TRIB
Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/10/2024, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
Istanza di liquidazione giudiziale n. 20-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 20/2024-Trib. Latina)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale di:
(già Controparte_1 Controparte_2
)
[...]
visto il ricorso depositato il 15.02.2024 con il quale Parte_1 Parte_2
e (con gli Avv.ti e anche in proprio ex
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_3
art. 86 c.p.c. come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo depositato in telematico
15.02.2024) chiedono che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd.
“Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) in vigore dal 15.07.2022 in rapporto al dettato dell'art. 390 del detto D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs.
n. 136/2024 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII” - cfr., in tema di principio del cd. “tempus regit actum” e tra le altre, in generale e mutatis mutandis:
Cass., n. 20811/2010; il Collegio è presieduto come in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente dell'intestato Tribunale n. 68 del 29.05.2024 s.m.i., per completezza); visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita anche ex artt. 41, comma 6,
e/o 42 CCII, a scioglimento della riserva assunta all'udienza a trattazione cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità del 24.09.2024 nonché approvato/condiviso integralmente l'operato del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe nella qualità (si veda pure il decreto dell'intestato Tribunale del 22.02.2024 di designazione/delega del Giudice Relatore/Estensore
1 Istanza di liquidazione giudiziale n. 20-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 20/2024-Trib. Latina)
indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55
CCII, per completezza); ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27, commi 2 e 3, e 28 CCII, trovandosi il centro degli interessi principali dell'impresa convenuta/resistente in Sabaudia
(LT) in Via Litoranea n. 41 da oltre un anno (cfr. la visura della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del
20.09.2024 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria, in atti);
B) il resistente è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto ritualmente convocato con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo PEC
(posta elettronica certificata) di Cancelleria del 23.02.2024 in relazione al provvedimento del
22.02.2024 per l'udienza (prima udienza, celebrata in forma cd. “in presenza”) del 26.03.2024
(in occasione della quale udienza del 26.03.2024 si è fissata, in prosieguo per la trattazione in senso ampio, l'udienza del 21.05.2024 e ciò anche in vista dell'acquisizione/del sollecito all'acquisizione presso il Registro delle Imprese degli atti istruttori di rito a detta data non ancora pervenuti rispetto alla convenuta/resistente - cfr., in dettaglio, il verbale d'udienza telematico anche ex art. 126 c.p.c. del 26.03.2024) nonché con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo PEC (posta elettronica certificata) di Cancelleria del 20.05.2024 in relazione al provvedimento del 20.05.2024 di rinvio d'ufficio dell'udienza del 21.05.2024 all'udienza del 04.06.2024 nonché con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo PEC (posta elettronica certificata) di Cancelleria del 03.06.2024 e 04.06.2024 in relazione al provvedimento di rinvio d'udienza d'ufficio del 31.05.2024-03.06.2024 in ultimo per l'udienza ed all'udienza del 24.09.2024 in forma cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. (date rispetto alle quali è rispettato il termine a difesa di cui al detto art. 41, commi 2, 3 e 4, CCII oltre ai termini di rito ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità; si ricordi anche che, poiché “Nell'ambito del procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, il debitore, una volta che sia stato informato dall'avvio della procedura e posto in condizione di svolgere le proprie difese, è onerato del compito di seguire lo sviluppo della procedura (…)” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 21939/2014) e poiché
“L'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dello imprenditore prima della dichiarazione di fallimento deve essere soddisfatta sul piano sostanziale e non formale, nel senso che essa non postula necessariamente che il debitore compaia davanti al tribunale o al giudice delegato e renda dichiarazioni assunte a verbale, ma deve ritenersi assolta ogni volta
2 Istanza di liquidazione giudiziale n. 20-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 20/2024-Trib. Latina)
che egli sia stato posto in grado di svolgere e documentare le sue ragioni in ordine al procedimento a suo carico (…)” (cfr., sia pure sempre sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto in relazione anche al dettato dell'art. 41 CCII, tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 6473/1983; cfr. altresì, nella stessa prospettiva e tra le altre, mutatis mutandis: Cass., n. 9445/2007) onde “Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento in quanto diretto esclusivamente all'accertamento dei presupposti del fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore è garantito e tutelato purché il debitore abbia la possibilità di esporre le proprie ragioni, e quindi non solo attraverso l'audizione camerale a norma dell'art. 15 legge fall., ma anche mediante attività equipollenti che gli assicurino la possibilità di conoscere e contrastare le ragioni a sostegno del ricorso, come il deposito di scritti difensivi o documenti” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto in relazione anche al dettato dell'art. 41 CCII:
