Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 23/06/2025, n. 4669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4669 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 04669/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06611/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6611 del 2024, proposto da
CO AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Camarca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Trentola Ducenta, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Campania – Napoli – Sezione Ottava – n. 6048/2024, pubblicata il 08.11.2024, con la quale – in accoglimento del ricorso n. R.G. 3618/2024 – proposto dal ricorrente avverso il diniego per silentium serbato dal Comune di Trentola Ducenta, a fronte dell’istanza accesso ai documenti trasmessa a mezzo PEC in data 08.06.2024, è stato “ordinato al Comune di Trentola Ducenta di esibire a parte ricorrente i provvedimenti oggetto di richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, e, ove richiesto e conformemente alla disciplina applicabile, di consentirne l’estrazione di copie.”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, notificato il 23 dicembre 2024 e depositato in pari data, il sig. NZ AR ha chiesto a questo TAR l’esecuzione – ai sensi degli artt.112, commi 1, 2 e 3, 114, comma 4, e 134 comma 1, lett. a), c.p.a. - della sentenza n. 6048 dell’8 novembre 2024, notificata il successivo 13 novembre, resa da questo TAR sul ricorso R.G. n. 3618 del 2024.
2.- Parte ricorrente rappresenta che con la menzionata sentenza n. 6048/2024, questa Sezione aveva accolto il ricorso e conseguentemente aveva ordinato al Comune di Trentola Ducenta “di esibire a parte ricorrente i provvedimenti oggetto di richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, e, ove richiesto e conformemente alla disciplina applicabile, di consentirne l’estrazione di copie”.
2.1 In data 13 novembre 2024, parte ricorrente ha notificato all’Amministrazione intimata tramite PEC la sentenza n. 6048/2023.
2.2 Nonostante la notifica della sentenza, il Comune intimato non ha fornito alcun riscontro e non si è nemmeno costituito in giudizio.
Pertanto il sig. AS ha chiesto che questo Tribunale:
“ a) ordini al Comune di Trentola Ducenta di ottemperare al dispositivo della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli - Sezione Ottava – n. 6048/2024, pubblicata il 08.11.2024 – in accoglimento del ricorso n. R.G. 3618/2024, dettando le opportune modalità esecutive;
b) preveda la nomina, in caso di persistente inerzia, di un commissario ad acta;
c) dichiari, in caso di adempimento tardivo, qualora intervenga nelle more del presente giudizio, la soccombenza virtuale del Comune di Trentola Ducenta, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio e rifusione del contributo unificato;
d) fissi, con statuizione costituente titolo esecutivo, una equa somma di denaro dovuta dalla P.A. resistente per ogni ritardo, violazione o inosservanza successiva (cd. astreinte), fissata in misura pari a un tot per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per l’ottemperanza e dovuta sino al giorno dell’eventuale insediamento del commissario ad acta (cfr. ex multis, TAR Campania – Napoli – Sezione Sesta, 452/2022) ”.
3. Alla camera di consiglio del 3 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sussiste infatti l’inadempimento ingiustificato da parte del Comune di Trentola Ducenta all’ordine di esibizione impartito da questo Tribunale con la sentenza ottemperanda e, per l’effetto, in esecuzione della sentenza di questo TAR n. 6048/2024, va ordinato al Comune di Trentola Ducenta di consentire, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria o, se precedente, dalla notificazione della presente sentenza, l’accesso a tutti gli atti e la documentazione di cui all’istanza di accesso proposta da parte ricorrente in data 8 giugno 2024.
3.1 In caso di mancata ottemperanza nel termine di cui sopra, come da richiesta di parte ricorrente si provvede a nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Segretario Generale del Comune intimato, perché provveda nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, in sostituzione dell’inadempiente Amministrazione, rammentando gli obblighi di legge che incombono sul commissario nominato dal Giudice per eseguire la sentenza.
3.2 Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un soggetto già inserito nella struttura dell'Amministrazione intimata, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso per la funzione commissariale svolta.
3.3 Non si ritiene di riconoscere astreintes ex art. 114 comma 4 lett. e), c.p.a. atteso il breve termine concesso per l’esecuzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Trentola Ducenta al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000 (duemila/00) oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO