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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8814 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con l'Avv. PAONE FRANCESCA Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro
con l'Avv. PANDISCIA CARLO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 07/04/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. PAONE FRANCESCA e avv. Giuseppina Mirarchi Parte_1
- per l'avv.PANDISCIA CARLO Controparte_1
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
I procuratori dell'attrice danno atto di precisare le conclusioni come da atto introduttivo a cui si richiamano
L'avv. Pandiscia precisa come da domanda di costituzione e risposta
I procuratori concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8814/2022 promossa da:
con l'Avv. PAONE FRANCESCA Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro con l'Avv. PANDISCIA CARLO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da odierno verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(qui ) ha citato avanti questo Tribunale e premesso Parte_1 Pt_1 CP_1
di avere sottoscritto in data 2 ottobre 2018 tramite l'agente di zona CP_2
Vergata un contratto avente ad oggetto l'attivazione del profilo
[...]
”Soluzione Ufficio+” per trasformare la linea di rete fissa business da analogica a
Voip, con linea ADSL fino a 20 MBPS, 8 linee Voip, ad un costo fisso mensile tutto compreso e senza limiti;
che nonostante la rassicurazione dell'Agente di zona, la trasformazione non è avvenuta non oltre tre giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto ma solo il
22 ottobre 2018, data in cui la linea veniva attivata e non si è fatta CP_1 carico dei costi di trasformazione della linea analogica in linea voip come promesso dall'Agente ma dovette procedervi personalmente;
Pt_1
che, fin dal collaudo effettuato in loco, le linee non hanno funzionato correttamente a causa della «larghezza di banda atteso che, nonostante la garanzia di raggiungimento di 20 MBPS, la velocità di connessione raggiungeva solo i 3--4 Mbps, insufficienti a far funzionare i vari apparati voip, oltre ai server, i pc e ipcam. Tale problema si ripercuoteva anche sulla linea voce, con impossibilità di usare il servizio offerto in fase contrattuale» (vd. citazione);
che pertanto in data 14/11/2018 esercitava il diritto di recesso per il mancato funzionamento delle linee telefoniche e rimaneva in attesa di conoscere la procedura per restituire gli apparati CP_1
che in assenza di riscontro, il 27 novembre 2018 sottoscriveva un nuovo Co contratto con per il rientro delle linee, rientro che avveniva solo il 24 gennaio Co 2019 «per codice di migrazione errato», codice fornito dall'attrice a sulla base di mail di del 29/11/2018; CP_1
che le linee e tutti i servizi cessavano di funzionare dal 10 dicembre CP_1
Con 2018 sino al subentro di del 24 gennaio 2019,
tanto premesso, ha chiesto al Tribunale l'accertamento dell'inadempimento di in ordine agli obblighi contrattuali di fornitura dei servizi telefonici CP_1 contrattualizzati, all'obbligo di fornire il codice di migrazione, l'annullamento delle fatture emesse per € 1657,58 e la condanna di al pagamento degli CP_1 indennizzi e contrattuali, nonché il risarcimento di danni patrimoniali e Pt_2 non patrimoniali, sia per danno emergente, che per lucro cessante, che danno da lesioni dell'immagine professionale, danno morale, in ragione di euro 20.000 ovvero da determinarsi in via equitativa.
in comparsa di costituzione e risposta si è difesa eccependo la CP_1 genericità dei disservizi solo lamentati ma non provati, deducendo che il 22 ottobre 2018 le linee erano attivate, dalla documentazione risultante dai sistemi interni non vi erano disservizi, ritardi o reclami, le linee erano disattivate solo il
18 gennaio 2019 a seguito del recesso.
Ha insistito nella correttezza delle fatture depositate per complessivi € 1657,58 e che in via riconvenzionale ha chiesto fossero pagate.
Nessuna prova in ordine ad errore del codice di migrazione era stata offerta, ha chiesto il rigetto della domanda anche in relazione ai danni risultati non provati
°°°
La domanda, risultata solo parzialmente fondata, andrà accolta nei limiti che seguono.
