Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1094/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Alessandra Piliego - Presidente
2) dott. Oronzo Putignano - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'8.04.2025 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1094/2024, promosso da
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Forestelle n.51 ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Ricciardi e con C.F._1 domicilio eletto presso lo studio di tale difensore in San Giovanni Rotondo al Viale Cappuccini n.23, come da procura alle liti in calce al ricorso in appello.
Appellante
nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Contrada Piano Case Controparte_1
Nuove s.n.c., , rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Natale e con domicilio C.F._2 eletto presso il di lui studio in San Giovanni Rotondo alla Via Cristoforo Colombo n. 45, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello.
Appellato
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
pagina 1 di 8
SENTENZA
All'udienza dell'8.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede.
Con sentenza n. 2013/2024, pubblicata il 25.07.2024 ed emessa all'esito del procedimento iscritto con il n. di R.G. 1369/2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, all'esito del procedimento per revisione delle condizioni adottate nel procedimento divorzile definito inter partes, accoglieva la domanda proposta dall' e, per l'effetto, elideva l'assegno di mantenimento a beneficio del figlio Controparte_1
, nato il [...], e condannava la resistente al rimborso delle spese di lite, da rifondersi in favore Per_1 del ricorrente nella misura di €.98,00 per spese borsuali ed €.4.504,71 per compenso professionale, maggiorato del 30% per la ritenuta temerarietà della lite, oltre maggiorazione al 15%, IVA e CAP come per legge, .
Tale sentenza veniva appellata dalla Sig.ra la quale deduceva quanto segue: 1) in virtù Parte_1 del provvedimento divorzile, il era stato onerato del versamento di un contributo per il CP_1 mantenimento del figlio pari ad €.350 mensili, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici Per_1
ISTAT, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie per lo stesso occorrenti;
2) il aveva poi incardinato il ridetto giudizio di prime cure con il quale aveva chiesto l'elisione di tali CP_1 oneri, stante il peggioramento delle proprie condizioni economiche per motivi di salute e l'espletamento, da parte del figlio beneficiario, di un'attività lavorativa con contratto a tempo determinato, con scadenza al
17.05.2024 e alle dipendenze della ditta Tirolprojekt S.r.l., così come si rilevava da un'attestazione rilasciata da ARPAL Puglia in data 21.02.2024; 3) tale domanda veniva avversata dalla resistente la quale rilevava come non fosse stato fornito alcun compendio istruttorio sul peggioramento delle avverse condizioni economiche del ricorrente né che detta attività lavorativa avesse reso autosufficiente il mentovato giovane;
4) e comunque, in via subordinata la donna aveva concluso affinché, reperita un'autonoma sistemazione lavorativa ed abitativa da parte del figlio, nulla ostasse alla revoca di detti pesi economici a carico del padre con la conseguenza che, a suo dire, aveva aderito alla domanda formulata sul punto dal suo ex marito;
5) sta di fatto però che, a seguito della trattazione cartolare dell'ultima udienza celebrata in primo grado, e precisamente nella giornata del 13.06.2024, il comunicava al Controparte_1
Tribunale che, con una seconda nota dell'ARPAL Puglia, era stato reso edotto dell'intervenuta assunzione del figlio con contratto a tempo indeterminato e full time presso la ridetta Società, con decorrenza Per_1 dal 12.05.2022, sebbene tali circostanze, anche temporali, fossero state male interpretate da detta A.G., appalesandosi le stesse stridenti con i documenti provenienti dalla medesima Agenzia;
6) e, senza svolgere pagina 2 di 8 ulteriori attività istruttorie, il Tribunale adottava detta decisione, ritenuta nulla e comunque ingiusta per i seguenti motivi.
In primis, l'appellante sosteneva che la prefata sentenza fosse affetta da violazione e falsa applicazione dell'art. 473-bis.29 c.p.c., nonché degli artt. 337-septies e 2697 c.c., giacché il Tribunale non avrebbe lumeggiato sulla sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti rispetto alle statuizioni adottate in parte qua nel giudizio divorzile.
