Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Marchesina Palermo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1676/2023 R.G.AA.CC.
OGGETTO: OPPOSIZIONE A D.I.
VERTENTE
TRA
, C.F. elettivamente domiciliato in Marsala, nella via On.le A. Parte_1 C.F._1
Spanò n. 5, presso lo Studio Legale del sottoscritto Avv. Erika Messina (c.f. – fax C.F._2
0923.953504 – P.E.C. , che lo rappresenta e difende per Email_1 procura in atti
//OPPONENTE//
E
, P.Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio del sottoscritto Avv. Salvatore
Fratelli (cf: - fax 0923/715736 -pec che C.F._3 Email_2 la rappresenta e difende per mandato in atto
//OPPOSTA//
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 376/2023, pronunciato dal Tribunale di Marsala il 24.07.2023, che gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 12.907,49, oltre interessi e spese , Controparte_1 quale saldo di fatture emesse a seguito di vendita di prodotti fitosanitari e di piantine di fragoline fuori solo.
Chiedeva pertanto la revoca del d.i. opposto ed il risarcimento del danno quantificato in € 60.000,00 o nella diversa somma ritenuta dal tribunale.
Si costituiva l'opposta, contestando quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto.
La causa veniva istruita con documentazione, assunzione di interrogatorio formale dell'opponente e prova testimoniale;
veniva poi rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.189 cpc e, all'esito, trattenuta in decisione.
L'opposizione proposta è infondata e pertanto non merita accoglimento.
Va preliminarmente respinta l'istanza di revoca del d.i. opposto per omesso avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Infatti, la presente causa non riguarda una materia per cui il tentativo di mediazione è previsto come obbligatorio.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'istanza di revoca in parte qua dell'ordinanza istruttoria con cui non
è stata ammessa la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dal sig. e ciò per tutti i motivi Parte_1 già esplicitati nell'ordinanza riservata del 15.05.2024.
Nel merito, –in base ad un costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. civ. n.16092/2002;
n.13533/2001; n.7027/2001; n. 1041/1998; n. 7860/1995; n.2369/1994)- al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art.2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte.
Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. 22123/2009; n.8718/2000; 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Tanto premesso, va osservato che la ha assolto pienamente il proprio onere Controparte_1 probatorio. Ed, infatti, dalla documentazione prodotta dall'opposta ( fattura di vendita) e dall'ammissione dell'opponente in sede di interrogatorio formale (cfr udienza 16.09.2024) risulta dimostrato il titolo e quindi l'acquisto effettuato dall'opponente, la ricezione della merce riportata nelle fatture poste a fondamento del D.I. opposto ed il mancato pagamento di tutte le fatture de quibus. L'opposta ha quindi assolto pienamente all'onere probatorio sulla stessa gravante circa l'esistenza del rapporto (compravendita materiale fitosanitario e piantine di fragoline) da cui scaturisce il credito azionato.
Carenti di prova, invece, sono risultate le difese dell'opponente compratore.
Intanto, questi non ha dimostrato di aver denunciato i vizi al venditore entro il termine di otto giorni dalla scoperta, come stabilito dall'art.1495 c.c., nè di aver esercitato l'azione di garanzia entro un anno dalla consegna, sempre secondo l'art.1495 c.c. ; in ogni caso, non ha provato l' esistenza dei vizi e difetti lamentati nelle piantine acquistate .
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 3 maggio 2019 n. 11748, è intervenuta in tema di onere della prova nei giudizi relativi alla garanzia per vizi della cosa venduta, affermando che la prova della sussistenza dei vizi grava in capo all'acquirente.
L'acquirente non ha fornito detta prova. Parte_1
Invero, la ctp dallo stress prodotta, oltre a non avere valore probatorio, ma di semplice allegazione difensiva, è stata comunque sconfessata dalla consulenza di parte opposta a firma del Dott. Persona_1
E ciò senza considerare che i testi escussi sui stanza dell'opposta, sigg.ri , Parte_2 [...]
e , hanno provato l'eccellente qualità dei prodotti venduti, la correttezza Testimone_1 Parte_3 della documentazione fornita a corredo della vendita, nonché la magnifica resa delle citate piantine di fragoline facenti parte della medesima partita di quelle acquistate dall'opponente.
I predetti testi infatti hanno riferito che le piantine acquistate presso l'opposta erano state acquistate in data 22.8.2022 ( riconoscendo le fatture esibite) ossia in concomitanza con quelle acquistate dall'opponente , cosi come riportato proprio nella fattura n. 644/2022 emessa nei confronti di quest'ultimo; inoltre i testi e hanno riferito la provenienza delle piantine acquistate Tes_1 Pt_3 dall'azienda e la presenza del passaporto europeo a corredo;
in particolar modo il teste Parte_4
, su specifica domanda del procuratore dell'opponente, riferiva testualmente” le piantine che mi Tes_1 sono state vendute dalla per me sono state oro, mi hanno dato da mangiare, erano perfette ed CP_1 erano accompagnate da certificazione di piantine bio, nel senso che dentro ogni cassetta delle fragoline c'era un foglio di carta che certificava come piantare le piantine bio, come fare i primi trattamenti e poi si iniziava il lavoro”.
Pertanto, alla luce di quanto fin qui detto e dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, non avendo l'opponente fornito una prova contraria capace di smentire le inequivoche risultanze probatorie fornite dall'opposta, non può che concludersi per il rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
376/2023 emesso da questo Tribunale e della domanda risarcitoria pure avanzata dall'opponente.
Infine, per quanto riguarda il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che, in forza del principio della soccombenza (da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente: cfr.
Cass. Civ. n.1977/1983), l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opposta relativamente alla presente fase, per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo. Si applicano i parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM 147/2022, scelti nel loro valore minimo, stante la semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
Va mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta –poi opponente- al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti nel giudizio n. 1676/2023, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta l' opposizione proposta da e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. Parte_1
376/2023 emesso dal Tribunale di Marsala il 24.07.2023.
Condanna l' opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, con riferimento al giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 2.531,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura legalmente dovuta.
Lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
Marsala,16.05.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo