE ARTT. 2697, 2727 E 2729 C.C.”, contestando la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla positiva sussistenza di un congruo riscontro ai vizi della fornitura, lamentati da CP_4
2°. “ERRONEA VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO IN ATTI –
VIOLAZIONE ART. 2730 C.C.”, censurando la conclusione del Tribunale in ordine alla valenza del modulo di “riconoscimento” sottoscritto da non CP_4 circoscrivibile all'assunzione di un mero impegno di pagamento;
3°. “VIOLAZIONE ARTT. 1175 E 1375 C.C.”, rilevando l'infondatezza della reiezione anche della domanda di condanna avanzata in via riconvenzionale, in subordine rispetto alla domanda principale, e fondata sull'affidamento indotto da in CP_4
CP capo a proprio in forza della sottoscrizione del modulo di riconoscimento.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) costituitasi anche nel presente grado di giudizio, ha preliminarmente CP_4 eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348bis e 348ter c.p.c., contestando comunque nel merito la fondatezza del le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti fondato
– assorbendosi in tale rilievo le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dall'appellata – e debba essere conseguentemente accolto, alla stregua delle considerazioni che seguono.
In tale ottica, peraltro, occorre procedere anzitutto all'analisi del secondo motivo di gravame, avente valenza preliminare. CP
3.1) Con il secondo motivo di appello, infatti, ha lamentato la non condivisibile valutazione fornita dal giudice di prime cure in ordine alla portata della
8 sottoscrizione apposta da sul modulo di “riconoscimento” inviato da quest'ultima CP_4
CP alla stessa , concernente la regolarità della fornitura oggetto di causa, il cui credito al
CP pagamento del corrispettivo era stato oggetto di cessione da parte di ad CP_5
medesima. CP
3.1.1) Come già ricordato, in prime cure aveva infatti addotto (e ciò, del resto,
è pacifico nella presente causa) come avesse restituito debitamente compilato e CP_4
sottoscritto il modulo predetto anche con riferimento alle forniture in questione, e cioè quelle concernenti il gasolio per autotrazione di cui alle fatture n. 37 del 2.2.2015 (per €
81.642,82), n. 39 del 3.2.2015 (per € 81.211,93), n. 43 del 5.2.2015 (per € 41.133,92) e n.
85 del 6.3.2015 (per € 38.132,31).
CP
In particolare, aveva argomentato che il contenuto formale del modulo (così come sottoscritto) aveva una valenza plurima, implicante:
a) l'ammissione dell'avvenuto corretto adempimento delle proprie prestazioni da parte della fornitrice con valenza di confessione stragiudiziale;
CP_5
CP b) la rinuncia a sollevare eccezioni nei confronti di;
c) l'accettazione della cessione ed il riconoscimento di essere debitrice nei confronti CP di stessa.
3.1.2) Il Tribunale di Pistoia ha ritenuto, sul punto, che “Il tenore letterale dei moduli denominati “Riconoscimento” conferma unicamente il fatto che parte attrice
[... abbia effettivamente ricevuto la fornitura di gasolio nelle quantità pattuite con Na.
senza contenere alcuna valenza confessoria circa l'assenza di vizi e Controparte_10
difetti della merce consegnata. In particolare al doc. 11 di parte si legge Controparte_1
“con riferimento alla cessione dei crediti indicati nella presente, concernenti fornitura regolarmente eseguita e per la quale ci impegniamo a non sollevarvi alcuna eccezione in merito alla eSIibilità e liquidità dei crediti stessi”.”. CP
3.1.3) ha contestato tale valutazione, rilevando nella presente sede come il giudice di prime cure avesse effettuato una ricostruzione limitativa del contenuto del modulo in oggetto, perimetrandolo ad un semplice riconoscimento dell'avvenuta esecuzione della prestazione ma senza alcun riconoscimento, altresì, della correttezza della stessa.
Ciò, tuttavia, andava in urto con il tenore complessivo della dichiarazione resa dalla parte, così come interpretato in analoga fattispecie dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. 259 del 13.1.1997).
3.1.4) Il motivo è fondato.