Premesso che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente,
o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2 del 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3 del 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533); premesso altresì che i criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del
21.08.2012 n. 14594); in materia di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2 ord. del 28.09.2017 n. 22701),
tanto premesso questo Tribunale rileva che parte attrice ha provato l'esistenza del proprio titolo negoziale rappresentato da un contratto, risultato pacificamente sottoscritto in data 2 ottobre 2018 tra le parti avente ad oggetto l'attivazione del profilo ”Soluzione ” per trasformare la linea di rete fissa business da Pt_3 analogica a Voip, con linea ADSL fino a 20 MBPS, 8 linee Voip, ad un costo fisso mensile tutto compreso e senza limiti;
e del pari è risultato pacificamente in causa che l'attivazione delle linee sarebbe avvenuta il 22 ottobre 2018.
Ciò detto, le contestazioni in causa dell'attrice hanno riguardato l'inadempimento contrattuale di che non avrebbe provveduto alla trasformazione della CP_1 linea sostenendone i relativi costi, pagati personalmente dall'attrice che ha versato in atti la fattura di GI UD (vd. doc 5 fasc. attoreo).
Ha dedotto poi che l'inadempimento contrattuale di ha riguardato il CP_1 mancato rispetto della previsione di linea Adsl che era stata presentata dall'Agente al momento della stipula del contratto fino a 20 MBPS ma CP_1 risultata di solo 3-4 Mbps con la conseguenza del grave difetto di funzionamento delle linee e del mancato funzionamento del pos. Detta circostanza è risultata confermata dai testi e all'udienza di escussione del 14.2.23 Tes_1 Tes_2 avanti il Tribunale di Catanzaro delegato.
Al riguardo si osserva che parte convenuta, a ciò onerata, nel primo atto difensivo utile, costituito dalla comparsa di Costituzione e risposta, non ha preso posizione specifica in ordine a tali doglianze, quindi sia quella relativa alla mancata trasformazione della linea che quella relativa alla bassa potenza della linea offerta, con la conseguenza del loro riconoscimento ai sensi dell'art. 115 cpc.
Si osserva poi che lo stesso contratto, per il Profilo in oggetto, (vd. doc. 1 fasc convenuta) a pag 2 riporta sbarrata la casella “ADSL fino a 20mbps”, e la casella immediatamente precedente- non sbarrata- prevede la voce “fino a 7MBPS”, come a dire che la potenza minima delle linee in questione era di 7 mbps, ma quella contrattualizzata era superiore e sino a 20 mbps.
Ciò detto, questo Tribunale ritiene poi che la produzione in atti dei documenti 2 e
3 di parte convenuta, costituiti da schermate dei sistemi interni ma risultate relative alla situazione esistente al termine del contratto (in quanto reca la data del 18 gennaio 2019), non sia idonea a dimostrare e provare quanto ha CP_1 solo dedotto in comparsa, ovvero che non vi erano stati reclami e che le linee erano adeguate e funzionanti. Trattasi di mere schermate dei sistemi gestionali interni, peraltro privi di qualsiasi dettaglio tecnico idoneo a confortare tali tesi difensiva, né confortate da prove orali risultate non richieste in memoria 2.
Neppure i docc. 9 e 10 -peraltro tardivamente depositati con la memoria 2 trattandosi documentazione già a mani della convenuta e come tale da prodursi nel prima atto difensivo, ndr- non sembrano portare elementi tecnici chiarificatori e confermativi della difesa spiegata.
In definitiva, deve ritenersi provato l'inadempimento di che avrebbe CP_1 dovuto offrire in causa piena prova del proprio adempimento, ovvero di avere offerto l'intero servizio contrattualizzato, stante la presenza del contratto e di specifiche contestazioni. Né è risultato avere replicato ante causam alla raccomandata di recesso (doc. 4 fasc. attoreo) che spiegava le ragioni di , Pt_1 con allegato il documento di identità del legale Rappresentante : «Dichiaro di desiderare di usufruire del diritto di recesso per il mancato funzionamento delle linee telefoniche. Dopo il collaudo delle linee abbiamo dal primo giorno riscontrato mancanze, ma il tecnico ha accusando il problema allo switch, e abbiamo atteso con ansia il nuovo switch, ma una volta installato il problema era il medesimo.
Allora con l'assistenza abbiamo provato a utilizzare nella giornata CP_1 odierna solo quattro apparati collegati direttamente alla Vodafone station, ma il problema sussisteva. Ricontattando l'assistenza avete riscontrato che il problema sta nella larghezza di banda e che nonostante abbiamo sottoscritto un contratto a
20 Mbps la nostra attività è raggiunta solo da 3-4 Mbps insufficienti a far funzionare i vari apparati voip oltre ai server, pc, pos e ipcam.»
Dovrà quindi ritenersi legittimo il recesso operato in data 14 novembre 2018 dall'attrice per l'inadempimento costituito dalla bassa potenza della linea offerta e di conseguenza la non adeguatezza e funzionamento dei servizi contrattualizzati, con la conseguenza che nulla sarà dovuto da tale data.
Con riferimento al tema della migrazione, parte attrice ha dedotto che il ritardo nel passaggio al nuovo operatore sarebbe dipeso da un codice di migrazione Co errato comunicatole da e da trasmettere a . CP_1
Questo Tribunale osserva al riguardo che la circostanza non è risultata compiutamente provata in quanto l'attrice si è limitata a depositare in atti (doc 3) una mail riportante il medesimo codice di migrazione risultante nelle fatture depositate in atti e pertanto non difforme da quanto risultante nei CP_1 sistemi e nel contempo si osserva che la procedura di migrazione, di CP_1 regola, per la normativa di settore, avviene direttamente tra compagnie telefoniche, con la conseguenza che non è dato conoscere come si sia svolto l'iter Co di migrazione e quale ruolo abbia rivestito , che non è stata citata in causa da entrambe le parti.
In ogni caso, provato l'inadempimento come sopra e stante la legittimità del recesso, le somme portate dalle fatture depositate in causa al doc 4 da CP_1 non sono dovute da in quanto la fattura n. AL01510357 del 29 gennaio Pt_1
2019, riferita al periodo 23 dicembre 2018- 23 gennaio 2019 porta penali e corrispettivo per il recesso risultato legittimo e quindi non dovuto, oltrechè non essere supportate dalle causali dei costi dedotti in base alle prescrizioni del
Decreto Bersani,, e importo per rete fissa non più dovuto;
anche le successive fatture recano costi di rete fissa per periodi successivi al recesso, come tali non dovute.
Parte attrice ha chiesto la liquidazione degli indennizzi sia contrattuali, sia
, sia il risarcimento di danni patrimoniali che non patrimoniali che assume Pt_2 patiti.
La domanda è risultata sfornita di prova e dovrà essere rigettata in quanto con riferimento agli indennizzi contrattuali era preciso onere dell'attrice versare in atti le Condizioni Generali di Contratto che prevedevano nel dettaglio tali indennizzi, la tipologia, l'entità, anche considerato che trattasi di contratto del 2018 e quindi specificandone la richiesta.
Quanto agli indennizzi , la disciplina di settore prevede ed è pacifico Pt_2
l'orientamento anche di queta Sezione di Tribunale per il quale non sono liquidabili dal Giudice Ordinario ma richiedibili solo all , ex Delibera Pt_2
173/2007/ Cons e Delibera 73/11 CONS .
Con riferimento al risarcimento dei danni patrimoniali, parte attrice ha depositato in atti una fattura al doc 5 recante l'importo di di euro 2600 per «creazione impianto digitale voip con 5 postazioni» emessa da GI UD di Per_1
(-peraltro risultato teste dipendente della stessa attrice, ndr -) ma tale
[...] fattura priva del libro iva confermativo nella sua registrazione tra le spese societarie o quantomeno della prova certa del pagamento, risulta inidoneo a provare un eventuale danno patrimoniale emergente.
