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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/09/2025, n. 6762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6762 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13534 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
con sede a Milano, via Spallanzani n. 15, codice Parte_1
fiscale: , con l'avv. Fiorino Ruggio P.IVA_1
-ATTRICE-
E con sede a PR (TV), via Arno n. 2/d, codice Controparte_1
fiscale: , con gli avv.ti Valeria Salvati e Michele Bianchini P.IVA_2
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa:
-accertare e dichiarare l'inadempimento di in persona del Controparte_1 l.r.p.t., circa i contratti stipulati con e, per l'effetto, Parte_1
-condannare controparte al risarcimento del danno in favore di Parte_1 per l'importo di Euro 14.457,00, relativi all'acquisto delle mascherine destinate a Euro 86.742,00, relativi alle mascherine destinate a Myo s.p.a. Parte_2 ed Euro 57.828,00, riguardanti le mascherine di e così per Parte_3
1 complessivi Euro 159.027,00, oltre interessi commerciali a far data dal versamento delle singole somme e sino al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria, se dovuta;
-condannare controparte al risarcimento di Euro 2.796,78, per lo stoccaggio delle mascherine tutte presso i depositi di San Maurizio Servizi s.r.l. (Box Up), oltre interessi commerciali e rivalutazione monetaria, se dovuta, a far data su ogni singola rata mensile corrisposta, così come emerge dall'estratto (all. 23);
-condannare controparte al pagamento delle spese e degli onorari di lite, a favore del procuratore antistatario;
-con riserva di richiedere il risarcimento del danno morale in sede penale, avendo l'odierna attrice querelato per truffa, e quant'altro a ravvisarsi, il sig. Pt_4
In via istruttoria parte attrice chiede ammettersi: interrogatorio formale di su tutti i capitoli di cui alla Controparte_2 premessa, preceduti dalla locuzione “se vero che”; prova testimoniale sui medesimi capitoli di prova, come articolati per l'interrogatorio formale, in capo ai testi che si fa riserva di indicare nella fase deputata.
Per la parte convenuta
Nel merito, accertata la veridicità e la fondatezza di quanto esposto da come in atti generalizzata, rappresentata e difesa, rigettarsi Controparte_1 tutte le domande proposte da come in atti generalizzata, in Parte_1 quanto oggetto di intervenuta decadenza e prescrizione e/o comunque in quanto infondate, in subordine e salvo gravame ridursi le pretese di parte attrice negli stretti limiti in cui risultassero fondate e/o di giustizia.
Spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi.
In via istruttoria, ci si richiama alla seconda ed alla terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. già depositate e si chiede l'accoglimento delle seguenti istanze istruttorie a prova diretta: prova per interpello del legale rappresentante di e testi sui Parte_1 seguenti capitoli di prova, espunti da eventuali profili valutativi che il giudice istruttore intendesse ravvisarvi:
2 1) Vero che nel marzo del 2020 l'Ing. di Controparte_2 Controparte_1 rappresentava al sig. di che la società di cui era Persona_1 Parte_1 legale rappresentante si sarebbe potuta approvvigionare di mascherine Kn95/FFP2 DPI dalla Cina avvalendosi della normativa emergenziale che consentiva di commercializzarle anche se prive di marcatura CE e di relative certificazioni;
2) Vero che, nelle medesime circostanze, l'Ing. rappresentava al Controparte_2 sig. che i tempi di consegna sarebbero stati incerti e più lunghi del Persona_1 solito a causa della pandemia da COVID19;
3) Vero che, durante le trattative del marzo / aprile 2020, l'Ing. di Controparte_2 rappresentava al sig. di che le Controparte_1 Persona_1 Parte_1 mascherine avrebbero dovuto essere prelevate, una volta arrivate, presso la sede della convenuta e poi vennero prelevate a Mogliano V.to in Via Galilei, n. 15;
4) Dica il teste se, durante le trattative del marzo / aprile 2020, l'Ing. CP_2 rappresentava al sig. di che le mascherine
[...] Persona_1 Parte_1 sarebbero state imbustate singolarmente;
5) Vero che il sig. , durante le trattative del marzo / aprile 2020, rappresentava Per_1 all'Ing. di che le mascherine a cui era interessato Controparte_2 Controparte_1 non erano destinate alla vendita ma all'uso da parte dei propri dipendenti, come poi confermato dal sig. all' con dichiarazioni di Persona_1 Parte_5 data 16 aprile 2020 che si rammostrano al teste (si rammostrano al teste documenti n. 23, n. 24 e n. 25 di;
Controparte_1
6) Vero che l'Ing. dichiarava all' in data 26 Controparte_2 Parte_5 aprile 2020, che le mascherine provenienti dalla Cina erano destinate alle maestranze della come da documento n. 16 che si rammostra al teste (si Controparte_3 rammostra al teste il documento n. 16 di parte convenuta);
7) Vero che, in data 15 aprile 2020, o altra data che il teste indicherà, sono state inviata ad unitamente alle mascherine, anche le certificazioni di Parte_1 conformità e gli esami di laboratorio di cui ai documenti 13, 14 e 15 di parte convenuta, che si rammostrano al teste (si rammostrano al teste i documenti n. 13, 14 e 15 di parte convenuta);
8) Vero che in data 24 luglio 2020 l'INAIL certificata la regolarità delle mascherine trasferite da ad come da documento n. 7 che si Controparte_1 Parte_1 rammostra la teste (si rammostra al teste il documento n. 7 di parte convenuta).
Si indicano quali testimoni, su tutti i capitoli di prova: sig.ra , Tes_1 residente in [...] – OA (VE) e sig.ra Testimone_2 residente in [...] – PR (VE).
Ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate per le ragioni esposte in terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. nonché nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
In caso di ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti si chiede di essere abilitati alla prova contraria diretta con i medesimi testi sopra indicati:
e ut supra generalizzate. Tes_1 Testimone_2
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte deducendo di avere ordinato alla controparte, all'inizio della nota epidemia da coronavirus covid-19, varie partite di mascherine del tipo FFP2, rivelatesi poi incommerciabili perché prive del marchio CE e dell'indicazione delle normative vigenti nel cui rispetto dovevano essere fabbricate, inoltre anche l'imbustamento era difforme dagli accordi dato che ogni busta conteneva due mascherine anziché una sola come pattuito.
Si è costituita la convenuta chiedendo di respingere la domanda con vittoria di spese.
Indi la causa è stata posta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
Tanto premesso, nel merito si osserva che la domanda, espressamente qualificata dall'attrice come proposta ai sensi dell'art. 1497 cod. civ., non può essere accolta risultando fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta con la comparsa di risposta.
Invero, ai sensi del secondo comma dell'art. 1497 cit., si applicano la decadenza e la prescrizione di cui al precedente art. 1495, quest'ultima pari a un anno decorrente dalla consegna della merce venduta.
Nella fattispecie, a fronte di una consegna pacificamente avvenuta in data 15/05/2020, l'unica nota di contestazione è data da una p.e.c. del
24/05/2020 (doc. 18 di parte attrice), peraltro estremamente generica nel contenuto.
Ad essa segue poi soltanto l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato il 21/03/2023.
4 E' evidente, pertanto, che, anche a voler considerare la p.e.c. del 24/05/2020 come un valido atto interruttivo della prescrizione annuale di cui all'art. 1495 cod. civ., questa si è comunque compiuta nelle more della notifica dell'atto di citazione, avvenuta quasi tre anni dopo e senza alcun atto interruttivo intermedio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione medio per i procedimenti contenziosi di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta la domanda;
2)condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali che liquida in Euro 14.103,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società convenuta.
