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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5964 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 10315/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , con gli avv.ti VICEDOMINI ERICA e BIBAJ Parte_1 C.F._1
AMILDA ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
resistente
CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente:
- accertata la responsabilità del Sig. per inadempimento dell'obbligazione assunta con la CP_1
dichiarazione del 23.4.2020, peraltro dallo stesso riconosciuta, condannarlo al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 13.416,10 o della maggior o minor somma determinata in corso di causa, anche in via equitativa
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 7.04.2025 chiedeva accertarsi, nei Parte_1
confronti di , la responsabilità di quest'ultimo per inadempimento alle obbligazioni Controparte_1
assunte con scrittura del 23.4.2020 sull'utilizzo del veicolo tg. FV952FR, con conseguente condanna del resistente al pagamento della somma di € 13.416,10 o di altra diversa in via equitativa.
Secondo l'assunto di parte ricorrente, in particolare:
- in data 31.5.2019 e la società stipulavano un contratto di locazione senza Parte_1 CP_2
conducente della durata di due anni avente ad oggetto un furgone Fiat Ducato serie 6 targato FV925FK;
- successivamente il ricorrente concedeva a l'utilizzo del suddetto veicolo e il Controparte_1
resistente con dichiarazione sottoscritta il 23.4.2020 si assumeva l'onere di corrispondere i canoni mensili direttamente alla società locatrice attestava di aver provato il furgone e di averlo CP_2
trovato di suo pieno gradimento ed esonerava il signor da qualsiasi responsabilità civile e Pt_1
penale derivante dall'uso dell'automezzo, comprese eventuali contravvenzioni riferite alla circolazione del veicolo che dovessero successivamente pervenire;
- il resistente, dopo aver utilizzato il veicolo per diversi mesi, richiedeva a di poterlo utilizzare Pt_1
per un ulteriore periodo e, in data 18.5.2021, predisponeva e sottoscriveva la documentazione necessaria per subentrare al ricorrente nel contratto di locazione con impegnandosi a CP_2
trasmetterla a quest'ultima;
- nel frattempo, venivano notificate al ricorrente svariate infrazioni al codice della strada commesse alla guida del veicolo, che egli provvedeva a trasmettere al resistente, il quale si impegnava a corrispondere il dovuto direttamente agli enti che avevano irrogato le sanzioni;
- in data 7.8.2021 riconsegnava il mezzo a CP_1 CP_2
- successivamente trasmetteva a il verbale di riconsegna con relativa perizia del CP_2 Pt_1
furgone, da cui emergevano diversi danni al mezzo per un totale complessivo di € 2.000,00;
pagina 2 di 6 - il ricorrente apprendeva così che non vi era stato alcun subentro di nel contratto di CP_1
locazione, onde richiedeva a quest'ultimo di corrispondere quanto richiesto direttamente alla locatrice, come da accordi intercorsi;
- analogamente, nonostante l'impegno assunto dal resistente, constatava che i verbali relativi Pt_1
alle infrazioni commesse dal 23.04.2020 al 07.08.2021, il cui importo ammonta a complessivi €
9.116,10, non erano mai stati pagati da;
CP_1
- nel febbraio 2024 richiedeva a il pagamento della somma complessiva di € CP_2 Pt_1
9.991,03 per il risarcimento dei danni subiti dal veicolo, per l'addebito di spese amministrative relative a infrazioni al codice della strada, per l'addebito dei kilometri in esubero come previsto dal contratto e per il mancato pagamento dei canoni di locazione del mezzo dal 23.4.2020 fino alla data di restituzione;
- raggiungeva un accordo transattivo con corrispondendo il minor importo di € Pt_1 CP_2
5.800,00;
- nonostante le numerose richieste di pagamento delle somme dovute, il resistente non forniva alcun riscontro rendendosi così inadempiente;
- anche l'invito alla negoziazione assistita rimaneva senza esito;
- a fine maggio 2024 le parti concordavano un pagamento a saldo e stralcio della complessiva somma di € 15.000,00 in rate mensili di € 250,00 ma il resistente, il quale non provvedeva a formalizzare l'accordo, versava solo la minor somma di € 1.500,00;
- il mancato pagamento degli importi relativi alle infrazioni commesse alla guida del veicolo, la mancata corresponsione dei canoni mensili alla società per l'utilizzo esclusivo del CP_2
furgone nonché il mancato pagamento dei danni materiali arrecati al veicolo durante il periodo di utilizzo (per un totale complessivo di € 14.916,10) integrano inadempimento alle obbligazioni assunte con la dichiarazione sottoscritta il 23.4.2020, fondando quindi il diritto di parte ricorrente al pagina 3 di 6 risarcimento del danno quantificato nella somma di € 13.416,10, pari differenza fra l'importo totale dovuto e gli acconti corrisposti.