Nessuna produzione è risultata in atti per provare il lucro cessante o la perdita di chaces richiesta, come era preciso onere dell'attrice in base all'orientamento stringente della giurisprudenza in tema di prova del danno;
l'attrice avrebbe dovuto documentare il calo di fatturato presentando i libri fiscali del periodo, dei periodi precedenti e successivi e dimostrare che in detto specifico periodo una riduzione dei ricavi era attribuibile al malfunzionamento del pos.
Anche le prove per testi sono risultate scarsamente probanti, in quanto i testi hanno semplicemente riportato che per certi periodi, rimasti del tutto non precisati, il pos non ha funzionato, non si è potuto fare la spesa ma questo non è sufficiente per provare un danno risarcibile, né ad offrire una quantificazione almeno indicativa delle somme, con la conseguenza che mancando la prova dell'an neppure è consentita una determinazione in via equitativa del quantum.
La domanda risarcitoria dovrà essere integralmente rigettata.
Infine per quanto sopra dovrà essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
la parziale soccombenza reciproca consente la compensazione delle spese di lite
PQM
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
accerta e dichiara l'inadempimento di come in parte motiva CP_1
rigetta le ulteriori domande formulate dall'attrice rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta compensa le spese di lite tra le parti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi Milano, 07/04/2025
Verbale chiuso ad ore 18,30
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TEAMS EX ART. 127 BIS CPC
Nella causa promossa da
con l'Avv. PAONE FRANCESCA Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro
con l'Avv. PANDISCIA CARLO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 07/04/2025 ad ore 10 il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia presente in udienza dà atto che la medesima si terrà nelle forme del collegamento audio-video da remoto tramite applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 127 bis cpc. Dà atto che nella stanza virtuale di cui sopra sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:
- per l'avv. PAONE FRANCESCA e avv. Giuseppina Mirarchi Parte_1
- per l'avv.PANDISCIA CARLO Controparte_1
Il Giudice Onorario dà atto che:
- le Difese di cui sopra presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi e dichiarano che:
a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
I procuratori dell'attrice danno atto di precisare le conclusioni come da atto introduttivo a cui si richiamano
L'avv. Pandiscia precisa come da domanda di costituzione e risposta
I procuratori concordano nell'essere esonerati dalla lettura, mediante ricollegamento Teams, al termine della Camera di Consiglio il Giudice Onorario all'esito di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc esonerando i procuratori dal rimanere collegati ut supra, comunicando che la lettura avverrà mediante deposito telematico della sentenza il Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8814/2022 promossa da:
con l'Avv. PAONE FRANCESCA Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro con l'Avv. PANDISCIA CARLO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice e per parte convenuta: come da odierno verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(qui ) ha citato avanti questo Tribunale e premesso Parte_1 Pt_1 CP_1
di avere sottoscritto in data 2 ottobre 2018 tramite l'agente di zona CP_2
Vergata un contratto avente ad oggetto l'attivazione del profilo
[...]