Milano, 9 settembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
5
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13534 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
con sede a Milano, via Spallanzani n. 15, codice Parte_1
fiscale: , con l'avv. Fiorino Ruggio P.IVA_1
-ATTRICE-
E con sede a PR (TV), via Arno n. 2/d, codice Controparte_1
fiscale: , con gli avv.ti Valeria Salvati e Michele Bianchini P.IVA_2
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa:
-accertare e dichiarare l'inadempimento di in persona del Controparte_1 l.r.p.t., circa i contratti stipulati con e, per l'effetto, Parte_1
-condannare controparte al risarcimento del danno in favore di Parte_1 per l'importo di Euro 14.457,00, relativi all'acquisto delle mascherine destinate a Euro 86.742,00, relativi alle mascherine destinate a Myo s.p.a. Parte_2 ed Euro 57.828,00, riguardanti le mascherine di e così per Parte_3
1 complessivi Euro 159.027,00, oltre interessi commerciali a far data dal versamento delle singole somme e sino al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria, se dovuta;
-condannare controparte al risarcimento di Euro 2.796,78, per lo stoccaggio delle mascherine tutte presso i depositi di San Maurizio Servizi s.r.l. (Box Up), oltre interessi commerciali e rivalutazione monetaria, se dovuta, a far data su ogni singola rata mensile corrisposta, così come emerge dall'estratto (all. 23);
-condannare controparte al pagamento delle spese e degli onorari di lite, a favore del procuratore antistatario;
-con riserva di richiedere il risarcimento del danno morale in sede penale, avendo l'odierna attrice querelato per truffa, e quant'altro a ravvisarsi, il sig. Pt_4
In via istruttoria parte attrice chiede ammettersi: interrogatorio formale di su tutti i capitoli di cui alla Controparte_2 premessa, preceduti dalla locuzione “se vero che”; prova testimoniale sui medesimi capitoli di prova, come articolati per l'interrogatorio formale, in capo ai testi che si fa riserva di indicare nella fase deputata.
Per la parte convenuta
Nel merito, accertata la veridicità e la fondatezza di quanto esposto da come in atti generalizzata, rappresentata e difesa, rigettarsi Controparte_1 tutte le domande proposte da come in atti generalizzata, in Parte_1 quanto oggetto di intervenuta decadenza e prescrizione e/o comunque in quanto infondate, in subordine e salvo gravame ridursi le pretese di parte attrice negli stretti limiti in cui risultassero fondate e/o di giustizia.
Spese, diritti ed onorari di lite interamente rifusi.
In via istruttoria, ci si richiama alla seconda ed alla terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. già depositate e si chiede l'accoglimento delle seguenti istanze istruttorie a prova diretta: prova per interpello del legale rappresentante di e testi sui Parte_1 seguenti capitoli di prova, espunti da eventuali profili valutativi che il giudice istruttore intendesse ravvisarvi:
2 1) Vero che nel marzo del 2020 l'Ing. di Controparte_2 Controparte_1 rappresentava al sig. di che la società di cui era Persona_1 Parte_1 legale rappresentante si sarebbe potuta approvvigionare di mascherine Kn95/FFP2 DPI dalla Cina avvalendosi della normativa emergenziale che consentiva di commercializzarle anche se prive di marcatura CE e di relative certificazioni;
2) Vero che, nelle medesime circostanze, l'Ing. rappresentava al Controparte_2 sig. che i tempi di consegna sarebbero stati incerti e più lunghi del Persona_1 solito a causa della pandemia da COVID19;
3) Vero che, durante le trattative del marzo / aprile 2020, l'Ing. di Controparte_2 rappresentava al sig. di che le Controparte_1 Persona_1 Parte_1 mascherine avrebbero dovuto essere prelevate, una volta arrivate, presso la sede della convenuta e poi vennero prelevate a Mogliano V.to in Via Galilei, n. 15;
4) Dica il teste se, durante le trattative del marzo / aprile 2020, l'Ing. CP_2 rappresentava al sig. di che le mascherine
[...] Persona_1 Parte_1 sarebbero state imbustate singolarmente;