A) In primo luogo occorre ricordare come il tenore complessivo della dichiarazione contenuta nel modulo in questione sia il seguente: “Con riferimento alla
9 cessione di crediti elencati nella presente, concernenti forniture regolarmente eseguite e per le quali ci impegniamo a non sollevarvi alcuna eccezione in merito alla eSIibilità e liquidità dei crediti stessi, Vi confermiamo che effettueremo direttamente a Voi, quali cessionari di detti crediti, il pagamento degli importi relativi, come di seguito specificato”.
B) Deve quindi rilevarsi come nella pur risalente (ma condivisibile e non contrastata da successive pronunce sul punto) sentenza della Suprema Corte invocata da parte appellante risulti indicato che “La promessa di pagamento, anche se titolata, non ha natura confessoria, poiché non contiene una dichiarazione di scienza, ma una dichiarazione di volontà intesa a impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa, ma questo non esclude - pur nella distinzione concettuale delle due figure negoziali - che nello stesso documento siano contenute una promessa di pagamento (o la ricognizione di un debito) e la confessione, proveniente dal promittente, di fatti a lui sfavorevoli e pertinenti al rapporto fondamentale” (così Cass.
259 del 13.1.1997, in massima, resa con riferimento a fattispecie in cui “...la questione della identificazione della promessa di pagamento e della confessione si è posta, nel contesto di rapporti nascenti da un contratto di factoring, in relazione alla dichiarazione di accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto, che aveva sottoscritto dei moduli di notificazione della cessione, recanti l'indicazione di avvenuta regolare esecuzione delle forniture di cui alle fatture in essi menzionate)”.
Nella motivazione di tale sentenza risulta poi evidenziato che:
a) la controversia aveva ad oggetto un opposizione a D.I, relativa a crediti per forniture oggetto poi di cessione nell'ambito di un rapporto di factoring;
b) a sostegno dell'opposizione era stato dedotto “di aver sottoscritto i moduli di notificazione delle cessioni, recanti l'indicazione di avvenuta regolare esecuzione delle forniture di cui alle fatture in essi menzionate, ma di aver successivamente accertato, mediante successivo controllo, che quattro fatture, per complessive
£.61.301.000, non rispondevano ad effettive forniture di materiale, sicché la
C.N.L. ne aveva eseguito lo storno, mentre la merce di cui alle fatture relative alle restanti cessioni si era rivelata difettosa”, con conseguente richiesta di risoluzione per inadempimento (della fornitrice) dei contratti di fornitura in quanto aventi ad oggetto merce difettosa;
c) la cessionaria aveva contestato tale prospettazione, rilevando altresì che il debitore ceduto aveva “...fornito, mediante la sottoscrizione dei suindicati moduli, informazioni non veritiere, era incorsa in responsabilità ex art. 2043 c.c., per
10 averla indotta ad eseguire anticipazioni nei confronti della per crediti poi Pt_2 contestati”;
d) il Tribunale aveva respinto l'opposizione, ritenendo tra l'altro che “...le dichiarazioni di accettazione delle cessioni dei crediti sottoscritte dalla ED integravano riconoscimento di debito titolato, da equipararsi ad una confessione stragiudiziale nella parte relativa alla regolare esecuzione delle forniture, revocabile solo per errore di fatto o violenza”;
e) la Corte territoriale aveva invece revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo tra l'altro che la sottoscrizione dei moduli relativi alle cessioni integrasse una promessa di pagamento titolata (art. 1988 c.c.) e che, in ragione di tale qualificazione, era in facoltà del promittente provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale;
a ciò non era di ostacolo la prospettata confessione del debitore ceduto (concernente la regolare esecuzione delle forniture) “non valendo la presenza, nei suindicati moduli, dell'inciso "forniture regolarmente eseguite", a qualificare come dichiarazione di scienza un atto avente natura di manifestazione di volontà negoziale, qual è la promessa di pagamento”, rilevando poi in definitiva che “pur volendo riconoscere alle dichiarazioni in questione portata confessoria, da esse la ED non poteva ritenersi vincolata, ricorrendo manifestamente l'ipotesi dell'errore di fatto (art. 2732 c.c.) circa la regolare effettuazione delle forniture. idonea a giustificare la revoca della confessione, implicitamente richiesta”;
f) il tenore del modulo sottoscritto dal debitore ceduto era: “Con riferimento alla cessione dei crediti elencati nella presente, concernenti forniture regolarmente eseguite, vi confermiamo che effettueremo direttamente a voi, quali cessionari degli stessi, il pagamento degli importi relativi, come di seguito specificato”;
g) parte ricorrente in Cassazione aveva lamentato che la Corte d'Appello:
i. aveva “erroneamente escluso che nelle menzionate dichiarazioni fosse ravvisabile non solo l'assunzione diretta, da parte della ED, quale debitore ceduto. dell'obbligo di effettuare direttamente alla C.B.I., quale factor, il pagamento dei crediti oggetto della cessione operata dalla ma anche la confessione di un fatto sfavorevole alla dichiarante, Pt_2