”Soluzione Ufficio+” per trasformare la linea di rete fissa business da analogica a
Voip, con linea ADSL fino a 20 MBPS, 8 linee Voip, ad un costo fisso mensile tutto compreso e senza limiti;
che nonostante la rassicurazione dell'Agente di zona, la trasformazione non è avvenuta non oltre tre giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto ma solo il
22 ottobre 2018, data in cui la linea veniva attivata e non si è fatta CP_1 carico dei costi di trasformazione della linea analogica in linea voip come promesso dall'Agente ma dovette procedervi personalmente;
Pt_1
che, fin dal collaudo effettuato in loco, le linee non hanno funzionato correttamente a causa della «larghezza di banda atteso che, nonostante la garanzia di raggiungimento di 20 MBPS, la velocità di connessione raggiungeva solo i 3--4 Mbps, insufficienti a far funzionare i vari apparati voip, oltre ai server, i pc e ipcam. Tale problema si ripercuoteva anche sulla linea voce, con impossibilità di usare il servizio offerto in fase contrattuale» (vd. citazione);
che pertanto in data 14/11/2018 esercitava il diritto di recesso per il mancato funzionamento delle linee telefoniche e rimaneva in attesa di conoscere la procedura per restituire gli apparati CP_1
che in assenza di riscontro, il 27 novembre 2018 sottoscriveva un nuovo Co contratto con per il rientro delle linee, rientro che avveniva solo il 24 gennaio Co 2019 «per codice di migrazione errato», codice fornito dall'attrice a sulla base di mail di del 29/11/2018; CP_1
che le linee e tutti i servizi cessavano di funzionare dal 10 dicembre CP_1
Con 2018 sino al subentro di del 24 gennaio 2019,
tanto premesso, ha chiesto al Tribunale l'accertamento dell'inadempimento di in ordine agli obblighi contrattuali di fornitura dei servizi telefonici CP_1 contrattualizzati, all'obbligo di fornire il codice di migrazione, l'annullamento delle fatture emesse per € 1657,58 e la condanna di al pagamento degli CP_1 indennizzi e contrattuali, nonché il risarcimento di danni patrimoniali e Pt_2 non patrimoniali, sia per danno emergente, che per lucro cessante, che danno da lesioni dell'immagine professionale, danno morale, in ragione di euro 20.000 ovvero da determinarsi in via equitativa.
in comparsa di costituzione e risposta si è difesa eccependo la CP_1 genericità dei disservizi solo lamentati ma non provati, deducendo che il 22 ottobre 2018 le linee erano attivate, dalla documentazione risultante dai sistemi interni non vi erano disservizi, ritardi o reclami, le linee erano disattivate solo il
18 gennaio 2019 a seguito del recesso.
Ha insistito nella correttezza delle fatture depositate per complessivi € 1657,58 e che in via riconvenzionale ha chiesto fossero pagate.
Nessuna prova in ordine ad errore del codice di migrazione era stata offerta, ha chiesto il rigetto della domanda anche in relazione ai danni risultati non provati
°°°
La domanda, risultata solo parzialmente fondata, andrà accolta nei limiti che seguono.
Premesso che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è previsto e regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente,
o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2 del 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3 del 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533); premesso altresì che i criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del
21.08.2012 n. 14594); in materia di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2 ord. del 28.09.2017 n. 22701),
tanto premesso questo Tribunale rileva che parte attrice ha provato l'esistenza del proprio titolo negoziale rappresentato da un contratto, risultato pacificamente sottoscritto in data 2 ottobre 2018 tra le parti avente ad oggetto l'attivazione del profilo ”Soluzione ” per trasformare la linea di rete fissa business da Pt_3 analogica a Voip, con linea ADSL fino a 20 MBPS, 8 linee Voip, ad un costo fisso mensile tutto compreso e senza limiti;
e del pari è risultato pacificamente in causa che l'attivazione delle linee sarebbe avvenuta il 22 ottobre 2018.
Ciò detto, le contestazioni in causa dell'attrice hanno riguardato l'inadempimento contrattuale di che non avrebbe provveduto alla trasformazione della CP_1 linea sostenendone i relativi costi, pagati personalmente dall'attrice che ha versato in atti la fattura di GI UD (vd. doc 5 fasc. attoreo).
Ha dedotto poi che l'inadempimento contrattuale di ha riguardato il CP_1 mancato rispetto della previsione di linea Adsl che era stata presentata dall'Agente al momento della stipula del contratto fino a 20 MBPS ma CP_1 risultata di solo 3-4 Mbps con la conseguenza del grave difetto di funzionamento delle linee e del mancato funzionamento del pos. Detta circostanza è risultata confermata dai testi e all'udienza di escussione del 14.2.23 Tes_1 Tes_2 avanti il Tribunale di Catanzaro delegato.