Il figlio , infatti, era maggiorenne all'epoca della pubblicazione della sentenza n. 2468/2021 ed Per_1 aveva allora già intrapreso un'attività lavorativa, sebbene non potesse essere reputato autosufficiente dal punto di vista economico;
in secondo luogo, la circostanza di lavorare con contratto a tempo determinato non aveva comportato alcun mutamento degli assetti ponderati nel giudizio divorzile esitato nella menzionata sentenza, con la conseguenza che -nell'ambito di quello revisionale- il Tribunale si era limitato a rivalutare le medesime condizioni fattuali ed economiche già precedentemente scrutinate, sì da violare il diritto del figlio di mantenere le medesime condizioni di vita godute durante la convivenza con entrambi i genitori, viepiù considerando che egli aveva continuato a coabitare con la madre, tenuta per ciò solo a farsi carico di tutte le sue esigenze.
La oltretutto, riteneva che il ricorrente non avesse assolto all'onus probandi spettantegli, giacché Pt_1 egli non aveva affatto subito una contrazione reddituale, avendo medio tempore beneficiato persino del
TFR; inoltre, la contestata assunzione di a tempo indeterminato era circostanza successiva al ricorso Per_1 revisionale, con la conseguenza che ella non aveva potuto esercitare alcuna attività difensiva per contrastare tale tardiva deduzione.
L'appellante censurava detta sentenza anche per violazione e falsa applicazione dell'art. 473-bis.19 c.p.c. in relazione all'art. 87 delle disp. att. c.p.c., nonché degli artt. 132 co.2 n.4 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 118 disp. att. c.p.c., per la manifesta carente, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, stante l'erronea ponderazione della tardiva produzione documentale, dalla quale non si poteva oltretutto individuare con certezza la decorrenza del rapporto di lavoro di a tempo Per_1 indeterminato e full time.
Ed invero, tale assunzione sarebbe avvenuta a decorrere dal 12.05.2022, sebbene di tanto il padre non avesse reso edotto il Tribunale con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, incardinato in epoca successiva, peraltro allegando altra certificazione dell'ARPAL Puglia da cui emergeva che il rapporto di lavoro con la medesima Società, con assunzione a tempo determinato, fosse decorrente dal 17.05.2022.
E ad ogni buon fine, ove anche fosse stata acquisibile la certificazione depositata quando ormai erano maturate le preclusioni istruttorie, il Tribunale non aveva consentito alla di contraddire sul punto, Pt_1
pagina 3 di 8 errando nel ritenere le sue difese ai limiti della temerarietà con quanto da ciò derivava in ordine all'ingiusta dichiarata sua soccombenza in punto di spese.
A cagione di tanto, concludeva affinché la Corte volesse dichiarare che l'autosufficienza economica del figlio si fosse concretata in corso di causa, con conseguente compensazione delle spese del primo Per_1 grado del giudizio e con condanna del alla restituzione di quanto eventualmente versato Controparte_1 per detta causale;
vinte le spese per l'appello.
Il si costituiva innanzi la Corte giusta comparsa depositata l'8.11.2024 ed eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello perché contenente domande nuove, con conseguente violazione dell'art. 345
c.p.c..
La Sig.ra infatti, pur sapendo –secondo quanto prospettato dall'ex marito- che il contratto di Pt_1 lavoro del figlio fosse ormai a tempo indeterminato, con le sue note scritte depositate in vista dell'udienza del 12.06.2024 aveva sostenuto che il rapporto con la fosse cessato il Controparte_2
17.05.2024.
E ad ogni buon fine, almeno dal 2015 aveva svolto lavori a tempo determinato sicché il Tribunale Per_1 aveva correttamente eliso l'assegno a carico del padre, non sussistendone più le relative condizioni oggettive e soggettive.
Del pari infondate erano le doglianze sollevate in merito alla disposta condanna alle spese, ravvisandosi nel caso di specie una condotta processuale elusiva da parte della la quale, come innanzi detto, Pt_1 aveva celato al Tribunale che il figlio avesse trovato una stabile sistemazione lavorativa e si era perciò opposta alla domanda di parte ricorrente.
Per tali ragioni il insisteva con la Corte affinché dichiarasse l'inammissibilità e Controparte_1 comunque l'infondatezza nel merito del gravame, con vittoria delle spese e competenze spettanti anche per il secondo grado del giudizio.
L'udienza del 23.01.2025 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, acquisite le note difensive delle parti, la causa veniva rinviata all'8.04.2025 per la discussione.
Anche tale ultima udienza veniva celebrata in absentia e, all'esito, la Corte riservava la decisione.
Da ultimo, con nota del 28.10.2024, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per il rigetto dell'appello.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti e richiamati i principali eventi che hanno caratterizzato questo grado del procedimento, è opportuno in primo luogo richiamare i principi di diritto in subiecta materia.
Come noto, entrambi i genitori sono tenuti a mantenere, istruire, educare ed assistere materialmente i figli pagina 4 di 8 per il sol fatto di averli generati, in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 30 della Costituzione e dall'art. 147 c.c..
Quanto poi al mantenimento, esso deve essere assicurato in concorso fra i genitori e proporzionalmente alle loro rispettive consistenze reddituali e patrimoniali;
inoltre, tali principi, valevoli in primis a beneficio dei figli minorenni, sono applicabili anche a quelli maggiorenni ove siano incolpevolmente non autosufficienti dal punto di vista economico (cfr. Cass. Civ. 08.03.2019 n. 673).
E tuttavia, tale obbligo viene meno ove i figli abbiano raggiunto una età adulta, sebbene non indicata dalla legge e dunque da individuarsi caso per caso, nonché quanto abbiano iniziato un'attività lavorativa che permetta loro di raggiungere l'indipendenza economica, ovvero quando il mancato espletamento di un'attività dipenda da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro da parte dei figli.
E tali principi, cristallizzatisi nella giurisprudenza, sono per l'appunto ricompresi nella disposizione di cui all'art. 337 septies c.c. che attribuisce al Giudice, valutate le circostanze, la possibilità di disporre in pagamento di un assegno in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, tenuto conto altresì dell'età di essi e del loro percorso formativo nonché del principio di auto-responsabilità che impone loro, specie con il progredire dell'età stessa, di affrancarsi dalla dipendenza dai genitori.
Giova peraltro rilevare che le decisioni in materia di famiglia, ad eccezione di quelle inerenti lo status, sono valevoli rebus sic stantibus, di guisa che potranno essere “adattate” alla fisiologica mutevolezza delle vicende umane;
non a caso, il sistema giuridico prevede che le parti possano dar luogo a giudizi revisionali delle condizioni separative, divorzili o di quelle regolanti i rapporti tra le coppie di fatto.
Ordunque, nel caso di specie il Sig. , in ossequio al provvedimento divorzile risalente al Controparte_1
2021, era obbligato a contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di €.350,00 Per_1
(con l'aggiunta dell'aggiornamento ISTAT e del rimborso di ½ delle spese straordinarie) e, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, chiedeva al Tribunale di Foggia di voler revocare ovvero ridurre tale importo, adducendo due circostanze sopravvenute, ossia la riduzione dei propri redditi perché frattanto dichiarato invalido civile al 100% (circostanza dimostrata mediante deposito del verbale dell'apposita commissione istituita presso l' , da cui emergeva una diagnosi di epilessia secondaria, CP_3 lesione glio-poro malacica, spondilo-discoartrosi, ritardo mentale moderato) e il raggiungimento di una autosufficienza economica di . Per_1
A tal proposito, depositava un estratto conto previdenziale del ridetto beneficiario, da cui emergeva come costui, a decorrere dall'aprile 2015, avesse volto attività lavorative dipendenti, per lo più part time e comunque dalla durata limitata, ed una certificazione rilasciata dall'ARPAL Puglia in data 21.02.2024, dalla quale si rilevava come stesse lavorando alle dipendenze di Tirolprojekt S.r.l. con un contratto Per_1
pagina 5 di 8 a tempo pieno e determinato, scadente il 17.05.2024.
La si costituiva in prime cure e, dopo aver contestato ogni avversa attività assertiva, Parte_1 concludeva per il rigetto dell'avversa domanda di elisione o di riduzione dell'assegno per la prole, stante l'imminente scadenza del contratto di lavoro del figlio e l'ulteriore disponibilità economica dell'ex marito derivante dalla percezione del TFR;
in via gradata, chiedeva che la revoca del mantenimento fosse disposta solo a seguito del raggiungimento del raggiungimento della piena autosufficienza del figlio e dell'ottenimento finanche di una sua sistemazione abitativa.
E proprio sula scorta di tale subordinata, peraltro connotatasi dall'estrema genericità sul come e quando tale condizione si sarebbe potuta concretare, l'appellante formulava alla Corte parte delle sue doglianze, specie con riferimento alla dichiarata soccombenza in punto di spese legali.
