Sentenza 4 novembre 2004
Massime • 1
Deve ammettersi la possibilità del concorso formale fra il reato di turbata libertà degli incanti e quello di truffa, attesa la loro diversa obiettività giuridica (essendo rivolto l'uno alla tutela del regolare svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private, l'altro alla difesa della integrità patrimoniale del soggetto passivo), e differenziandosi inoltre gli stessi sotto il profilo degli elementi strutturali che li compongono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2004, n. 46884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46884 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 04/11/2004
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 1482
Dott. BERNABAI TO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 32086/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT TO, LA NO, RI LV, LA OL, RO EN, NI PE AN e DE LL LÙ MA AB;
avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, Sezione Seconda Penale, in data 12 maggio 2003. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi Consolo, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché i reati sono estinti per prescrizione.
Sentiti i difensori delle parti civili, comune di San Remo e amministrazione provinciale di Imperia, avvocati Gabriele Pafundi e Filiberto Viani, i quali hanno chiesto che la Corte dichiari inammissibili i ricorsi degli imputati.
Sentiti l'avvocato Aldo Prevosto, difensore del LANIERI, anche nella qualità di sostituto processuale dell'avvocato Davide Oddo, difensore del RI, l'avvocato Bruno Di Giovanni, difensore del RO, l'avvocato Evelina Cristel, difensore del NI, l'avvocato Alessandro Moroni, difensore del NI, anche nella qualità di sostituto processuale dell'avvocato Roberto Moroni, difensore della DE LL, l'avvocato Carla Zucco, quale sostituto dell'avvocato Gianni Correnti, difensore del AT, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 marzo 2001, il Tribunale di EM dichiarò AT TO, LA NO, RI LV, LA OL, RO EN, NI PE AN, DE LL LÙ MA AB e altre persone responsabili di vari reati di turbata libertà degli incanti e di truffa aggravata, unificati dal vincolo della continuazione, e condannò:
il AT alla pena principale di sei mesi di reclusione e di lire 500.000 di multa;
il LA a quella di sette mesi di reclusione e di lire 600.000 di multa;
il RI a quella di sei mesi di reclusione e di lire 500.000 di multa;
il LA a quella di sette mesi di reclusione e di lire 700.000 di multa;
il RO a quella di un anno e undici mesi di reclusione e di lire 750.000 di multa;
il NI a quella di un anno e tre mesi di reclusione e di lire 900.000 di multa;
la DE LL a quella di nove mesi di reclusione e di lire 600.000 di multa.
Lo stesso tribunale condannò, inoltre, ciascuno dei suddetti imputati alla pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo pari alla durata della pena principale loro inflitta, nonché al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili;
li assolse invece dal reato di associazione per delinquere loro attribuito e da alcune tra le ipotesi di turbativa di asta e di truffa loro ascritte. Avverso tale provvedimento proposero impugnazione sia il pubblico ministero che gli imputati su indicati, e la Corte di appello di Genova, con sentenza del 12 maggio 2003, in parziale accoglimento dei gravami, derubricate tutte le ipotesi di truffa consumata in truffa tentata, ridusse le pene:
per il AT e il RI a quattro mesi di reclusione ed euro 100 di multa ciascuno;
per il LA a cinque mesi di reclusione ed euro 300 di multa;
per il RO a un anno e sei mesi di reclusione ed euro 350 di multa;
per il NI a un anno di reclusione ed euro 250 di multa;
per la DE LL a otto mesi di reclusione ed euro 350 di multa. Quanto al LA, la Corte - ritenuta la continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento con quelli di cui alla sentenza 5 dicembre 1996 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di EM - aumentò la pena inflitta con quest'ultima sentenza di otto mesi di reclusione e di lire 300.000 di multa, determinando la pena complessiva per l'unico reato continuato in un anno e dieci mesi di reclusione e lire 900.000 di multa. Ricorrono per Cassazione i difensori dei suddetti imputati. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Prima di procedere alla esposizione dei singoli motivi di ricorso, è opportuno fare rilevare che due censure sono comuni a molti ricorrenti.
La prima di tali censure è relativa alla sussistenza - nel caso concreto - del delitto di turbata libertà degli incanti;
e la seconda alla sussistenza del reato di tentata truffa. In particolare, con riferimento alla prima questione, concernente il delitto punito dall'articolo 353 C.P., si osserva che i difensori del RI (motivo di ricorso sub a), del LA (motivo di ricorso sub d), e del RO (motivo di ricorso sub a), hanno dedotto la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere c) ed e) c.p.p., per erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione sul punto. Si sostiene, infatti, da parte dei ricorrenti suddetti che - pur essendo in punto di fatto acclarato che gli imputati avevano preso accordi per formulare offerte concordate nelle varie gare alle quali ebbero a partecipare - tuttavia tale comportamento non avrebbe "goduto di effettiva potenzialità lesiva per potere assurgere a un livello penalmente rilevante" non essendovi nel caso concreto "la possibilità di adottare alcuna strategia che, in pratica, per quanto antieconomica, consentisse a una ditta particolarmente interessata di aggiudicarsi un opera" (ricorso RI); ovvero che l'accordo sarebbe intervenuto tra un numero modestissimo di imprenditori "per cui dovrebbe ritenersi insussistente il numero apprezzabile dei collusi", necessario per integrare gli estremi del delitto di che trattasi (ricorso del LA); e ancora che "mirando la norma di cui all'articolo 353 C.P. a garantire il normale gioco della concorrenza, tale bene giuridico non sarebbe posto a repentaglio da qualsiasi azione di un concorrente, ma solo da quelle condotte che hanno attitudine a falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno di un determinato mercato" (ricorso del RO).
2. Con riferimento, invece, alla doglianza relativa alla sussistenza del delitto di tentata truffa, si osserva che i difensori del AT (motivo di ricorso sub a), del LA (motivo di ricorso sub a), del LA (motivo di ricorso sub e), del RO (motivo di ricorso sub b), del NI (motivo di ricorso sub a), e della DE LL (motivo di ricorso sub a) hanno del pari dedotto la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere c) ed e) c.p.p., per erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione sul punto. I ricorrenti hanno infatti sostenuto che non sarebbe stata provata dalla pubblica accusa l'esistenza di una condotta diretta a procurare danno alla pubblica amministrazione, atteso che l'accordo collusivo non era diretto a danneggiare l'altro contraente, ma ad assicurarsi l'assegnazione degli appalti (ricorso del AT e del RO); oppure che gli atti posti in essere dai vari imputati non sarebbero stati idonei a cagionare un danno, atteso che l'interesse della pubblica amministrazione non dovrebbe più essere individuato nell'aggiudicazione degli appalti a minor costo dopo l'entrata in vigore della legge così detta Merloni bis, nella quale il criterio del massimo ribasso è stato sostituito da quello della media delle offerte;
e ancora che gli stessi atti non sarebbero volti in modo non equivoco alla realizzazione del delitto previsto dall'articolo 640 C.P., a cagione dell'assoluta casualità e imprevedibilità con cui si sarebbero verificate le aggiudicazioni (ricorsi del LA e del RO); infine che - nelle fattispecie in esame - i motivi evidenziati quali costitutivi della turbativa di asta sarebbero esattamente sovrapponibili a quelli descritti nell'articolo 640 C.P., che resterebbe perciò assorbito dal primo delitto;
e perché non essendosi la prova che si sia verificato alcun danno agli enti appaltanti, mancherebbe uno dei requisiti essenziali del reato di truffa (ricorsi del NI e della DE LL).
3. Occorre a questo punto procedere all'esposizione dei motivi di ricorso diversi da quelli su prospettati.
3.1. E a tale fine si osserva che il difensore del AT deduce:
a) violazione di legge con riferimento agli articoli 56 e 640 C.P. Il motivo è stato già esaminato sub 2.
b) Violazione di legge con riferimento agli articoli 640 e 42 C.P. Il ricorrente sostiene che i giudici della Corte di appello di Genova avrebbero omesso di motivare in ordine alla censura esposta nei motivi di appello, secondo cui v non vi sarebbe stata prova che il AT avesse agito con dolo;
ne' - secondo la tesi difensiva - costituirebbe valida motivazione l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'imputato "non poteva non rendersi conto che le richieste del coimputato RO avevano uno scopo truffaldino".
3.2. Il difensore del LA deduce, con unico motivo, l'erronea applicazione degli articoli 640 e 56 C.P., nonché mancanza di motivazione sull'aspetto soggettivo del reato.
Il motivo è stato già esaminato sub 2.
3.3. Il difensore del RI deduce:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p.; erronea applicazione della legge penale per insussistenza del reato di cui all'articolo 353 C.P. Il motivo è stato già esaminato sub 1. b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p.;
nullità della condanna per mancata corrispondenza tra l'imputazione e la decisione.
Il ricorrente afferma che nel capo di imputazione il RI sarebbe stato definito colluso in due gare con i coimputati LI e RO, in una con il solo LI e nell'ultima con il LA;
e sostiene che - essendosi difeso solo da questa accusa - sarebbe del tutto arbitraria la valutazione del comportamento del suddetto imputato operata dai giudici della Corte di appello di Genova, i quali avrebbero fatto riferimento a un quadro di supposti più ampi accordi, mai contestati.
c) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p.;
inosservanza di norme processuali per irregolarità formale della nuova contestazione del capo H1.
d) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p.;
inosservanza di norme processuali per mancata delibazione in appello della censura di cui al capo 4 del ricorso in appello.
Secondo il ricorrente, i giudici della Corte di appello di Genova avrebbero omesso di prendere in esame il motivo di impugnazione relativo appunto alla irregolarità formale della contestazione di cui al capo H1.
e) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p.;
condanna dell'imputato al risarcimento dei danni nei confronti di parte civile non costituita nei suoi confronti.
Infine, il ricorrente deduce che il RI sarebbe stato condannato al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, comune di Ventimiglia, che non poteva essersi costituita nei suoi confronti, atteso che le tentate truffe a lui addebitate erano relative a gare bandite dai comuni di EM e di Bordighera.
3.4. Il difensore del LA deduce:
a) inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli articoli 541 e 91 dello stesso codice;
mancanza di corrispondenza tra quanto deciso e quanto motivato;
difetto dei presupposti di legge in ordine alla condanna alle spese relative all'azione civile.
Il ricorrente assume che i giudici della Corte di appello di Genova avrebbero errato a condannare il LA al pagamento delle spese processuali sostenute dal comune di Imperia, dal momento che egli era stato assolto da tutte le imputazioni ascrittegli per fatti aventi ad oggetto gare bandite da quell'amministrazione.
b) Inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione all'articolo 91 dello stesso codice, e mancanza di motivazione sulla liquidazione delle spese processuali a favore delle parti civili costituite. Ad avviso del ricorrente, i giudici del secondo grado avrebbero dovuto compensare, almeno in parte, le spese processuali in favore delle parti civili, liquidate dai giudici del primo grado;
e la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione sul punto, malgrado la questione fosse stata dedotta in uno specifico motivo di appello. c) Inosservanza ed erronea applicazione dell'artì colo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione all'articolo 192 dello stesso codice;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità del prevenuto. Sarebbe errato - ad avviso del ricorrente - ritenere la responsabilità del LA sulla sola base delle sue dichiarazioni confessorie, essendo queste prive di riscontri.
d) Inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione all'articolo 353 C.P. per omessa e/o erronea valutazione delle risultanze processuali (per mancanza dell'elemento materiale del reato di cui trattasi) e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il motivo è stato già esaminato sub 1.
e) Inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione agli articoli 56 e 640 C.P. dello stesso codice, per omessa e/o erronea valutazione delle risultanze processuali (per insussistenza dell'elemento soggettivo e per carenza del requisito della idoneità e della univocità degli atti in ordine alla tentata truffa) e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il motivo è stato già esaminato sub 2.
3.5. Il difensore del RO deduce:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione all'articolo 353 C.P.; violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di turbata libertà degli incanti;
inidoneità della condotta collusiva alla lesione potenziale del bene giuridico.
Il motivo è stato già esaminato sub 1.
b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., in relazione agli articoli 56 e 640 C.P.; violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del tentativo di truffa in assenza dei requisiti di idoneità e univocità.
Il motivo è stato già esaminato sub 2.
c) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., in relazione agli articoli 522 e 604 dello stesso codice;
conferma della pronuncia di condanna per il reato di turbativa d'asta, in relazione a imputazione per la gara "Scuola Caramagna", mai contestata al prevenuto.
d) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p., in relazione agli articoli 110, 353 e 640 C.P.; intervenuta condanna del solo imputato RO EN, relativamente a fatti-reato, ascritti in concorso e in forma necessariamente plurisoggettiva, a termini di contestazione, in relazione ai fatti di cui alle gare numeri 81, "Strada alla Colla", e 74, "Calata Cuneo". Il ricorrente assume che per le gare su indicate il RO era imputato in concorso con altre persone, tutte assolte;
così che sarebbe stato condannato per un fatto che non potrebbe essere commesso da una sola persona, almeno nei termini in cui era stato contestato;
ne' - secondo la tesi difensiva - potrebbe sostenersi che i concorrenti erano in numero maggiore per la presenza nel capo di imputazione dell'inciso "in concorso, fra gli altri, con....".
Con motivi nuovi, il difensore del RO ha richiesto, inoltre, correggersi l'errore materiale relativo alla data di aggiudicazione della gara "ristrutturazione parziale del Palazzo di giustizia di Imperia", avvenuta il giorno 8 gennaio 1996 e non il giorno 8 ottobre dello stesso anno e l'applicazione, per tale delitto, della prescrizione.
3.6. Il difensore del NI deduce:
a) violazione e falsa applicazione degli articoli 353 e 640 C.P. in relazione all'articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p.. Il motivo è stato già esaminato sub 2.
b) Violazione e falsa applicazione degli articoli 429 e 456 c.p.p., in relazione all'articolo 606, comma 1, lettera e), dello stesso codice.
Secondo il ricorrente, il decreto di citazione per il giudizio di primo grado sarebbe nullo per mancanza del requisito previsto dall'articolo 429, comma 1, lettera c), c.p.p., e in particolare l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto;
e i giudici della Corte territoriale avrebbero errato a non accogliere il motivo di appello con cui tale vizio era stato dedotto.
c) Violazione e falsa applicazione degli articoli 185 e 187 C.P. in relazione all'articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p. Il ricorrente afferma che il NI è stato condannato in solido con altri coimputati al risarcimento dei danni in favore delle parti offese e alla rifusione delle spese processuali da queste sostenute, e assume che tali statuizioni di condanna sarebbero illegittime: in alcuni casi perché i coimputati condannati in solido erano estranei a quelle imputazioni, e in altre ipotesi perché si trattava di condanne per imputazione alle quali il NI stesso era estraneo. d) Violazione e falsa applicazione degli articoli 544 e 546 c.p.p., in relazione all'articolo 606, comma 1, lettera c), dello stesso codice.
Infine, il ricorrente lamenta che i giudici del secondo grado avrebbero omesso di motivare in ordine al motivo di impugnazione con cui si chiedeva la correzione della motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva affermato che all'imputato andava applicata la pena accessoria della incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno e non invece per la durata della pena principale, come del resto era stato correttamente affermato nel dispositivo del provvedimento del tribunale.
3.7 Il difensore della DE LL LÙ deduce:
a) violazione e falsa applicazione degli articoli 56, 81, 353 e 640 C.P., in relazione all'articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p.;
nonché degli articoli 125 e 530 c.p.p. per vizio di motivazione, anche in termini di contraddittorietà.
Il motivo è stato già esaminato sub 2.
b) Violazione e falsa applicazione degli articoli 187, 353 e 640 C.P., in relazione all'articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p.;
nonché degli articoli 71 e seguenti, 125 330, 429, 456, 521, 522 e 538 e seguenti c.p.p., in relazione all'articolo 606, comma 1,
lettere c) ed e), per vizio di motivazione di omesso esame di punti espressamente evidenziati nell'atto di appello, aventi contenuto di decisorietà sulla responsabilità, sulla pena e sulle sanzioni civili.