5) Vero che il sig. , durante le trattative del marzo / aprile 2020, rappresentava Per_1 all'Ing. di che le mascherine a cui era interessato Controparte_2 Controparte_1 non erano destinate alla vendita ma all'uso da parte dei propri dipendenti, come poi confermato dal sig. all' con dichiarazioni di Persona_1 Parte_5 data 16 aprile 2020 che si rammostrano al teste (si rammostrano al teste documenti n. 23, n. 24 e n. 25 di;
Controparte_1
6) Vero che l'Ing. dichiarava all' in data 26 Controparte_2 Parte_5 aprile 2020, che le mascherine provenienti dalla Cina erano destinate alle maestranze della come da documento n. 16 che si rammostra al teste (si Controparte_3 rammostra al teste il documento n. 16 di parte convenuta);
7) Vero che, in data 15 aprile 2020, o altra data che il teste indicherà, sono state inviata ad unitamente alle mascherine, anche le certificazioni di Parte_1 conformità e gli esami di laboratorio di cui ai documenti 13, 14 e 15 di parte convenuta, che si rammostrano al teste (si rammostrano al teste i documenti n. 13, 14 e 15 di parte convenuta);
8) Vero che in data 24 luglio 2020 l'INAIL certificata la regolarità delle mascherine trasferite da ad come da documento n. 7 che si Controparte_1 Parte_1 rammostra la teste (si rammostra al teste il documento n. 7 di parte convenuta).
Si indicano quali testimoni, su tutti i capitoli di prova: sig.ra , Tes_1 residente in [...] – OA (VE) e sig.ra Testimone_2 residente in [...] – PR (VE).
Ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate per le ragioni esposte in terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. nonché nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
In caso di ammissione dei capitoli di prova ex adverso dedotti si chiede di essere abilitati alla prova contraria diretta con i medesimi testi sopra indicati:
e ut supra generalizzate. Tes_1 Testimone_2
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte deducendo di avere ordinato alla controparte, all'inizio della nota epidemia da coronavirus covid-19, varie partite di mascherine del tipo FFP2, rivelatesi poi incommerciabili perché prive del marchio CE e dell'indicazione delle normative vigenti nel cui rispetto dovevano essere fabbricate, inoltre anche l'imbustamento era difforme dagli accordi dato che ogni busta conteneva due mascherine anziché una sola come pattuito.
Si è costituita la convenuta chiedendo di respingere la domanda con vittoria di spese.
Indi la causa è stata posta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
Tanto premesso, nel merito si osserva che la domanda, espressamente qualificata dall'attrice come proposta ai sensi dell'art. 1497 cod. civ., non può essere accolta risultando fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta con la comparsa di risposta.
Invero, ai sensi del secondo comma dell'art. 1497 cit., si applicano la decadenza e la prescrizione di cui al precedente art. 1495, quest'ultima pari a un anno decorrente dalla consegna della merce venduta.
Nella fattispecie, a fronte di una consegna pacificamente avvenuta in data 15/05/2020, l'unica nota di contestazione è data da una p.e.c. del
24/05/2020 (doc. 18 di parte attrice), peraltro estremamente generica nel contenuto.
Ad essa segue poi soltanto l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, notificato il 21/03/2023.
4 E' evidente, pertanto, che, anche a voler considerare la p.e.c. del 24/05/2020 come un valido atto interruttivo della prescrizione annuale di cui all'art. 1495 cod. civ., questa si è comunque compiuta nelle more della notifica dell'atto di citazione, avvenuta quasi tre anni dopo e senza alcun atto interruttivo intermedio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione medio per i procedimenti contenziosi di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta la domanda;
2)condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali che liquida in Euro 14.103,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società convenuta.
Milano, 9 settembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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