E comunque, a sostegno delle proprie attività difensive volte a contestare l'avversa pretesa, in uno alla sua comparsa di costituzione e risposta, versata in atti nel fascicolo telematico della procedura in data
13.05.2024, depositava –tra l'altro- il Mod.- C/2 storico del figlio, datato 07.05.2024, da cui emergeva che, al netto dei rapporti di lavoro di durata alquanto limitata nel tempo, stesse lavorando alle Per_1 dipendenze di detta Società, con qualifica di impiegato amministrativo e con contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 17.05.2022 e fino al 17.05.2024
Sta di fatto che il , con le note ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.06.2024, notiziava il Controparte_1
Tribunale di aver inoltrato all'ARPAL Puglia un'istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della L.
241/1990, che allegava ad esse, avendo avuto contezza che il figlio fosse stato assunto a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze della Tirolprojekt S.r.l.; e, a distanza di due giorni, ossia il 13.06.2024, riceveva una nota di riscontro da parte di detta Agenzia, con la quale tale circostanza veniva confermata sicché, all'esito dell'udienza cartolare tenutasi il successivo 12.07.2024, il procedimento veniva riservato per la decisione ed esitava nell'appellata sentenza.
Chiarito ciò, appare necessario in primo luogo evidenziare come siano irricevibili le censure formulate dalla sulla ripartizione dell'onere probatorio nella materia in contesa;
ed invero, come chiarito dalla Pt_1
Suprema Corte con la Sentenza n. 38366/2021, i presupposti che giustificano l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente devono essere provati dal genitore che si oppone alla domanda di revoca e sono integrati dall'età del figlio, che è destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto, si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento, e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel pagina 6 di 8 mercato del lavoro.
Nella specie è nato il [...], ha ultimato il suo percorso di studi, avendo conseguito il diploma Per_1 in Amministrazione, Finanza e Marketing in una scuola paritaria, si è sempre impegnato in attività formative e poi lavorative, inizialmente per periodi di breve durata e poi con un contratto a tempo pieno e determinato, esattamente per la durata di ben due anni consecutivi, per poi essere stato assunto a tempo pieno ed indeterminato, così come certificato dall'ARPAL Puglia e provato nella parte finale del giudizio di primo grado.
Egli, peraltro, ha continuato ad espletare un'attività lavorativa corrispondente al titolo di studio conseguito di guisa che, al netto della produzione del documento testé menzionato, sopravvenuto alle iniziali produzioni documentali e comunque depositato più di un mese prima dell'ultima udienza celebrata innanzi al Tribunale, le condizioni per la protrazione dell'obbligo paterno di mantenere il figlio erano già Per_1 venite meno durante l'espletamento del precedente contratto biennale di lavoro, peraltro a tempo pieno, corrispondente alla sua capacità lavorativa e fonte di un adeguato reddito (cfr. Civ. Sez. I Ordinanza
04.04.2024 n. 8892, Tribunale Tivoli, Sentenza n. 198 del 24.02.2025).
La decisione adottata all'esito del procedimento di primo grado è dunque pienamente condivisa dalla
Corte, anche sotto il profilo della disposta condanna alle spese della apparendo irricevibile il Pt_1 rilievo dirimente da costei attribuito alla domanda formulata in via gradata, per quanto innanzi spiegato.
L'appello deve pertanto essere respinto nel merito, con condanna della al pagamento Parte_1 delle relative spese, da rifondersi in favore del nella misura di €.2.055,00, oltre rimborso Controparte_1 spese forfettarie al 15 %, IVA e CAP come per legge.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 1094/2024, così provvede.
1) Rigetta l'appello promosso dalla Sig.ra e, per l'effetto, conferma -in ogni sua Parte_1 statuizione- la sentenza n. 2013/2024 pubblicata il 25.07.2024, emessa dalla Prima Sezione Civile del
Tribunale di Foggia all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 1369/2024.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese per questo grado del giudizio, da Parte_1
pagina 7 di 8 rifondersi in favore del Sig. nella misura di €.2.055,00, con l'aggiunta del rimborso Controparte_1 spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di appello, a carico di in Parte_1 osservanza dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17° della
L. 228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18.04.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Alessandra Piliego
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
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