Secondo il ricorrente, il decreto di citazione per il giudizio di primo grado sarebbe nullo per mancanza del requisito previsto dall'articolo 429, comma 1, lettera c), c.p.p., e in particolare l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto;
e i giudici della Corte di territoriale avrebbero errato a non accogliere il motivo di appello con cui tale vizio era stato dedotto. c) Errata applicazione degli articoli 1291, 1294, 1299, 2055 e seguenti cod. civ.; nonché degli articoli 187, capoverso, e 189,
comma 1, numero 5, C.P. in relazione all'articolo 606, comma 1, lettera b), c.p.p.; vizio di contraddittorietà tra dispositivo e motivazione della sentenza in relazione all'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p.. Il ricorrente afferma che la DE LL è stata condannata in solido con altri coimputati al risarcimento dei danni in favore delle parti offese e alla rifusione delle spese processuali da queste sostenute, e assume che tali statuizioni di condanna sarebbero illegittime: in alcuni casi perché i coimputati condannati in solido erano estranei a quelle imputazioni, e in altre ipotesi perché si trattava di condanne per imputazione alle quali la DE LL stessa era estranea. d) Violazione degli articoli 541 e 546 c.p.p., e motivazione contraddittoria rispetto al dispositivo: articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p.. Infine, il ricorrente lamenta che i giudici del secondo grado avrebbero omesso di motivare in ordine al motivo di impugnazione con cui si chiedeva la correzione della motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva affermato che all'imputato andava applicata la pena accessoria della incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno e non invece per la durata della pena principale, come del resto era stato correttamente affermato nel dispositivo del provvedimento del Tribunale.
4. Va anzitutto rilevato che i ricorsi proposti nell'interesse degli imputati su nominati non sono affetti - come meglio sarà chiarito in seguito - da vizi tali da comportarne l'inammissibilità, e che anzi alcuni tra i motivi dedotti sono fondati. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di AT TO e di LA NO, limitatamente ai delitti di cui agli articoli 56 e 640 C.P. loro attribuiti (in ordine al reato di cui all'articolo 353 C.P. le suddette persone non hanno proposto ricorso per Cassazione, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione di condanna relativa a tale delitto), e nei confronti dei rimanenti ricorrenti per tutti i reati loro ascritti in quanto estinti per prescrizione. E in vero, i fatti per cui è processo, unificati dal vincolo della continuazione, furono commessi in un periodo compreso tra il 1994 e il settembre del 1996 (è infatti errata l'indicazione 8.10.1996 relativa alla gara per la ristrutturazione parziale del palazzo di giustizia di Imperia, che si svolse invece l'8.1.1996); dunque, il termine massimo di sette anni e sei mesi, previsto dagli articoli 157 e seguenti C.P. per i delitti per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, al quale si debbono aggiungere sette mesi e due giorni di sospensione, è scaduto nell'ottobre del corrente anno. E però, nei confronti degli imputati era stata pronunciata dai giudici del merito condanna al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore delle parti civili: pertanto questa Corte, nel dichiarare i reati estinti per prescrizione, deve - ai sensi dell'articolo 578 c.p.p. - comunque decidere sui motivi di ricorso dedotti, ai soli effetti delle statuizioni della sentenza impugnata che regolano gli interessi civili.
5. A tal fine va rilevato che la censura sub 1, relativa alla sussistenza del delitto di turbata libertà degli incanti è infondata.
Questa Corte ha avuto già modo di affermare in precedenti decisioni che la disposizione di legge di cui all'articolo 353 C.P. mira a tutelare il libero e rituale svolgimento dei pubblici incauti e delle licitazioni private, garantendo che il normale gioco della concorrenza, il quale è alla base delle relative gare, non ne risulti alterato da condotte consistenti nell'impedire o turbare la gara ovvero nell'allontanare gli offerenti. E si è, altresì, chiarito che l'impedimento si verifica quando la gara non può essere effettuata, rimanendo essa deserta;
che l'allontanamento si realizza con il distogliere dalla stessa gli offerenti ovvero con il farli desistere o impedire di presentarsi;
e che invece il turbamento si ha quando non si impedisce lo svolgimento della gara, ma se ne altera, comunque, il normale svolgimento, nel senso che ne deriva compressione o limitazione di libertà in rapporto all'incanto o alla licitazione, indipendentemente dall'esaurimento delle relative procedure.
