Articolo 2253 sexies del Codice dell'ordinamento militare
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7 luglio 2017
Art. 2253-sexies. (( (Promozione al grado di appuntato scelto). )) (( 1. Gli appuntati e i collaboratori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1311 e dalla tabella 4, quadri VIII e XI, sono valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047 e, se idonei, promossi con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, ed iscritti in ordine di ruolo rispettivamente al grado di appuntato scelto e collaboratore capo con decorrenza 1°gennaio 2017.
2. I militari di cui al comma 1 sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede in ruolo. ))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017