Al riguardo si osserva che parte convenuta, a ciò onerata, nel primo atto difensivo utile, costituito dalla comparsa di Costituzione e risposta, non ha preso posizione specifica in ordine a tali doglianze, quindi sia quella relativa alla mancata trasformazione della linea che quella relativa alla bassa potenza della linea offerta, con la conseguenza del loro riconoscimento ai sensi dell'art. 115 cpc.
Si osserva poi che lo stesso contratto, per il Profilo in oggetto, (vd. doc. 1 fasc convenuta) a pag 2 riporta sbarrata la casella “ADSL fino a 20mbps”, e la casella immediatamente precedente- non sbarrata- prevede la voce “fino a 7MBPS”, come a dire che la potenza minima delle linee in questione era di 7 mbps, ma quella contrattualizzata era superiore e sino a 20 mbps.
Ciò detto, questo Tribunale ritiene poi che la produzione in atti dei documenti 2 e
3 di parte convenuta, costituiti da schermate dei sistemi interni ma risultate relative alla situazione esistente al termine del contratto (in quanto reca la data del 18 gennaio 2019), non sia idonea a dimostrare e provare quanto ha CP_1 solo dedotto in comparsa, ovvero che non vi erano stati reclami e che le linee erano adeguate e funzionanti. Trattasi di mere schermate dei sistemi gestionali interni, peraltro privi di qualsiasi dettaglio tecnico idoneo a confortare tali tesi difensiva, né confortate da prove orali risultate non richieste in memoria 2.
Neppure i docc. 9 e 10 -peraltro tardivamente depositati con la memoria 2 trattandosi documentazione già a mani della convenuta e come tale da prodursi nel prima atto difensivo, ndr- non sembrano portare elementi tecnici chiarificatori e confermativi della difesa spiegata.
In definitiva, deve ritenersi provato l'inadempimento di che avrebbe CP_1 dovuto offrire in causa piena prova del proprio adempimento, ovvero di avere offerto l'intero servizio contrattualizzato, stante la presenza del contratto e di specifiche contestazioni. Né è risultato avere replicato ante causam alla raccomandata di recesso (doc. 4 fasc. attoreo) che spiegava le ragioni di , Pt_1 con allegato il documento di identità del legale Rappresentante : «Dichiaro di desiderare di usufruire del diritto di recesso per il mancato funzionamento delle linee telefoniche. Dopo il collaudo delle linee abbiamo dal primo giorno riscontrato mancanze, ma il tecnico ha accusando il problema allo switch, e abbiamo atteso con ansia il nuovo switch, ma una volta installato il problema era il medesimo.
Allora con l'assistenza abbiamo provato a utilizzare nella giornata CP_1 odierna solo quattro apparati collegati direttamente alla Vodafone station, ma il problema sussisteva. Ricontattando l'assistenza avete riscontrato che il problema sta nella larghezza di banda e che nonostante abbiamo sottoscritto un contratto a
20 Mbps la nostra attività è raggiunta solo da 3-4 Mbps insufficienti a far funzionare i vari apparati voip oltre ai server, pc, pos e ipcam.»
Dovrà quindi ritenersi legittimo il recesso operato in data 14 novembre 2018 dall'attrice per l'inadempimento costituito dalla bassa potenza della linea offerta e di conseguenza la non adeguatezza e funzionamento dei servizi contrattualizzati, con la conseguenza che nulla sarà dovuto da tale data.