costituito dall'avvenuta regolare esecuzione delle forniture dalle quali i crediti ceduti traevano giustificazione;
il giudizio della corte sarebbe del tutto immotivato e, comunque, resistito dalla considerazione che
l'assunzione dell'obbligo diretto di pagamento e la dichiarazione di scienza
11 circa l'avvenuta regolare esecuzione delle forniture palesemente coesistevano, come atti distinti, nei menzionati documenti”;
ii. aveva “apoditticamente affermato che, pur volendo attribuire alla dichiarazione concernente la regolare effettuazione delle forniture natura di confessione, questa doveva ritenersi revocata per errore di fatto, senza fornire indicazione alcuna sui relativi elementi di prova”;
h) entrambe le censure mosse dalla ricorrente erano fondate, in quanto:
i. “La corte territoriale ha esordito rilevando, in punto di fatto, che le dichiarazioni sottoscritte dalla ED, quale debitore ceduto, nell'ambito di un rapporto di factoring, su moduli predisposti dalla C.B.I., erano costituite da una prima parte, dove la ED dichiarava, in relazione alla cessione dei crediti enunciati nelle fatture riportate nell'apposito spazio, che detti crediti erano concernenti forniture regolarmente eseguite, e da una seconda parte, nella quale la ED assumeva l'impegno di effettuare direttamente al factor il pagamento degli importi in questione. Procedendo, quindi, alla qualificazione dei menzionati atti, la Corte d'appello ha ritenuto determinante tale secondo aspetto, quale espressione esclusiva di una volontà negoziale, integrante una promessa titolata di pagamento, e non riconducibile a confessione, dal momento che questa si sostanzia di una dichiarazione di scienza. Quanto alla dichiarazione relativa alla regolare esecuzione delle forniture, ne escludeva l'autonoma rilevanza come confessione”;
ii. “...può convenirsi che la natura confessoria di una promessa di pagamento, anche se titolata, va esclusa poiché, consistendo essa in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa, non può confondersi con la confessione, la quale consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante, ed ha perciò il contenuto di una dichiarazione di scienza (sent.
n. 363/75). Tuttavia, questa S.C. ha più volte riconosciuto la possibilità che, nel contesto di un unico documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale (sent. n.1972/ 75; 5750/77). Ferma restando, quindi, la distinzione concettuale e sostanziale delle due figure, non può escludersi che, nell'ambito dello stesso documento, una promessa di pagamento (o una ricognizione di debito)coesista con una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale (sent. n. 567/87)”;
12 iii. “...qualora ciò risulti, poiché la confessione (in ipotesi concernente
l'esistenza del credito) ha valore di prova legale, sarà preclusa la prova contraria ai sensi dell'art. 1988 c.c. (sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa), salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.). Consegue che la corte territoriale, in presenza di un atto avente contenuto complesso, nel quale la
ED assumeva un obbligo di pagamento di crediti nascenti da forniture delle quali riconosceva la regolare effettuazione (e quindi l'esistenza del rapporto fondamentale), avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali a quest'ultima dichiarazione di scienza ha negato autonomia, rispetto alla dichiarazione di volontà integrante promessa di pagamento, escludendo che con questa potesse coesistere, come distinto atto a contenuto confessorio. Sul punto ha invero osservato testualmente la Corte d'appello che la dichiarazione di avvenuta regolare esecuzione delle forniture non era equiparabile ad una confessione, poiché "un simile asserto incidentale, pur presente nel testo della dichiarazione, non era suscettivo di informare la qualificazione pertinente a quel contesto". E tale apodittica affermazione non costituisce adeguata motivazione”; iv. non poteva neppure ritenersi condivisibile la ravvisata sussistenza di un errore di fatto occorrendo rilevare che “...secondo la costante giurisprudenza, per la revoca della confessione per errore di fatto è necessario dimostrare non solo l'inesistenza del fatto confessato, ma anche che al momento della confessione il confitente versava in errore, provando quelle circostanze che lo avevano indotto all'erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero (sent. n. 1777/88; n. 2993/84; n. 1224/80). Ora, pur volendo ritenere che la Corte d'appello, con la sintetica espressione sopra riportata, abbia inteso far riferimento agli elementi probatori dai quali aveva precedentemente desunto l'omessa effettuazione di alcune forniture (storno delle fatture, mancanza di bolle di consegna, mancanza di alcuni ordinativi, duplicazione di una fattura), risulta comunque del tutto assente l'indicazione degli elementi di prova relativi all'induzione in errore dei soggetti che le dichiarazioni avevano sottoscritto”.
C) Si è inteso riportare per esteso ampi brani della sentenza in esame onde consentire di percepire immediatamente le profonde e sostanziali similitudini con la fattispecie in esame, trattandosi in entrambi i casi di vicende correlate alla cessione di crediti per forniture, nell'ambito di un rapporto di factoring, in cui, dopo la cessione e
13 dopo che il debitore ceduto aveva sottoscritto un modulo di riconoscimento della fornitura, lo stesso ceduto aveva sollevato contestazioni concernenti la sussistenza di vizi della stessa.
Deve quindi rilevarsi come il contenuto concreto delle dichiarazioni contenute nel modulo di riconoscimento in questione siano estremamente simili, anche sotto il profilo delle espressioni utilizzate nel modulo, rinvenendosi (quale unica differenza) nel modulo oggetto della presente causa, in aggiunta rispetto al modulo preso in considerazione dalla
Suprema Corte nella pronuncia predetta, l'assunzione dell'impegno “a non sollevarvi alcuna eccezione in merito alla eSIibilità e liquidità dei crediti stessi”.
D) In quest'ottica deve quindi rilevarsi come il portato finale della valutazione operata dalla Suprema Corte si attesti nel senso che l'inciso “forniture regolarmente eseguite” (contenuto sia nel modulo oggetto della presente causa che in quello della controversia di cui alla pronuncia sopra menzionata):
→ deve essere ritenuto una “dichiarazione di scienza”;
→ non può essere escluso dal novero delle dichiarazioni confessorie in forza del mero rilievo del suo carattere incidentale e della sua inidoneità ad “informare la qualificazione pertinente a quel contesto”.
Dunque, nella ricostruzione della Corte di Cassazione, occorre rinvenire altre e diverse caratteristiche (rispetto alla valenza incidentale ed all'assenza di informazioni sul contesto di riferimento) onde ritenere che tale affermazione non abbia valenza confessoria, avendo indubbiamente la stessa valore di dichiarazione di scienza.
E) Tali ulteriori profili non appaiono suscettibili di essere ravvisati, né, peraltro, risultano essere stati oggetto di allegazione, prospettazione o anche solo argomentazione ad opera di CP_4
Ponendosi nell'ottica argomentativa della Suprema Corte, anzi, deve osservarsi come nel caso di specie la valenza confessoria della dichiarazione in oggetto risulti confortata anche dall'inciso (già ricordato) dell'impegno a pagare senza sollevare eccezioni di sorta (su cui, comunque, infra) che, se pur integra un impegno qualificato al pagamento, nondimeno risulta correlato (mediante la congiunzione “e”) al pregresso riconoscimento della regolarità delle forniture (“concernenti forniture regolarmente eseguite e per le quali ci impegniamo a non sollevarvi alcuna eccezione in merito alla eSIibilità e liquidità dei crediti stessi”) e, in tale prospettiva, risulta costituire un rafforzamento della riconosciuta “regolarità” delle forniture in questione, talmente esenti da anomalie da essere affiancate dalla rinuncia a sollevare eccezioni di sorta in ordine anche alla “eSIibilità” dei relativi crediti.
14 Del resto, a diversamente opinare, l'avverbio “regolarmente” finirebbe per non aver un SInificato proprio, dal momento che se dovesse ritenersi che l'unico portato confessorio della dichiarazione in questione fosse quello di riconoscere il rapporto fondamentale (e, cioè, in pratica, l'esecuzione delle forniture) non vi sarebbero differenze di sorta tra l'espressione “concernenti forniture regolarmente eseguite” e quella
“concernenti forniture eseguite”, con sostanziale elisione in radice della valenza semantica dell'avverbio stesso.
L'avverbio in oggetto non può dunque che intendersi con riferimento all'assenza di irregolarità di sorta, sul piano di tempi, modi e contenuto delle forniture di riferimento e dunque con valenza idonea anche ad attestare l'inesistenza di vizi.
Ciò, del resto, corrisponde alla funzione attribuita a tale modulo nell'ambito della più complessa struttura dei rapporti intercorrenti tra le parti, con il fine di consentire alla banca di procedere immediatamente all'erogazione delle anticipazioni al cedente, stante la rassicurazione del debitore ceduto che le forniture erano “regolarmente” eseguite e che dunque non vi sarebbero stati ostacoli alla realizzazione del relativo credito.
F) Tale orientamento, peraltro, risulta successivamente ribadito dalla Suprema
Corte (cfr Cass. 10387 del 30.4.2018, resa in controversia anch'essa del tutto analoga alla presente) laddove si è nuovamente ritenuto (con riferimento anche in questo caso alla valenza confessoria del documento di riconoscimento del credito) che “...nel contesto di un unico documento possa coesistere accanto alla volontà diretta alla promessa, anche una confessione di fatti pertinenti al rapporto fondamentale che, avendo valore di prova legale (nella specie, circa l'esistenza del credito) preclude la prova contraria ex art. 1988 cod. civ. (nella specie, sull'inesistenza o sull'estinzione della prestazione promessa), salva la eventuale revoca della confessione per errore di fatto o violenza (Cass. n.23246 del
05/10/2017)” (così in motivazione, dove è stato altresì rilevato che la Corte territoriale aveva ritenuto che “...la formula utilizzata nella accettazione scritta ed esplicita conteneva
l'espresso riconoscimento della esatta esecuzione della prestazione da parte della
e della certezza e liquidità del credito, ed ha distinto, nell'ambito della CP_12 comunicazione del 22/03/2007, la dichiarazione di volontà dalla dichiarazione di scienza”
e che “...nello specifico, la formula utilizzata nella accettazione scritta ed esplicita, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, contiene l'espresso riconoscimento della esatta esecuzione della prestazione da parte della e della certezza e liquidità del CP_12
credito: la circostanza, quand'anche confermata sul piano probatorio, che ciò non corrispondesse alla realtà dei fatti, mai avrebbe potuto ridondare a favore della ricorrente, posto che in alcun modo ciò era stato reso palese alla cessionaria...”.
15 La perdurante attestazione dell'orientamento in oggetto, dunque, ne evidenzia il carattere consolidato che, stante anche la sua ritenuta condivisibilità, viene fatto proprio da questo collegio.
G) Ritenuto quindi che il riconoscimento operato da nel modulo in CP_4
questione vada inteso nei termini di una confessione stragiudiziale (con effetto vincolante a fini probatori in quanto diretta alla controparte), deve poi rilevarsi, in aderenza al già sopra ricordato approccio interpretativo della Corte di Cassazione, come non possa ritenersi ravvisabile un errore di fatto in grado di incidere sulla validità della confessione stragiudiziale predetta.
Al netto dell'insussistenza di allegazioni (ed eccezioni) in tal senso ad opera di deve evidenziarsi come non sussistano dimostrazioni concernenti il fatto che “al CP_4
momento della confessione il confitente versava in errore, provando quelle circostanze che lo avevano indotto all'erroneo convincimento che il fatto confessato fosse vero (sent.
n. 1777/88; n. 2993/84; n. 1224/80)” (come richiesto, appunto, dalla Suprema Corte nella pronuncia in precedenza menzionata), evidenziando come anche nel caso di specie risulti
“del tutto assente l'indicazione degli elementi di prova relativi all'induzione in errore dei soggetti che le dichiarazioni avevano sottoscritto”.