Corte d'Appello di Venezia, 19.12.2017 e tutto ciò in relazione anche al dettato normativo
(differente per certi versi rispetto ad altre analoghe fattispecie normative anche previgenti) di cui all'art. 127 ter c.p.c. di cui alla cd. “Riforma Cartabia” nei limiti della compatibilità), deve concludersi nel caso de quo nel senso dell'intervenuta rituale instaurazione del contraddittorio, come detto);
C) i ricorrenti/attori hanno dimostrato la propria legittimazione (cfr. il decreto ingiuntivo n.157/2022-Trib. Latina e la sentenza n. 667/2023-Trib. Latina e/o atti correlati allegati ai nn. da 01 a 07 del ricorso introduttivo depositato in telematico il 15.02.2024; si ricordi che la legittimazione a proporre ricorso ex artt. 37 ss. CCII non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd.
“Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 37 CCII: Cass., SS.UU., n. 1521/2013 e Cass., n. 11421/2014);
D) il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121 CCII in quanto imprenditore esercente attività commerciale di realizzazione, fornitura e manutenzione di impianti telefonici civili ed industriali, impianti di produzione, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica nonché impianti per l'automazione e/o simili (cfr. la detta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 20.09.2024, in atti) ed in quanto non è stato assolto dal medesimo l'onere di dimostrare l'eventuale possesso congiunto da parte propria dei requisiti indicati agli artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII né comunque ciò emerge adeguatamente dagli atti (anzi, dai bilanci d'esercizio della convenuta/resistente a disposizione appare emergere il superamento die limiti di cui ai detti artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII – cfr.,
3 Istanza di liquidazione giudiziale n. 20-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 20/2024-Trib. Latina)
in dettaglio, i bilanci d'esercizio di parte odierna convenuta/resistente acquisiti presso il
Registro delle Imprese agli atti il 20.09.2024 nel corso dell'istruttoria di rito ex artt. 41/42
CCII);
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121
CCII, come risulta dai seguenti elementi (per completezza, parte odierna convenuta/resistente
– ferma l'unitarietà della propria soggettività giuridica - risulta aver mutato la denominazione sociale da Controparte_3
(immutati): 02722100597 - cfr., in
[...]
dettaglio, anche la ridetta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 20.09.2024 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria):
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €192.000,00 circa quali debiti tributari/fiscali (cfr. la certificazione Agenzia delle Entrate del 06.03.2024 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge, in atti);
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €80.000,00 circa (in parte presso l'agente della riscossione) quali debiti contributivi/previdenziali (cfr. la certificazione INPS-
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 01.03.2024 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge, in atti);
- esistenza di protesti a carico della debitrice (cfr. la visura protesti della società debitrice/resistente acquisita agli atti il 20.09.2024 presso il Registro delle Imprese nel corso dell'istruttoria di rito);
- irreperibilità presso la sede sociale (cfr. il verbale di pignoramento negativo del 13.10.2023-
Trib. Latina allegato al n. 01 del ricorso introduttivo telematico del 15.02.2024);
- esito negativo dei pignoramenti pur tentati dall'odierna parte ricorrente (cfr., in dettaglio,
l'allegato n. 01 del ricorso introduttivo di causa depositato in telematico il 15.02.2024 come detto);
- inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte verso parte odierna ricorrente/attrice, apprezzabili/particolarmente sintomatiche quali debiti di lavoro (cfr. i detti decreto ingiuntivo n.157/2022-Trib. Latina e sentenza n. 667/2023-Trib. Latina e/o atti correlati allegati ai nn. da
01 a 07 del ricorso introduttivo depositato in telematico il 15.02.2024); circostanze, tutte, che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e/o mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e/o con mezzi normali le proprie obbligazioni (si ricordi che “Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza consistente nell'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro
4 Istanza di liquidazione giudiziale n. 20-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 20/2024-Trib. Latina)
riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” - cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII: Cass., n. 22444/2021; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre:
Cass., n. 5856/2022 e Cass., SS. UU., n. 115/2001 – nonché che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” – cfr.:
Cass., n. 6978/2019 - e che “(…) Circa lo stato di insolvenza si osserva che esso prescinde dal numero di creditori, essendo ben possibile che un solo inadempimento assurga a tale indice di situazione oggettiva se, nel contesto dei vari elementi, questo possa ritenersi espressione (…) di irreversibile incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi normali le proprie obbligazioni (Cfr.
Cass. Civ. n° 9297/15). Tale situazione è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto (Cfr. Cass. Civ. n° 9856/06, 25961/11, 19027/13, 30209/17) (…)” – cfr., tra le altre: Corte
App. Roma, decreto ex art. 22 della cd. “Legge Fallimentare” con cron. n. 5923/2021 del 13-
21.07.2021-RG n. 50091/2021); rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente pari o superiore ad €30.000,00 come esposto e ciò in relazione al dettato dell'art. 49, comma 5, CCII (si ricordi che “Per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila” – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato del comma 5 dell'art. 49 CCII: Cass., n. 26926/2017); rilevato che risulta rispettato il termine annuale di cui all'art. 33 CCII;
rilevato, infine, che non risultano agli atti eventuali rinunce alla domanda di liquidazione giudiziale in oggetto ex art. 43 CCII ovvero eventuali procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza di parte odierna convenuta/debitrice alternative alla liquidazione giudiziale rilevanti anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 CCII;
tutto ciò premesso e considerato;
5 Istanza di liquidazione giudiziale n. 20-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 20/2024-Trib. Latina)
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
(già Controparte_1 Controparte_2
)
[...]
con sede in Sabaudia (LT) in Via Litoranea n. 41;
C.F.-P. IVA: P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Marco Pietricola;
NOMINA
Curatore la Dott.ssa (giuste le previsioni di cui all'Albo dei soggetti incaricati Parte_4 dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo di cui all'art. 356 CCII ed in ciò apprezzati anche il dettato degli artt. 125 e 358 CCII in rapporto all'art. 257 comma 1 CCII nei limiti della compatibilità nonché la nota Ministero della Giustizia prot.
n.m_dg.DAG.03/04/2023.0074035.U del 03.04.2023 con oggetto “Pubblicazione on line e consultazione dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)”);
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale ove non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare il procedimento di inventariazione nel più breve tempo possibile;
FISSA
l'udienza del 04.02.2025 alle ore 10.00 ss. per l'esame dello stato passivo innanzi al Giudice
Delegato presso il suo ufficio sito presso i noti locali dell'intestato Tribunale Ordinario di
Latina ubicati in Latina in Via F. Filzi n. 39, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4, L.F.;
6 Istanza di liquidazione giudiziale n. 20-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 20/2024-Trib. Latina)
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza suddetta di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di legge di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori come per legge;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
INVITA il Curatore a procedere altresì e con sollecitudine agli adempimenti di cui all'art. 10 CCII;
ORDINA ai sensi del comma 4 dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al
Pubblico Ministero ed ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale oltre che al Curatore nonché che sia trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione nei termini e con le forme di cui all'art. 45 CCII. Qualora tra i beni compresi nella procedura non vi sia denaro, ordina che le spese relative agli atti da compiere dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura, e fino a che non saranno disponibili assegnamenti di spettanza della procedura medesima, vengano prenotate a debito oppure anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i..
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 14/10/2024
Il Giudice Relatore/Estensore
(Dott. Marco Pietricola)
Il Presidente
(Dott. Pier Luigi De Cinti)
7
(P.U. n. 20/2024-Trib. Latina)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale di:
(già Controparte_1 Controparte_2
)
[...]
visto il ricorso depositato il 15.02.2024 con il quale Parte_1 Parte_2
e (con gli Avv.ti e anche in proprio ex
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_3
art. 86 c.p.c. come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo depositato in telematico
15.02.2024) chiedono che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd.
“Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) in vigore dal 15.07.2022 in rapporto al dettato dell'art. 390 del detto D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs.
n. 136/2024 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII” - cfr., in tema di principio del cd. “tempus regit actum” e tra le altre, in generale e mutatis mutandis:
Cass., n. 20811/2010; il Collegio è presieduto come in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente dell'intestato Tribunale n. 68 del 29.05.2024 s.m.i., per completezza); visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita anche ex artt. 41, comma 6,
e/o 42 CCII, a scioglimento della riserva assunta all'udienza a trattazione cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità del 24.09.2024 nonché approvato/condiviso integralmente l'operato del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe nella qualità (si veda pure il decreto dell'intestato Tribunale del 22.02.2024 di designazione/delega del Giudice Relatore/Estensore
1 Istanza di liquidazione giudiziale n. 20-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 20/2024-Trib. Latina)
indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55
CCII, per completezza); ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27, commi 2 e 3, e 28 CCII, trovandosi il centro degli interessi principali dell'impresa convenuta/resistente in Sabaudia
(LT) in Via Litoranea n. 41 da oltre un anno (cfr. la visura della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del
20.09.2024 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria, in atti);
B) il resistente è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto ritualmente convocato con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo PEC
(posta elettronica certificata) di Cancelleria del 23.02.2024 in relazione al provvedimento del
22.02.2024 per l'udienza (prima udienza, celebrata in forma cd. “in presenza”) del 26.03.2024
(in occasione della quale udienza del 26.03.2024 si è fissata, in prosieguo per la trattazione in senso ampio, l'udienza del 21.05.2024 e ciò anche in vista dell'acquisizione/del sollecito all'acquisizione presso il Registro delle Imprese degli atti istruttori di rito a detta data non ancora pervenuti rispetto alla convenuta/resistente - cfr., in dettaglio, il verbale d'udienza telematico anche ex art. 126 c.p.c. del 26.03.2024) nonché con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo PEC (posta elettronica certificata) di Cancelleria del 20.05.2024 in relazione al provvedimento del 20.05.2024 di rinvio d'ufficio dell'udienza del 21.05.2024 all'udienza del 04.06.2024 nonché con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo PEC (posta elettronica certificata) di Cancelleria del 03.06.2024 e 04.06.2024 in relazione al provvedimento di rinvio d'udienza d'ufficio del 31.05.2024-03.06.2024 in ultimo per l'udienza ed all'udienza del 24.09.2024 in forma cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. (date rispetto alle quali è rispettato il termine a difesa di cui al detto art. 41, commi 2, 3 e 4, CCII oltre ai termini di rito ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità; si ricordi anche che, poiché “Nell'ambito del procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, il debitore, una volta che sia stato informato dall'avvio della procedura e posto in condizione di svolgere le proprie difese, è onerato del compito di seguire lo sviluppo della procedura (…)” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 21939/2014) e poiché
“L'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dello imprenditore prima della dichiarazione di fallimento deve essere soddisfatta sul piano sostanziale e non formale, nel senso che essa non postula necessariamente che il debitore compaia davanti al tribunale o al giudice delegato e renda dichiarazioni assunte a verbale, ma deve ritenersi assolta ogni volta
2 Istanza di liquidazione giudiziale n. 20-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 20/2024-Trib. Latina)
che egli sia stato posto in grado di svolgere e documentare le sue ragioni in ordine al procedimento a suo carico (…)” (cfr., sia pure sempre sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto in relazione anche al dettato dell'art. 41 CCII, tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 6473/1983; cfr. altresì, nella stessa prospettiva e tra le altre, mutatis mutandis: Cass., n. 9445/2007) onde “Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento in quanto diretto esclusivamente all'accertamento dei presupposti del fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore è garantito e tutelato purché il debitore abbia la possibilità di esporre le proprie ragioni, e quindi non solo attraverso l'audizione camerale a norma dell'art. 15 legge fall., ma anche mediante attività equipollenti che gli assicurino la possibilità di conoscere e contrastare le ragioni a sostegno del ricorso, come il deposito di scritti difensivi o documenti” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto in relazione anche al dettato dell'art. 41 CCII:
Corte d'Appello di Venezia, 19.12.2017 e tutto ciò in relazione anche al dettato normativo
(differente per certi versi rispetto ad altre analoghe fattispecie normative anche previgenti) di cui all'art. 127 ter c.p.c. di cui alla cd. “Riforma Cartabia” nei limiti della compatibilità), deve concludersi nel caso de quo nel senso dell'intervenuta rituale instaurazione del contraddittorio, come detto);
C) i ricorrenti/attori hanno dimostrato la propria legittimazione (cfr. il decreto ingiuntivo n.157/2022-Trib. Latina e la sentenza n. 667/2023-Trib. Latina e/o atti correlati allegati ai nn. da 01 a 07 del ricorso introduttivo depositato in telematico il 15.02.2024; si ricordi che la legittimazione a proporre ricorso ex artt. 37 ss. CCII non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd.
“Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 37 CCII: Cass., SS.UU., n. 1521/2013 e Cass., n. 11421/2014);
D) il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi dell'art. 121 CCII in quanto imprenditore esercente attività commerciale di realizzazione, fornitura e manutenzione di impianti telefonici civili ed industriali, impianti di produzione, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica nonché impianti per l'automazione e/o simili (cfr. la detta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 20.09.2024, in atti) ed in quanto non è stato assolto dal medesimo l'onere di dimostrare l'eventuale possesso congiunto da parte propria dei requisiti indicati agli artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII né comunque ciò emerge adeguatamente dagli atti (anzi, dai bilanci d'esercizio della convenuta/resistente a disposizione appare emergere il superamento die limiti di cui ai detti artt. 2, comma 1, lettera d), e 121 CCII – cfr.,
3 Istanza di liquidazione giudiziale n. 20-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 20/2024-Trib. Latina)
in dettaglio, i bilanci d'esercizio di parte odierna convenuta/resistente acquisiti presso il
Registro delle Imprese agli atti il 20.09.2024 nel corso dell'istruttoria di rito ex artt. 41/42
CCII);
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121
CCII, come risulta dai seguenti elementi (per completezza, parte odierna convenuta/resistente
– ferma l'unitarietà della propria soggettività giuridica - risulta aver mutato la denominazione sociale da Controparte_3
(immutati): 02722100597 - cfr., in
[...]
dettaglio, anche la ridetta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 20.09.2024 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria):
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €192.000,00 circa quali debiti tributari/fiscali (cfr. la certificazione Agenzia delle Entrate del 06.03.2024 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge, in atti);
- esistenza di debiti gravanti sull'impresa per complessivi €80.000,00 circa (in parte presso l'agente della riscossione) quali debiti contributivi/previdenziali (cfr. la certificazione INPS-
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del 01.03.2024 acquisita nel corso dell'istruttoria come per legge, in atti);
- esistenza di protesti a carico della debitrice (cfr. la visura protesti della società debitrice/resistente acquisita agli atti il 20.09.2024 presso il Registro delle Imprese nel corso dell'istruttoria di rito);
- irreperibilità presso la sede sociale (cfr. il verbale di pignoramento negativo del 13.10.2023-
Trib. Latina allegato al n. 01 del ricorso introduttivo telematico del 15.02.2024);
- esito negativo dei pignoramenti pur tentati dall'odierna parte ricorrente (cfr., in dettaglio,
l'allegato n. 01 del ricorso introduttivo di causa depositato in telematico il 15.02.2024 come detto);
- inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte verso parte odierna ricorrente/attrice, apprezzabili/particolarmente sintomatiche quali debiti di lavoro (cfr. i detti decreto ingiuntivo n.157/2022-Trib. Latina e sentenza n. 667/2023-Trib. Latina e/o atti correlati allegati ai nn. da
01 a 07 del ricorso introduttivo depositato in telematico il 15.02.2024); circostanze, tutte, che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e/o mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e/o con mezzi normali le proprie obbligazioni (si ricordi che “Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza consistente nell'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro
4 Istanza di liquidazione giudiziale n. 20-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 20/2024-Trib. Latina)
riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” - cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 CCII: Cass., n. 22444/2021; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre:
Cass., n. 5856/2022 e Cass., SS. UU., n. 115/2001 – nonché che “Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio” – cfr.:
Cass., n. 6978/2019 - e che “(…) Circa lo stato di insolvenza si osserva che esso prescinde dal numero di creditori, essendo ben possibile che un solo inadempimento assurga a tale indice di situazione oggettiva se, nel contesto dei vari elementi, questo possa ritenersi espressione (…) di irreversibile incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi normali le proprie obbligazioni (Cfr.
