Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/05/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 988/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 6 novembre 2023 e vertente
T R A
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07.06.1948, (C.F. ), nato a [...] Parte_3 C.F._3
Calabria il 26.02.1950 e (C.F. ), nato a Parte_4 C.F._4
Reggio Calabria il 08.01.1954, tutti elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via
Archia poeta n. 7, presso lo studio dell'Avv. Filomena Pellicanò (p.e.c.:
- fax 0965/894160), che li rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapprsentante pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (pec: – fax: 0965/811224), Email_2 presso i cui uffici, in Reggio Calabria, alla Via del Plebiscito n. 15, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 721/2018, emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria il 08.05.2018 nel procedimento n. R.G. 3102/2012.
CONCLUSIONI
“Con le presenti note di trattazione scritta ci si riporta integralmente a quanto eccepito, dedotto e richiesto nell'atto di citazione in di appello. Si insiste nel rigetto delle richieste avanzate dall
[...]
, perché infondate in fatto ed in diritto e si chiede che la causa venga rinviata per la CP_1 precisazione delle conclusioni.
Salvo ogni altro diritto.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nel la sentenza impugnata:
, , convengono in giudizio , in persona del Parte_3 Parte_4 Controparte_1
Direttore e legale rappresentante in carica, per accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di credito vantato dal nei confronti degli attori, per intervenuta prescrizione dello Controparte_1 stesso;
in subordine, accertare e dichiarare che il diritto di credito del è Controparte_1 limitato con riferimento agli interessi legali sull'importo dovuto in conto capitale, agli accessori maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di prima richiesta o dell'atto con cui l'importo in conto capitale è stato specificamente preteso da detta Agenzia per la prima volta.
Si costituisce l'Avvocatura Distrettuale di Stato, deducendo che il termine di prescrizione decennale decorre dalla stipula del contratto di transazione ed, in subordine, quanto agli interessi che gli stessi decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto di transazione “integrativo in parte qua del riconoscimento del credito dell'Amministrazione”.
Le parti controvertono, in primo luogo, sull'individuazione del termine di prescrizione del credito vantato dalla parte convenuta per l'occupazione sine titulo di bene demaniale (e, specificatamente, per il periodo dall'1.01.1993 al 25.05.2004, data in cui il bene è stato alienato con l'atto di compravendita transattiva rep. n. 299 – prot. n. 7208/04).
Con la nota prot. n. 2011/14384 del 14.10.2011 la Pubblica Amministrazione ha provveduto alla determinazione dell'indennizzo oggetto dell'odierna azione di accertamento negativo del credito promossa dagli attori che ne assumono l'estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale.
La parte convenuta eccepisce, invece, l'operare del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. sulla base di due ordini di ragioni:
a) a seguito della sottoscrizione del contratto del 25.05.2004 di “compravendita transattiva” dell'immobile il pagamento dell'indennizzo in contestazione deve qualificarsi come obbligazione ex contractu e come tale assoggettata al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.;
b) nella sentenza n. 572/2001, passata in giudicato per effetto dell'abbandono del giudizio di appello, si è stabilito che il diritto di credito del convenuta è soggetto alla prescrizione decennale CP_1 essendo lo stesso riconducibile allo schema dell'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. e richiamandosi in proposito la pronuncia della Corte di Cassazione, S.U., n. 12313/1992.
Prendendo le mosse da quest'ultima deduzione difensiva, si rileva in fatto che, successivamente alla sentenza n. 572/2001, emessa all'esito del giudizio di primo grado, le parti hanno stipulato il “verbale di transazione”, prot. n. 5423/02 del 24.04.2002, con cui si impegnava a Controparte_1 trasferire a titolo oneroso, ai signori il terreno riportato in catasto al fg 38, part. 418 ½, per il Pt_1 corrispettivo di lire 63.450.000, con conseguente rinuncia ad acquisire il fabbricato ivi realizzato;
gli odierni attori, dal canto loro, si impegnavano a versare il corrispettivo con rinuncia ad ottenere l'importo di cui al punto a) della sentenza (e, cioè, le somme riconosciute a titolo di indennità ex art. 936 c.c.); la transazione lasciava impregiudicato il diritto dell'Amministrazione a richiedere gli indennizzi per l'utilizzo del terreno dal 1993 in avanti;
si impegnava a Controparte_1 comunicare all'organo legale l'avvenuta definizione della controversia al fine del ritiro dell'atto di appello.
L'atto di transazione menzionato è, successivamente, richiamato nel corpo del contratto di
“compravendita transattiva” stipulato dalle parti, in data 25.05.2004, in attuazione degli obblig hi assunti con il predetto “verbale di transazione” del 24.04.2002.>>.
Il procedimento veniva istruito sulla base dei documenti prodotti dalle parti.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, così decideva: “Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica (…) definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe promossa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta con l'atto di citazione notificato in data 27.07.2012, nei confronti del;
Controparte_1
- compensa tra le parti le spese del giudizio.”.
Avverso tale sentenza proponevano appello Parte_1 Parte_2
e con atto di citazione notificato il Parte_3 Parte_4
07.12.2018, nel quale venivano esposti due motivi di gravame.
Con la prima doglianza, gli appellanti lamentavano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea, considerando la prescrizione ordinaria decennale dell'indennizzo preteso dall' CP_1
, anziché quella breve quinquennale, eccepita dagli appellanti medesimi,
[...] non potendosi applicare in via analogica, al caso di specie, l'art. 1591 c.c. ed avendo invero, l'Ente convenuto, richiesto la corresponsione de i canoni demaniali arretrati, i quali, trattandosi di una prestazione periodica, sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Con il secondo motivo veniva infine censurata la statuizione con la quale il primo
Giudice aveva stabilito la decorrenza degli interessi a far data dal 1993 (“…ovvero nel momento stesso in cui l'occupazione abusiva impedisce al proprietario di produrre e fare propri quei frutti…”) anziché dalla data della domanda, ovvero dalla richiesta di pagamento notificata nel 2012.
Concludevano, quindi, chiedendo, la totale riforma del provvedimento impugnato nel senso sopra specificato, nonché la condanna dell'Ente convenuto alle spese di lite di entrambi i gradi. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 20.03.2019, l' , la quale resisteva all'appello, Controparte_1 deducendo nel merito l'infondatezza dei motivi di gravame e chiedendo la condanna degli appellanti alle spese di lite del grado.
Nel corso della trattazione nella presente fase, non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 06.11.2023
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta della sola parte appellante, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto respinto per le considerazioni di cui appresso.
Il primo motivo è privo di pregio giuridico.
Ed invero, in materia di occupazione abusiva di beni demaniali, la Suprema Corte a
Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 14038 del 22/05/2023, ha cristallizzato definitivamente alcuni importanti principi, statuendo che: “In tema di occupazione sine titulo di beni demaniali, la pretesa indennitaria dell'amministrazione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non alla prescrizione quinquennale prevista per i fatti illeciti. Tale principio si fonda sulla natura compensativa-reintegratoria dell'indennizzo, volto a ristorare il pregiudizio patrimoniale subito dall'ente pubblico per il mancato godimento del bene, e non sulla natura risarcitoria ex art. 2043 c.c. La persistente utilizzazione di un bene demaniale dopo la scadenza della concessione legittima la Pubblica Amministrazione ad avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà, senza necessità di ricorrere ai poteri autoritativi di tutela. Il diritto all'indennizzo non è assimilabile ad una somma di canoni non corrisposti relativamente al periodo successivo alla scadenza della concessione, in quanto ha funzione compensativa per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene. L'ordinanza con cui l'amministrazione determina l'an e il quantum debeatur per l'occupazione del bene demaniale non costituisce di per sé titolo esecutivo per la riscossione immediata dei canoni non corrisposti, non essendo necessari i requisiti tipici dell'atto di riscossione
(certezza, liquidità ed esigibilità). La demanialità del bene permane fino a quando non intervenga un provvedimento formale di sdemanializzazione, non essendo sufficiente la perdita di fatto della funzionalità originaria del bene o il mancato aggiornamento della cartografia catastale per determinarne il passaggio al patrimonio disponibile dell'ente.”.
Nel caso che ne occupa - ed in applicazione dei principi testé enunciati - va rilevato che correttamente, il Tribunale, seppure argomentando per altra via, facendo cenno al
““verbale di transazione”, prot. n. 5423/02 del 24.04.2002 (sussunto poi nell'atto di compravendita transattiva rep. n. 299 – prot. n. 7208/04 del 25.05.2004 e nel quale era stato comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione finanziaria agli indenniz zi per l'utilizzo del terreno dall'anno 1993 alla data della stipula della compravendita n.d.r.), quale ultimo atto interruttivo del credito, alla data della ricezione, da parte degli attori – e, segnatamente, alla data del 27.10.2011 pe del 20.10.2011 Parte_2 per e e 19.10.2011 per della Parte_3 Parte_1 Parte_4 richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione del 14.10.2011, prot. 14384/2011 (cui segue la missiva degli attori protocollata dall'Agenzia delle Entrate in d ata 29.11.2011”, ha ritenuto che alla richiesta di indennizzo avanzata dall' CP_1
si applicasse la prescrizione decennale.
[...]
Quanto alle modalità di calcolo dell'indennizzo, valgano quelle stabilite nella sentenza impugnata in quanto, non essendo state oggetto di specifico motivo di gravame, su di esse si è ormai formato il giudicato, sicché lo stesso va confermato in €. 19.658,17.
Va parimenti disattesa anche la seconda doglianza.
Si condividono in pieno, infatti, le determinazioni del primo Giudice in merito alla decorrenza degli interessi legali, che devono essere calcolati sulle somme stabilite a titolo di indennizzo (€. 13.816,86) dall'inizio dell'occupazione illegittima e sino all'effettivo rilascio del bene nella disponibilità del proprietario.
L'impugnazione va quindi integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Ente appellato, come da dispositivo - in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi ed in rapporto al valore effettivo della controversia (€.
19.665,87), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute - in complessivi €. 2.906,00, (così specificati: €. 567,00 per la fase di studio, €. 461,00 per la fase introduttiva, €. 922,00 per la fase istruttoria ed €. 956,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 [...]
e nei confronti dell' Pt_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con atto di CP_1 citazione notificato il 07.12.2018, disattesa ogni contraria domanda, ec cezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello; 2) Condanna e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra di loro, alla rifusione delle spese relative al Parte_4 presente giudizio in favore dell' , in pe rsona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che liquida in complessivi €. 2.906,00, oltre IVA e CAP ed oltre accessori;
3) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)