H) Non può infine trascurarsi il già sopra ricordato impegno a non sollevare
“alcuna eccezione in merito alla eSIibilità e liquidità dei crediti stessi” che, in sostanza, si riverbera nella rinuncia anche ad eccepire l'inesistenza (o la quantificazione) del credito sulla scorta di vizi riscontrati nella merce fornita, nei confronti del cessionario.
In proposito, peraltro, va osservato come non si tratti di rinuncia preventiva alla garanzia o alla responsabilità del venditore, sì che la stessa non risulta sussumibile nell'alveo applicativo dell'art. 1229, 1° comma, c.c., trattandosi di rinuncia avvenuta dopo la consegna della merce (cfr docc. 11 e 18 nuovamente dimessi nel presente grado di giudizio da parte appellante, attestanti la rinuncia in data 12.2.2015 – per le fatture n. 37 del 2.2.2015, n. 39 del 3.2.2015, n. 43 del 5.2.2015 – ed in data 11.3.2015 – per la fattura n. 85 del 6.3.2015, non constando del resto l'emissione anticipata di tali fatture rispetto alla consegna della merce).
Né, comunque, risulta essere mai stata allegata la ravvisabilità di dolo o colpa grave in capo a n ordine ai vizi della merce stessa, al fine di rendere applicabile il CP_5 limite di cui all'art. 1229, 1° comma, c.c. e, in tale ottica, precludere la validità della rinuncia in esame, sì che anche sotto tale profilo non risulta applicabile alla presente fattispecie la norma predetta.
Dunque anche sotto questo aspetto (invocato comunque dall'appellante) la CP contestazione mossa da al credito vantato da per effetto della cessione di CP_4
16 non può considerarsi fondata, con fondatezza, invece, per converso delle CP_5 doglianze dell'appellante al riguardo.
3.1.5) La fondatezza del motivo di gravame in analisi comporta di per sé
l'accoglimento dell'appello, incidendo sulla motivazione della sentenza impugnata e determinando la reiezione delle domande di dovendosi ritenere dimostrata ab CP_4
origine la confessione concernente la regolarità della fornitura del gasolio oggetto di causa, con conseguente infondatezza delle contestazioni mosse dalla stessa alla CP_4
CP sussistenza del credito ceduto a da Pt_3
ale considerazione determina l'assorbimento degli altri motivi di gravame,
[...] non assumendo più rilevanza l'analisi delle motivazioni poste dal giudice di prime cure a ritenuto fondamento dell'esistenza dei vizi lamentati da (trattandosi di profilo CP_4
superato dalla confessione della stessa sul punto), oggetto del primo motivo di CP_4
gravame, e non dovendosi prendere in considerazione la domanda riconvenzionale
CP avanzata in via subordinata da , oggetto del terzo motivo di gravame.
3.2) Dunque, in accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata, devesi:
→ respingere le domande di CP_4
CP
→ accogliere la domanda principale avanzata in via subordinata da e, per l'effetto, CP condannare a versare alla stessa l'importo di € 240.120,98 (non CP_4
sussistendo peraltro contestazioni in punto di quantum del credito in oggetto) da maggiorare di interessi dalla domanda al saldo.
4) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio sostenute da
CP
devono essere poste a carico della parte appellata costituita e vengono liquidate CP_4
come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014
(e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra €
52.000,01 ed € 260.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alle tabelle 2 e
12 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 891/2019 del Tribunale di Pistoia, in accoglimento Controparte_1 dell'appello predetto ed in totale riforma della stessa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_5
17 2) accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto:
- respinge le domande avanzate da CP_4
- condanna a versare a l'importo di € € 240.120,98, da CP_4 Controparte_1
maggiorare di interessi dalla domanda al saldo.
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante CP_4 Controparte_1
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 14.103,00 per compenso, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 14.317,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di conSIlio del 21.5.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il ConSIliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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