Cass. Civ. n° 9297/15). Tale situazione è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto (Cfr. Cass. Civ. n° 9856/06, 25961/11, 19027/13, 30209/17) (…)” – cfr., tra le altre: Corte
App. Roma, decreto ex art. 22 della cd. “Legge Fallimentare” con cron. n. 5923/2021 del 13-
21.07.2021-RG n. 50091/2021); rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente pari o superiore ad €30.000,00 come esposto e ciò in relazione al dettato dell'art. 49, comma 5, CCII (si ricordi che “Per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di fallimento prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila” – cfr. fra le altre, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge
Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato del comma 5 dell'art. 49 CCII: Cass., n. 26926/2017); rilevato che risulta rispettato il termine annuale di cui all'art. 33 CCII;
rilevato, infine, che non risultano agli atti eventuali rinunce alla domanda di liquidazione giudiziale in oggetto ex art. 43 CCII ovvero eventuali procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza di parte odierna convenuta/debitrice alternative alla liquidazione giudiziale rilevanti anche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 49 CCII;
tutto ciò premesso e considerato;
5 Istanza di liquidazione giudiziale n. 20-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 20/2024-Trib. Latina)
P.Q.M.
visto l'art. 49 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
(già Controparte_1 Controparte_2
)
[...]
con sede in Sabaudia (LT) in Via Litoranea n. 41;
C.F.-P. IVA: P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Marco Pietricola;
NOMINA
Curatore la Dott.ssa (giuste le previsioni di cui all'Albo dei soggetti incaricati Parte_4 dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo di cui all'art. 356 CCII ed in ciò apprezzati anche il dettato degli artt. 125 e 358 CCII in rapporto all'art. 257 comma 1 CCII nei limiti della compatibilità nonché la nota Ministero della Giustizia prot.
n.m_dg.DAG.03/04/2023.0074035.U del 03.04.2023 con oggetto “Pubblicazione on line e consultazione dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)”);
ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale ove non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare il procedimento di inventariazione nel più breve tempo possibile;
FISSA
l'udienza del 04.02.2025 alle ore 10.00 ss. per l'esame dello stato passivo innanzi al Giudice
Delegato presso il suo ufficio sito presso i noti locali dell'intestato Tribunale Ordinario di
Latina ubicati in Latina in Via F. Filzi n. 39, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4, L.F.;
6 Istanza di liquidazione giudiziale n. 20-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 20/2024-Trib. Latina)
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza suddetta di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di legge di cui all'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori come per legge;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
INVITA il Curatore a procedere altresì e con sollecitudine agli adempimenti di cui all'art. 10 CCII;
ORDINA ai sensi del comma 4 dell'art. 49 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al
Pubblico Ministero ed ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale oltre che al Curatore nonché che sia trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione nei termini e con le forme di cui all'art. 45 CCII. Qualora tra i beni compresi nella procedura non vi sia denaro, ordina che le spese relative agli atti da compiere dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla chiusura, e fino a che non saranno disponibili assegnamenti di spettanza della procedura medesima, vengano prenotate a debito oppure anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i..
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Latina, lì 14/10/2024
Il Giudice Relatore/Estensore
(Dott. Marco Pietricola)
Il Presidente
(Dott. Pier Luigi De Cinti)
7