TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6013 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15672/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
NI LA, nel procedimento civile iscritto al n. 15672 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 DR EW NI AT
2 AN BA EW
3 SA BA IC
4 Controparte_1
5 GA BA
6 Controparte_2
7 ED BA IC
8 Controparte_3
9 Controparte_4
10 Controparte_5
11 Controparte_6
12 Controparte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_8
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
Dott. NI LA 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 30.10.2023
1. DR EW, brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 03/02/1991, codice fiscale , residente in [...]C.F._1 Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.726-160;
2. AN BA EW, brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, in data 26/04/1994, codice fiscale , residente in [...]C.F._2 Professor Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.726-160;
3. SA BA IC, brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, in data 29/08/1965, codice fiscale , residente in [...]C.F._3 Professor Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.726-160;
4. , brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, in Controparte_1 data 04/07/1972, codice fiscale residente in [...]C.F._4 Professor Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.726-160;
5. GA BA, brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, in data 24/08/2004, codice fiscale residente in [...]C.F._5 Alcei Maynard Araújo, 650 San Paolo/SP, CAP 04.726-160;
6. brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, Controparte_2 in data 24/07/1995, codice fiscale , residente in [...]C.F._6 Professor Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, CAP 04.726- 160;
7. ED BA IC, brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, in data 05/12/1991, codice fiscale , residente in [...]C.F._7 Professor Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, CAP 04.726-160;
8. , brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, in data Controparte_3
22/11/1974, codice fiscale , residente in [...]C.F._8 Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.726-160;
9. , brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, in Controparte_4 data 05/12/2001, codice fiscale , residente in [...]C.F._9 Professor Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.726-160;
10. , brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, in data Controparte_5
29/05/1978, codice fiscale residente in [...]C.F._10 Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.726-160; 11. , brasiliano, minorenne, nato in [...]/RS, Parte_1 Brasile, in data 04/10/2009, codice fiscale , rappresentato C.F._11 dal padre , precedentemente qualificato, e dalla madre Controparte_1
, brasiliana, nata in [...]/DF, Brasile, in data Persona_1 21/04/1974, codice fiscale , tutti residenti in [...]C.F._12 Professor Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, CAP 04.726-160; 12. , brasiliana, minorenne, nata in [...]/RS, Parte_2
Brasile, in data 19/12/2009, codice fiscale , residente in C.F._13 Avenida Professor Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, Brasile, CAP
, rappresentata dal padre , precedentemente P.IVA_1 Controparte_3 qualificato, e dalla madre , brasiliana, nata in [...]/RS, Parte_3
Dott. NI LA 2
Brasile, in data 14/08/1977, codice fiscale , tutti residenti C.F._14 in Avenida Professor Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, CAP 04.726- 160;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_8 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti (DR EW, AN BA EW, SA BA IC, , GA Controparte_1
BA, ED BA IC, Controparte_2 [...]
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e ) sono cittadini italiani dalla nascita, in Parte_1 CP_7 ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso Controparte_8 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_2 del Montello (provincia di Treviso), in data 10/06/1861, figlio di e Persona_3
emigrato in Brasile, ove contraeva matrimonio con Parte_4
il 16/11/1891, senza mai chiedere la naturalizzazione brasiliana e, Persona_4 pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dal predetto matrimonio nasceva in Brasile:
• o ( ), il 02/05/1906, nella città di San João Persona_3 Persona_5 do Montenegro, Brasile, il quale contraeva matrimonio con CP_9
in data 28/07/1934, dalla cui unione nascevano:
[...]
➢ , il 19/04/1935, nella città di San Jeronimo, Persona_6
Brasile, il quale contraeva matrimonio con in data Persona_7 19/09/1959, dalla cui unione nascevano:
✓ , il 01/08/1960, nella città di Porto Alegre, Persona_8
Brasile, che contraeva matrimonio con in data Persona_9 18/12/1982, assumendo il nome di Controparte_10 dalla loro unione nascevano:
❖ DR WI, il 03/02/1991, nella città di Atibaia, Brasile, odierna ricorrente;
❖ AN SE WI, il 26/04/1994, nella città di Porto Alegre, Brasile, odierno ricorrente;
Dott. NI LA 3
✓ SA SE, odierna ricorrente, nata in data [...], nella città di Porto Alegre, Brasile, che contraeva matrimonio con in data 21/10/1989, assumendo il Persona_10 nome di SA SE Kidricki;
dalla loro unione nascevano:
❖ ED SE Kidricki, il 05/12/1991, nella città di Porto Alegre, Brasile, odierna ricorrente;
❖ il 24/07/1995, nella città Parte_5 di Porto Alegre, Brasile, odierna ricorrente;
➢ , il 29/01/1945, nella città di Santa Maria, Brasile, il Persona_11 quale contraeva matrimonio con in data Persona_12 08/02/1969, dalla cui unione nascevano:
✓ , il 04/07/1972, nella città di Porto Controparte_1
Alegre, Brasile, odierno ricorrente il quale contraeva matrimonio con , in data 24/03/2000; dalla loro unione Per_1 nascevano:
❖ GA SE, il 24/08/2004, nella città di Canoas, Brasile, odierna ricorrente;
❖ , il 04/10/2009, nella città Parte_1 di Porto Alegre, Brasile, odierno ricorrente;
✓ , il 22/11/1974, nella città di Porto Alegre, Parte_6
Brasile. Dall'unione tra e Parte_6 Persona_13 nasceva:
❖ , il 05/12/2001, nella città di Controparte_4
Sapucaia do Sul, Brasile, odierno ricorrente;
Dall'unione tra e Parte_6 Parte_3 nasceva:
❖ , il 19/12/2009, nella città di Parte_2
Porto Alegre, Brasile, odierna ricorrente;
✓ , il 29/05/1978, nella città di Porto Alegre, Controparte_5
Brasile, odierno ricorrente, il quale contraeva matrimonio con in data 15/07/2015. Successivamente i Persona_14 coniugi divorziavano;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Dott. NI LA 4
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che
[...]
, nato a [...] (provincia di Treviso) in data Persona_2
10/06/1861, da e prima della nascita del Persona_3 Parte_4
Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3300, non 1861 come per il Lazio). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_8 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , Persona_2 nato a [...] (provincia di Treviso) in data 10/06/1861.
Dott. NI LA 5
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_8 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_8 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_8 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
Dott. NI LA 6
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_8 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 04.12.2025.
IL GOP
Dott. NI LA
Dott. NI LA 7
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
NI LA, nel procedimento civile iscritto al n. 15672 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 DR EW NI AT
2 AN BA EW
3 SA BA IC
4 Controparte_1
5 GA BA
6 Controparte_2
7 ED BA IC
8 Controparte_3
9 Controparte_4
10 Controparte_5
11 Controparte_6
12 Controparte_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_8
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
Dott. NI LA 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 30.10.2023
1. DR EW, brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 03/02/1991, codice fiscale , residente in [...]C.F._1 Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.726-160;
2. AN BA EW, brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, in data 26/04/1994, codice fiscale , residente in [...]C.F._2 Professor Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.726-160;
3. SA BA IC, brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, in data 29/08/1965, codice fiscale , residente in [...]C.F._3 Professor Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.726-160;
4. , brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, in Controparte_1 data 04/07/1972, codice fiscale residente in [...]C.F._4 Professor Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.726-160;
5. GA BA, brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, in data 24/08/2004, codice fiscale residente in [...]C.F._5 Alcei Maynard Araújo, 650 San Paolo/SP, CAP 04.726-160;
6. brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, Controparte_2 in data 24/07/1995, codice fiscale , residente in [...]C.F._6 Professor Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, CAP 04.726- 160;
7. ED BA IC, brasiliana, nata in [...]/RS, Brasile, in data 05/12/1991, codice fiscale , residente in [...]C.F._7 Professor Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, CAP 04.726-160;
8. , brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, in data Controparte_3
22/11/1974, codice fiscale , residente in [...]C.F._8 Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.726-160;
9. , brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, in Controparte_4 data 05/12/2001, codice fiscale , residente in [...]C.F._9 Professor Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.726-160;
10. , brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, in data Controparte_5
29/05/1978, codice fiscale residente in [...]C.F._10 Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, Brasile, CAP 04.726-160; 11. , brasiliano, minorenne, nato in [...]/RS, Parte_1 Brasile, in data 04/10/2009, codice fiscale , rappresentato C.F._11 dal padre , precedentemente qualificato, e dalla madre Controparte_1
, brasiliana, nata in [...]/DF, Brasile, in data Persona_1 21/04/1974, codice fiscale , tutti residenti in [...]C.F._12 Professor Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, CAP 04.726-160; 12. , brasiliana, minorenne, nata in [...]/RS, Parte_2
Brasile, in data 19/12/2009, codice fiscale , residente in C.F._13 Avenida Professor Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, Brasile, CAP
, rappresentata dal padre , precedentemente P.IVA_1 Controparte_3 qualificato, e dalla madre , brasiliana, nata in [...]/RS, Parte_3
Dott. NI LA 2
Brasile, in data 14/08/1977, codice fiscale , tutti residenti C.F._14 in Avenida Professor Alceu Maynard Araújo, 650, San Paolo/SP, CAP 04.726- 160;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_8 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti (DR EW, AN BA EW, SA BA IC, , GA Controparte_1
BA, ED BA IC, Controparte_2 [...]
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
e ) sono cittadini italiani dalla nascita, in Parte_1 CP_7 ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso Controparte_8 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_2 del Montello (provincia di Treviso), in data 10/06/1861, figlio di e Persona_3
emigrato in Brasile, ove contraeva matrimonio con Parte_4
il 16/11/1891, senza mai chiedere la naturalizzazione brasiliana e, Persona_4 pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dal predetto matrimonio nasceva in Brasile:
• o ( ), il 02/05/1906, nella città di San João Persona_3 Persona_5 do Montenegro, Brasile, il quale contraeva matrimonio con CP_9
in data 28/07/1934, dalla cui unione nascevano:
[...]
➢ , il 19/04/1935, nella città di San Jeronimo, Persona_6
Brasile, il quale contraeva matrimonio con in data Persona_7 19/09/1959, dalla cui unione nascevano:
✓ , il 01/08/1960, nella città di Porto Alegre, Persona_8
Brasile, che contraeva matrimonio con in data Persona_9 18/12/1982, assumendo il nome di Controparte_10 dalla loro unione nascevano:
❖ DR WI, il 03/02/1991, nella città di Atibaia, Brasile, odierna ricorrente;
❖ AN SE WI, il 26/04/1994, nella città di Porto Alegre, Brasile, odierno ricorrente;
Dott. NI LA 3
✓ SA SE, odierna ricorrente, nata in data [...], nella città di Porto Alegre, Brasile, che contraeva matrimonio con in data 21/10/1989, assumendo il Persona_10 nome di SA SE Kidricki;
dalla loro unione nascevano:
❖ ED SE Kidricki, il 05/12/1991, nella città di Porto Alegre, Brasile, odierna ricorrente;
❖ il 24/07/1995, nella città Parte_5 di Porto Alegre, Brasile, odierna ricorrente;
➢ , il 29/01/1945, nella città di Santa Maria, Brasile, il Persona_11 quale contraeva matrimonio con in data Persona_12 08/02/1969, dalla cui unione nascevano:
✓ , il 04/07/1972, nella città di Porto Controparte_1
Alegre, Brasile, odierno ricorrente il quale contraeva matrimonio con , in data 24/03/2000; dalla loro unione Per_1 nascevano:
❖ GA SE, il 24/08/2004, nella città di Canoas, Brasile, odierna ricorrente;
❖ , il 04/10/2009, nella città Parte_1 di Porto Alegre, Brasile, odierno ricorrente;
✓ , il 22/11/1974, nella città di Porto Alegre, Parte_6
Brasile. Dall'unione tra e Parte_6 Persona_13 nasceva:
❖ , il 05/12/2001, nella città di Controparte_4
Sapucaia do Sul, Brasile, odierno ricorrente;
Dall'unione tra e Parte_6 Parte_3 nasceva:
❖ , il 19/12/2009, nella città di Parte_2
Porto Alegre, Brasile, odierna ricorrente;
✓ , il 29/05/1978, nella città di Porto Alegre, Controparte_5
Brasile, odierno ricorrente, il quale contraeva matrimonio con in data 15/07/2015. Successivamente i Persona_14 coniugi divorziavano;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Dott. NI LA 4
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che
[...]
, nato a [...] (provincia di Treviso) in data Persona_2
10/06/1861, da e prima della nascita del Persona_3 Parte_4
Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3300, non 1861 come per il Lazio). Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_8 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , Persona_2 nato a [...] (provincia di Treviso) in data 10/06/1861.
Dott. NI LA 5
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_8 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_8 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_8 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
Dott. NI LA 6
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_8 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 04.12.2025.
IL GOP
Dott. NI LA
Dott. NI LA 7