È stato anche precisato che affinché la turbativa possa assumere i caratteri dell'illecito penale è necessario che l'agente adoperi quei mezzi, tassativamente previsti dalla norma incriminatrice e cioè violenza o minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti. Infine, è stato anche in rilievo, sempre da questa Corte, che per "collusione" si deve intendere ogni accordo clandestino, diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idonei a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno potenziale, dato che il delitto previsto dell'articolo 353 C.P. si qualifica come reato di pericolo (cfr.: Cass. pen., sez. 6^, 16 aprile 1991, Sciuto e altri, ASN 199109845; Cass. pen., sez. 6^, 24 ottobre 1997, Todini e altri, ASN 199711984; Cass. pen., sez. 6^, 8 maggio 1998, Misuraca, ASN 199808443). Quanto sopra premesso, questo Collegio osserva che in base alla interpretazione della norma dell'articolo 353 C.P. conforme ai criteri su esposti, risultano infondati i motivi della impugnazione dei ricorrenti, giacché costituisce certamente ipotesi di collusione la accertata situazione in fatto, nella quale, i partecipanti alle gare avevano predisposto le singole offerte in modo graduato e coordinato tra le stesse, in modo da potere influire circa il probabile soggetto aggiudicatario della gara e circa la determinazione conseguente del prezzo dell'appalto; ed essendo indubbio che i suddetti comportamenti realizzavano un accordo clandestino, diretto ad influenzare in modo precostituito l'andamento della gara medesima e, perciò, in sè produttivo di limitazione della libertà degli apparenti offerenti. Nè è sostenibile la tesi difensiva secondo cui il reato non sussisterebbe nel caso in cui i soggetti collusi siano in numero esiguo: e in vero, questa Corte ha avuto già modo di osservare che, in applicazione della massima di esperienza connessa alla regola matematica, la determinazione della offerta media rispetto ad una pluralità di offerenti viene inevitabilmente influenzata anche solo quando taluni degli offerenti stessi si accordino nel prospettare prezzi concordati, pur se ovviamente l'incidenza sul risultato è tanto maggiore quanto più alto è il numero dei partecipanti all'accordo collusivo (cfr.: Cass. pen., sez. 6^, 8 maggio 1998, Misuraca, ASN 199808443, citata).
6. Ma anche i motivi di ricorso relativi alla insussistenza del delitto di tentata truffa sono infondati.
Intanto è pacifico in giurisprudenza che "i reati di cui agli articoli 353 e 640 C.P. possono concorrere formalmente;
infatti, essi sono caratterizzati da obiettività giuridiche diverse - essendo rivolto l'uno alla tutela del regolare svolgimento dei pubblici incanti o delle licitazioni private, l'altro alla difesa dell'integrità patrimoniale del soggetto passivo - nonché da diversa identità degli elementi strutturali che li compongono. (Fattispecie in tema di esclusione del rapporto di specialità tra i delitti di cui agli articoli 353, turbata libertà degli incanti, e 640, capoverso, truffa aggravata, C.P., ritenuti invece formalmente concorrenti) (Cass. pen., sez. 1^, 19 maggio 1982, Marella, RV 154892; conformi: RV 106432; RV 150080; RV 151113; RV 151634; RV 212224).
Altrettanto evidente è, poi, che la mancata prova che, nei singoli casi concreti - si sia verificato un danno non escluda la sussistenza del delitto di tentata truffa: infatti, gli accordi collusivi posti in essere dagli imputati, volti ad ottenere l'aggiudicazione dei vari appalti mediante alterazione del dato dell'offerta media, erano, per ovvie ragioni, di per sè soli suscettibili di provocare un danno alla pubblica amministrazione e ovviamente un profitto agli agenti;
e se ciò non è avvenuto perché sono intervenuti fattori esterni, non può certo escludersi la figura del tentativo di truffa.
7. Occorre a questo punto procedere in forma sintetica all'esame dei restanti motivi di ricorso.
7.1. E si osserva anzitutto che la censura di cui alla lettera b) del ricorso del AT, con cui si sostiene che i giudici del merito non avrebbero fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è infondata.
I giudici della Corte territoriale hanno infatti prima messo in rilievo, sulla base delle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso imputato, che questi aveva fatto delle offerte di appoggio su richiesta del RO;
e da tale fatto certo, e peraltro non contestato, sono giunti alla logica conclusione che al AT era ben chiaro che la sua azione era volta a far si che il correo si aggiudicasse l'appalto a condizioni diverse da quelle che si sarebbero verificate in assenza della sua offerta e con un prevedibile danno per la pubblica amministrazione. Perciò, non è dato rinvenire nelle argomentazioni dei giudici del secondo grado sul punto, alcuna illogicità.
7.2. Anche la censura di cui alla lettera b) del ricorso del RI - con cui si deduce la nullità della condanna per mancata corrispondenza tra imputazione e decisione - è destituita di fondamento.
E in vero, trattando la posizione del prevenuto, i giudici della Corte territoriale si sono limitati ad affermare che la prova della sua responsabilità discende dalla sua confessione, "che ha trovato riscontro nei ribassi offerti dallo stesso, aventi uno scarto minimo rispetto alle prossime, dell'ordine di decimi di punto. La ripetitività degli scarti minimi rispetto ai ribassi offerti dai correi (RO e LA) è significativa dello schema collusivo adottato dal pool di imprenditori".
Dunque, nel caso concreto, non v'è traccia di alcun "quadro di supposti più ampi accordi", di cui alla deduzione difensiva, in ordine ai quali - trattandosi di modalità dell'azione criminosa posta in essere l'imputato avrebbe comunque avuto modo di difendersi. Quanto al motivo di cui alla lettera c) del ricorso del RI, con cui si deduce l'irregolarità formale della nuova contestazione di cui al capo H) della rubrica, si osserva che la censura è inammissibile perché del tutto generica, non avendo il ricorrente indicato neppure quale sia stata la pretesa modifica del capo di imputazione. Mentre è del tutto infondata la doglianza di cui alla lettera d), relativa alla mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine al preteso vizio indicato nel precedente motivo di ricorso.
È, invece, fondata la doglianza di cui alla lettera e) del ricorso del RI.
In effetti a quest'ultimo imputato erano stati contestati i reati di turbata libertà degli incanti e di truffa in pregiudizio dei comuni di EM e di BORDIGHERA;
perciò i giudici del merito non avrebbero potuto condannarlo al risarcimento dei danni in favore del comune di Ventimiglia.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine a tale punto della decisione e la condanna suddetta va eliminata.
7.3. Del pari fondato è il motivo di cui alla lettera a) del ricorso proposto nell'interesse del LA.
Questi, infatti, non avrebbe potuto essere condannato al risarcimento dei danni in favore del comune di Imperia, dal momento che era stato assolto dalle imputazioni relative alla gara numero 70, "parco Robinson".
Dunque, anche in relazione a tale punto della decisione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente eliminazione della condanna suddetta. Il motivo di cui alla lettera b) del ricorso proposto nell'interesse del LA è invece infondato. E infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché - pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali - è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvo che il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi (nella specie non ravvisati), la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (cfr.:
Cass. pen., Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone e altri, RV 207946). Infine, è manifestamente infondato il motivo di cui alla lettera e) del ricorso sempre del predetto LA, con cui si sostiene che i giudici del merito avrebbero errato a ritenere la responsabilità dell'imputato sulla sola base delle sue dichiarazioni confessorie, essendo queste prive di riscontri.
È infatti pacifico che "in tema di valutazione della prova, la confessione, pur soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 192 c.p.p., e non ha quindi bisogno di riscontri esterni" (Cass. pen., sez. 1^, 13 gennaio 1997, RV 207577; conformi:
RV 188771; RV 201740; RV 205873). Comunque, nella fattispecie, non mancavano i riscontri alle auto accuse del LA, che i giudici della Corte di appello di Genova hanno del resto preso in esame (cfr. pagina 11 della sentenza impugnata).
7.4. Il motivo di cui alla lettera c) del ricorso proposto nell'interesse del RO è fondato, se preso in esame dall'angolo visuale degli interessi civili, atteso che l'imputazione relativa alla gara concernente la scuola Caramagna non è mai stata contestata all'imputato; pertanto, il giudice civile dovrà - ove l'imputato avesse effettivamente partecipato a tale gara - riprendere in esame tutta la questione e la sentenza dei giudici della Corte di appello di Genova non potrà fare stato sul punto.
Il motivo di cui alla lettera d) è, invece destituito di fondamento, atteso che i giudici del merito hanno ritenuto che l'imputato, oltre che con le persone indicate nel capo di imputazione aveva colluso con altri soggetti, non identificati;
quindi è stata correttamente affermata la sua responsabilità penale anche per le gare di cui ai numeri 81, "Strada alla Colla", e 74, "Calata Cuneo". Il motivo nuovo depositato il 14 ottobre 2004, ha invece trovato accoglimento, dal momento che è stata applicata la causa estintiva della prescrizione ai delitti di turbata libertà degli incanti e di tentata truffa attribuiti al ricorrente.
7.5. Quanto ai motivi di cui alla lettera b) dei ricorsi proposti nell'interesse del NI e della DE LL LÙ (identici nel contenuto), con cui è stata dedotta la violazione dell'articolo 429, comma 1, lettera c), c.p.p., si osserva che gli stessi sono destituiti di fondamento.
E infatti, come hanno correttamente evidenziato i giudici della Corte territoriale, nei capi di imputazione relativi agli imputati in questione, ma anche agli altri coimputati, i fatti sono stati enunciati in forma chiara e precisa, con indicazione delle modalità esecutive delle condotte, delle gare contestate, dei nominativi dei concorrenti, del luogo e dell'epoca di consumazione. I motivi di cui alla lettera c) dei due ricorsi in esame, non possono invece trovare accoglimento in questa sede;
e dovrà essere il giudice civile a stabilire l'entità dei danni subiti dalle parti offese e la misura del risarcimento al quale gli imputati dovranno essere condannati in relazione ai singoli episodi a ciascuno di essi attribuito e alla eventuale solidarietà con gli altri correi. Infine, i motivi di cui alla lettera d) dei ricorsi del NI e della DE LL LÙ, concernenti la misura della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, sono superati dall'applicazione della prescrizione dei delitti di turbata libertà degli incanti e di tentata truffa e sono, inoltre, irrilevanti ai fini delle statuizioni che regolano gli interessi civili: così che il loro esame è precluso.
8. Alla stregua della superiori considerazioni, si osserva che le menzionate statuizioni concernenti gli interessi civili dell'impugnata sentenza (con le eccezioni prima riferite) debbono essere fatte salve. Ai sensi dell'articolo 541 c.p.p., RO EN deve essere condannato alla rifusione delle spese a favore della parte civile, amministrazione provinciale di Imperia, che si liquidano in complessivi euro 1650, di cui euro 15000 per onorario di avvocato, oltre IVA e C.A.; e tutti i ricorrenti, altresì, alla rifusione delle spese a favore della parte civile comune di San Remo, che si liquidano in complessivi euro 2750, di cui euro 2500 per onorario, oltre IVA e C.A.
Da ultimo si osserva che gli atti debbono essere trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Genova per la determinazione della pena da irrogare al AB e al LA relativamente ai reati di cui all'articolo 353 C.P., la cui condanna è passata in giudicato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AT TO e di LA NO, limitatamente ai reati di cui agli articoli 56 e 640 C.P. perché estinti per prescrizione e rinvia ad altra sezione della
Corte di appello di Genova per la determinazione della pena relativamente ai residui reati di cui all'articolo 353 C.P., fatti salvi gli effetti civili.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dei rimanenti ricorrenti per i reati loro ascritti perché estinti per prescrizione, fatti salvi gli effetti civili. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla condanna di RI LV al risarcimento dei danni a favore del comune di Ventimiglia e alla condanna di LA OL alla rifusione delle spese processuali a favore del comune di Imperia, condanne che elimina. Condanna RO EN alla rifusione delle spese a favore della parte civile, amministrazione provinciale di Imperia, che liquida in complessivi euro 1650, di cui euro 1500 per onorario di avvocato, oltre IVA e C.A., e tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese a favore della parte civile comune di San Remo, che liquida in complessivi euro 2750, di cui euro 2500 per onorario, oltre IVA e C.A.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004