Con riferimento al tema della migrazione, parte attrice ha dedotto che il ritardo nel passaggio al nuovo operatore sarebbe dipeso da un codice di migrazione Co errato comunicatole da e da trasmettere a . CP_1
Questo Tribunale osserva al riguardo che la circostanza non è risultata compiutamente provata in quanto l'attrice si è limitata a depositare in atti (doc 3) una mail riportante il medesimo codice di migrazione risultante nelle fatture depositate in atti e pertanto non difforme da quanto risultante nei CP_1 sistemi e nel contempo si osserva che la procedura di migrazione, di CP_1 regola, per la normativa di settore, avviene direttamente tra compagnie telefoniche, con la conseguenza che non è dato conoscere come si sia svolto l'iter Co di migrazione e quale ruolo abbia rivestito , che non è stata citata in causa da entrambe le parti.
In ogni caso, provato l'inadempimento come sopra e stante la legittimità del recesso, le somme portate dalle fatture depositate in causa al doc 4 da CP_1 non sono dovute da in quanto la fattura n. AL01510357 del 29 gennaio Pt_1
2019, riferita al periodo 23 dicembre 2018- 23 gennaio 2019 porta penali e corrispettivo per il recesso risultato legittimo e quindi non dovuto, oltrechè non essere supportate dalle causali dei costi dedotti in base alle prescrizioni del
Decreto Bersani,, e importo per rete fissa non più dovuto;
anche le successive fatture recano costi di rete fissa per periodi successivi al recesso, come tali non dovute.
Parte attrice ha chiesto la liquidazione degli indennizzi sia contrattuali, sia
, sia il risarcimento di danni patrimoniali che non patrimoniali che assume Pt_2 patiti.
La domanda è risultata sfornita di prova e dovrà essere rigettata in quanto con riferimento agli indennizzi contrattuali era preciso onere dell'attrice versare in atti le Condizioni Generali di Contratto che prevedevano nel dettaglio tali indennizzi, la tipologia, l'entità, anche considerato che trattasi di contratto del 2018 e quindi specificandone la richiesta.
Quanto agli indennizzi , la disciplina di settore prevede ed è pacifico Pt_2
l'orientamento anche di queta Sezione di Tribunale per il quale non sono liquidabili dal Giudice Ordinario ma richiedibili solo all , ex Delibera Pt_2
173/2007/ Cons e Delibera 73/11 CONS .
Con riferimento al risarcimento dei danni patrimoniali, parte attrice ha depositato in atti una fattura al doc 5 recante l'importo di di euro 2600 per «creazione impianto digitale voip con 5 postazioni» emessa da GI UD di Per_1
(-peraltro risultato teste dipendente della stessa attrice, ndr -) ma tale
[...] fattura priva del libro iva confermativo nella sua registrazione tra le spese societarie o quantomeno della prova certa del pagamento, risulta inidoneo a provare un eventuale danno patrimoniale emergente.
Nessuna produzione è risultata in atti per provare il lucro cessante o la perdita di chaces richiesta, come era preciso onere dell'attrice in base all'orientamento stringente della giurisprudenza in tema di prova del danno;
l'attrice avrebbe dovuto documentare il calo di fatturato presentando i libri fiscali del periodo, dei periodi precedenti e successivi e dimostrare che in detto specifico periodo una riduzione dei ricavi era attribuibile al malfunzionamento del pos.
Anche le prove per testi sono risultate scarsamente probanti, in quanto i testi hanno semplicemente riportato che per certi periodi, rimasti del tutto non precisati, il pos non ha funzionato, non si è potuto fare la spesa ma questo non è sufficiente per provare un danno risarcibile, né ad offrire una quantificazione almeno indicativa delle somme, con la conseguenza che mancando la prova dell'an neppure è consentita una determinazione in via equitativa del quantum.
La domanda risarcitoria dovrà essere integralmente rigettata.
Infine per quanto sopra dovrà essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
la parziale soccombenza reciproca consente la compensazione delle spese di lite
PQM
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
accerta e dichiara l'inadempimento di come in parte motiva CP_1
rigetta le ulteriori domande formulate dall'attrice rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta compensa le spese di lite tra le parti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale.
Si comunichi Milano, 07/04/2025
Verbale chiuso ad ore 18,30
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Gallizia