Il resistente, ritualmente notificato, è rimasta contumace.
La causa è stata discussa all'udienza del 4.12.2025, ex artt. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate da parte ricorrente.
Il ricorso è fondato e può essere accolto.
Come noto, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca ha l'onere di documentare il titolo della propria pretesa potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, il quale, semmai, dovrà provare l'esatto adempimento o il fatto non imputabile che ha determinato il proprio inadempimento (si veda, in tal senso, tra le molte, Cass. 19715/23, Cass. s.u. 13533/01).
Nel caso, il ricorrente ha documentato la conclusione in data 23.4.20 dell'accordo di cessione dell'utilizzo del veicolo tg. FV952FR (all. 2 ricorrente), in forza del quale si è assunto CP_1
qualsiasi responsabilità (civile e penale) derivante dall'uso, obbligandosi quindi a corrispondere i canoni mensili alla locatrice e di esonerare come espressamente previsto, da eventuali Pt_1
contravvenzioni.
La sottoscrizione in data 18.5.2021 della documentazione necessaria ad ottenere il subentro del resistente nel contratto di locazione con (all. 3 ricorrente) può ritenersi prova sufficiente CP_2
del fatto che ha continuato ad utilizzare il veicolo fino alla sua riconsegna avvenuta il CP_1
7.8.2021 (all. 4 ricorrente).
Il ricorrente ha allegato l'inadempimento di agli obblighi contrattuali posti a suo carico, CP_1
ovvero il mancato pagamento delle infrazioni stradali commesse alla guida del veicolo nel periodo di utilizzo dello stesso, la mancata corresponsione di tutti i canoni mensili per l'utilizzo esclusivo del furgone dal 23.4.2020 fino alla riconsegna ed il mancato pagamento dei danni materiali arrecati al veicolo.
pagina 4 di 6 Quanto alle infrazioni stradali, come documentato (all.ti da 5 a 14 ricorrente) le stesse risultano riconducibili al periodo di utilizzo esclusivo del furgone da parte del resistente.
Quanto ai canoni non pagati e ai danni arrecati al veicolo, la richiesta di pagamento formulata da
(all. 15 ricorrente) ed il successivo accordo transattivo concordato con quest'ultima dal CP_2
ricorrente per l'importo a saldo e stralcio di € 5.800,00 costituiscono prova sufficiente del fatto che tali poste di debito risultano riconducibili al periodo di utilizzo esclusivo del furgone da parte di . CP_1
Dalla successiva corrispondenza allegata dal ricorrente (all.ti 19-20-21-22 ricorrente), del resto, si evince che il resistente, senza mai contestare le richieste di pagamento rivoltegli, proponeva un piano di pagamento rateale che veniva solo in minima parte adempiuto.
Quanto ai messaggi WhatsApp, in particolare, come precisato in giurisprudenza gli stessi “sono considerati prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica, come, ad esempio, gli screenshot delle chat (…) I messaggi WhatsApp sono documenti elettronici che rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste dall'articolo 2712 codice civile. Consegue che hanno piena efficacia probatoria sempreché la parte contro cui vengono prodotti non disconosca la conformità ai fatti rappresentati” (si veda Cass. n. 1254/2025).
Il resistente, infine, rimanendo contumace, non ha dato prova del proprio adempimento ovvero della non imputabilità dell'inadempimento.
Quanto alle somme a debito del resistente, il ricorrente ha documentato di aver integralmente pagato l'importo relativo alle infrazioni stradali, per € 9.116,10, e quello determinato nell'accordo transattivo concluso con per € 5.800,00 (all.ti 4-16 ricorrente), per la somma complessiva di CP_2
14.916,10, sicché, detratti gli acconti versati per € 1.500,00, residua l'importo di € 13.416,10 al pagamento del quale viene condannato. CP_1
Nulla per gli interessi in difetto di richiesta sul punto.
pagina 5 di 6 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14 per le cause ricomprese nello scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
, per le causali di cui alla parte motiva, della somma di € 13.416,10; Parte_1
- condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in €
3.000,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 13 dicembre 2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario UPP D.ssa Giulia Librandi
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